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IL PROSPETTO DELLE SOMME DISPONIBILI - Tribunale di Milano

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ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI<br />

AI CURATORI SU<br />

RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO<br />

RENDICONTO<br />

CHIUSURA DEL FALLIMENTO<br />

ESDEBITAZIONE DELL’EX FALLITO<br />

Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Presidente della Sezione Fallimentare<br />

del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />

<strong>Milano</strong>, 24/7/2007


ISTRUZIONI COMPORTAMENTALI AI CURATORI SU<br />

RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO<br />

RENDICONTO<br />

CHIUSURA DEL FALLIMENTO<br />

ESDEBITAZIONE DELL’EX FALLITO<br />

INDICE<br />

La ripartizione dell’attivo pag. 1<br />

Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> riparto<br />

segue fac.simile<br />

pag. 2<br />

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE PER DEPOSITO IN CANCELLERIA pag. 5<br />

La graduazione dei cre<strong>di</strong>ti in sede <strong>di</strong> riparto pag. 8<br />

I cre<strong>di</strong>ti privilegiati pag.12<br />

Regole per risolvere il conflitto tra cre<strong>di</strong>tori privilegiati ed i terzi che hanno<br />

acquisito <strong>di</strong>ritti sulla cosa pag. 13<br />

Concorso tra privilegio speciale mobiliare e pegno pag. 16<br />

Concorso tra privilegio speciale ed ipoteca pag. 18<br />

Estensione della prelazione ipotecaria pag. 20<br />

Concorso tra privilegi <strong>di</strong> cui all’art. 2778 c.c. con le ipoteche sugli autoveicoli<br />

Concorso tra ipoteca e privilegio generale mobiliare <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis<br />

pag. 23<br />

N.1 c.c. pag. 24<br />

Concorso tra ipoteca automobilistica e privilegi <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis c.c. pag. 26<br />

Concorso tra cre<strong>di</strong>tori privilegiati pag. 28<br />

L’or<strong>di</strong>ne dei privilegi pag. 29<br />

La preferenza delle spese <strong>di</strong> giustizia pag. 29<br />

La preferenza dei cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis c.c. pag. 32<br />

Prevalenza del privilegio <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis n. 5 rispetto a quello <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 2751 bis n. 5 bis, o concorso tra gli stessi? pag. 38<br />

(A) L’or<strong>di</strong>ne dei privilegi sui mobili pag. 40<br />

(B) L’or<strong>di</strong>ne dei privilegi sugli immobili pag. 46<br />

Alcuni privilegi sugli immobili <strong>di</strong> cui all’art. 2780 c.c. pag. 49<br />

- I cre<strong>di</strong>ti per le imposte sui red<strong>di</strong>ti immobiliari in<strong>di</strong>cati dall’art. 2771 c.c.<br />

- I cre<strong>di</strong>ti per i tributi in<strong>di</strong>retti, in<strong>di</strong>cati dall’art. 2772 c.c.<br />

- I cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei<br />

contratti preliminari, in<strong>di</strong>cati all’art. 2775 bis<br />

I


Il privilegio speciale immobiliare che assiste i cre<strong>di</strong>ti del promissorio acquirente<br />

conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi<br />

dell’art. 2645 bis c.c. pag. 52<br />

Il problema della opponibilità del privilegio speciale ai cre<strong>di</strong>tori ipotecari<br />

L’ipoteca sul bene oggetto del preliminare, iscritta a garanzia del mutuo<br />

pag. 54<br />

fon<strong>di</strong>ario concesso al promettente ven<strong>di</strong>tore pag. 55<br />

L’ipoteca scritta a garanzia del mutuo concesso al promissorio acquirente<br />

Collocazione dei cre<strong>di</strong>ti privilegiati che le leggi speciali <strong>di</strong>chiarano preferiti<br />

pag. 56<br />

ad ogni altro cre<strong>di</strong>to pag. 58<br />

Collocazione sussi<strong>di</strong>aria sugli immobili pag. 59<br />

segue ESEMPIO DI PROGETTO DI RIPARTIZIONE FINALE pag. 62<br />

TABELLE PRIV<strong>IL</strong>EGI pag. 63<br />

Conti speciali (art. 111 ter) pag. 68<br />

(A) La massa immobiliare pag. 68<br />

Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione della somma ricavata pag. 73<br />

(B) La massa mobiliare pag. 75<br />

La massa liquida oggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione pag. 79<br />

(A) Imputazione degli interessi attivi pag. 79<br />

(B) Imputazione delle spese pag. 80<br />

Partecipazione dei cre<strong>di</strong>tori ammessi tar<strong>di</strong>vamente (art. 112 L.F.) pag. 81<br />

Partecipazione dei cre<strong>di</strong>tori opponenti pag. 81<br />

Riparti parziali (art. 113 L.F.) gli accantonamenti. pag. 82<br />

Accantonamenti a favore <strong>di</strong> specifici cre<strong>di</strong>tori pag. 86<br />

Altri accantonamenti specifici <strong>di</strong>versi da quelli <strong>di</strong>sposti dall’art. 113<br />

L.F. 1° comma pag. 87<br />

Gli accantonamenti a favore dei cre<strong>di</strong>tori opponenti pag. 87<br />

La pre<strong>di</strong>sposizione del primo riparto parziale: il proce<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> determinazione dell’importo da <strong>di</strong>stribuire pag. 88<br />

Il decreto <strong>di</strong> esecutività del piano <strong>di</strong> riparto pag. 90<br />

Strutturazione del piano <strong>di</strong> riparto pag. 91<br />

Scioglimento delle ammissioni con riserva (art. 113 bis, L.F.) pag. 94<br />

Restituzione delle somme riscosse (art. 114 L.F.) pag. 95<br />

Modalità <strong>di</strong> pagamento ai cre<strong>di</strong>tori (art. 115 L.F.) pag. 95<br />

Il ren<strong>di</strong>conto del curatore pag. 96<br />

II


segue modello <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto raccomandato pag.101<br />

La comunicazione ai cre<strong>di</strong>tori pag.102<br />

Il rito del giu<strong>di</strong>zio del ren<strong>di</strong>conto pag. 110<br />

La liquidazione del compenso al curatore pag. 114<br />

I criteri generali <strong>di</strong> liquidazione del compenso al curatore pag. 114<br />

(A) L’attivo realizzato pag. 115<br />

(B) Il passivo verificato pag. 117<br />

Le nuove tabelle <strong>di</strong> liquidazione del compenso al curatore in vigore,<br />

presso la Sezione Fallimentare del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, a partire dal<br />

9/2/2004 pag. 117<br />

Liquidazione del compenso al curatore che per qualunque causa cessa<br />

dalle funzioni prima della chiusura del fallimento pag. 118<br />

Liquidazione del compenso al curatore in caso <strong>di</strong> concordato fallimentare pag. 118<br />

Liquidazione del compenso nel caso <strong>di</strong> piu’ curatori succedutisi nell’incarico pag. 118<br />

Le spese pag. 119<br />

Il trattamento economico <strong>di</strong> missione pag. 119<br />

Il compenso al curatore nel caso <strong>di</strong> fallimento completamente o<br />

parzialmente incapiente pag. 121<br />

segue fac.simile <strong>di</strong> decreto liquidazione compenso al curatore pag. 122<br />

Il riparto finale pag. 124<br />

Il riparto nelle società <strong>di</strong> persone pag. 127<br />

seguono 3 esempi <strong>di</strong> riparti <strong>di</strong> professionisti pag. 133<br />

fino a pag. 213<br />

Assoggettabilità o meno a registrazione dei piani <strong>di</strong> riparto pag. 214<br />

La chiusura del fallimento pag. 216<br />

La prima ipotesi <strong>di</strong> chiusura del novellato art. 118 L.F. pag. 217<br />

La seconda ipotesi <strong>di</strong> chiusura pag. 219<br />

La terza ipotesi <strong>di</strong> chiusura pag. 222<br />

La quarta ipotesi <strong>di</strong> chiusura pag. 223<br />

La chiusura del fallimento <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone pag. 224<br />

Chiusura del fallimento sociale e cancellazione della società dal<br />

registro delle imprese pag. 225<br />

Il decreto <strong>di</strong> chiusura pag. 226<br />

Il reclamo contro il decreto che <strong>di</strong>spone la chiusura del fallimento o<br />

ne respinge la relativa richiesta pag. 230<br />

Gli effetti della chiusura del fallimento pag. 232<br />

III


Effetti della chiusura del fallimento sui giu<strong>di</strong>zi proposti contro il curatore pag. 234<br />

Effetti della chiusura del fallimento sugli atti pregiu<strong>di</strong>zievoli ai cre<strong>di</strong>tori pag. 235<br />

Effetti della chiusura del fallimento per i cre<strong>di</strong>tori pag. 236<br />

Effetti della chiusura del fallimento sui rapporti giuri<strong>di</strong>ci pendenti<br />

Effetti della chiusura del fallimento sugli atti compiuti dal fallito<br />

pag. 237<br />

durante la procedura pag. 238<br />

Effetti della chiusura del fallimento sulle decisioni assunte in sede <strong>di</strong><br />

verifica dei cre<strong>di</strong>ti pag. 238<br />

L’esdebitazione pag. 239<br />

Limiti all’esdebitazione pag. 242<br />

Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> esdebitazione pag. 243<br />

segue decreto 19 aprile 2007 <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> pag. 244<br />

Allegati:<br />

All. 1 LEGISLAZIONE pag. 246<br />

All. 2 Tabelle liquidazione compenso curatore.<br />

All. 3 Fac-simili decreti liquidazione compenso<br />

pag. 250<br />

curatore per procedure incapienti. pag. 303<br />

IV


La ripartizione dell’attivo<br />

Com'è noto sono ammessi a beneficiare dei riparti delle somme ricavate dalla<br />

liquidazione concorsuale (per incassi, transazioni, revocatorie, ven<strong>di</strong>te ecc.) tutti quei<br />

cre<strong>di</strong>tori il cui cre<strong>di</strong>to è stato ammesso al passivo della procedura.<br />

Va opportunamente precisato:<br />

1) che i riparti (parziali e finali) vanno eseguiti in base allo stato passivo definitivo;<br />

2) che in sede <strong>di</strong> riparto vanno esaminate e decise le questioni attinenti non l'esistenza,<br />

ma la gradazione delle cause <strong>di</strong> prelazione;<br />

3) che in sede <strong>di</strong> riparto non è possibile rimettere in <strong>di</strong>scussione i cre<strong>di</strong>ti ammessi e le<br />

cause <strong>di</strong> prelazione riconosciute o escluse in sede <strong>di</strong> verificazione dei cre<strong>di</strong>ti, ostandovi<br />

l'efficacia preclusiva del decreto <strong>di</strong> esecutività dello stato passivo.<br />

Su questi principi si è consolidata la giurisprudenza della S.C. per la quale:<br />

« In sede <strong>di</strong> ripartizione dell'attivo fallimentare non è possibile rimettere in <strong>di</strong>scussione<br />

l'importo dei cre<strong>di</strong>ti ammessi e le cause <strong>di</strong> prelazione riconosciute o escluse in sede <strong>di</strong><br />

verificazione dei cre<strong>di</strong>ti, attesa l'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura<br />

concorsuale, del decreto dì approvazione dello stato passivo, e il giu<strong>di</strong>ce delegato deve<br />

limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla<br />

collocazione dei <strong>di</strong>versi cre<strong>di</strong>ti; ne consegue che gli interessi maturati nel corso della<br />

procedura, attesa l'autonomia della relativa obbligazione rispetto all'obbligazione principale<br />

(e salva l'ipotesi <strong>di</strong> interessi su somme dovute a titolo dì risarcimento danni) possono essere<br />

attribuiti solo se la parte ne abbia fatto espressa richiesta e se il relativo cre<strong>di</strong>to sia stato<br />

ammesso al passivo » (v. per tutti Cass. Sez. I, 19 marzo 1996, n. 2321, in Fallimento,<br />

1996, 973).<br />

Le ripartizioni sono parziali e finali. Le prime dovrebbero essere effettuate ogni<br />

quattro mesi o nel <strong>di</strong>verso termine stabilito dal giu<strong>di</strong>ce delegato, ove vi siano somme<br />

<strong>di</strong>sponibili. In realtà ciò non avviene quasi mai e le ripartizioni parziali vengono<br />

effettuate solo quando il fallimento <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> somme che consentono <strong>di</strong> effettuare una<br />

<strong>di</strong>stribuzione significativa tra i cre<strong>di</strong>tori. La ripartizione finale è quella che avviene una<br />

volta terminata la liquidazione dell'attivo e con la quale, nel caso in cui vi siano stati<br />

precedenti riparti parziali, vengono <strong>di</strong>stribuite le ultime somme ai cre<strong>di</strong>tori oppure,<br />

1


qualora le predette ripartizioni non vi sono state, i cre<strong>di</strong>tori vengono sod<strong>di</strong>sfatti in<br />

unica soluzione per intero o pro quota.<br />

Al <strong>di</strong> fuori dei piani <strong>di</strong> riparto non è prevista la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuire somme ai<br />

cre<strong>di</strong>tori. Tuttavia, in alcuni casi viene seguita la prassi <strong>di</strong> concedere acconti ai<br />

cre<strong>di</strong>tori concorrenti sui futuri riparti. In genere ciò avviene per i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro che<br />

sono i primi a dover essere sod<strong>di</strong>sfatti quando vi sia una certa capienza <strong>di</strong> somme. Le<br />

ripartizioni parziali non possono superare l’80% delle somme <strong>di</strong>sponibili al momento;<br />

la <strong>di</strong>fferenza, infatti, deve costituire una riserva per eventuali imprevisti (art. 113 1.<br />

fall.).Inoltre, debbono essere trattenute e depositate le quote destinate alle spese future<br />

ritenute necessarie dal G.D. ed al compenso del curatore. Il giu<strong>di</strong>ce delegato dovrà<br />

limitare gli accantonamenti « prudenziali », <strong>di</strong>sponendoli solo con riguardo a quei<br />

cre<strong>di</strong>ti « la cui incidenza futura a carico della massa appare altamente probabile » (Cass.<br />

2439/ 97, in Fall. 1998, p. 38; Cass. 11961/90, in Fall., 1991, p. 462; Cass. 2186/91, in<br />

Fall. 1991, p. 695; Lo CASCIO, op. cit., p. 463; REBECCA-SPEROTTI, op. cit., p. 22).<br />

Un atteggiamento troppo « garantista » a favore <strong>di</strong> alcune categorie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori<br />

potrebbe tradursi in danni per altre. Le scelte del giu<strong>di</strong>ce delegato relative alla riserva<br />

del 20 per cento sono espressione <strong>di</strong> una sua facoltà <strong>di</strong>screzionale, e le somme<br />

accantonate non hanno nessun vincolo <strong>di</strong> destinazione.<br />

Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> riparto<br />

Nell’abrogata legge fallimentare il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ripartizione (sia parziale che<br />

finale) trovava la sua fondamentale <strong>di</strong>sciplina nell'art. 110 L.F.<br />

Il proce<strong>di</strong>mento si articolava in cinque fasi:<br />

a) pre<strong>di</strong>sposizione, da parte del curatore, del prospetto delle somme <strong>di</strong>sponibili e del<br />

progetto <strong>di</strong> ripartizione;<br />

b) verifica, da parte del g.d., del progetto <strong>di</strong> ripartizione (previa au<strong>di</strong>zione del comitato<br />

dei cre<strong>di</strong>tori) e successivo or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> deposito <strong>di</strong> detto progetto (con eventuali<br />

variazioni) in cancelleria;<br />

c) avviso ai cre<strong>di</strong>tori del deposito del progetto per le eventuali osservazioni;<br />

d) esame delle osservazioni e decreto del g.d. che stabilisce il riparto rendendolo<br />

2


esecutivo;<br />

e) comunicazione ai cre<strong>di</strong>tori del decreto <strong>di</strong> esecutività del riparto ed eventuali<br />

impugnazioni.<br />

Questo proce<strong>di</strong>mento è stato profondamente mo<strong>di</strong>ficato dalla nuova legge fallimentare.<br />

Il primo comma del novellato art. 110 <strong>di</strong>spone che:<br />

3<br />

"Il curatore, ogni quattro mesi [e non più due] a partire dalla data del decreto <strong>di</strong> esecutività dello<br />

stato passivo o nel <strong>di</strong>verso termine stabilito dal GD, presenta un prospetto delle somme <strong>di</strong>sponibili ed<br />

un progetto <strong>di</strong> ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura".<br />

“Nel progetto sono collocati anche i cre<strong>di</strong>ti per i quali non si applica il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e<br />

cautelari <strong>di</strong> cui all’art. 51 L.F.” (periodo aggiunto nell’art. 110, 1° co., dopo il primo periodo,<br />

dallo schema <strong>di</strong> decreto legislativo <strong>di</strong> riforma della nuova legge fallimentare). Si tratta <strong>di</strong> quei<br />

cre<strong>di</strong>ti che, pur esentati dal <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni <strong>di</strong> esecutività e cautelari, non lo sono dal<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> verifica e, quin<strong>di</strong>, se ammessi allo stato passivo, vanno collocati nei piani <strong>di</strong><br />

riparto per poter trattenere in via definitiva quanto è stato ricavato dall’espropriazione<br />

singolare da loro compiuta (cosi’ la Relazione Ministeriale all’art. 8 dello schema suddetto).<br />

Tra questi cre<strong>di</strong>ti si segnala quello degli Istituti <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to Fon<strong>di</strong>ario (art. 41 2° co. Del T.U.B.<br />

1/9/93 n. 385) che si sottrae al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e quin<strong>di</strong> gode <strong>di</strong> un privilegio<br />

meramente processuale (che si sostanzia nella possibilità non solo <strong>di</strong> iniziare o proseguire la<br />

procedura esecutiva in<strong>di</strong>viduale, ma anche <strong>di</strong> conseguire l’assegnazione delle somme ricavate<br />

dalla ven<strong>di</strong>ta forzata dei beni del debitore, nei limiti del proprio cre<strong>di</strong>to, senza che<br />

l’assegnazione ed il conseguente pagamento si debbano ritenere indebiti e senza che sia<br />

configurabile l’obbligo dell’Istituto fon<strong>di</strong>ario procedente <strong>di</strong> rimettere imme<strong>di</strong>atamente ed<br />

incon<strong>di</strong>zionatamente la somma ricevuta dal curatore), ma non si sottrae al proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

verificazione, per rendere definitiva l’assegnazione della somma già ricevuta nella procedura<br />

esecutiva speciale. Ove l’insinuazione sia avvenuta, il curatore che pretenda in tutto od in<br />

parte la restituzione <strong>di</strong> quanto l’Istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to fon<strong>di</strong>ario ha ricavato dalla procedura<br />

esecutiva in<strong>di</strong>viduale, ha l’onere <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare che la graduazione ha avuto luogo e che il<br />

cre<strong>di</strong>to dell’Istituto è risultato in tutto od in parte incapiente (Cass. 17 <strong>di</strong>cembre 2004 n.<br />

23572).


Altri cre<strong>di</strong>ti che si sottraggono al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive, ma non all’obbligo del<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> verificazione, sono quelli garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma<br />

degli articoli 2756 e 2761 c.c. (v. art. 53 L.F.).<br />

Questi cre<strong>di</strong>ti, se ammessi al passivo, vanno poi inseriti nei piani <strong>di</strong> riparto.<br />

Il secondo comma aggiunge: "Il Giu<strong>di</strong>ce, sentito il comitato dei cre<strong>di</strong>tori, or<strong>di</strong>na il deposito del<br />

progetto <strong>di</strong> riparto in Cancelleria, <strong>di</strong>sponendo che tutti i cre<strong>di</strong>tori, compresi quelli che hanno in<br />

corso giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> opposizione allo stato passivo, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso<br />

<strong>di</strong> ricevimento o altra modalità telematica, con garanzia <strong>di</strong> avvenuta ricezione...''.<br />

segue fac.simile del relativo provve<strong>di</strong>mento.<br />

4


5<br />

Fallimento n°.....................<br />

<strong>IL</strong> TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO Seconda<br />

Sezione Civile<br />

Il giu<strong>di</strong>ce delegato<br />

visto il progetto <strong>di</strong> ripartizione, ed il parere del comitato dei cre<strong>di</strong>tori, ne<br />

il deposito in cancelleria;<br />

ORDINA<br />

MANDA<br />

al curatore <strong>di</strong> dare comunicazione a mezzo raccomandata con avviso <strong>di</strong><br />

ricevimento, ovvero con modalità telematica ai sensi dell'art. 110, secondo<br />

comma, l.f. a tutti i cre<strong>di</strong>tori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei<br />

giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> cui all'art. 98 l.f.<br />

<strong>Milano</strong>,______________________<br />

Il giu<strong>di</strong>ce delegato


L’avviso ha ad oggetto la comunicazione del fatto storico dell’avvenuto deposito in<br />

cancelleria del progetto <strong>di</strong> riparto; all’avviso non va allegato copia del progetto.<br />

L’avviso va inviato con raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento o con altra modalità<br />

telematica, con garanzia <strong>di</strong> avvenuta ricezione.<br />

L’annessa comunicazione costituisce vizio <strong>di</strong> procedura che va fatto valere con il<br />

reclamo ex art. 26 L.F.<br />

"I cre<strong>di</strong>tori, entro il termine perentorio <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni dalla ricezione della comunicazione <strong>di</strong> cui<br />

al secondo comma, possono proporre reclamo entro il progetto <strong>di</strong> riparto" (co. 3).<br />

"Decorso tale termine, il GD, su richiesta del curatore, <strong>di</strong>chiara esecutivo il progetto <strong>di</strong> ripartizione.<br />

Se sono proposti reclami, il progetto <strong>di</strong> ripartizione è <strong>di</strong>chiarato esecutivo, con accantonamento delle<br />

somme corrispondenti ai cre<strong>di</strong>ti oggetto <strong>di</strong> contestazione. Il provve<strong>di</strong>mento che decide sui reclamo<br />

<strong>di</strong>spone in or<strong>di</strong>ne alla destinazione delle somme accantonate" (co. 4).<br />

Pertanto:<br />

1. il legislatore ha soppresso il potere del giu<strong>di</strong>ce delegato <strong>di</strong> apportare variazioni al progetto;<br />

2. il G.D. deve sentire preventivamente il comitato dei cre<strong>di</strong>tori, ma non può comunque<br />

mo<strong>di</strong>ficare il progetto <strong>di</strong> riparto neppure nell'ipotesi in cui il comitato abbia espresso parere<br />

negativo;<br />

3. i cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong>ssenzienti non possono più proporre osservazioni, ma devono proporre<br />

reclamo <strong>di</strong>rettamente al <strong>Tribunale</strong> (e non più al G.D.), nel termine perentorio <strong>di</strong> 15 giorni<br />

dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto <strong>di</strong> riparto (il<br />

reclamo puo’ essere proposto dal cre<strong>di</strong>tore, personalmente, senza l’assistenza <strong>di</strong> un<br />

legale); del collegio giu<strong>di</strong>cante può far parte il G.D. perché il reclamo non riguarda un<br />

suo provve<strong>di</strong>mento decisorio, ma il piano <strong>di</strong> riparto pre<strong>di</strong>sposto dal curatore.<br />

4. il G.D. <strong>di</strong>chiara esecutivo il progetto solo se vi è specifica richiesta del curatore il tal<br />

senso;<br />

5. in caso <strong>di</strong> reclamo, e sempre se vi è richiesta del curatore, il G.D. <strong>di</strong>chiara esecutivo lo<br />

stato passivo, <strong>di</strong>sponendo però accantonamenti delle somme corrispondenti ai cre<strong>di</strong>ti oggetto<br />

<strong>di</strong> contestazione; il provve<strong>di</strong>mento che decide sul reclamo <strong>di</strong>spone su tali accantonamenti.<br />

“In conclusione, secondo la nuova <strong>di</strong>sciplina, il giu<strong>di</strong>ce delegato, se riscontra un errore <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto nel progetto, non può intervenire per correggerlo e deve limitarsi a <strong>di</strong>sporre il<br />

deposito dello stesso in cancelleria e, su richiesta del curatore, <strong>di</strong>chiarare esecutivo il<br />

6


progetto <strong>di</strong> ripartizione errato”. Ciò si noti, anche nel caso <strong>di</strong> reclamo dei cre<strong>di</strong>tori<br />

perché, anche in questo caso deve ugualmente <strong>di</strong>chiarare esecutivo il riparto,<br />

<strong>di</strong>sponendo "l'accantonamento delle somme corrispondenti ai cre<strong>di</strong>ti oggetto <strong>di</strong><br />

contestazione, che, peraltro, prescinde da ogni valutazione sommaria <strong>di</strong> merito al fine <strong>di</strong><br />

accertare il fumus della fondatezza del reclamo; si tratta <strong>di</strong> un atto imposto al giu<strong>di</strong>ce, che è<br />

privo <strong>di</strong> ogni autonomia decisionale essendo obbligato a <strong>di</strong>chiarare esecutivo il riparto, con<br />

l'unica accortezza dell'accantonamento, qualora sia stato proposto reclamo, il quale,<br />

ovviamente può avere ad oggetto un cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong>verso da quello che il giu<strong>di</strong>ce potrebbe<br />

ritenere erroneamente collocato nel riparto, cancellato il ruolo del giu<strong>di</strong>ce delegato nella<br />

fase del riparto, la tutela dei <strong>di</strong>ritti dei cre<strong>di</strong>tori è, quin<strong>di</strong>, affidata esclusivamente alla<br />

iniziativa dei cre<strong>di</strong>tori stessi attraverso la proposizione <strong>di</strong> reclami, cui vi faranno<br />

presumibilmente ricorso soltanto i cre<strong>di</strong>tori più attrezzati data la <strong>di</strong>fficoltà della materia.”<br />

(così G. Bozza).<br />

Legittimati al reclamo sono i cre<strong>di</strong>tori ammessi al passivo in via tempestiva o tar<strong>di</strong>va ed<br />

anche i cre<strong>di</strong>tori esclusi ma opponenti, avendo interesse all'impugnativa il cre<strong>di</strong>tore che, in<br />

seguito all'accoglimento del gravame, beneficerebbe <strong>di</strong> una collocazione prima negata,<br />

ovvero <strong>di</strong> una collocazione migliore rispetto a quella precedentemente riconosciutagli. Il fallito<br />

non rientra tra i soggetti che possono opporsi all'esecutività del piano <strong>di</strong> riparto.<br />

Il contrad<strong>di</strong>ttorio si instaura nei confronti del curatore e <strong>di</strong> tutti quei cre<strong>di</strong>tori la cui quota <strong>di</strong><br />

riparto potrebbe subire variazioni a seguito dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa<br />

(i c.d. “controinteressati” <strong>di</strong> cui parla l’art. 26, 7° co. L.F.).<br />

L'oggetto del reclamo (come avveniva in precedenza per le osservazioni) deve intendersi<br />

circoscritto a questioni relative alla graduazione dei cre<strong>di</strong>ti, e dunque non possono essere<br />

rimessi in <strong>di</strong>scussione l'esistenza, la natura o l'importo dei cre<strong>di</strong>ti ammessi o le cause <strong>di</strong><br />

prelazione riconosciute o escluse in sede <strong>di</strong> verificazione dei cre<strong>di</strong>ti, ostandovi l'efficacia<br />

preclusiva del decreto <strong>di</strong> esecutività dello stato passivo ed in quanto una <strong>di</strong>versa soluzione<br />

comporterebbe un aggiramento dell'art. 98 in tema <strong>di</strong> opposizione (per tutte, Cass., 2321/1996, in<br />

Il fall., 1996, 973, Cass., 7481/1998, ivi, 1999, 859; Cass., 5090/1999 e Cass.,<br />

3924/1999, ivi, 2000, 483, Cass. 2493/2001, ivi, 2002, 332. Osservo che la previsione<br />

<strong>di</strong> cui al nuovo art. 96, secondo cui, in sede <strong>di</strong> verifica del passivo il giu<strong>di</strong>ce in<strong>di</strong>ca anche il<br />

grado della prelazione che assiste il cre<strong>di</strong>to, semplificando la graduazione dei cre<strong>di</strong>ti in sede <strong>di</strong><br />

riparto, dovrebbe ridurne le contestazioni).<br />

7


Qualora, dopo la formazione dello stato passivo, sia intervenuta una mo<strong>di</strong>fica<br />

normativa nell'or<strong>di</strong>ne dei privilegi, il curatore ed il giu<strong>di</strong>ce delegato devono tenerne<br />

conto nella pre<strong>di</strong>sposizione dei piani <strong>di</strong> riparto, salvo che il decreto <strong>di</strong> esecutività del<br />

riparto finale sia <strong>di</strong>venuto inoppugnabile prima dell'entrata in vigore della nuova<br />

normativa.<br />

In caso contrario, il cre<strong>di</strong>tore interessato può segnalare il mutamento normativo<br />

intervenuto e ottenere cosi la variazione richiesta, fermo restando che le somme<br />

erogate ai cre<strong>di</strong>tori non sono ripetibili, e che dunque della mo<strong>di</strong>fica dovrà tenersi conto<br />

nei successivi riparti con i conseguenti opportuni conguagli.<br />

La graduazione dei cre<strong>di</strong>ti in sede <strong>di</strong> riparto<br />

Il vecchio art. 111 stabiliva che:<br />

"Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente or<strong>di</strong>ne:<br />

1. per il pagamento delle spese, comprese quelle anticipate dall'Erario e dei debiti contratti<br />

per l'amministrazione del fallimento e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo<br />

è stato autorizzato."<br />

Questa <strong>di</strong>sposizione è stata cosi sostituita dal novellato art. 111, co. 1: "Le somme<br />

ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate ne! seguente or<strong>di</strong>ne: 1. per il pagamento<br />

dei cre<strong>di</strong>ti prededucibili...", ed il secondo comma <strong>di</strong>spone che "sono considerati debiti<br />

prededucibili quelli cosi qualificati da una specifica <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge e quelli sorti in<br />

occasione o in funzione delle procedure concorsuali <strong>di</strong> cui alla presente legge", quin<strong>di</strong><br />

anche delle procedure alle quali è conseguito il fallimento (concordato preventivo,<br />

accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> ristrutturazione dei debiti, amministrazione straor<strong>di</strong>naria).<br />

Si tratta <strong>di</strong> una categoria eterogenea nella quale sono compresi tutti i debiti sorti in capo<br />

all'ufficio fallimentare per la gestione del patrimonio del fallito e comunque a causa del<br />

fallimento, e che vengono generalmente definiti debiti della massa.<br />

Carattere <strong>di</strong>stintivo <strong>di</strong> questa categoria <strong>di</strong> debiti è la posizione <strong>di</strong> preferenza accordata<br />

dal legislatore rispetto a tutti gli altri debiti contratti dal fallito, anche se privilegiati, con<br />

esclusione tuttavia "<strong>di</strong> quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto <strong>di</strong> pegno e ipoteca<br />

per la parte destinata ai cre<strong>di</strong>tori garantiti” (art. 111- bis, 2 co.). Ne consegue, dal tenore<br />

8


letterale della legge, che i cre<strong>di</strong>ti prededucibili prevalgono sui cre<strong>di</strong>ti privilegiati, ma<br />

non su quelli assistiti da garanzia reale(pegno ed ipoteca). Va opportunamente rilevato<br />

che l’art. 111-bis, 2 co. è eliminato dalla bozza del decreto legislativo <strong>di</strong> riforma della<br />

nuova L.F.<br />

In proposito la giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità si è consolidata nell’affermare che:<br />

“Nella ripartizione delle somme ricavate dalla ven<strong>di</strong>ta del bene ipotecato, i cre<strong>di</strong>tori<br />

ipotecari prevalgono sui cre<strong>di</strong>tori ammessi in prededuzione inerenti all’amministrazione o<br />

all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito ed allo svolgimento della procedura<br />

fallimentare salvo che e nei limiti in cui tali obbligazioni si ricolleghino ad attività<br />

<strong>di</strong>rettamente rivolte ad incrementare, amministrare e liquidare i beni ipotecati ovvero tali da<br />

recare comunque specifiche utilità ai cre<strong>di</strong>tori ipotecari” (Cass., 10 marzo 1994, n. 2337).<br />

I cre<strong>di</strong>ti prededucibili sono in<strong>di</strong>viduati nella fase <strong>di</strong> formazione e accertamento dello<br />

stato passivo (e dunque In sede <strong>di</strong> adunanza <strong>di</strong> verifica), mentre quelli sorti<br />

successivamente devono essere accertati nelle forme dell'insinuazione tar<strong>di</strong>va (deve<br />

ritenersi che, ove i cre<strong>di</strong>ti siano sorti dopo la scadenza dei termini per l'insinuazione<br />

tar<strong>di</strong>va, il cre<strong>di</strong>tore potrà ugualmente proporre la domanda chiedendo il<br />

riconoscimento della non imputabilità del ritardo, ai sensi dell'art. 101, co. 4).<br />

Per la loro particolare natura, le spese in oggetto si sottraggono all'inclusione nel piano<br />

<strong>di</strong> riparto; ne consegue che le ripartizioni non riguardano questi cre<strong>di</strong>tori, ma operano<br />

solo per le somme residue. In ogni caso, i pagamenti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti prededucibili (per<br />

capitale, spese e interessi maturati sino al pagamento, ex art. 111bis, co. 3) non<br />

contestati dovranno essere autorizzati dal comitato dei cre<strong>di</strong>tori, mentre quelli che<br />

eccedono € 25.000,00, dal giu<strong>di</strong>ce delegato. Il 4 co. dell’art. 111 bis è mo<strong>di</strong>ficato dalla<br />

bozza del decreto legislativo <strong>di</strong> riforma della nuova L.F. nel secondo periodo, me<strong>di</strong>ante<br />

la soppressione delle parole da “se l’importo” fino a “costo della vita”.<br />

Quin<strong>di</strong> il pagamento dei cre<strong>di</strong>tori prededucibili puo’ essere alternativamente autorizzato<br />

dal comitato dei cre<strong>di</strong>tori o dal giu<strong>di</strong>ce delegato, senza piu’ il limite <strong>di</strong> euro 25.000,00.<br />

Ove invece i cre<strong>di</strong>ti da sod<strong>di</strong>sfare in prededuzione dovessero essere contestati, il loro<br />

accertamento dovrà avvenire con il proce<strong>di</strong>mento camerale previsto in caso <strong>di</strong> reclamo<br />

contro i provve<strong>di</strong>menti del giu<strong>di</strong>ce delegato e del tribunale (secondo L. Panzani), “La<br />

riforma delle procedure concorsuali”. Il secondo atto, in www.ilfallimentonline.it. “la<br />

9


mancanza <strong>di</strong> contestazione in or<strong>di</strong>ne all'ammontare ed alla collocazione dei cre<strong>di</strong>ti prededucibili si<br />

riferisce evidentemente alle determinazioni che in proposito possono essere assunte dal curatore, posto<br />

che la domanda del cre<strong>di</strong>tore, che in ipotesi non può che essere presentata al <strong>di</strong> fuori della procedura<br />

<strong>di</strong> accertamento del passivo, non è proposta in contrad<strong>di</strong>ttorio con gli altri cre<strong>di</strong>tori. Il legislatore non<br />

chiarisce in che modo costoro possono opporsi al pagamento del cre<strong>di</strong>to prededucibile non<br />

contestato dagli organi della procedura, salvo forse ritenere che il pagamento effettuato sia ripetibile e<br />

che l'eventuale opposizione degli altri cre<strong>di</strong>tori debba essere proposta nelle forme e nei casi della<br />

domanda <strong>di</strong> revocazione, soluzione che peraltro appare assai dubbia, tenuto conto che la<br />

revocazione va proposta contro l'ammissione <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to al passivo, provve<strong>di</strong>mento che nella<br />

specie <strong>di</strong>fetta”).<br />

Se l'attivo è insufficiente, la sua <strong>di</strong>stribuzione deve avvenire comunque all'interno del<br />

piano <strong>di</strong> riparto e secondo l'or<strong>di</strong>ne dei privilegi stabilito dal cod. civ. (Cass., 20<br />

<strong>di</strong>cembre 1990, n. 12075), aprendo in pratica una sorta <strong>di</strong> "concorso interno", che<br />

troverà un proprio or<strong>di</strong>ne anzitutto sulla base degli artt. 2777 e ss., cod. civ. I cre<strong>di</strong>ti<br />

verso la massa <strong>di</strong> pari grado concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo,<br />

siano essi assistiti, o meno, da cause <strong>di</strong> prelazione. L’art. 111 bis 3 co. è mo<strong>di</strong>ficato dalla<br />

bozza del decreto legislativo <strong>di</strong> riforma della nuova L.F. (e la mo<strong>di</strong>fica è importante)<br />

nella parte in cui il criterio <strong>di</strong> riparto proporzionale è sostituita da quello della<br />

graduazione in base alle rispettive cause <strong>di</strong> prelazione. Si ritorna cosi’ alla precedente<br />

consolidata giurisprudenza che in caso <strong>di</strong> insufficienza dell’attivo, stabiliva che il<br />

pagamento dei cre<strong>di</strong>ti prededucibili dovesse essere eseguito nel rispetto delle cause <strong>di</strong><br />

prelazione.<br />

Tra i debiti prededucibili possono annoverarsi, in via esemplificativa ma non<br />

esaustiva:<br />

a) le spese della procedura (apposizione dei sigilli, redazione dell'inventario, per le<br />

comunicazioni ai cre<strong>di</strong>tori, verifica del passivo, stime, pubblicità delle ven<strong>di</strong>te<br />

fallimentari, cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sugli immobili<br />

venduti, riparto, funzionamento del comitato dei cre<strong>di</strong>tori, compenso ai curatore e dei<br />

coa<strong>di</strong>utori, ecc.);<br />

b) le spese giu<strong>di</strong>ziarie sostenute dalla curatela (per la prosecuzione delle<br />

espropriazioni immobiliari in corso ex art. 107, L.F., le spese degli legali nominati dal<br />

10


giu<strong>di</strong>ce delegato, le spese del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto che sia stato approvato, le spese<br />

del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione del concordato, ecc.);<br />

c) le spese <strong>di</strong> natura fiscale (iva, imposta <strong>di</strong> registro, ici, tarsu);<br />

d) le spese legali alla cui rifusione la curatela sìa stata condannata in contenziosi nei<br />

quali é rimasta soccombente;<br />

e) le spese sostenute dal curatore per la conservazione dei beni della massa (spese<br />

condominiali, <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>anìa, ecc.);<br />

f) i debiti derivanti dall'attività negoziale dei curatore, esercitata con il subingresso in<br />

contratti pendenti (maturati dopo II subentro), ovvero a causa del recesso (dai contratti<br />

<strong>di</strong> locazione o affitto d'azienda). Fanno eccezione:<br />

g) le obbligazioni nascenti dal contratto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta a termine o a rate concluso dal<br />

fallito, in cui il curatore sia subentrato, posto che l'art. 73 impone al curatore <strong>di</strong><br />

adempierle "imme<strong>di</strong>atamente", o <strong>di</strong> versare la cauzione richiestagli dal ven<strong>di</strong>tore<br />

(entrambi tali cre<strong>di</strong>ti vanno pagati con priorità assoluta rispetto ad ogni altro cre<strong>di</strong>to<br />

verso la massa);<br />

h) le obbligazioni ex artt. 74 e 82, posto che in caso <strong>di</strong> continuazione dei contratti <strong>di</strong><br />

somministrazione o assicurazione, il curatore deve pagare Integralmente (ed<br />

imme<strong>di</strong>atamente) il cre<strong>di</strong>to del somministrante o dell'assicuratore;<br />

i) i debiti derivanti dall'acquisizione <strong>di</strong> beni sopravvenuti (ex art. 42); h) i debiti<br />

derivanti dal riscatto delle cose sottoposte a pegno (art. 53, co. 3); j) le obbligazioni<br />

assunte per l'esercizio dell'impresa, in caso <strong>di</strong> esercizio provvisorio autorizzato;<br />

l) le obbligazioni sorte a causa della violazione <strong>di</strong> obblighi da parte del curatore<br />

(obblighi <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a ex art. 79, co. 2; altro obblighi contrattuali, quali ad esempio, il<br />

danneggiamento o la ritardata restituzione della cosa locata).<br />

Si ritiene che le spese sostenute dai cre<strong>di</strong>tori istanti per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento<br />

siano prededucibili, mentre è esclusa la prededucibilità dei cre<strong>di</strong>ti relativi a spese<br />

sostenute per la presentazione della domanda <strong>di</strong> insinuazione al passivo (la più recente<br />

giurisprudenza del Supremo Collegio pone tali spese a carico dei cre<strong>di</strong>tori insinuanti).<br />

11


I cre<strong>di</strong>ti privilegiati<br />

Per quanto attiene ai cre<strong>di</strong>ti privilegiati, il legislatore ha fissato le seguenti regole<br />

(nuovo art 111-quater):<br />

1. I cre<strong>di</strong>ti assistiti da privilegio generale godono del privilegio (anche per le spese e<br />

per gli interessi, nel limiti <strong>di</strong> cui agli artt. 54 e 55) sul ricavato dalla liquidazione del<br />

patrimonio mobiliare, concorrendo in unica graduatoria;<br />

2. i cre<strong>di</strong>ti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio speciale, nei limiti degli artt. 54 e 55,<br />

hanno privilegio sul solo prezzo ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta del beni interessati dal privilegio<br />

stesso.<br />

Premesso che il novellato l'art. 54 prevede l'estensione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione agli<br />

interessi, non più solo per i cre<strong>di</strong>ti pignoratizi e ipotecari (artt. 2788 e 2855), ma anche<br />

per i cre<strong>di</strong>ti assistiti da privilegio (art. 2749; ricordo che in proposito, la Corte<br />

Costituzionale, con sent. 28 maggio 2001, n. 162, aveva <strong>di</strong>chiarato l'incostituzionalità dell'art.<br />

54, co. 3, L.F., nella parte in cui, richiamando gli artt. 2788 e 2855, co. 3, cod. civ., estendeva<br />

il privilegio sugli interessi ai sensi dell'art. 2749 solo ai cre<strong>di</strong>tori pignora tizi ed ipotecari e non<br />

anche a quelli muniti <strong>di</strong> privilegio sui beni mobili del debitore), il legislatore ha<br />

ulteriormente precisato che il decorso degli interessi maturati sui cre<strong>di</strong>ti assistiti da<br />

privilegio generale cessa alla data <strong>di</strong> deposito del progetto <strong>di</strong> riparto nel quale il cre<strong>di</strong>to<br />

risulti sod<strong>di</strong>sfatto, anche parzialmente.<br />

Ciò detto, l'art. 111-quater, co. 1, chiarisce che in relazione alla massa mobiliare<br />

(definita dall'art. 111-ter, co. 2) si forma una sola graduatoria composta da tutti i cre<strong>di</strong>ti<br />

con prelazione su beni mobili (cioè sia i cre<strong>di</strong>ti assistiti da privilegio generale, sia quelli<br />

pignoratizi, sia i cre<strong>di</strong>ti garantiti da privilegio speciale mobiliare), nell'ambito della<br />

quale la graduazione avviene secondo l'or<strong>di</strong>ne stabilito dagli artt. 2777 e 2778, c.c.<br />

Ne consegue che, se un cre<strong>di</strong>to assistito da privilegio generale <strong>di</strong> grado anteriore non<br />

trova capienza su altri beni mobili, si sod<strong>di</strong>sfa su quelli gravati da privilegi speciali dì<br />

grado successivo; l'eventuale residuo sarà corrisposto ai cre<strong>di</strong>tori privilegiati speciali<br />

nei limiti del ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta del bene oggetto della garanzia, al netto delle spese<br />

<strong>di</strong>rettamente imputabili e <strong>di</strong> una quota <strong>di</strong> quelle generali, secondo il criterio<br />

proporzionale <strong>di</strong> cui s'è detto.<br />

12


In questo sistema è possibile, come <strong>di</strong>mostrano gli artt. 2777 e 2778 che un privilegio<br />

generale preceda uno speciale, ma le stesse norme ne dettano il coor<strong>di</strong>namento<br />

pre<strong>di</strong>sponendo una graduazione, con la conseguenza che il cre<strong>di</strong>tore privilegiato <strong>di</strong><br />

grado anteriore, abbia egli un privilegio generale o speciale, va sod<strong>di</strong>sfatto sempre<br />

prima <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> grado inferiore. Ciò comporta che i pagamenti fatti ai<br />

cre<strong>di</strong>tori privilegiati generali <strong>di</strong> grado inferiore non vanno imputati soltanto al ricavato<br />

dei beni mobili su cui non gravino privilegi, speciali, o in proporzione sugli uni o sugli<br />

altri, ma vanno imputati in<strong>di</strong>stintamente su tutta la massa attiva costituente il ricavato<br />

mobiliare, in modo che il residuo potrà essere corrisposto ai cre<strong>di</strong>tori privilegiati<br />

successivi, generali o speciali, col limite, per i cre<strong>di</strong>tori privilegiati speciali, <strong>di</strong> non<br />

poter percepire più <strong>di</strong> quanto ricavato dal bene oggetto della garanzia (concorrendo,<br />

per il resto, come chirografari ex art-54 L.F.), data la particolare inerenza del loro<br />

ere<strong>di</strong>to, rispetto al bene vincolato al sod<strong>di</strong>sfacimento dei medesimi.<br />

Non è concepibile, in altre parole, una sud<strong>di</strong>visione della massa attiva mobiliare in<br />

sottomasse, costituite dai beni oggetto delle prelazioni speciali (se non come tecnica<br />

interna <strong>di</strong> calcolo e <strong>di</strong> valutazione del curatore), perché vi è in ogni concorso un'unica<br />

massa mobiliare ed un'unica graduatoria, che è quella contenuta negli artt. 2777 e 2778<br />

c.c. che costituisce il sistema da seguire per risolvere i conflitti tra tutti i tipi <strong>di</strong><br />

privilegi, con le integrazioni dettate dalle norme <strong>di</strong> chiusura sulla materia (artt. 2750,<br />

2777, comma 3, n. 2783).<br />

Regole per risolvere il conflitto tra i cre<strong>di</strong>tori privilegiati ed i terzi che hanno<br />

acquisito <strong>di</strong>ritti sulla cosa<br />

Riteniamo opportuno illustrare i criteri posti dal legislatore per risolvere tale conflitto.<br />

L'art. 2747, primo comma, c.c. <strong>di</strong>spone che:<br />

« Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>ritti spettanti ai terzi sui<br />

mobili che ne formano oggetto, salvo quanto <strong>di</strong>sposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916».<br />

13


« Se la legge non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong>versamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista<br />

la particolare situazione alla quale è subor<strong>di</strong>nato, può esercitarsi in pregiu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>ritti<br />

acquistati dai terzi posteriormente al sorgere <strong>di</strong> esso ».<br />

L'art. 2747 c.c. si riferisce esclusivamente ai terzi titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento<br />

(così GAETANO, op. cit., n. 17, pag. 56; ANDRIOLI, op. cit., sub. art. 2743, n. 3, pag. 72)<br />

e non anche ai terzi cre<strong>di</strong>tori pignoratizi od ipotecari, per i quali vale, invece, la<br />

specifica <strong>di</strong>sposizione dell'art. 2748 c.c.<br />

Il primo comma pone il principio per il quale i <strong>di</strong>ritti spettanti ai terzi, sui mobili che<br />

ne formano oggetto, prevalgono sul privilegio generale sugli stessi mobili; tali <strong>di</strong>ritti<br />

devono, al contrario, cedere il passo:<br />

a) se sono stati acquistati dopo il pignoramento eseguito da parte del cre<strong>di</strong>tore<br />

privilegiato o dopo l'intervento <strong>di</strong> questo, ex art. 526 c.p.c. nell'esecuzione forzata<br />

iniziata da altri (art. 2913 c.c.);<br />

b) se sono stati acquistati prima del pignoramento eseguito da parte del cre<strong>di</strong>tore<br />

privilegiato, ma trascritti dopo (art. 2914 c.c.);<br />

c) se sono stati compiuti atti che limitano la <strong>di</strong>sponibilità dei beni pignorati, ma che<br />

sono stati trascritti dopo il pignoramento o l'intervento nell'esecuzione (art. 2915 c.c.);<br />

d) alle ipoteche iscritte ed ai privilegi sorti dopo il pignoramento (art. 2916 c.c.).<br />

Il secondo comma dell'art. 2747 c.c. pone le seguenti altre regole: il privilegio speciale<br />

mobiliare<br />

14<br />

- prevale sul <strong>di</strong>ritto acquistato dal terzo dopo la sua nascita se, alla data in cui il<br />

terzo esercita il suo <strong>di</strong>ritto, sussiste la particolare situazione cui la legge ne subor<strong>di</strong>na<br />

l'esercizio; in <strong>di</strong>fetto prevale il <strong>di</strong>ritto del terzo;<br />

- cede il passo a tale <strong>di</strong>ritto, se il terzo <strong>di</strong>mostra che l'acquisto <strong>di</strong> questo è<br />

avvenuto in buona fede.<br />

Se il terzo ha acquistato il suo <strong>di</strong>ritto prima del sorgere del privilegio speciale<br />

mobiliare, il detto <strong>di</strong>ritto:<br />

— prevale sul privilegio (regola);<br />

cede il passo (eccezione) « se la legge <strong>di</strong>spone <strong>di</strong>versamente ».


La legge <strong>di</strong>spone <strong>di</strong>versamente (sancendo la prevalenza del privilegio, speciale<br />

mobiliare sul <strong>di</strong>ritto acquistato dal terzo prima del sorgere del detto privilegio) per molti<br />

cre<strong>di</strong>ti, la cui in<strong>di</strong>cazione mutuiamo da DEL VECCHIO:<br />

« I cre<strong>di</strong>ti per prestazioni e spese <strong>di</strong> conservazione e miglioramento <strong>di</strong> beni mobili con<br />

privilegio sui mobili stessi (art. 2756, secondo comma); i cre<strong>di</strong>ti per somministrazioni e lavori<br />

occorrenti per la produzione agricola con privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano<br />

concorso (art. 2757, secondo comma); i cre<strong>di</strong>ti dello Stato per l'imposta sul red<strong>di</strong>to delle<br />

persone fisiche (IRPEF), delle persone giuri<strong>di</strong>che (IRPEG) e per l'imposta locale sui red<strong>di</strong>ti<br />

(<strong>IL</strong>OR) con privilegio sopra i mobili che servono all'esercizio <strong>di</strong> imprese commerciali e sopra le<br />

merci che si trovano nel locale a<strong>di</strong>bito all'esercizio stesso o nella abitazione dell'impren<strong>di</strong>tore<br />

(art. 2759); i cre<strong>di</strong>ti dell'albergatore per merce<strong>di</strong> e somministrazioni verso le persone<br />

albergate con privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle <strong>di</strong>pendenze (art. 2760,<br />

secondo comma); i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>pendenti dal contratto <strong>di</strong> trasporto e quelli per le spese<br />

d'imposta anticipate dal vettore sulle cose trasportate (art. 2761, primo comma); i cre<strong>di</strong>ti<br />

derivanti dall'esecuzione del mandato con privilegio sulle cose del mandante detenute dal<br />

mandatario per l'esecuzione del mandato (art. 2761, secondo comma); i cre<strong>di</strong>ti derivanti dal<br />

deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestra-tario con<br />

privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro (art. 2761,<br />

terzo comma); i cre<strong>di</strong>ti delle pigioni e dei fitti degli immobili sulle cose che servono a fornire<br />

l'immobile locato (art. 2764, sesto comma); i cre<strong>di</strong>ti del concedente, del mezzadro o del<br />

colono con privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a<br />

fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia (art. 2765, terzo comma); i cre<strong>di</strong>ti degli istituti<br />

che esercitano il cre<strong>di</strong>to agrario con privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve<br />

a coltivare o a fornire il fondo stesso (artt. 2766 c.c. e 2, 8, 9, L. 5 luglio 1928, n. 1760).<br />

E da precisare che, per i predetti cre<strong>di</strong>ti, la prevalenza del privilegio sui <strong>di</strong>ritti anteriori dei<br />

terzi subisce un temperamento, nel senso che essa è subor<strong>di</strong>nata alla buona fede del titolare<br />

del cre<strong>di</strong>to, inteso come ignoranza, al momento del sorgere del privilegio, dell'esistenza dei<br />

<strong>di</strong>ritti dei terzi ».<br />

« Tale con<strong>di</strong>zione deve sussistere nel momento in cui il terzo pretende <strong>di</strong> esercitare il suo<br />

<strong>di</strong>ritto; in caso <strong>di</strong>verso, prevale il <strong>di</strong>ritto del terzo » (così la Relazione del Guardasigilli al<br />

n. 1129).<br />

15


La « particolare situazione della cosa » consiste o nella presenza della cosa in un dato<br />

luogo o in una determinata relazione (possesso o detenzione) con la persona del<br />

cre<strong>di</strong>tore.<br />

Va però opportunamente ricordato che, per il <strong>di</strong>sposto dell'art. 2916, nn. 2 e 3, c.c.,<br />

con<strong>di</strong>zione per l'efficace esercizio del privilegio speciale è che esso assista cre<strong>di</strong>ti sorti<br />

prima del pignoramento; se, invece, tali cre<strong>di</strong>ti sono sorti dopo, del relativo privilegio<br />

non si terrà conto in sede <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione della somma ricavata dall'esecuzione<br />

in<strong>di</strong>viduale o concorsuale e ciò perché il pignoramento rende insensibile il bene<br />

pignorato ai successivi cre<strong>di</strong>ti.<br />

Da ciò consegue che il privilegio speciale non può esercitarsi su beni usciti dal<br />

patrimonio del debitore prima del suo sorgere.<br />

Abbiamo visto che i terzi soccombono se hanno acquistato i <strong>di</strong>ritti reali dopo la nascita<br />

del privilegio speciale, mentre prevalgono se il loro acquisto è stato anteriore.<br />

Vi sono però dei casi in cui i <strong>di</strong>ritti acquisiti dai terzi dopo il sorgere del privilegio<br />

speciale mobiliare prevale sul detto privilegio.<br />

Un primo esempio è rappresentato dalla <strong>di</strong>sposizione dell'art. 2748, primo comma,<br />

c.c., a mente della quale il privilegio speciale mobiliare non può esercitarsi in<br />

pregiu<strong>di</strong>zio del cre<strong>di</strong>tore pignoratizio.<br />

Altra ipotesi è quella dell'acquisto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti reali, dopo il sorgere del privilegio<br />

speciale, da parte del terzo possessore in buona fede; in questo caso, il possesso <strong>di</strong><br />

buona fede determina la prevalenza del <strong>di</strong>ritto del terzo anche se acquistato<br />

posteriormente al sorgere del privilegio speciale.<br />

Concorso tra privilegio speciale mobiliare e pegno<br />

Il detto concorso è <strong>di</strong>sciplinato dal primo comma dell'art. 2748 c.c. a mente del quale «<br />

se la legge non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong>versamente, il privilegio speciale sui beni mobili non si può<br />

esercitare in pregiu<strong>di</strong>zio del cre<strong>di</strong>tore pignoratizio ».<br />

16


Il legislatore sancisce, come regola generale, la prevalenza del pegno, sia esso<br />

anteriore che posteriore al privilegio « se la legge non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong>versamente »<br />

(eccezione), nel qual caso il privilegio speciale prevale sul pegno.<br />

Nel co<strong>di</strong>ce civile, l'eccezione è prevista a favore delle spese <strong>di</strong> giustizia che sono<br />

preferite ad ogni altro cre<strong>di</strong>to pignoratizio od ipotecario (art. 2777 c.c.).<br />

Altra eccezione è quella prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 1° ottobre 1947, n. 1752 il quale<br />

<strong>di</strong>spone che il privilegio mobiliare concesso ai cre<strong>di</strong>ti per finanziamenti alle industrie è<br />

preferito al pegno successivo. Secondo GAETANO il pegno successivo deve cedere al<br />

privilegio speciale anteriore, quando il cre<strong>di</strong>tore pignoratizio sia stato in mala fede,<br />

abbia avuto cioè notizia dell'esistenza del privilegio al momento della costituzione del<br />

pegno.<br />

L'opinione assolutamente prevalente (si veda in giurisprudenza App. Catania, 20<br />

giugno 1966, II, pag. 658, Trib. Catania, 15 febbraio 1965, in Dir, fall, 1965, II, pag.<br />

116) ritiene invece che, in ogni caso, il pegno prevale sul privilegio. « Invero, non può<br />

ritenersi che, per effetto della costituzione del privilegio, il debitore perda il potere <strong>di</strong><br />

costituire altri <strong>di</strong>ritti sulla cosa, i , quali, pertanto, saranno validamente costituiti. La<br />

coesistenza <strong>di</strong> due garanzie reali sul medesimo bene comporta solo un problema <strong>di</strong><br />

regolamento degli effetti dei <strong>di</strong>ritti stessi con riguardo alla loro funzione tipica che è la pre-<br />

lazione ed a tanto ha provveduto espressamente, senza possibilità <strong>di</strong> dubbio, la norma in<br />

esame, non <strong>di</strong>stinguendo l'ipotesi in cui il cre<strong>di</strong>tore pignoratizio conosca la preesistenza sul<br />

bene <strong>di</strong> un privilegio speciale, da quella che, invece, tale costituzione sia a lui ignota. Onde,<br />

in ogni caso, deve ritenersi che il pegno prevalga sul privilegio salva, naturalmente, altra<br />

<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge » (così Di F<strong>IL</strong>IPPO-VIGNALE, La responsabilità patrimoniale, Ian<strong>di</strong><br />

Sapi, pag. 84); nello stesso senso Tucci e RAGUSA MAGGIORE),<br />

Quid iuris se sul medesimo bene gravano, oltre al pegno, più privilegi speciali, <strong>di</strong> cui<br />

uno prevalente sul pegno ma <strong>di</strong> grado inferiore rispetto agli altri privilegi? A mente del<br />

<strong>di</strong>sposto dell'art. 2781 c.c. il privilegio prevalente sul pegno prevale anche sugli altri<br />

privilegi che debbano essere posposti al pegno anche se anteriori <strong>di</strong> grado.<br />

La <strong>di</strong>sposizione dell'art. 2781 non si applica nel caso <strong>di</strong> concorso tra il privilegio <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 2751-bis, n. 1 e quello previsto dall'art. 7 del D.L.L. 1 novembre 1944, n. 367<br />

mo<strong>di</strong>ficato dall'art. 3 del D.Lgs. 1 ottobre 1947, n. 1075 (così Trib. Genova, 13 luglio<br />

17


1981, in II fall, 1982, pag. 1255) e nel caso <strong>di</strong> concorso tra pegno e privilegio ex art.<br />

2751-bis, n. 1, c.c. (Cass., 17 febbraio 1996, n. 1238).<br />

Il S.C. ritiene che il pegno prevale sul detto privilegio in base alle considerazioni che si<br />

riportano.<br />

« L'art. 2777 c.c. — pur contemplando congiuntamente i cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustizia e quelli<br />

<strong>di</strong> cui all'art. 2751-bis c.c. <strong>di</strong>stinguendoli, quanto all'or<strong>di</strong>ne della prelazione, da tutti gli altri<br />

elencati nella <strong>di</strong>sposizione successiva — attribuisce (nel primo comma) solo ai primi la<br />

prevalenza su "ogni altro cre<strong>di</strong>to pignoratizio ed ipotecario" e si limita, riguardo ai secon<strong>di</strong>, a<br />

<strong>di</strong>sporre che essi sono collocati imme<strong>di</strong>atamente dopo i cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustizia.<br />

La stessa norma equipara questi ultimi cre<strong>di</strong>ti (previsti dall'art. 2755 c.c.) a quelli <strong>di</strong> cui all'art.<br />

2751-bis c.c. nel terzo comma per <strong>di</strong>chiararli preferiti ai privilegi previsti da leggi speciali (e non<br />

anche a quelli previsti dal co<strong>di</strong>ce civile come affermato dai ricorrenti), parificando totalmente<br />

solo a questo effetto gli uni e gli altri. La soluzione della questione oggetto del presente giu<strong>di</strong>zio<br />

(che riguarda il rapporto tra cre<strong>di</strong>ti pignoratizi e cre<strong>di</strong>ti privilegiati ex art. 2151-bis c.c.) si<br />

ricava dal combinato <strong>di</strong>sposto dell'art. 2748 e 2777 c.c. (nel nuovo testo).<br />

La prima norma stabilisce la regola generale secondo cui il pegno prevale rispetto ai privilegi;<br />

l'altra <strong>di</strong>sposizione pone a tale regola un'eccezione — insuscettibile, in quanto tale, <strong>di</strong><br />

applicazione analogica — attribuendo preferenza rispetto al cre<strong>di</strong>to pignoratizio (o ipotecario)<br />

solo al privilegio speciale per spese <strong>di</strong> giustizia.<br />

L'art. 2777 c.c. va dunque inteso, in conformità all'interpretazione datane da questa corte con<br />

le sentenze sopra citate, nel senso che imme<strong>di</strong>atamente dopo i cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustizia sono<br />

collocati Ì cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all'art. 2151-bis c.c., restando salva — in mancanza <strong>di</strong> un'espressa<br />

previsione <strong>di</strong> legge — la prevalenza rispetto a questi ultimi dei cre<strong>di</strong>ti pignoratizi » (nello stesso<br />

senso Cass., 10 agosto 1992, n. 9429 e Cass., 6 <strong>di</strong>cembre 1984, n. 6428).<br />

Concorso tra privilegio speciale ed ipoteca<br />

Il concorso è regolato dal secondo comma dell'art. 2748 c.c., a mente del quale « i<br />

cre<strong>di</strong>tori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai cre<strong>di</strong>tori ipotecari, se la<br />

legge non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong>versamente ».<br />

La regola generale è la prevalenza, in ogni caso, del privilegio sull'ipoteca « se la<br />

legge non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong>versamente ».<br />

18


Va rilevato che, trattandosi <strong>di</strong> beni immobili, non risulta applicabile l'art. 1153 c.c. e,<br />

quin<strong>di</strong>, l'esimente della buona fede.<br />

Tra le eccezioni vanno annoverate:<br />

a) quella contenuta nell'art. 2772 c.c. in materia <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti dello Stato per tributi<br />

in<strong>di</strong>retti (« il privilegio non si può esercitare in pregiu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>ritti che i terzi hanno<br />

anteriormente acquistato sugli immobili; per le imposte suppletive il privilegio non si<br />

può neppure esercitare in pregiu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>ritti acquistati successivamente dai terzi »)<br />

e per l'imposta <strong>di</strong> successione («lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta <strong>di</strong><br />

successione, non ha effetto a danno dei cre<strong>di</strong>tori del defunto che hanno iscritto la loro<br />

ipoteca nei tre mesi dalla morte <strong>di</strong> lui né ha effetto a danno dei cre<strong>di</strong>tori che hanno<br />

esercitato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede »).<br />

In proposito va ricordato che, secondo Cass., 3 aprile 1979, n. 1878 e Cass., 11<br />

maggio 1978, n. 2294, in Giust, civ., 1978,1, pag. 1654 « in deroga alla generale<br />

prevalenza accordata al privilegio speciale immobiliare sull'ipoteca, qualunque sia la<br />

sequenza cronologica dell'uno rispetto all'altro, alla stregua del combinato <strong>di</strong>sposto<br />

degli artt. 2772 e 2748 c.c., il privilegio accordato ai cre<strong>di</strong>ti dello Stato per tributi<br />

in<strong>di</strong>retti non può esercitarsi in pregiu<strong>di</strong>zio dell'ipoteca da terzi acquistata<br />

anteriormente sull'immobile oggetto del trasferimento tassato. Il cre<strong>di</strong>to dello Stato<br />

per imposta <strong>di</strong> registro — anche quando trattasi <strong>di</strong> imposte dovute in misura or<strong>di</strong>naria<br />

a seguito della decadenza da agevolazioni concesse all'atto della registrazione —<br />

nasce in una al connesso privilegio immobiliare <strong>di</strong> cui all'art. 2772 c.c., al momento e<br />

per effetto della confezione dell'atto soggetto al tributo; tale privilegio, pertanto,<br />

prevale, in<strong>di</strong>pendentemente dalla data <strong>di</strong> registrazione dell'atto dalla cui tassazione<br />

nasce il cre<strong>di</strong>to d'imposta con esso garantito, sulle ipoteche <strong>di</strong> terzi iscritte sullo stesso<br />

immobile successivamente alla confezione dell'atto soggetto a registrazione » (nello<br />

stesso senso Cass., 26 gennaio 1981, n. 571, in Cass. trib., 1981, II, pagg. 160 ss.).<br />

Opinione contraria ha invece sostenuto Cass., 14 <strong>di</strong>cembre 1971, n. - 3637 (in Giust.<br />

civ., 1972, I, pag. 1102) la quale, pronunciandosi in tema d'imposta <strong>di</strong> successione, ha<br />

ritenuto che il privilegio prevale sulle ipoteche sia anteriori che posteriori « in<br />

considerazione del fatto che il titolare <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> garanzia, a <strong>di</strong>fferenza del titolare<br />

del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento su cose altrui, non può sottrarre il<br />

19


ene all'azione esecutiva del cre<strong>di</strong>tore privilegiato, in quanto il suo <strong>di</strong>ritto si risolve in un<br />

semplice rapporto <strong>di</strong> prevalenza, che spiega i suoi effetti in sede <strong>di</strong> graduazione »;<br />

b) la prevalenza riconosciuta alle ipoteche iscritte a garanzia <strong>di</strong> finanziamenti<br />

praticati dagli istituti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico esercenti il cre<strong>di</strong>to (v. art. 7 del D.Lgs. P<br />

novembre 1944, n. 367 e l'art. 36 del D.Lgs. 1° aprile 1947, n. 261).<br />

Estensione della prelazione ipotecaria<br />

La prelazione ipotecaria che assiste il cre<strong>di</strong>to capitale si esercita oltre che<br />

sull'immobile, anche sulle pertinenze <strong>di</strong> questo (art. 2810 c.c.) e cioè su tutte le cose<br />

che, ai sensi dell'art. 817 c.c., sono destinate in modo durevole al suo servizio od al<br />

suo ornamento.<br />

La prelazione ipotecaria sì estende alle pertinenze, ex lege ed automaticamente;<br />

quin<strong>di</strong>, per operare, non ha bisogno <strong>di</strong> espressa e dettagliata menzione nel titolo e<br />

nell'iscrizione.<br />

Il rapporto pertinenziale può cessare, ma la cessazione non è opponibile al cre<strong>di</strong>tore<br />

che precedentemente abbia iscritto ipoteca sull'immobile (art. 818 c.c.).<br />

I terzi che vantino un autonomo <strong>di</strong>ritto sulla pertinenza, non possono opporlo al<br />

cre<strong>di</strong>tore ipotecario in buona fede, che cioè ignori l'esistenza <strong>di</strong> quel <strong>di</strong>ritto, salvo che<br />

questo risulti da scrittura avente data certa anteriore; possono, invece, imporlo ai<br />

cre<strong>di</strong>tori ipotecari in mala fede, cioè a conoscenza dell'esistenza del <strong>di</strong>ritto.<br />

Per <strong>di</strong>sposizione dell'art. 2811 c.c. l'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle<br />

costruzioni ed alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite<br />

dalla legge.<br />

L'estensione è, quin<strong>di</strong>, automatica e non <strong>di</strong>pende dalla volontà delle parti; non è quin<strong>di</strong><br />

necessaria un'apposita e specifica iscrizione da parte del cre<strong>di</strong>tore per gli accessori già<br />

esiste riti al momento della iscrizione riguardante l'immobile oggetto dell'ipoteca,<br />

mentre è sufficiente una semplice annotazione per gli accessori successivi (così<br />

TAMBURRINO e RUBINO). Per « miglioramenti » la dottrina intende tutti i cambiamenti<br />

fisici e materiali (per i terreni: le opere <strong>di</strong> trasformazione fon<strong>di</strong>aria, idraulica, <strong>di</strong><br />

agricoltura, le bonifiche, le canalizzazioni, i <strong>di</strong>ssodamenti; per gli e<strong>di</strong>fici: le opere <strong>di</strong><br />

20


estauro, ammodernamento, riparazione, abbellimento, ecc.) che aumentano il valore<br />

della cosa principale ma non assumono però in nessun caso una in<strong>di</strong>vidualità materiale<br />

autonoma (così testualmente TAMBURRINO; in senso conforme RUBINO e GORLA).<br />

Per « costruzioni » la dottrina intende tutte le incorporazioni <strong>di</strong> una cosa accessoria<br />

rispetto a quella principale.<br />

Scrive in proposito TAMBURRINO che l'ipoteca si estende automaticamente:<br />

21<br />

A) alle costruzioni o e<strong>di</strong>fici che si elevino sul suolo, in<strong>di</strong>pendentemente dalla<br />

costituzione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento a favore <strong>di</strong> altri, quale la superficie;<br />

B) alle sopraelevazioni, cioè alle costruzioni <strong>di</strong> altri piani su e<strong>di</strong>fici già esistenti;<br />

C) alle costruzioni che avvenissero nel sottosuolo.<br />

Quanto detto vale non solo per le costruzioni in senso stretto, per le sopraelevazioni e<br />

per le opere fatte sopra o sotto il suolo, ma anche per le piantagioni le quali, ai fini<br />

della accessione o incorporazione al suolo, hanno il medesimo trattamento giuri<strong>di</strong>co<br />

delle costruzioni.<br />

Per « altre accessioni » TAMBURRINO intende tutto ciò che si unisce al corpo principale<br />

in un'unica proprietà, quando cioè esso non rimane corpo estraneo ma si unisce<br />

materialmente e giuri<strong>di</strong>camente alla cosa principale, quale modo, appunto, <strong>di</strong> acquisto<br />

della proprietà.<br />

Nello stesso senso, <strong>di</strong> recente, Cass., Sez. un., 9 aprile 1984, n. 2257 per la quale « il<br />

vincolo ipotecario su uno stabilimento industriale si estende ai macchinari in esso impiegati<br />

o quando questi assumono la natura <strong>di</strong> accessioni dell'immobile (art. 2811 c.c.), nel senso<br />

che siano fisicamente connessi al fabbricato, non per mere esigenze <strong>di</strong> stabilità nel loro<br />

impiego ma con mezzi coesivi tali da realizzare in termini <strong>di</strong> incorporazione una cosa<br />

complessa. All’infuori <strong>di</strong> tale ipotesi, infatti, l'estensione del suddetto vincolo non può essere<br />

fondato sul <strong>di</strong>sposto dell'art. 2810, n. 1, c.c., in tema <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> immobili, tenuto conto<br />

che la qualità <strong>di</strong> pertinenza, riguardante il bene accessorio destinato a rendere possibile o più<br />

proficuo il go<strong>di</strong>mento o lo sfruttamento del bene principale, non è ravvisabile nei rapporti tra<br />

le componenti <strong>di</strong> un complesso aziendale, globalmente concorrenti, con reciproca<br />

complementarietà, ad una unitaria funzione ».<br />

Nello stesso senso Trib. Genova, d. 13 luglio 1981 (in Il fall., 1982, pag. 844) per il<br />

quale « i macchinari impiegati in un e<strong>di</strong>ficio possono essere considerati come pertinenze<br />

dell'immobile nel quale si trovano installati solo quando sussiste un rapporto <strong>di</strong> servizio tra


macchine ed e<strong>di</strong>ficio tale da consentire l'attribuzione alle suddette macchine <strong>di</strong> un valore<br />

meramente strumentale ed accessorio rispetto all'immobile; ne consegue che la garanzia<br />

ipotecaria iscritta su <strong>di</strong> un immobile a<strong>di</strong>bito ad usi industriali, non si estende ai macchinari<br />

ed alle attrezzature in esso installate a meno che non costituiscano "pertinenza" nel senso<br />

<strong>di</strong>anzi precisato ».<br />

Ed, infine, secondo Cass., 21 gennaio 1985, n. 391 « l'estensione dell'ipoteca iscritta su<br />

uno stabilimento industriale ai macchinari in esso impiegati non è riconducibile al <strong>di</strong>sposto<br />

dell'art. 2810, n. 1, c.c. in tema <strong>di</strong> pertinenza, dato che detti macchinari rientrano fra gli<br />

elementi del complesso aziendale, globalmente rivolti a realizzare la funzione produttiva, non<br />

sono qualificabili come meri accessori al servizio <strong>di</strong> beni immobili, ma va riconosciuta, ai sensi<br />

dell'art. 2811 c.c. solo se ed in quanto i macchinari medesimi si presentino incorporati<br />

all'immobile, per effetto <strong>di</strong> una connessione fisica idonea a far luogo ad un bene complesso (e<br />

non quando per mera adesione con mezzi aventi la sola funzione <strong>di</strong> ottenerne la stabilità<br />

necessaria all'uso); ove sussista tale incorporazione, l'estensione dell'ipoteca non resta esclusa<br />

dalla circostanza che, sopravvenuto il fallimento del debitore, si abbia la <strong>di</strong>sintegrazione del<br />

complesso aziendale, con la ven<strong>di</strong>ta dei singoli beni in sede concorsuale, perché una tale<br />

successiva scorporazione non può travolgere ex tunc il già verificatosi ampliamento<br />

dell'oggetto dell'ipoteca in applicazione del citato art. 2811 c.c. ».<br />

Rientrano nella categoria delle « altre accessioni » le piantagioni, gli incrementi fluviali, i<br />

frutti pendenti e quelli successivi al pignoramento (artt. 2812, 2918, 2924 c.c.).<br />

Ne consegue che la prelazione ipotecaria si estende anche ai canoni ricavati dalla<br />

locazione dell'immobile ipotecato concesso in locazione (così Cass., 15 maggio 1978, n.<br />

2355, in Giust. civ., 1979, I, pag. 1649), anche se facente parte <strong>di</strong> un’azienda affittata<br />

(Cass., n. 9429/1992).<br />

La prelazione ipotecaria si estende anche agli interessi prodotti dalla somma ricavata<br />

dalla ven<strong>di</strong>ta dei beni ipotecati (così Cass., 15 maggio 1978, n. 2355, cit.; in senso<br />

contrario v. però Cass., 9 settembre 1970, n. 2300, in Giust. civ., 1971, I, pag. 283).<br />

Va poi rilevato che non è ipotizzabile un concorso tra cre<strong>di</strong>tori pigno-ratizi poiché in<br />

ogni caso la prelazione può essere validamente esercitata dal solo cre<strong>di</strong>tore che abbia<br />

il possesso della cosa data in pegno (art. 2787 c.c.).<br />

22


Per l’ipoteca la preferenza è data dal grado: si guarda alla priorità dell'iscrizione.<br />

L'ipoteca che è stata iscritta per prima, si <strong>di</strong>ce che è <strong>di</strong> primo grado, poi viene quella <strong>di</strong><br />

secondo grado, ecc.<br />

Anche nello stesso giorno si possono avere iscrizioni <strong>di</strong> grado <strong>di</strong>verso, secondo il<br />

momento in cui è presentata la domanda all'ufficio (prior in tempore prior in iure).<br />

Concorso dei privilegi <strong>di</strong> cui all'art. 2778 c.c. con le ipoteche sugli autoveicoli<br />

Il terzo comma dell'art. 2810 c.c. stabilisce che « sono considerati ipoteche i privilegi<br />

iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale ».<br />

Va premesso che il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, istitutivo del PRA prevede a favore<br />

del ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> autoveicoli un privilegio legale ed un privilegio convenzionale.<br />

L'art. 2 del citato R.D.L. <strong>di</strong>spone:<br />

« A favore del ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> autoveicoli, quando vengono adempiute le formalità <strong>di</strong> cui alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni che seguono, spetta un privilegio legale per il prezzo o per quella parte <strong>di</strong> prezzo che<br />

sia stato pattuito e che non sia stato corrisposto all'atto della ven<strong>di</strong>ta e per i relativi accessori<br />

specificati nel contratto.<br />

Lo stesso privilegio spetta, osservate le medesime formalità, a chi abbia, nell'interesse del<br />

compratore, corrisposto la totalità o parte del prezzo dell'autoveicolo.<br />

All’infuori dei casi <strong>di</strong> privilegio legale sull'autoveicolo ai sensi del primo e secondo comma del<br />

presente articolo, l'autoveicolo può formare oggetto <strong>di</strong> privilegio convenzionale concesso dal<br />

debitore a garanzia <strong>di</strong> qualsiasi altro cre<strong>di</strong>tore.<br />

Il titolo che dà luogo al privilegio <strong>di</strong> cui ai commi precedenti deve risultare da atto scritto,<br />

debitamente registrato a tenore della legge <strong>di</strong> registro.<br />

Il privilegio ha durata non superiore a cinque anni e può, con il consenso delle parti, essere<br />

rinnovato prima della scadenza per un ulteriore periodo non superiore ad un quinquennio, con<br />

effetto dall'originaria data d'iscrizione.<br />

Il privilegio, debitamente iscritto, secondo le norme del presente decreto, segue l'autoveicolo<br />

presso ciascun proprietario e possessore successivo, fino alla estinzione del cre<strong>di</strong>to che<br />

garantisce.<br />

23


L'iscrizione del privilegio non può essere chiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi dà<br />

luogo ».<br />

Il privilegio legale tutela il cre<strong>di</strong>to del ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> autoveicoli per il prezzo in tutto o in<br />

parte non corrisposto all'atto della ven<strong>di</strong>ta o del terzo che lo abbia corrisposto per il<br />

compratore. Il privilegio convenzionale può invece essere concesso dal proprietario<br />

dell'autoveicolo a garanzia <strong>di</strong> qualsiasi altro debito.<br />

Oggetto del privilegio automobilistico sono tutti gli autoveicoli elencati nell'art. 1 del<br />

R.D.L. 436 del 1927.<br />

Il privilegio sia legale che convenzionale deve essere iscritto nel pubblico registro<br />

automobilistico e nasce solo con l'iscrizione.<br />

Il titolo per ottenere l'iscrizione deve risultare da atto scritto e registrato dal quale<br />

risulti la ven<strong>di</strong>ta (art. 2, quarto e sesto comma e R.D.L. cit.).<br />

Una volta iscritto il privilegio gode del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> seguito <strong>di</strong> cui all'art. 2747, secondo<br />

comma, c.c. (può cioè esercitarsi in pregiu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>ritti acquistati dai terzi<br />

posteriormente al sorgere <strong>di</strong> esso).<br />

Il privilegio dura per un tempo non superiore a 5 anni dall'iscrizione decorso il quale<br />

viene meno (art. 2, quinto comma, R.D.L. cit.). Tuttavia le parti possono stabilire prima<br />

che esso scada una rinnovazione per un periodo massimo <strong>di</strong> 5 anni.<br />

Tanto premesso, va rilevato che l'art. 2779 c.c. <strong>di</strong>spone che « se i privilegi in<strong>di</strong>cati<br />

dall'art. 2778 concorrono con le ipoteche sugli autoveicoli menzionate nell'art. 2810,<br />

queste (cioè le ipoteche) sono posposte ai privilegi menzionati nei primi <strong>di</strong>eci numeri<br />

dell'art. 2778 e sono preferite a tutti gli altri» (cioè ai privilegi da 11 a 20).<br />

Concorso tra ipoteca e privilegio generale mobiliare <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis. N.1<br />

c.c.<br />

Com’è noto, l’ipoteca attribuisce al cre<strong>di</strong>tore ipotecario il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere sod<strong>di</strong>sfatto<br />

con preferenza sul prezzo dell’immobile ipotecato.<br />

24


Nel caso <strong>di</strong> concorso con il privilegio generale mobiliare accordato dall’art. 2751 bis.<br />

N. 1 c.c., al cre<strong>di</strong>to del lavoratore subor<strong>di</strong>nato, bisogna stabilire se prevale o non sul<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> preferenza del cre<strong>di</strong>tore ipotecario.<br />

La giurisprudenza della S.C. ha dato risposta negativa, accordando la preferenza al<br />

cre<strong>di</strong>tore ipotecario. Il principio è fissato da Cass. 9429/1992 che cosi’ motiva:<br />

“Premesso che i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro hanno privilegio generale sui mobili” , ai sensi dell'art.<br />

2751 bis, n. 1, c.c., la questione va risolta in<strong>di</strong>viduando la <strong>di</strong>sciplina, quale emerge dal<br />

combinato <strong>di</strong>sposto degli artt. 2776, 2777 e 2808 c.c. E più precisamente: poiché l'art.<br />

2808 c.c. <strong>di</strong>spone che l’ipoteca attribuisce al cre<strong>di</strong>tore ipotecario il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere<br />

sod<strong>di</strong>sfatto con preferenza sul prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />

dell'immobile ipotecato, occorre stabilire se tale principio subisca deroga, a favore dei<br />

cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro, in base agli artt. 2776 e 2777 c.c.<br />

La soluzione è negativa perché:<br />

1) l'art. 2777 c.c. <strong>di</strong>spone che :<br />

" i cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustìzia enunciati negli art. 2755 e 2770 sono preferiti a ogni altre<br />

cre<strong>di</strong>to anche pignoratizio o ipotecario" (primo comma),<br />

" imme<strong>di</strong>atamente dopo le spese ci giustizia sono collocati i cre<strong>di</strong>ti aventi privilegio generale<br />

mobiliare <strong>di</strong> cui all'art. 2551 bis..." (secondo comma).<br />

L'art. 2755 c.c. e l'art. 2770 ce prevedono, per i cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustizia fatte per atti<br />

conservativi o per l'espropriazione dì beni, rispettivamente mobili o immobili, il privilegio,<br />

rispettivamente, sui primi o sul prezzo dei secon<strong>di</strong>. Poiché i privilegi previsti dalle ultime due<br />

<strong>di</strong>sposizioni sono, <strong>di</strong>stintamente, mobiliari o immobiliari, la preferenza che ad essi accorda il<br />

primo comma dell'art. 2777 non può che riferirsi ai cre<strong>di</strong>ti pìgnoratizi o ipotecari afferenti<br />

agli stessi beni, e pertanto:<br />

25<br />

a) i privilegi mobiliari previsti dall'art. 2755 c.c. prevalgono sui cre<strong>di</strong>ti pìgnoratizi o<br />

ipotecari gravanti sugli stessi beni mobili;<br />

b) i privilegi immobiliari previsti dall'art. 2770 ce prevalgono sui (soli) cre<strong>di</strong>ti ipotecari<br />

immobiliari gravanti sugli stessi beni immobili.<br />

Inoltre poiché il privilegio previsto dall'art. 2751 bis è <strong>di</strong> natura mobiliare, la preferenza per<br />

i relativi cre<strong>di</strong>ti prevista nel secondo comma dell'art. 2777 c.c. si riferisce solamente ai beni


mobili, e non anche agli immobili, come è confermato dall'art. 2776 c.c. (che sarà tra poco<br />

esaminato), la cui previsione si rivelerebbe altrimenti inutile.<br />

2) l'art. 2776 c.c. <strong>di</strong>spone che:<br />

i cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>cati negli artt. (2751 e 2751 bis) sono collocati sussi<strong>di</strong>ariamente, in caso <strong>di</strong><br />

infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai cre<strong>di</strong>ti<br />

chirografari".<br />

La norma, fissando la preferenza soltanto rispetto ai cre<strong>di</strong>ti chirografari, e <strong>di</strong>sponendo che<br />

la collocazione avvenga sussi<strong>di</strong>ariamente, non può che essere intesa nel senso che il<br />

privilegio gravi sulla parte <strong>di</strong> prezzo che residua dopo che su dì esso siano stati sod<strong>di</strong>sfatti i<br />

cre<strong>di</strong>ti ipotecari gravanti sugli stessi immobili.<br />

II principio desumibile dalla in<strong>di</strong>viduata <strong>di</strong>sciplina è pertanto il seguente:<br />

La preferenza, che l'art. 2808 c.c. attribuisce ai cre<strong>di</strong>ti ipotecari immobiliari, <strong>di</strong> essere<br />

sod<strong>di</strong>sfatti sul prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dei relativi immobili non subisce deroga, a favore dei cre<strong>di</strong>ti<br />

privilegiati mobiliari, previsti dall'art. 2751, n. i, bis, c.c. , ne' in base all’ art. 2776 c.c. ne '<br />

in base all'art. 2777 c.c. “<br />

Concorso tra ipoteca automobilistica e privilegi <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis c.c.<br />

Secondo Cass. 6 <strong>di</strong>cembre 2004 n. 22788 questi privilegi prevalgono sull’ipoteca<br />

automobilistica, per i motivi che <strong>di</strong> seguito si riportano:<br />

“Il collegio non dubita che l'art. 2777 1 comma, pur contemplando congiuntamente i<br />

cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustìzia e quelli <strong>di</strong> cui all'art. 2751 bis, attribuisce solo ai primi la<br />

prevalenza su ogni cre<strong>di</strong>to anche pignorati zio ed ipotecario (Cass. 1238/1996;<br />

9429/1992; 6428/1984; 3669/1982; 1768/1979), lasciando affidato il loro regime<br />

concorsuale alle altre norme co<strong>di</strong>cistiche, con la sola specificazione, contenuta nel 3 o<br />

comma, che ì privilegi che le leggi speciali <strong>di</strong>chiarano preferiti ad ogni altro cre<strong>di</strong>to, sono<br />

sempre posposti, oltre a quello per le spese suin<strong>di</strong>cate, anche ai privilegi dell'art. 2751 bis<br />

c.c. ; sicché dalla norma in esame non può desumersi altro significato se non quello che,<br />

mentre la prevalenza delle spese <strong>di</strong> giustizia è assoluta, riguardo ad ogni altro cre<strong>di</strong>to anche<br />

pignoratizio ed ipotecario", la collocazione ad esse imme<strong>di</strong>atamente successiva dei cre<strong>di</strong>ti<br />

con privilegio generale mobiliare, come quello fatto valere dal ricorrente, va coor<strong>di</strong>nata con<br />

le altre <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge generale (co<strong>di</strong>ce civile), restando per quelle speciali la<br />

26


prescrizione <strong>di</strong> favore per tali cre<strong>di</strong>ti dell'ultimo comma dell'art.2777. Cio’ posto, non è<br />

contestabile che, nel rapporto con i cre<strong>di</strong>ti pignoratizì, i privilegiati <strong>di</strong> cui si tratta subiscano<br />

un trattamento deteriore, dovuto al fatto che, mentre 1 art. 2787 c.c. stabilisce che il<br />

cre<strong>di</strong>tore ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno e l'art. 2748<br />

c.c. <strong>di</strong>spone che il privilegio speciale sui beni mobili non possa esercitarsi in pregiu<strong>di</strong>zio del<br />

cre<strong>di</strong>tore pignoratizio, salvo che la legge non <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong>versamente, <strong>di</strong> segno esattamente<br />

contrario è la <strong>di</strong>sciplina del privilegi immobiliari per ì quali, se la legge non <strong>di</strong>spone<br />

<strong>di</strong>versamente, è la stessa norma a preferirli rispetto agli ipotecari; pertanto non fissando<br />

nessuna <strong>di</strong>sposizione del co<strong>di</strong>ce civile, esclusa quella dell'art. 2755, regole sul regime<br />

concorsuale <strong>di</strong> tali cre<strong>di</strong>ti pignoratizi, essi assumono una posizione dì rango elevato, dopo le<br />

spese <strong>di</strong> giustizia, in sede <strong>di</strong> ripartizione dell'attivo. Quanto invece ai cre<strong>di</strong>tori garantiti da<br />

ipoteca su autoveicoli, il regime del concorso con ì privilegiati è <strong>di</strong>rettamente stabilito<br />

dell'art. 2779 c.c. e senza pregio è la argomentazione che ha indotto i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> merito a<br />

svalutare tale <strong>di</strong>sposizione, con l'assunto che fa riferimento all'art. 2778, il quale non<br />

contempla il privilegio ex art. 2751 bis c.c.<br />

Il rilievo conduce invece alla soluzione opposta, giacché la circostanza che la norma si<br />

occupi del rapporto <strong>di</strong> quelle ipoteche con i privilegi mobiliari dell'art. 2778 - che ne<br />

prevede un or<strong>di</strong>ne gradato, siano generali o speciali, lungi dall'escludere il regime del<br />

concorso tra ipoteche automobilistiche e privilegi ex art. 2751 bis, lo regola in<strong>di</strong>rettamente,<br />

nel senso <strong>di</strong> anteporre sempre e comunque ad esse ì cre<strong>di</strong>ti assistiti da quelle cause <strong>di</strong><br />

prelazione. Infatti va anzitutto rilevato sul piano sistematico che la <strong>di</strong>sciplina sull'or<strong>di</strong>ne dei<br />

privilegi è in via generale fissata in due norme : l'art. 2777 c.c., con cui il legislatore ha<br />

ritenuto <strong>di</strong> collocare in posizione primaria, dopo la spesa <strong>di</strong> giustìzia, i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui si<br />

tratta; e l'art. 2778 che, dopo avere espressamente richiamato il <strong>di</strong>sposto della norma<br />

precedente, nel segno <strong>di</strong> una chiara subor<strong>di</strong>nazione a quelle regole, ha previsto in<br />

successione ad essi. La rubrìca è esplicita allorché contempla l'or<strong>di</strong>ne degli altri privilegi sui<br />

mobili e altre cause <strong>di</strong> prelazione, dì rango minore.<br />

Per l'effetto l'art. 2779, nel regolare il rapporto con 1'ipoteca automobilistica dei privilegi,<br />

occupandosi <strong>di</strong> quelli in<strong>di</strong>cati nell'articolo precedente, non ha affatto ignorato l'art. 2777,<br />

ma ne ha presupposto la prevalenza, sìa sul piano letterale - con la formula salvo quanto è<br />

<strong>di</strong>sposto nell'art. 2777 - sia sul piano sostanziale, dal momento che, fissando le regole del<br />

concorso per quelli <strong>di</strong> rango inferiore e persino posponendo tali ipoteche ai privilegi dei<br />

27


primi <strong>di</strong>eci numeri dell'art. 2778, ha inteso riconoscere alle spese <strong>di</strong> giustizia non solo, ma<br />

anche ai cre<strong>di</strong>ti dì cui all'art. 2751 bis, la poziorità che è invece espressamente negata, come<br />

si è visto, nel rapporto <strong>di</strong> essi con il pegno. Né è dato ritenere che la ipoteca automobilistica<br />

ceda <strong>di</strong>nanzi a cre<strong>di</strong>ti per contributi previdenziali; a cre<strong>di</strong>ti dagli istituti esercenti il cre<strong>di</strong>to<br />

agrario; a cre<strong>di</strong>ti per spesa <strong>di</strong> conservazione e miglioramento <strong>di</strong> beni mobili, in<strong>di</strong>cati<br />

nell'art. 2756 c.c., etc; e poi prevalga sui cre<strong>di</strong>ti ex art. 2751 bis, essendo il rapporto <strong>di</strong><br />

prevalenza esplicitato solo nell'ultima parte dell'art. 2779, che fa riferimento ai cre<strong>di</strong>ti<br />

previsti nei numeri da 1 a 10 dell'art. 2778, mentre quello dì subvalenza va desunto dal<br />

coor<strong>di</strong>namento dei due articoli che precedono. Tanto trova conferma nella collocazione<br />

sussi<strong>di</strong>aria sul presso degli immobili- in caso <strong>di</strong> infruttuosa esecuzione sul mobili - con<br />

preferenza rispetto ai cre<strong>di</strong>ti chirografari, che è riservata, ai sensi de11'art. 2756 cc. , oltre<br />

ai cre<strong>di</strong>ti per trattamento <strong>di</strong> fine rapporto ad indennità ex art. 2118 c.c.. , a quelli ex artt.<br />

2751 a 2751 bis e solo ad alcuni tra quelli contemplati nei primi <strong>di</strong>sci numeri dell'art. 2778.<br />

Se, infatti, l'art. 2779 fosse interpretato nel senso che a prevalere sulle ipoteche<br />

automobilistiche siano soltanto i privilegi dell'art. 2778 (dal n. 1 al n. 10) (al <strong>di</strong> là del fatto<br />

che il concorso con ì privilegiati dell'art. 2751 bis delle ipoteche automobilistiche resterebbe<br />

privo <strong>di</strong> regole, non potendosi invocare l'art. 2748, che contempla ipoteche immobiliari,<br />

laddove <strong>di</strong>sciplina il concorso tra privilegiati sugli immobili ed ipotecari) risulterebbe<br />

incongruente la predetta <strong>di</strong>sposizione in quanto, mentre l'art. 2776 antepone i privilegiati ex<br />

art. 2751 bis nel rapporto con gli altri cre<strong>di</strong>tori previsti dai predetti nn. 1 - 10, l'art. 2779,<br />

lascerebbe invece questi ultimi ed essi soli a prevalere sulle ipoteche automobilistiche. Il<br />

provve<strong>di</strong>mento impugnato va dunque cassato, con rinvio al <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> Latina, il quale si<br />

conformerà al principio dì <strong>di</strong>ritto secondo cui il concorso tra ipoteche automobilistiche e<br />

privilegi mobiliari, generali o speciali, va regolato dal coor<strong>di</strong>nato <strong>di</strong>sposto degli artt. 2777,<br />

2778 e 2779 c.c. con prevalenza dei privilegi previsti dall'art. 2751 bis sulle ipoteche<br />

automobilistiche”.<br />

Concorso tra cre<strong>di</strong>tori privilegiati<br />

È regolato dall'art. 2792, primo comma, c.c. per il quale i cre<strong>di</strong>ti egualmente<br />

privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo; la regola del<br />

concorso opera sia nel caso in cui più cre<strong>di</strong>ti siano assistiti dallo stesso privilegio,<br />

28


sia nel caso in cui <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge abbiano attribuito una pari<br />

collocazione e privilegi accordati per cause <strong>di</strong>verse (PRATIS).<br />

La legge, inoltre, con una norma <strong>di</strong> chiusura stabilisce, per i privilegi speciali, che<br />

quando manchi l'in<strong>di</strong>cazione del grado il privilegio vada collocato dopo tutti gli altri<br />

privilegi speciali (art. 2783 c.c.).<br />

I privilegi mobiliari senza grado vanno a collocarsi dopo il n. 16 dell'art. 2778 c.c.<br />

I privilegi immobiliari senza grado vanno a collocarsi dopo i cinque numeri elencati<br />

nell'art. 2780 c.c.<br />

L’or<strong>di</strong>ne dei privilegi<br />

E’ fissato dagli artt. 2777, 2778 e 2780 c.c.<br />

L’art. 2777 c.c. regolamenta la presenza delle spese <strong>di</strong> giustizia (previste dall’art.<br />

2755 e 2770) e <strong>di</strong> altri cre<strong>di</strong>ti (previsti dall’art. 2751 bis) e così <strong>di</strong>spone:<br />

“ I cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustizia, enunciai dagli artt. 2755 e 2770, sono preferiti ad ogni<br />

altro cre<strong>di</strong>to anche pignoratizio o ipotecario”.<br />

“Imme<strong>di</strong>atamente dopo le spese <strong>di</strong> giustizia sono collocati i cre<strong>di</strong>ti aventi privilegio<br />

generale mobiliare <strong>di</strong> cui all’art. 2751-bis, nell’or<strong>di</strong>ne seguente:<br />

29<br />

a) i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all’art. 2751-bis numero 1;<br />

b) i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all’art. 2751-bis numeri 2 e 3;<br />

c) i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all’art. 2751-bis numero 4 e 5.<br />

I privilegi che le leggi speciali <strong>di</strong>chiarano preferiti ad ogni altro cre<strong>di</strong>to, sono sempre<br />

proposti al privilegio per spese <strong>di</strong> giustizia ed ai privilegi in<strong>di</strong>cati dell’art. 2751-bis.”<br />

La preferenza delle spese <strong>di</strong> giustizia<br />

Sono preferite ad ogni altro cre<strong>di</strong>to, anche pignoratizio o ipotecario;<br />

1) le spese <strong>di</strong> giustizia enunciate dall’art. 2755 c.c. e cioè quelle sostenute<br />

nell’interesse comune dei cre<strong>di</strong>tori;<br />

a. per atti conservativi;<br />

b. per l’espropriazione <strong>di</strong> beni mobili;<br />

2) le spese <strong>di</strong> giustizia enunciate all’art. 2770 e cioè quelle sostenute<br />

nell’interesse comune dei cre<strong>di</strong>tori:


30<br />

a. per atti conservativi;<br />

b. per l’espropriazione <strong>di</strong> beni immobili.<br />

Va opportunamente evidenziato che la preferenza assoluta <strong>di</strong>sposta dall’art. 2777<br />

riguarda solamente le spese <strong>di</strong> giustizia sostenute nell’interesse comune dei<br />

cre<strong>di</strong>tori.<br />

Perché tuttavia il privilegio possa farsi valere è necessario che ricorrano tre<br />

presupposti:<br />

a) che le spese siano fatte per atti conservativi o <strong>di</strong> esecuzione sui mobili;<br />

b) che esse apportino in concreto un vantaggio anche agli altri cre<strong>di</strong>tori;<br />

c) che le spese siano state sopportate dal titolare <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o da altri,<br />

nell'interesse comune dei cre<strong>di</strong>tori.<br />

Nel concetto <strong>di</strong> spese si devono comprendere non soltanto gli effettivi esborsi <strong>di</strong><br />

danaro, ma qualunque prestazione d'opera o somministrazione <strong>di</strong> cose, valutabile in<br />

danaro, che sia concorsa <strong>di</strong>rettamente al compimento degli atti conservativi o <strong>di</strong><br />

esecuzione. Non rientrano nel concetto <strong>di</strong> spese le somme anticipate da un terzo al<br />

cre<strong>di</strong>tore, perché possa procedere all'esecuzione. Nota infatti PRATIS che, in questo caso,<br />

causa imme<strong>di</strong>ata <strong>di</strong> tali anticipazioni è il mutuo mentre l'erogazione delle somme mutuate<br />

per gli atti esecutivi o conservativi è soltanto lo scopo me<strong>di</strong>ato che il mutuatario si propone.<br />

Di conseguenza, il cre<strong>di</strong>to del mutuante non è assistito dal privilegio in esame, a meno che<br />

non sia stata convenuta la surrogazione nei <strong>di</strong>ritti del cre<strong>di</strong>tore. Si è esattamente rilevato<br />

che le spese giu<strong>di</strong>ziali per atti conservativi (art. 2755) sono quelle fatte prima ed al <strong>di</strong><br />

fuori del proce<strong>di</strong>mento esecutivo e come tali si <strong>di</strong>stinguono dalle spese relative al<br />

proce<strong>di</strong>mento esecutivo medesimo che, invece, vanno sod<strong>di</strong>sfatte in prededuzione. Per<br />

spese <strong>di</strong> espropriazione si devono intendere quelle sostenute per l'esecuzione del<br />

pignoramento. Si <strong>di</strong>scute se in tali spese si debbano comprendere anche quelle per il<br />

precetto.<br />

L'opinione negativa fa leva sull'art. 491 c.p.c. il quale tassativamente <strong>di</strong>spone che<br />

l'espropriazione ha inizio con il pignoramento; la dottrina più autorevole ed assolutamente<br />

prevalente è invece per la soluzione affermativa, dato che all'espropriazione non si può<br />

dar corso se essa non sia preceduta dal precetto. Non godono del privilegio in esame gli atti<br />

conservativi o <strong>di</strong> espropriazione eseguiti da un cre<strong>di</strong>tore su un bene che è già stato


sottoposto a pignoramento da parte <strong>di</strong> altro cre<strong>di</strong>tore, e ciò perché non può <strong>di</strong>rsi che tali<br />

spese siano state sostenute nell'interesse comune, in questo caso le spese del secondo<br />

cre<strong>di</strong>tore sfuggono al privilegio in esame per ricadere invece sotto la <strong>di</strong>sciplina dell'alt.<br />

2749 ce. come spese <strong>di</strong> intervento. È da escludere inoltre che godano del privilegio in<br />

esame le spese sostenute per un pignoramento che abbia perduto efficacia per essere<br />

trascorsi dal suo compimento novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione<br />

o la ven<strong>di</strong>ta (art. 497 c.p.c). Tra gli atti conservativi va compreso innanzitutto il<br />

sequestro conservativo per il quale sono da ammettersi al rimborso non solo le spese<br />

inerenti all'autorizzazione dell'esecuzione, ivi compreso il compenso eventualmente<br />

liquidato al custode, ma altresì quelle del successivo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito. Sono da<br />

escludere dalle spese <strong>di</strong> giustizia quelle sostenute per il sequestro giu<strong>di</strong>ziario poiché<br />

esso, riflettendo la proprietà ed il possesso del bene controverso, non ha alcun<br />

riferimento con l'espropriazione dei beni del debitore (ANDREOLI e RUISI). La<br />

dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono che l'azione revocatoria or<strong>di</strong>naria<br />

non rientri tra gli atti conservativi compiuti nell'interesse comune dei cre<strong>di</strong>tori e che<br />

pertanto le relative spese non sono assistite dal privilegio <strong>di</strong> cui all'art. 2755 c.c., in<br />

quanto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inefficacia dell'atto giova soltanto al cre<strong>di</strong>tore che ha<br />

promosso l'azione. Schematizzando, il privilegio va riconosciuto al cre<strong>di</strong>to:<br />

31<br />

1) per le spese <strong>di</strong> espropriazione che vanno dal pignoramento in poi;<br />

2) per spese erogate dall'aggiu<strong>di</strong>catario per la cancellazione delle ipoteche iscritte<br />

sull'immobile sottoposto ad espropriazione forzata, or<strong>di</strong>nata dal Giu<strong>di</strong>ce<br />

dell'esecuzione;<br />

3) per le spese sostenute dell'acquirente (<strong>di</strong>verso dall'aggiu<strong>di</strong>catario <strong>di</strong> cui sopra) <strong>di</strong><br />

un immobile per la liberazione<br />

dell'immobile stesso dalle ipoteche;<br />

4) per le spese sostenute dal commissionario che, su incarico del Giu<strong>di</strong>ce<br />

dell'esecuzione, abbia eseguito la ven<strong>di</strong>ta dei beni pignorati anteriormente alla<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, sempre che il ricavato sia stato acquisito all'attivo<br />

fallimentare. Questa soluzione non è concordemente accettata;<br />

5) per le spese per l'autorizzazione ed esecuzione del sequestro<br />

conservativo.


Non va riconosciuto il privilegio al cre<strong>di</strong>to:<br />

32<br />

1) per le spese del pignoramento risultato negativo o che abbia perduto efficacia o<br />

sia stato effettuato su beni già precedentemente pignorati, in quanto nessuna<br />

utilità deriva alla massa dagli atti espropriativi compiuti; queste spese vanno<br />

collocate in chirografo;<br />

2) per le spese del pignoramento successivo al primo, per lo stesso motivo <strong>di</strong> cui<br />

sopra; queste spese vanno collocate nella stessa posizione riconosciuta al cre<strong>di</strong>to<br />

cui ineriscono, a norma dell'art. 2749 c.c., ove il pignoramento successivo lo si<br />

consideri come una forma <strong>di</strong> intervento nell'esecuzione, ovvero in chirografo,<br />

ove non si accolga quest'ultima tesi;<br />

3) per le spese <strong>di</strong> precetto;<br />

4) per le spese <strong>di</strong> accertamento giu<strong>di</strong>ziale - sia in via or<strong>di</strong>naria che monitoria - del<br />

cre<strong>di</strong>to e per la formazione del titolo esecutivo;<br />

5) per le spese del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito, conseguente al sequestro conservativo;<br />

6) per le spese del sequestro conservativo <strong>di</strong> un bene già in<strong>di</strong>sponibile, quelle del<br />

sequestro non trascritto, ecc;<br />

7) per le spese del sequestro giu<strong>di</strong>ziario e quelle del custode sicuramente in quanto<br />

rivolte ad evitare il pericolo <strong>di</strong> deterioramenti.<br />

La preferenza dei cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis c.c.<br />

Il 2° comma dell’art. 2777 c.c. <strong>di</strong>spone che:<br />

“Imme<strong>di</strong>atamente dopo le spese <strong>di</strong> giustizia (<strong>di</strong> cui agli artt.2755 e 2770 c.c.) sono collocati i<br />

cre<strong>di</strong>ti aventi privilegio generale mobiliare <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis nell’or<strong>di</strong>ne seguente:<br />

a) i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis numero 1;<br />

b) i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis numero 2 e 3;<br />

c) i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis numero 4 e 5;<br />

La lettera e la ratio della norma hanno indotto alcuni Autori (G.TUCCI, in foro ti.,<br />

1979, I, pp. 2087 ss. e V. PARENTE, Nuovo or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> privilegi, Napoli, 1981, pp. 30<br />

ss.) a ritenere che i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> cui all'art. 2751 bis c.c. debbono prevalere ed


essere quin<strong>di</strong> anteposti a quelli pignoratizi o assistiti da privilegio speciale con <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> ritenzione.<br />

Secondo G. Tucci, il nuovo art. 2777 c.c. contempla infatti, congiuntamente, ere<strong>di</strong>ti<br />

per spese <strong>di</strong> giustizia e cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro non solo sotto il profilo dell'or<strong>di</strong>ne della<br />

prelazione, ma pure sotto il profilo della prevalenza su ogni altro ere<strong>di</strong>to anche<br />

pignoratizio ed ipotecario, mo<strong>di</strong>ficando il preesistente rapporto tra cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro e<br />

cre<strong>di</strong>ti garantiti in via specifica. L'art. 2777 c.c. deve interpretarsi nel senso che i<br />

cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all'art. 2751-bis sono collocati imme<strong>di</strong>atamente dopo i cre<strong>di</strong>ti per spese<br />

<strong>di</strong> giustizia, prevalendo allo stesso modo <strong>di</strong> questi ultimi sui cre<strong>di</strong>ti pignoratizi o<br />

assistiti da altra garanzia specifica, La conferma <strong>di</strong> tale interpretazione si ha proprio<br />

nel comma 3 dell'art. 2777 c.c. che antepone congiuntamente lì privilegio per spese<br />

<strong>di</strong> giustizia ed i privilegi <strong>di</strong> cui all'art. 2751-bis ai privilegi che le leggi speciali<br />

<strong>di</strong>chiarano preferiti ad ogni altro cre<strong>di</strong>to, compreso quin<strong>di</strong> quello degli istituti <strong>di</strong><br />

ere<strong>di</strong>to industriale — che, come abbiamo visto, veniva anteposto prima dell'ultimo<br />

intervento legislativo al privilegio dei cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro — e compresi i <strong>di</strong>versi privilegi<br />

speciali contenuti nell'elenco <strong>di</strong> cui all'art. 2778 c.c.<br />

L'innovazione legislativa considerata introduce mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> rilievo nel sistema dei<br />

privilegi, poiché ripropone l'antica regola vigente sotto il co<strong>di</strong>ce del 1865 per cui un<br />

privilegio «generale» può anche prevalere su alcuni privilegi «speciali ».<br />

La L. n. 426 del 1975 rappresenta però l'ultima frontiera <strong>di</strong> una tutela privatistica dei<br />

cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro. Al <strong>di</strong> là del superprivilegio, infatti, vi è la tutela dei cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro<br />

attraverso gli strumenti <strong>di</strong> sicurezza sociale, me<strong>di</strong>ante cioè la creazione <strong>di</strong> un tondo<br />

speciale che, <strong>di</strong> fronte alla crisi della impresa, garantisce il pieno sod<strong>di</strong>sfacimento ilei<br />

ere<strong>di</strong>ti maturati dai lavoratori al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> ogni concorso con altri cre<strong>di</strong>tori.<br />

In posizione completamente antitetica si è posta la S.C. (v. sent., 27 marzo 1979, n.<br />

1768, in Dir. fall., 1979, II, pp. 308 ss. e 6 <strong>di</strong>cembre 1984, n. 6428) per la quale<br />

« l'art. 2777 va inteso nel senso che imme<strong>di</strong>atamente dopo i cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustizia<br />

sono collocati i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all'art. 2751-bis salva la preferenza, rispetto a questi ultimi, dei<br />

cre<strong>di</strong>ti pignoratici e <strong>di</strong> quelli assistiti da privilegio speciale con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritenzione».<br />

Ad avviso della S.C. il nuovo testo dell'art. 2777 (come novellato dall'art. 11 della L.<br />

29 luglio 1975, n. 426): «pur contemplando congiuntamente il cre<strong>di</strong>to per spese <strong>di</strong><br />

33


giustizia e <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong>stinguendoli tutti, quanto all'or<strong>di</strong>ne della prelazione da<br />

tutti gli altri contemplati nella <strong>di</strong>sposizione successiva, attribuisce solo ai primi la<br />

prevalenza, su "ogni altro cre<strong>di</strong>to anche pignoratizio ed ipotecario" e si limita, riguardo<br />

ai secon<strong>di</strong>, a <strong>di</strong>sporre che essi sono collocati imme<strong>di</strong>atamente dopo le spese <strong>di</strong> giustizia. Da<br />

ciò si desume che, salva la collocazione preferenziale cosi <strong>di</strong>sposta (che, come si è detto,<br />

mo<strong>di</strong>fica il principio della prevalenza dei privilegi speciali su quelli generali) rimane fermo<br />

il sistema previgente nei rapporti fra i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro e i cre<strong>di</strong>ti garantiti da pegno o<br />

assistiti da privilegio con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritenzione: i quali ultimi possono prevalere sui cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong><br />

lavoro così come nel sistema previgente potevano prevalere su cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> grado superiore. E<br />

una conferma se ne trae dalla articolazione della <strong>di</strong>sposizione in esame, che dopo aver<br />

stabilito rispettivamente nel primo e nei comma 2 il grado dei cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustizia<br />

e dei cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> lavoro, considera congiuntamente gli uni e gli altri in un medesimo comma (il<br />

terzo) per <strong>di</strong>chiararli preferiti ai privilegi previsti dalle leggi speciali, totalmente<br />

parificando (solo) a questo effetto gli uni e gli altri. L'art. 2777 va dunque inteso nel senso<br />

che imme<strong>di</strong>atamente dopo i cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustizia sono collocati i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all'art.<br />

2751 -bis, salva la prevalenza, rispetto a questi ultimi, dei cre<strong>di</strong>ti pignoratizi e <strong>di</strong> quelli<br />

assistiti da privilegio speciale con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritenzione ».<br />

L'accoglimento dell'una o dell'altra delle opinioni surriportate, determina la <strong>di</strong>versa<br />

collocazione dei cre<strong>di</strong>ti pignoratizi rispetto a quelli <strong>di</strong> cui all'art. 2751-bis c.c..<br />

L'opinione della S.C. non è con<strong>di</strong>visa da G. BOZZA il quale, premesso che la L. 29<br />

luglio 1975, n. 426, ha creato un nuovo sistema con una graduatoria ex novo, in cui<br />

alcuni privilegi generali sono anteposti ad altri speciali, cosi’ scrive:<br />

“Il sistema delineato non ammette e non può ammettere eccezioni perché l'attribuzione ad un<br />

determinato privilegio <strong>di</strong> ima posizione <strong>di</strong>versa da quella riconosciuta dall'art. 2778 o da<br />

altre norme speciali si traduce in una <strong>di</strong>sapplicazione <strong>di</strong> tali norme. E’ per questo motivo che<br />

non con<strong>di</strong>vido quella giurisprudenza che, nella graduazione ria privilegi generali ex art.<br />

2151-bis e i privilegi speciali con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritenzione (art. 2756, relativo ai cre<strong>di</strong>ti per<br />

prestazioni e spese <strong>di</strong> conservazione e miglioramento, e art. 2761, relativo ai cre<strong>di</strong>ti del<br />

vettore, del mandatario, del depositario e del sequestrante), ha affermato che i secon<strong>di</strong> —<br />

avendo oltre alle "caratteristiche del <strong>di</strong>ritto reale riconosciute dalla giurisprudenza ai<br />

privilegi speciali", la peculiarità <strong>di</strong> attribuire al titolare una prelazione della stessa<br />

intensità <strong>di</strong> quella derivante dal pegno, comprensiva del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> vendere la cosa e <strong>di</strong><br />

34


ealizzare il cre<strong>di</strong>to anche durante la procedura fallimentare secondo le modalità previste<br />

dall'art. 53 1. fall. — prevalgono sempre sui primi.<br />

Come si vede la Corte, per superare il dato normativo, ha dovuto far ricorso ad<br />

un'equiparazione del privilegio con ritenzione al pegno, per poterne dedurre che, siccome il<br />

pegno, a norma dell'art. 2748, comma 1, c.c. prevale sul privilegio che assiste i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong><br />

lavoro (<strong>di</strong> cui infra), anche i privilegi con ritenzione vanno collocati nella stessa posizione<br />

del pegno.<br />

In tal modo, però, si afferma la prevalenza del privilegio con ritenzione rispetto ai cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong><br />

lavoro attraverso un'applicazione analogica del <strong>di</strong>sposto dell'art. 2748 che non è<br />

consentita, non solo per la natura eccezionale delle norme che <strong>di</strong>sciplinano le cause <strong>di</strong><br />

prelazione (art. 14 <strong>di</strong>sp, prel. c.c.), ma altresì perché esistono altre norme che regolano<br />

espressamente la materia (art. 12 <strong>di</strong>sp. prel. c.c.): appunto, gli artt. 2777 e 2778, n. 4 e 13, i<br />

quali, accedendo all'interpretazione della Corte, non potrebbero, invece, avere mai<br />

un'effettiva applicazione.”<br />

L’opinione dell’illustre Autore è stata accolta da Cass. 18 <strong>di</strong>cembre 2006 n. 27044 che<br />

cosi’ argomenta:<br />

“La L. Fall., art. 53, se pur riconosce ai cre<strong>di</strong>tori privilegiati assistiti dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritenzione<br />

la possibilità <strong>di</strong> procedere, pendente la procedura, alla ven<strong>di</strong>ta del bene, non la configura<br />

come esplicazione <strong>di</strong> autotutela in senso proprio, come avviene al <strong>di</strong> fuori del fallimento,<br />

perché comporta l'accertamenti del cre<strong>di</strong>to nelle forme dell'insinuazione allo stato passivo e<br />

perché assoggetta la ven<strong>di</strong>ta del bene gravato dal privilegio ali'autorizzazione ed ai criteri<br />

<strong>di</strong>rettivi del Giu<strong>di</strong>ce delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore. Il<br />

ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta, quand'anche il bene gravato sia venduto <strong>di</strong>rettamente dal cre<strong>di</strong>tore,<br />

non viene imme<strong>di</strong>atamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito<br />

attraverso il piano <strong>di</strong> riparto, nel rispetto dell'or<strong>di</strong>ne delle cause <strong>di</strong> prelazione.<br />

Una volta stabilito che il cre<strong>di</strong>to del depositario, pur assistito dal privilegio speciale, deve<br />

essere insinuato al passivo e va graduato nel rispetto delle regole del concorso, occorre<br />

guardare alla specifica <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> legge che tale concorso regola nel conflitto tra <strong>di</strong>verse<br />

cause <strong>di</strong> prelazione.<br />

In proposito l'art. 2777 c.c., stabilisce al comma 1, che i cre<strong>di</strong>ti per le spese <strong>di</strong> giustizia sono<br />

preferiti ad ogni altro cre<strong>di</strong>to, anche pignorati zio e ipotecario. Imme<strong>di</strong>atamente dopo le<br />

spese <strong>di</strong> giustizia sono collocati, prosegue il secondo comma della norma, i cre<strong>di</strong>ti aventi<br />

35


privilegio generale mobiliare <strong>di</strong> cui all'art. 2751 bis c.c.. L'art. 2778 c.c., fatto salvo guanto<br />

<strong>di</strong>sposto dall'art. 2777 c.c., stabilisce che nel concorso tra cre<strong>di</strong>ti aventi privilegio generale o<br />

speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'or<strong>di</strong>ne stabilito dalla stessa<br />

norma, collocando al tre<strong>di</strong>cesimo posto i cre<strong>di</strong>ti del depositario assistiti da privilegio<br />

speciale. Si è affermato in dottrina che l'art. 2778 c.c. detta una deroga al generale principio<br />

della prevalenza del privilegio speciale su quello generale mobiliare, collocando al primo<br />

posto i cre<strong>di</strong>ti assistiti da privilegio generale per contributi ex art. 2753 c.c. La<br />

giurisprudenza <strong>di</strong> questa Corte ha peraltro sottolineato che 1'art. 2777 c.c., la cui attuale<br />

formulazione risale alla L. n. 26 del 1975, pur contemplando sia i cre<strong>di</strong>ti per spese dì<br />

giustizia che quelli <strong>di</strong> cui all'art. 2751 bis c.c. <strong>di</strong>stinguendoli, quanto all'or<strong>di</strong>ne della<br />

prelazione, da tutti gli altri cre<strong>di</strong>ti elencati nel successivo art. 2778 ce, attribuisce solo ai<br />

primi la prevalenza su ogni altro cre<strong>di</strong>to pignoratizìo ed ipotecario, mentre per i secon<strong>di</strong> si<br />

limita a <strong>di</strong>sporne la collocazione imme<strong>di</strong>atamente dopo quelli per spese <strong>di</strong> giustìzia. Ne ha<br />

tratto la conseguenza che - in mancanza <strong>di</strong> un'espressa previsione <strong>di</strong> legge - resta ferma la<br />

prevalenza dei cre<strong>di</strong>ti pìgnoratizi su quelli dì cui all'art. 2751 bis cod. civ. sancita dall'art.<br />

2748 c.c.. (Cass. 17/02/1996, n. 1238). Può convenirsi, in via generale ed astratta, sulla<br />

interpretazione dell'art. 2777 c.c. nel senso che, regolando il rapporto preferenziale delle<br />

spese <strong>di</strong> giustizia rispetto a qualunque altro cre<strong>di</strong>to e posponendo ad esse i cre<strong>di</strong>ti<br />

privilegiati <strong>di</strong> cui all'art. 2751 bis c.c., non esaurisce la <strong>di</strong>sciplina del concorso <strong>di</strong> questi<br />

ultimi con le altre cause <strong>di</strong> prelazione, speciali o generali, reali e non. Tuttavia è erronea<br />

1'assimilazione che se ne vuoi trarre tra cre<strong>di</strong>ti pignoratìzi e cre<strong>di</strong>ti assistiti dal privilegio<br />

speciale, pur suffragata da una risalente giurisprudenza <strong>di</strong> questa Corte (Cass. 27/03/1979,<br />

n. 1768; Cass. 16/06/1982, n. 3669). Il collegio non dubita che l'art. 2777 c.c., comma 1, pur<br />

contemplando congiuntamente i cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustìzia e quelli <strong>di</strong> cui all'art. 2751 bis<br />

c.c., attribuisce solo ai primi la prevalenza su ogni cre<strong>di</strong>to anche pignoratizìo ed ipotecario<br />

(Cass. 1238/1996; 9429/1992; 6428/1984; 3669/1982; 1768/1979), lasciando affidato il loro<br />

regime concorsuale alle altre norme co<strong>di</strong>cistiche, con la sola specificazione, contenuta nel<br />

comma 3, che i privilegi che le leggi speciali <strong>di</strong>chiarano preferiti ad ogni altro cre<strong>di</strong>to, sono<br />

sempre posposti, oltre a quello per le spese suin<strong>di</strong>cate, anche ai privilegi dell'art. 2751 bis<br />

c.c. Dalla norma in esame non può desumersi altro significato se non quello che, mentre la<br />

prevalenza delle spese <strong>di</strong> giustizia, è assoluta, riguardo ad ogni altro cre<strong>di</strong>to anche<br />

pignoratìzio ed ipotecario, la collocazione ad esse imme<strong>di</strong>atamente successiva dei cre<strong>di</strong>ti con<br />

privilegio generale mobiliare va coor<strong>di</strong>nata con le altre <strong>di</strong>sposizioni dì legge generale<br />

36


(co<strong>di</strong>ce civile), restando per quelle speciali la prescrizione <strong>di</strong> favore per tali cre<strong>di</strong>ti dell '<br />

ultimo comma dell'art. 2777 c.c.<br />

Ciò posto, non è contestabile che, nel rapporto con i cre<strong>di</strong>ti pignoratizi, i privilegiati <strong>di</strong> cui si<br />

tratta subiscano un trattamento deteriore, dovuto al fatto che, mentre l'art. 2787 ce,<br />

stabilisce che il cre<strong>di</strong>tore ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in<br />

pegno e l'art. 2748 c.c., <strong>di</strong>spone che il privilegio speciale sui beni mobili non possa<br />

esercitarsi in pregiudìzio del cre<strong>di</strong>tore pignoratizìo, l'art. 2778 c.c. inserisce al tre<strong>di</strong>cesimo<br />

posto i cre<strong>di</strong>ti assistiti dal privilegio speciale del depositario.<br />

Né può affermarsi che la circostanza che i cre<strong>di</strong>ti assistiti dal privilegio <strong>di</strong> cui all'art. 2751<br />

bis c.c., siano assistiti da un regime <strong>di</strong> preferenza che non deroga dì per se alle regole<br />

generali in tema dì concorso tra le <strong>di</strong>verse cause <strong>di</strong> prelazione, e dunque al principio per cui<br />

il cre<strong>di</strong>to assistito dal privilegio speciale è preferito al cre<strong>di</strong>to assistito dal privilegio<br />

generale mobiliare, possa superare il chiaro <strong>di</strong>sposto dell'art. 2778 c.c., n. 13. Da un lato<br />

l'ultimo comma dell'art. 2777, con lo stabilire che ì privilegi che le leggi speciali <strong>di</strong>chiarano<br />

preferiti ad ogni altro cre<strong>di</strong>to sono sempre posposti al privilegio per le spese <strong>di</strong> giustizia ed<br />

ai privilegi in<strong>di</strong>cati nell'art. 2751 bis c.c., in<strong>di</strong>ca chiaramente che il già richiamato principio<br />

generale soffre deroghe espresse da parte del legislatore. Dall'altro la stessa circostanza che<br />

nell'or<strong>di</strong>ne preferenziale dettato dall'art. 2778 c.c., nel caso <strong>di</strong> concorso tra privilegi generali<br />

e speciali il cre<strong>di</strong>to per contributi regolato dall'art. 2753 c.c., ed assistite da privilegio<br />

generale mobiliare sìa preferito al cre<strong>di</strong>to tutelato dal privilegio speciale del depositario,<br />

comporta che tale ultimo cre<strong>di</strong>to non possa prevalere sui cre<strong>di</strong>ti assistiti dal privilegio<br />

generale mobiliare <strong>di</strong> cui all'art. 2751 bis c.c. cre<strong>di</strong>ti che in ragione del <strong>di</strong>sposto dell'art.<br />

2777 c.c., prevalgono sui cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all'art. 2753 c.c.<br />

Osserva la ricorrente che il <strong>Tribunale</strong> avrebbe omesso <strong>di</strong> considerare che il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

ritenzione che assiste il cre<strong>di</strong>to del depositario comporta che esso sia equìparato, anche in<br />

ragione della <strong>di</strong>sciplina dettata dalla L. Fall., art. 53, al pegno e dunque che tale cre<strong>di</strong>to<br />

dovrebbe prevalere, ai sensi dell'art. 2748 c.c., comma 1, sul privilegio generale mobiliare.<br />

Tale conclusione non può essere accolta. Già si è osservato che il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritenzione viene<br />

meno per effetto dell’apertura del concorso e dell'obbligo del cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> insinuarsi al<br />

passivo e <strong>di</strong> sottostare alle regole della procedura concorsuale quanto alle modalità <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta. Più in generale è indubbio che la dottrina ha sottolineato i profili <strong>di</strong> realità che<br />

caratterizzano la <strong>di</strong>sciplina del privilegio speciale, in contrasto con la natura del privilegio<br />

generale mobiliare che attiene soltanto alle modalità dì sod<strong>di</strong>sfacimento del cre<strong>di</strong>to e non sì<br />

37


sostanzia in una pretesa <strong>di</strong> un bene determinato. Va tuttavia osservato che il legislatore ha<br />

ampiamente <strong>di</strong>mostrato, come si è rilevato in precedenza, <strong>di</strong> voler derogare alla regola della<br />

prevalenza del privilegio speciale sul privilegio generale mobiliare, sì che non sì può<br />

prescìndere dalla <strong>di</strong>sciplina posìtìva e dalla chiara in<strong>di</strong>cazione esegetica che emerge dal<br />

<strong>di</strong>sposto dell'art. 2778 ce, n. 13. L'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata dalla<br />

ricorrente, <strong>di</strong> contrasto dell'art. 2777 c.c., con gli artt. 3 e 24 Cost., per ingiustificata<br />

<strong>di</strong>sparità dì trattamento del regime del cre<strong>di</strong>to garantito da pegno rispetto al cre<strong>di</strong>to<br />

garantito dal privilegio speciale del depositario è manifestamen-e infondata. Se è vero,<br />

infatti, che le due situazioni ricevono uguale <strong>di</strong>sciplina da parte della L. Fall. , art. 53, per<br />

quanto concerne 1 'obbligo del cre<strong>di</strong>tore dì insinuarsi al passivo e dì subor<strong>di</strong>nare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

vendere il bene oggetto della garanzìa o del privilegio all'autorizzazione del Giu<strong>di</strong>ce<br />

delegato ed alle forme da questi previste, l'analogia si ferma qui. Non è dato confondere le<br />

modalità esecutive dell'esercizio della prelazione con la natura smessa delle due cause <strong>di</strong><br />

prelazione, derivanti rispettivamente dalla valutazione sociale della causa del cre<strong>di</strong>to<br />

secondo quanto ritenuto dal legislatore per il cre<strong>di</strong>to assistito dal privilegio speciale, e dalla<br />

volontà delle parti per quanto concerne il pegno, per il quale la costituzione della prelazione<br />

è subor<strong>di</strong>nata al rispetto <strong>di</strong> forme più rigorose a rispetto della tutela dei terzi.<br />

Il motivo <strong>di</strong> ricorso va pertanto rigettato”.<br />

Prevalenza del privilegio <strong>di</strong> cui all’art. 2751 bis n.5 rispetto a quello <strong>di</strong> cui all’art.<br />

2751 bis n.5 bis, o concorso tra gli stessi?<br />

Per il concorso si pronuncia Cass. N. 6704/1998 che cosi’ motiva:<br />

“ Con il primo motivo <strong>di</strong> ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt.<br />

2751 bis n. 5 bis e 2777 c.c., il ricorrente sostiene che il privilegio previsto dall ' art. 2751 bis<br />

n. 5 bis c.c. non può èssere posposto a quello previsto dal n. 5 della stessa norma rilevando:<br />

38<br />

(a) che il legislatore introducendo il nuovo privilegio ha omesso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare l'art. 2777 c.c..,<br />

che <strong>di</strong>sciplina 1'or<strong>di</strong>ne dei privilegi, per precisa scelta connessa a quella <strong>di</strong> nominare<br />

il privilegio "de quo" con il n. 5 bis e non con il n. 6; pertanto, laddove il citato art.<br />

2777 tratta il 2751 bis n. 5 sicuramente ricomprende la <strong>di</strong>sciplina anche del n.5 bis;<br />

(b) che, <strong>di</strong>versamente inferendo si dovrebbe ritenere che sussista una lacuna normativa e<br />

che essa vada risolta arbitrariamente assegnando al grado <strong>di</strong> privilegio non citato<br />

dall'art. 2777 c.c. una collocazione posteriore a quella degli altri cre<strong>di</strong>ti;


39<br />

(c) che una siffatta interpretazione finirebbe per creare una <strong>di</strong>sparità dì trattamento tra<br />

i cre<strong>di</strong>ti previsti dal n.5 e quelli previsti dal n.5 bis della stessa norma.<br />

Il motivo <strong>di</strong> ricorso è fondato.<br />

Il comma" 2 dell'art. 18 L. 31.L.92 n. 59 ha esteso il privilegio generale sui nobili ai<br />

"cre<strong>di</strong>ti delle società cooperative e dei loro consorzi per i corrispettivi della ven<strong>di</strong>ta<br />

dei loro prodotti". Con tale norma, agevolativa del settore, il legislatore, come<br />

rilevato in dottrina, ha superato quella <strong>di</strong>stinzione tra le cooperative agricole <strong>di</strong><br />

produzione e lavoro in agricoltura e le cooperative agricole per la trasformazione<br />

dei prodotti costituite fra impren<strong>di</strong>tori agricoli, che non erano considerate <strong>di</strong><br />

produzione e lavoro ed erano, pertanto, escluse dal privilegio ex n. 5. Il legislatore<br />

ha designato il nuovo privilegio con il numero 5 bis (anziché con il numero 6) e,<br />

intenzionalmente, ha poi omesso <strong>di</strong> provvedere ad in<strong>di</strong>carne la Collocazione con<br />

opportuna integrazione dell'art. 2777 c.c.. A tale modus operan<strong>di</strong> non può attribuirsi<br />

altro significato che quello <strong>di</strong> voler collocare il nuovo privilegio nello stesso grado<br />

del n. 5 con conseguente parificazione del trattamento. Confermano questa<br />

convinzione oltre che ragioni <strong>di</strong> carattere meramente esegetico anche il rilievo<br />

dell'in<strong>di</strong>scutibile affinità tra le cooperative <strong>di</strong> produzione e lavoro e quelle agricole<br />

e, principalmente, dell'analogia tra i cre<strong>di</strong>ti assistiti dalla nuova <strong>di</strong>sposizione e quelli<br />

menzionati nel n. 5 (ed anche nel parificato n. 4). In entrambi i casi trattasi <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti<br />

per i corrispettivi della ven<strong>di</strong>ta dei prodotti ( "corrispettivi della ven<strong>di</strong>ta dì<br />

manufatti", "corrispettivi della ven<strong>di</strong>ta dei prodotti"). Non sarebbe stata giustificata<br />

e ragionevole, d'altro canto, una <strong>di</strong>versa e poziore collocazione, nella graduatoria<br />

dei privilegi, dei cre<strong>di</strong>ti spettanti al lavoratore agricolo per l'attività in<strong>di</strong>vidualmente<br />

prestata (n. 5 ) rispetto ai cre<strong>di</strong>ti degli stessi lavoratori agricoli per attività prestata<br />

collettivamente quali soci <strong>di</strong> una cooperativa (5 bis) . Il <strong>Tribunale</strong>, a conforto della tesi<br />

sostenuta, rileva che il legislatore del 1975 ebbe riguardo, nella formulazione<br />

dell'art. 2751 bis c.c., esclusivamente alla tutela dei cre<strong>di</strong>ti derivanti dal lavoro in<br />

ogni sua forma; che, per contro, il legislatore del 1992 ha avuto riguardo<br />

essenzialmente al profilo della mutualità, accomunando ai cre<strong>di</strong>ti delle cooperative<br />

agricole quelli dei consorzi; che da tale premessa <strong>di</strong>scende che La parificazione <strong>di</strong><br />

grado porterebbe il cre<strong>di</strong>to delle cooperative agrìcole e, soprattutto quello dei loro<br />

consorzi, ad una gerarchia pari a tutti quelli previsti dall'art. 2751 bis n. 5 e, quin<strong>di</strong>,<br />

anche ai cre<strong>di</strong>ti del coltivatore <strong>di</strong>retto <strong>di</strong> cui al precedente n. 4.


40<br />

La riferita argomentazione non autorizza un'interpretazione <strong>di</strong>versa da quella<br />

risultante dalla chiara formulazione della novella. È opportuno premettere che la<br />

giustificazione del privilegio in termini dì tutela del lavoro è stata giu<strong>di</strong>cata<br />

opinabile se riferita alle gran<strong>di</strong> cooperative <strong>di</strong> produzione e lavoro dove la posizione<br />

del socio finisce per essere assimilata, per molti aspetti- a quella <strong>di</strong> un lavoratore<br />

<strong>di</strong>pendente. In realtà il legislatore ha inteso accordare il privilegio generale e la<br />

relativa collocazione preferenziale anche a talune categorie <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tori, sia<br />

in<strong>di</strong>viduali sì collettivi (estesa anche ai consorzi) - la cui comune caratteristica è<br />

quella <strong>di</strong> produrre beni con il lavoro personale - prescindendo dalla considerazione<br />

che alla formazione del prezzo dei prodotti concorrono anche altri fattori della<br />

produzione, quali la terra, i macchinari, etc. La specifica estensione era necessaria<br />

perché la giurisprudenza aveva ripetutamente escluso dal privilegio tali cre<strong>di</strong>ti<br />

negando che le cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli (cantine<br />

sociali, caseifici, etc.) potessero essere considerate "<strong>di</strong> produzione e lavoro". Il<br />

legislatore del 1975, introducendo con l'art. 2751 bis, il privilegio generale anche ai<br />

cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>cati nel n. 5 ("1 cre<strong>di</strong>ti.... delle società od enti cooperativi <strong>di</strong> produzione e<br />

lavoro"), aveva già <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> voler perseguire il fine <strong>di</strong> proteggere il lavoro<br />

prestato in organizzazioni mutualistiche. Il motivo informatore ed ispiratore della<br />

volontà del legislatore del 1992 va plausibilmente ricercato nell'interpretazione<br />

restrittiva adottata dalla giurisprudenza che, come sì è detto, aveva escluso dal<br />

privilegio i cre<strong>di</strong>ti delle cooperative agricole per la trasformazione ed alienazione<br />

dei prodotti agricoli. La nuova <strong>di</strong>sposizione - non con<strong>di</strong>visa dalla dottrina per<br />

1'ulteriore violazione del principio della par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum - è chiaramente<br />

rivolta a promuovere e favorire 1'incremento delle cooperative in sintonia alla<br />

protezione costituzionale della cooperazione (art. 4 5 Cost. ). Formulata in modo da<br />

non dare spazio a dubbi esegetici, la norma ha sostituito al criterio <strong>di</strong> prevalente<br />

tutela del lavoro quello oggettivo derivante dalla natura del cre<strong>di</strong>to, così agevolando<br />

in<strong>di</strong>stintamente tutte le cooperative ed i consorzi esercenti attività agricola e<br />

prescìndendo dall'apporto lavorativo dei soci.<br />

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con conseguente assorbimento degli altri<br />

due motivi <strong>di</strong> censura”.<br />

A) L’or<strong>di</strong>ne dei privilegi sui mobili


41<br />

1) Cre<strong>di</strong>ti in prededuzione, ex art. 111 L.F. (spese, comprese quelle anticipate<br />

all'erario, e debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione<br />

dell'esercizio dell'impresa, se questa è stata autorizzata);<br />

2) cre<strong>di</strong>ti per spese <strong>di</strong> giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione <strong>di</strong><br />

beni mobili, nell'interesse comune dei cre<strong>di</strong>tori (art. 2755 cod. civ. — privilegio<br />

speciale);<br />

3) cre<strong>di</strong>ti per le retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subor<strong>di</strong>nati — senza<br />

limite <strong>di</strong> tempo — e cre<strong>di</strong>ti degli stessi lavoratori per il trattamento <strong>di</strong> fine rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro; per il risarcimento del danno conseguente al mancato versamento dei contributi<br />

da parte del datore <strong>di</strong> lavoro e per il risarcimento del danno subito per effetto <strong>di</strong> un<br />

licenziamento inefficace, nullo o annullabile (artt. 2777 e 2751 bis, n. 1, cod. civ. —<br />

privilegio generale).<br />

La Corte Costituzionale — con sentenza 28 novembre 1983, n. 326 — ha <strong>di</strong>chiarato<br />

l'illegittimità dell'art. 2751 bis, n. 1 cod. civ. nella parte in cui non estende il privilegio<br />

generale sui mobili in esso previsto al cre<strong>di</strong>to del lavoratore subor<strong>di</strong>nato per danni<br />

conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale sia responsabile il datore <strong>di</strong> lavoro, nei<br />

limiti in cui il cre<strong>di</strong>tore non sia sod<strong>di</strong>sfatto della percezione delle indennità<br />

previdenziali ed assistenziali obbligatorie dovute in <strong>di</strong>pendenza dello stesso infortunio;<br />

4) A) cre<strong>di</strong>ti per le retribuzioni dei professionisti e <strong>di</strong> ogni altro prestatore d'opera<br />

per gli ultimi due anni <strong>di</strong> prestazione (artt. 2777 e 2751 bis, n. 2, cod. civ. — privilegio<br />

generale).<br />

L’art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. accordava il privilegio generale sui mobili del debitore<br />

esclusivamente ai cre<strong>di</strong>tori del prestatore d’opera intellettuale ma la Corte<br />

Costituzionale — con sentenza 29 gennaio 1998, n. 1, in Fallimento, 1998, 465 — ha<br />

<strong>di</strong>chiarato tale norma incostituzionale nella parte in cui non estende il privilegio<br />

medesimo anche ai prestatori d'opera e <strong>di</strong> servizi non aventi natura intellettuale, «attesa


l'omogeneità delle categorie <strong>di</strong> soggetti (e <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti), riconducibili allo stesso tipo<br />

contrattuate delineato dall'art. 2222 cod. civ.»;<br />

42<br />

B) cre<strong>di</strong>ti dell'agente per le provvigioni derivanti dal rapporto <strong>di</strong> agenzia relative<br />

all'ultimo anno <strong>di</strong> prestazione, nonché per l'indennità <strong>di</strong> cessazione del rapporto <strong>di</strong><br />

agenzia (artt. 2777 e 2751 bis, n. 3,.cod. civ. — privilegio generale);<br />

5) A) cre<strong>di</strong>ti del coltivatore <strong>di</strong>retto, per i corrispettivi della ven<strong>di</strong>ta dei prodotti,<br />

nonché cre<strong>di</strong>ti del colono e del mezzadro in<strong>di</strong>cati dall'art. 2765 cod. civ. (artt. 2777 e<br />

2751 bis, n. 4, cod. civ. — privilegio generale);<br />

B) cre<strong>di</strong>ti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi <strong>di</strong> produzione<br />

e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della ven<strong>di</strong>ta dei manufatti (artt. 2777 e<br />

2751 bis, n. 5 cod. civ. — privilegio generale);<br />

C) cre<strong>di</strong>ti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi<br />

della ven<strong>di</strong>ta dei prodotti (art. 275 ìbis, n. 5 bis cod. civ. — privilegio generale);<br />

D) cre<strong>di</strong>ti delle imprese fornitrici <strong>di</strong> lavoro temporaneo, <strong>di</strong> cui alla legge 24-6-<br />

1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici<br />

(art. 2751 bis, n. 5 ter cod. civ. — privilegio generale);<br />

6) cre<strong>di</strong>ti con privilegi che le leggi speciali <strong>di</strong>chiarano preferiti rispetto al pegno<br />

(art. 2781 cod. civ. — privilegio speciale);<br />

7) cre<strong>di</strong>ti garantiti da pegno (artt. 2748, 1° comma, e 2784 e segg. cod. civ. —<br />

privilegio speciale);<br />

8) cre<strong>di</strong>ti con privilegi che le leggi speciali <strong>di</strong>chiarano preferiti ad ogni altro cre<strong>di</strong>to<br />

(art. 2777, ultimo comma, cod. civ. — privilegio speciale).


43<br />

9) cre<strong>di</strong>ti per contributi dovuti per assicurazioni obbligatorie per l'invali<strong>di</strong>tà, la<br />

vecchiaia ed i superstiti (artt. 2778, n. 1 e 2753 cod. civ. — privilegio generale);<br />

10) cre<strong>di</strong>ti dello Stato per le imposte sui red<strong>di</strong>ti immobiliari (cioè per IRPEF,<br />

IRPEG, <strong>IL</strong>OR, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale d'imposta<br />

imputabile ai red<strong>di</strong>ti immobiliari, compresi quelli <strong>di</strong> natura fon<strong>di</strong>aria non determinabili<br />

catastalmente), per la parte in cui il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i<br />

fitti e le pigioni degli immobili (artt. 2778, n. 2 e 2771 cod. civ. — privilegio speciale).<br />

11)A) cre<strong>di</strong>ti per prestazioni e spese relative alla conservazione o al miglioramento<br />

<strong>di</strong> beni mobili (artt. 2778, n. 4 e 2756 cod. civ. — privilegio speciale);<br />

B) cre<strong>di</strong>ti del contraente l'assicurazione per conto altrui o per conto <strong>di</strong> chi spetta<br />

(art. 1891, ultimo comma, cod. civ. — privilegio speciale);<br />

12) cre<strong>di</strong>ti per le merce<strong>di</strong> dovute ai lavoratori impiegati nelle opere <strong>di</strong> coltivazione<br />

e <strong>di</strong> raccolta dell'annata agricola (artt. 2778, n. 5 e 2757cod. civ. — privilegio<br />

speciale).<br />

13) cre<strong>di</strong>ti per le somministrazioni <strong>di</strong> sementi, fertilizzanti, antiparassitari ed acqua<br />

per irrigazione, nonché per lavori <strong>di</strong> coltivazioni e <strong>di</strong> raccolta dell’annata agricola (artt.<br />

2778, n. 6 e 2757 cod. civ. — privilegio speciale).<br />

14) A) cre<strong>di</strong>ti dello Stato per tributi in<strong>di</strong>retti (imposta <strong>di</strong> registro, imposta <strong>di</strong><br />

successione) e cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> rivalsa per IVA pagata dai fornitori (artt. 2778, n. 7 e 2758,1°<br />

e 2° comma, cod. civ. — privilegio speciale). Il privilegio si esercita sui beni mobili ai<br />

quali i tributi si riferiscono e, per la rivalsa IVA, sui beni che hanno formato oggetto<br />

della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato;<br />

B) cre<strong>di</strong>ti dello Stato per IRPEF. IRPEG ed <strong>IL</strong>OR, limitatamente all’imposta o<br />

alla quota d'imposta imputabile al red<strong>di</strong>to d'impresa (artt. 2778, n. 7 e 2759 cod. civ.


— privilegio speciale). Il privilegio si esercita sopra i mobili che servono ali 9 esercizio<br />

<strong>di</strong> imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale a<strong>di</strong>bito all'esercizio<br />

stesso o nell'abitazione dell'impren<strong>di</strong>tore.<br />

Esso è limitato alle imposte dovute per i due anni anteriori a quello in cui è stata<br />

pronunciata la sentenza <strong>di</strong>chiarativa del fallimento;<br />

44<br />

15) cre<strong>di</strong>ti per contributi dovuti ad istituti ed end per forme <strong>di</strong> tutela previdenziale<br />

e assistenziale (es.: INPS, INADL) <strong>di</strong>verse da quella obbligatoria per l'invali<strong>di</strong>tà, la<br />

vecchiaia ed i superstiti (artt. 2778, n. 8 e 2754 cod. civ. — privilegio generale).<br />

Il privilegio opera, in questo grado (art. 2778, n. 8, cod. civ.), anche relativamente al<br />

50% degli accessori <strong>di</strong> tali contributi, nonché al 50% degli accessori dei contributi<br />

dovuti per assicurazione obbligatoria per invali<strong>di</strong>tà, vecchiaia e superstiti (contributi<br />

che hanno collocazione preferenziale ex art. 2753 cod. civ.: ve<strong>di</strong> n. 9);<br />

16) cre<strong>di</strong>ti dello Stato e degli altri soggetti in<strong>di</strong>cati dagli artt. 189 e 190 cod. pen.<br />

(persone danneggiate dal reato, <strong>di</strong>fensore dell'imputato, istituti sanitari per le cure e gli<br />

alimenti fomiti all'imputato) <strong>di</strong>pendenti da reato, qualora il sequestro conservativo<br />

penale sia stato autorizzato ed eseguito prima del fallimento dell'imputato (artt. 2778,<br />

n. 10 e 2768 cod. civ. — privilegio speciale). L'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> preferenza <strong>di</strong> tali cre<strong>di</strong>ti<br />

privilegiati è fissato dall'art. 191 cod. pen.;<br />

17) cre<strong>di</strong>ti garantiti da ipoteche sugli autoveicoli (artt. 2779 e 2810 cod. civ. —<br />

privilegio speciale);<br />

18) cre<strong>di</strong>ti per risarcimento <strong>di</strong> danni contro l'assicurato (artt. 2778, n. 11 e 2767<br />

cod. civ. — privilegio speciale). II privilegio del danneggiato riguarda l'indennità<br />

dovuta dall'assicuratore all'assicurato danneggiarne;<br />

19) cre<strong>di</strong>ti ai quali le leggi speciali attribuiscono il privilegio del cre<strong>di</strong>tore<br />

pignoratizio (art. 236 <strong>di</strong>sp. attuaz. cod. civ. — privilegio speciale);


45<br />

20) cre<strong>di</strong>ti dell'albergatore verso le persone albergate (artt. 2778, n. 12e2760 cod.<br />

civ. — privilegio speciale). Il privilegio riguarda le cose che sono state portate<br />

dall'albergato nell'albergo e che in esso continuano a trovarsi;<br />

21) cre<strong>di</strong>ti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario (artt.<br />

2778, n. 13 e 2761 cod. civ. — privilegio speciale);<br />

22) cre<strong>di</strong>ti del ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> macchine e delle banche autorizzate all'esercizio <strong>di</strong><br />

prestiti con garanzia sul macchinario (artt. 2778, n. 14 e 2762 cod. civ. — privilegio<br />

speciale);<br />

23) cre<strong>di</strong>ti per canoni enfiteutici (artt. 2778, n. 15 e 2763 cod. civ. — privilegio<br />

speciale);<br />

24) A) cre<strong>di</strong>ti del locatore <strong>di</strong> immobili (artt. 2778, n. 16 e 2764 cod. civ. —<br />

privilegio speciale);<br />

B) cre<strong>di</strong>ti del concedente derivanti da contratti <strong>di</strong> mezzadria e colonia (artt.<br />

2778, n. 16 e 2765 cod. civ. — privilegio speciale);<br />

25) cre<strong>di</strong>ti per spese funebri, d'infermità e alimenti (artt. 2778, n. 17 e 2751 cod.<br />

civ. — privilegio generale).<br />

La Corte Costituzionale — con sentenza 21 gennaio 2000, n. 17 — ha considerato<br />

esteso tale privilegio anche al cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> mantenimento del coniugo separato o<br />

<strong>di</strong>vorziato;<br />

26) cre<strong>di</strong>ti dello Stato per IRPEF, IRPEG ed <strong>IL</strong>OR, limitatamente all'imposta o alla<br />

quota d'imposta non imputabile ai red<strong>di</strong>ti immobiliari e a quelli <strong>di</strong> natura fon<strong>di</strong>aria non<br />

determinabile catastalmente, ne imputabile al red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> impresa (artt. 2778, n. 18 e<br />

2752.1° e 2° comma cod. civ. — privilegio generale). II privilegio è generale sui<br />

mobili del debitore. Esso è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi


nell’anno in cui il concessionario del servizio <strong>di</strong> riscossione procede o interviene<br />

nell’esecuzione e nell’anno precedente (art. 2752, 1° comma, cod. civ., come<br />

mo<strong>di</strong>ficato dall'alt. 33 del D.Lgs. 26-2-1999, n. 46).<br />

46<br />

27) cre<strong>di</strong>ti dello Stato per IVA: imposta, pene pecuniarie, soprattasse, somme<br />

indebitamente rimborsate (artt. 2778, n. 19 e 2752, 3° comma, cod. civ. — privilegio<br />

generale);<br />

28) cre<strong>di</strong>ti degli Enti locali peri tributi previsti dalla legge per la finanza locale e<br />

dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai <strong>di</strong>ritti sulle pubbliche<br />

affissioni (artt. 2778, n. 20 e 2752,4° comma, cod. civ. — privilegio generale).<br />

B) L’or<strong>di</strong>ne dei privilegi sugli immobili<br />

1) Cre<strong>di</strong>ti in prededuzione, ex art. Ili L.F. (spese, comprese quelle anticipate<br />

dall'erario, e debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione<br />

dell'esercizio dell'impresa, se questa è stata autorizzata);<br />

2) cre<strong>di</strong>ti per le spese <strong>di</strong> giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione<br />

degli immobili, nell'interesse comune dei cre<strong>di</strong>tori (art. 2770 cod. civ. — privilegio<br />

speciale);<br />

3) cre<strong>di</strong>ti con privilegi che le leggi speciali <strong>di</strong>chiarano preferiti ad ogni altro cre<strong>di</strong>to<br />

(art. 2777, ultimo comma, cod. civ. — privilegio speciale);<br />

4) cre<strong>di</strong>ti dello Stato per le imposte sui red<strong>di</strong>ti immobiliari (cioè per IRPEF,<br />

IRPEG ed DLOR, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale d'imposta<br />

imputabile ai red<strong>di</strong>ti immobiliari, compresi quelli <strong>di</strong> natura fon<strong>di</strong>aria non determinabili<br />

catastalmente: arti 2780, n. 1 e 2771 cod. civ. - privilegio speciale). Il privilegio si<br />

estende agli immobili tutti del contribuente fallito situati nel territorio del comune in<br />

cui il tributo si riscuote, nonché ai frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili. Esso è


limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario<br />

del servizio <strong>di</strong> riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente<br />

(art. 2771, 2° comma, cod. civ., come mo<strong>di</strong>ficato dall'ari 34 del D.Lgs. 26-2-1999, n.<br />

46).<br />

47<br />

5) cre<strong>di</strong>ti relativi a contributi erogati per opere <strong>di</strong> bonifica e <strong>di</strong> miglioramento<br />

fon<strong>di</strong>ario (arti 2780, n. 2 e 2775 cod. civ. — privilegio speciale). Tale privilegio<br />

riguarda i soli immobili che traggono benefìcio dalle opere <strong>di</strong> bonifica e <strong>di</strong><br />

miglioramento;<br />

6) cre<strong>di</strong>ti dello Stato per concessioni <strong>di</strong> acque pubbliche con privilegio sui relativi<br />

impianti (artt. 2780, n. 3 e 2774 cod. civ.— privilegio speciale);<br />

7) cre<strong>di</strong>ti dello Stato per tributi in<strong>di</strong>retti (imposta <strong>di</strong> registro, I.V.A.: artt. 2780, n. 4<br />

e 2772 cod. civ. — privilegio speciale). Tale privilegio riguarda soltanto gli immobili<br />

ai quali il tributo si riferisce (immobili trasferiti);<br />

8) cre<strong>di</strong>ti dello Stato per INVIM, imposta comunale sull'incremento <strong>di</strong> valore degli<br />

immobili (artt. 2780, n. 5 e 2772 cod. civ. — privilegio speciale). Tale privilegio<br />

riguarda soltanto gli immobili ai quali il tributo si riferisce;<br />

9) cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente in caso <strong>di</strong> mancata esecuzione del contratto<br />

preliminare trascritto (artt. 2780, n. 5 bis e 2775 bis cod. civ., introdotti dall'alt.<br />

3 della legge 28-2-1997, n. 30 — privilegio speciale). Tale privilegio riguarda il solo<br />

bene immobile oggetto del contratto preliminare trascritto, «sempre che gli effetti della<br />

trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da<br />

atto <strong>di</strong> data certa, ovvero al momento della domanda giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> risoluzione del<br />

contratto o <strong>di</strong> condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del<br />

pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa d3 terzi» (art.<br />

2775 bis, 1° comma, cod. civ.). Il privilegio immobiliare in esame non è opponibile ai<br />

cre<strong>di</strong>tori garantiti da ipoteca del cre<strong>di</strong>tore fon<strong>di</strong>ario per finanziamento e<strong>di</strong>lizio ed ai


«cre<strong>di</strong>tori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per<br />

l'acquisto del bene immobile» (art. 2775 bis, 2° comma, cod. civ.);<br />

48<br />

10) cre<strong>di</strong>ti assistiti da privilegio speciale sugli immobili, per i quali la legge non<br />

<strong>di</strong>sponga il grado <strong>di</strong> preferenza (art. 2783 cod. civ. — privilegio speciale);<br />

11) cre<strong>di</strong>ti garantiti da ipoteca (artt. 2808 e segg. cod. civ. — privilegio speciale).<br />

L'art. 2748,2° comma, cod. civ. stabilisce che i cre<strong>di</strong>tori che hanno privilegio sui beni<br />

immobili sono preferiti ai cre<strong>di</strong>tori ipotecari se la legge non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong>versamente;<br />

12) cre<strong>di</strong>ti relativi al trattamento <strong>di</strong> fine rapporto <strong>di</strong> lavoro ed alla indennità<br />

prevista dall'art. 2118 cod. civ. (art. 2776,1° comma, cod. civ.). Tali cre<strong>di</strong>ti sono<br />

collocati solo sussi<strong>di</strong>ariamente, in caso <strong>di</strong> infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo<br />

degli immobili;<br />

13) A) cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>cati dagli artt. 2751 e 2751 bis cod. civ. (ad eccezione <strong>di</strong> quelli<br />

già descritti al n. 12), e cioè:<br />

a) cre<strong>di</strong>ti per spese funebri, d'infermità e alimenti (art. 2751);<br />

b) cre<strong>di</strong>ti per le retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subor<strong>di</strong>nati —<br />

senza limite <strong>di</strong> tempo — e cre<strong>di</strong>ti degli stessi lavoratori per il risarcimento del danno<br />

conseguente al mancato versamento dei contributi da parte del datore <strong>di</strong> lavoro e per il<br />

risarcimento del danno subito per effetto <strong>di</strong> un licenziamento inefficace, nullo o<br />

annullabile (art. 2751 bis, n. 1);<br />

c) cre<strong>di</strong>ti per le retribuzioni dei professionisti e <strong>di</strong> ogni altro prestatore<br />

d'opera per gli ultimi due anni <strong>di</strong> prestazióne (art. 2751 bis, n. 2);<br />

d) cre<strong>di</strong>ti dell’agente per le provvigioni derivanti dal rapporto <strong>di</strong> agenzia<br />

relative all'ultimo anno <strong>di</strong> prestazione, nonché per l'indennità <strong>di</strong> cessazione del<br />

rapporto <strong>di</strong> agenzia (art. 2751 bis, n. 3);<br />

e) cre<strong>di</strong>ti del coltivatore <strong>di</strong>retto, per i corrispettivi della ven<strong>di</strong>ta dei prodotti,<br />

nonché cre<strong>di</strong>ti del colono e del mezzadro in<strong>di</strong>cati dall'art. 2765 cod. civ. (art. 2751 bis,<br />

n. 4);


49<br />

f) cre<strong>di</strong>ti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi <strong>di</strong><br />

produzione e lavoro (art. 2751 bis, n. 5);<br />

g) cre<strong>di</strong>ti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi, per i<br />

i corrispettivi della ven<strong>di</strong>ta dei prodotti (art. 2751 bis, n. 5 bis);<br />

B) cre<strong>di</strong>ti per contributi dovuti per assicurazioni obbligatorie per l’invali<strong>di</strong>tà, la<br />

vecchiaia ed i superstiti <strong>di</strong> cui all'art. 2753 cod. civ. (art. 2776, 2° comma, cod.<br />

civ.).Tutti i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>anzi elencati sono generali e vengono collocati solo<br />

sussi<strong>di</strong>ariamente, in caso <strong>di</strong> infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli<br />

immobili;<br />

14)cre<strong>di</strong>ti dello Stato per IVA e relative pene pecuniarie e soprattasse, nonché per<br />

le somme indebitamente rimborsate, previsti dall'art. 2752, 3° comma, cod. civ.<br />

(art. 2776,3° comma, cod. civ.). Anche tali cre<strong>di</strong>ti sono generali e trovano<br />

collocazione sussi<strong>di</strong>aria sul prezzo degli immobili solo in caso <strong>di</strong> infruttuosa<br />

esecuzione sui mobili.<br />

Secondo l'art. 2780 c.c.<br />

" Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più cre<strong>di</strong>ti privilegiati, la prelazione<br />

ha luogo secondo l'or<strong>di</strong>ne seguente:<br />

1) i cre<strong>di</strong>ti per le imposte sui red<strong>di</strong>ti immobiliari in<strong>di</strong>cati dall'articolo 2771 ;<br />

2) i cre<strong>di</strong>ti per i contributi, in<strong>di</strong>cati dall'articolo 2775;<br />

3) i cre<strong>di</strong>ti dello Stato per le concessioni <strong>di</strong> acque, in<strong>di</strong>cati dall'articolo 2774;<br />

4) i cre<strong>di</strong>ti per i tributi in<strong>di</strong>retti, in<strong>di</strong>cati dall'articolo 2772;<br />

5) i cre<strong>di</strong>ti per l'imposta comunale sull'incremento <strong>di</strong> valore degli immobili; 5-bis) i cre<strong>di</strong>ti<br />

del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, in<strong>di</strong>cati<br />

all'articolo 2775-bis”.<br />

Alcuni privilegi sugli immobili <strong>di</strong> cui all'art. 2780 c.c.<br />

1) I cre<strong>di</strong>ti per le imposte sui red<strong>di</strong>ti immobiliari in<strong>di</strong>cati dall’art.<br />

2771 c.c.<br />

Secondo l'articolo 2771:


" I cre<strong>di</strong>ti dello Stato per l'imposta sul red<strong>di</strong>to delle persone fisiche, per l'imposta sul red<strong>di</strong>to<br />

delle persone giuri<strong>di</strong>che e per l'imposta locale sui red<strong>di</strong>ti, limitatamente all'imposta o alla<br />

quota proporzionale <strong>di</strong> imposta imputabile ai red<strong>di</strong>ti immobiliari, compresi quelli <strong>di</strong> natura<br />

fon<strong>di</strong>aria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del<br />

contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i<br />

frutti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiu<strong>di</strong>zio dei mezzi speciali <strong>di</strong> esecuzione<br />

autorizzati dalla legge.<br />

Il privilegio previsto nel comma precedente è limitato alle imposte iscritte nei ruoli<br />

principali, suppletivi, speciali o straor<strong>di</strong>nari posti in riscossione nell'anno in cui si procede<br />

all’esecuzione e nell’anno precedente. Se si tratta <strong>di</strong> ruoli suppletivi e si procede per imposte<br />

relative a perio<strong>di</strong> d'imposta anteriore agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un<br />

importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si<br />

riferiscono.<br />

Qualora l'accertamento del red<strong>di</strong>to iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai<br />

fini dell'imposta sul red<strong>di</strong>to delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta,<br />

prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei red<strong>di</strong>ti iscritti o iscrivibili ai fini<br />

dell'imposta locale sui red<strong>di</strong>ti".<br />

2) I cre<strong>di</strong>ti per i tributi in<strong>di</strong>retti, in<strong>di</strong>cati dall’art. 2772 c.c.<br />

Secondo l'articolo 2772 c.c. :<br />

"Hanno pure privilegio i cre<strong>di</strong>ti dello Stato per ogni tributo in<strong>di</strong>retto, ................<br />

omissis........................., sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.<br />

I cre<strong>di</strong>ti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno<br />

privilegio, in caso <strong>di</strong> responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno<br />

formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato. Eguale privilegio<br />

hanno i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative<br />

all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai<br />

quali si riferisce il servizio.<br />

II privilegio non si può esercitare in pregiu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>ritti che i terzi hanno anteriormente<br />

acquistato sugli immobili.<br />

50


Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiu<strong>di</strong>zio dei <strong>di</strong>ritti<br />

acquistati successivamente dai terzi.<br />

Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta <strong>di</strong> successione, non ha effetto a danno<br />

dei cre<strong>di</strong>tori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte <strong>di</strong> lui, né<br />

ha effetto a danno dei cre<strong>di</strong>tori che hanno esercitato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> separazione dei beni del<br />

defunto da quelli dell'erede".<br />

Va ricordato che, trattandosi <strong>di</strong> privilegio speciale, tale privilegio immobiliare grava<br />

esclusivamente sull'immobile per cui è dovuta l'imposta e non su altri beni del<br />

contribuente. Sono comprese:<br />

51<br />

l'imposta <strong>di</strong> registro;<br />

l'imposta sulle successioni e donazioni;<br />

l'IVA e relative soprattasse e pene pecuniarie;<br />

l'imposta <strong>di</strong> bollo;<br />

l'imposta ipotecaria;<br />

interessi (per rateazione, per ritardata iscrizione a ruolo, per mora, ecc.);<br />

soprattasse per Iva e Invim (non per gli altri tributi)<br />

pene pecuniarie per tributi <strong>di</strong>versi dall' Iva;<br />

compensi all'esattore per la riscossione degli imponi iscritti a ruolo come<br />

previsti dal D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43.<br />

3) I cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti<br />

preliminari, in<strong>di</strong>cati all’art. 2775-bis<br />

Secondo l'art. 2775-bis. c.c.. (aggiunto dall'art. 3, D.L. 31 <strong>di</strong>cembre 1996, n. 669.<br />

convertito in legge, con mo<strong>di</strong>ficazioni, con L. 28 febbraio 1997, n. 30.) :<br />

" Nel caso <strong>di</strong> mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo<br />

2645-bis, i cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale<br />

sul bene immobile oggetto dei contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione<br />

non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data<br />

certa, ovvero al momento della domanda giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> risoluzione del contratto o <strong>di</strong>


condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al<br />

momento dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi.<br />

Il privilegio non è opponibile ai cre<strong>di</strong>tori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al<br />

promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai cre<strong>di</strong>tori garantiti da<br />

ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis".<br />

I cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente <strong>di</strong> immobile riguardano:<br />

52<br />

la restituzione delle somme versate;<br />

il pagamento dei doppio della caparra o per risarcimento danni;<br />

le spese giu<strong>di</strong>ziali conseguenti alla necessità <strong>di</strong> far<br />

valere l'inadempimento.<br />

Va ricordato che i cre<strong>di</strong>ti privilegiati del promissario acquirente cedono <strong>di</strong> fronte ai<br />

cre<strong>di</strong>ti garantiti da ipoteca per mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto<br />

del bene (art. 2775-bis, comma 2, c.c.) e <strong>di</strong> fronte ai cre<strong>di</strong>ti fon<strong>di</strong>ari per il<br />

finanziamento dell'intervento e<strong>di</strong>lizio (anche art. 2825-bis c.c.).<br />

Il privilegio speciale immobiliare che assiste i cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente<br />

conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi<br />

dell'art. 2645-bis c.c.<br />

L'art. 2775-bis c.c. <strong>di</strong>spone che il predetto privilegio sussiste a con<strong>di</strong>zione che gli<br />

effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati al momento:<br />

a) della risoluzione del contratto preliminare risultante da altro<br />

avente data certa;<br />

b) della domanda giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> risoluzione del contratto;<br />

c) della domanda giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> condanna al pagamento;<br />

d) della trascrizione del pignoramento;<br />

e) dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.<br />

Il privilegio ex art. 2775-bis c.c. assiste dunque i cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente (e<br />

non del prominente ven<strong>di</strong>tore) conseguenti alla (cioè che trovano causa nella» mancata


esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c. (e non<br />

anche <strong>di</strong> quello non trascritto).<br />

Ma quali sono i cre<strong>di</strong>ti conseguenti alla mancata esecuzione del detto preliminare?<br />

Al quesito danno <strong>di</strong>fferenti risposte due correnti <strong>di</strong> pensiero.<br />

A) La prima, facendo leva sull'ampiezza della formula impiegata, ritiene che il<br />

privilegio afferisca a tutti i cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente <strong>di</strong>pendenti non soltanto<br />

dallo scioglimento o dalla risoluzione del contratto da qualunque causa derivanti, ma<br />

anche dall'annullamento o dalla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nullità o <strong>di</strong> inefficacia dello stesso<br />

(così GABRIELLI E LUMINOSO).<br />

Conseguentemente, secondo questa corrente <strong>di</strong> pensiero, il privilegio ex art. 2775-bis<br />

ce. assiste:<br />

53<br />

a) i cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente per la restituzione del prezzo pagato<br />

anticipatamente;<br />

h) i cre<strong>di</strong>ti per risarcimento danni, per penali, per restituzione o pagamento <strong>di</strong><br />

caparre (continuatane o penitenziali), per multe penitenziali, purché aventi causa dalla<br />

mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ex art. 2645bis c.c., causata da<br />

risoluzione (giu<strong>di</strong>ziale o stragiu<strong>di</strong>zia-le) del preliminare, per:<br />

— inadempimento,<br />

— impossibilità sopravvenuta (ex artt. 1463 e 1464 c.c.) della<br />

prestazione:<br />

— eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione;<br />

— recesso convenzionale;<br />

— recesso da caparra;<br />

— fallimento (v. art. 72, quinto comma, L.F.);<br />

— scioglimento consensuale del preliminare; -—<br />

inefficacia o invali<strong>di</strong>tà originarie.<br />

B) Altra corrente <strong>di</strong> pensiero ritiene invece che il privilegio in esame aderisca<br />

solamente ai cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente causati dall'inadempimenio del<br />

promittente ven<strong>di</strong>tore, cre<strong>di</strong>ti aventi ad oggetto:<br />

— la restituzione del prezzo pagato anticipatamente;


54<br />

— la penale o la corresponsione, al promissario, del doppio della caparra -<br />

confirmatoria versata all'atto della stipulazione del preliminare;<br />

— il risarcimento del danno subito dal promissario acquirente per<br />

effetto della mancata esecuzione del preliminare imputabile al<br />

promittente ven<strong>di</strong>tore;<br />

Questa corrente <strong>di</strong> pensiero non estende, quin<strong>di</strong>, il privilegio in esame:<br />

- al cre<strong>di</strong>to del promissario per la c.d. multa poenitetntialis dovuta dal promittente<br />

ven<strong>di</strong>tore come corrispettivo del recesso a lui convenzionai-niente a t t r i b u i t o e già<br />

esercitato;<br />

- al cre<strong>di</strong>lo per caparra penitenziale nel caso che sia stata corrisposta dal promissario<br />

e recedente sia il promittente.<br />

Il problema della opponibilità del privilegio speciale ai cre<strong>di</strong>tori ipotecari.<br />

Il secondo comma dell'ari. 2775-bis c.c. stabilisce che il privilegio (<strong>di</strong> cui al<br />

primo comma) non è opponibile:<br />

1. ai cre<strong>di</strong>tori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario<br />

acquirente per l'acquisto del bene immobile;<br />

2. nonché ai cre<strong>di</strong>tori garantiti da ipoteca ai sensi dell’art. 2825 BIS.<br />

In altre parole, questi cre<strong>di</strong>tori prevalgono sui promissario acquirente o più<br />

prossimamente, le suddette ipoteche prevalgono sul privilegio speciale immobiliare<br />

fissato dall'art. 2775 bis c.c.<br />

Cio’ rappresenta la deroga legislativa prevista dal secondo comma dell’art. 2748 c.c.<br />

al principio generale per il quale « i cre<strong>di</strong>tori che hanno privilegio sui beni immobili,<br />

sono preferiti ai cre<strong>di</strong>tori ipotecari ».<br />

Concor<strong>di</strong>amo con LUMINOSO nel ritenere che le suddette ipoteche sono<br />

successive alla trascrizione del preliminare; ne consegue che il privilegio ex art. 2775<br />

bis c.c. prevale su tali ipoteche, mentre cede a quelle iscritte prima della<br />

trascrizione.


L'ipoteca sul bene oggetto del preliminare, iscritta a garanzia del mutuo<br />

fon<strong>di</strong>ario concesso al promittente ven<strong>di</strong>tore.<br />

L'art. 2645 BIS terzo comma, c.c. <strong>di</strong>spone che:<br />

« L'ipoteca iscritta su un e<strong>di</strong>ficio o complesso condominiale, anche da costruire o in<br />

corso <strong>di</strong> costruzione a garanzia <strong>di</strong> finanziamento dell'intervento e<strong>di</strong>lizio ai sensi degli artt.<br />

38 e seguenti del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 prevale sulla trascrizione anteriore dei<br />

contratti preliminari <strong>di</strong> cui all'art. 2645bis, limitatamente alla quota <strong>di</strong> debito derivante dal<br />

suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto<br />

preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'art. 39, terzo<br />

comma, del citato D.Lgs. n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è an-<br />

notato in margine alla trascrizione del contratto preliminare ».<br />

La norma regola quin<strong>di</strong> il rapporto tra la trascrizione anteriore del contratto<br />

preliminare avente ad oggetto un e<strong>di</strong>ficio o un complesso condominiale, anche da<br />

costruire o in corso <strong>di</strong> costruzione, e l'ipoteca iscritta (successivamente a tale<br />

trascrizione) su questi immobili a favore della banca a garanzia della restituzione <strong>di</strong> un<br />

mutuo concesso in base alla <strong>di</strong>sciplina del cre<strong>di</strong>to fon<strong>di</strong>ario.<br />

La <strong>di</strong>sposizione in esame riguarda quin<strong>di</strong> esclusivamente le ipoteche<br />

iscritte a garanzia della restituzione <strong>di</strong> un mutuo fon<strong>di</strong>ario concesso al pro<br />

mittente ven<strong>di</strong>tore (costruttore) per la realizzazione dell'e<strong>di</strong>ficio o <strong>di</strong> un<br />

complesso condominiale anche da costruire o in corso <strong>di</strong> costruzione e non<br />

anche le ipoteche iscritte a garanzia <strong>di</strong> altri tipi <strong>di</strong> mutuo.<br />

La <strong>di</strong>sposizione in esame stabilisce che l'ipoteca suddetta «previde sulla trascrizione<br />

anteriore dei contratti preliminari <strong>di</strong> cui all'art. 2641 -bis ».<br />

55<br />

a) limitatamente alla quota <strong>di</strong> debito derivante dal suddetto finanziamento;<br />

b) purché il promissario acquirente se la sia accollata con il contratto<br />

preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguato ai sensi dell'art. 39,<br />

terzo comma del D.Lgs. n. 385 del 1993.<br />

Quin<strong>di</strong>, in mancanza <strong>di</strong> accollo, l'ipoteca non sarà opponibile ai promissario<br />

acquirente il quale, perciò, con il contratto definitivo, acquisterà l'immobile libero da


gravame. A fortiori, non sarà opponibile l'ipotesi iscritta dopo la trascrizione del<br />

contratto definitivo (cosi’ esattamente LUMINOSO).<br />

Quid iuris per l'ipoteca iscritta prima della trascrizione del preliminare?<br />

Concor<strong>di</strong>amo con L U M I N O S O e GAZZONI (contra BOZZA-CANZIO)<br />

nel ritenere che essa prevale sul preliminare e continuerà a gravare anche sulla<br />

f u n z i o n e immobiliare oggetto della promessa <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta. “Cio’non impe<strong>di</strong>sce che<br />

l'ipoteca possa garantire la sola quota <strong>di</strong> mutuo accollatasi dal promissario acquirente, nei<br />

casi in cui il mutuo sia stato sud<strong>di</strong>viso dal costruttore e l'ipoteca relativa, frazionata. In<br />

questo caso, l'ipoteca graverà s u l l ' u n i ta immobiliare, per la quota <strong>di</strong> debito<br />

corrispondente, secondo le libere decisioni della banca mutuante e del mutuatario<br />

(promittente ven<strong>di</strong>tore), con la conseguenza che questi ultimi soggetti potranno sud<strong>di</strong>videre o<br />

mo<strong>di</strong>ficare liberamente l'ipoteca ed il mutuo fon<strong>di</strong>ario <strong>di</strong> guisa che il frazionamento, anche<br />

se annotato successivamente alla trascrizione del preliminare, opererà con efficacia<br />

retroattiva — in quanto formalità <strong>di</strong> secondo grado — e sarà opponibile al promissario<br />

acquirente che abbia trascritto me<strong>di</strong>o tempore il preliminare (così Cass,, 1-1 <strong>di</strong>cembre 1990,<br />

n. 11916)» (cosi ancora LUMINOSO).<br />

L'ipoteca scritta a garanzia del mutuo concesso al promissario acquirente.<br />

L'art. 2645bis terzo comma <strong>di</strong>sciplina il caso dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo<br />

fon<strong>di</strong>ario concesso al prominente ven<strong>di</strong>tore.<br />

Per l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fon<strong>di</strong>ario concesso al pro'.ms-sario<br />

acquirente, l'art. 2775bis, secondo comma, ce., <strong>di</strong>spone che i! cre<strong>di</strong>to della banca<br />

(garantito <strong>di</strong> detta ipoteca) prevale sui cre<strong>di</strong>ti del promissario acquirente per la<br />

mancata esecuzione del preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645bis, c.c.<br />

Questi cre<strong>di</strong>ti hanno privilegio speciale su bene immobile oggetto del contratto<br />

preliminare alla con<strong>di</strong>zione ebe gli effetti della trascrizione del preliminare non siano<br />

cessati ex art. 2645 bis, terzo comma, ecc.<br />

56<br />

o al momento della risoluzione dei contratto risultante da atto avente data certa;


57<br />

o ovvero, al momento della domanda giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> risoluzione del contratto o <strong>di</strong><br />

condanna al pagamento;<br />

o ovvero al momento della trascrizione del pignoramento;<br />

o o al momento dell'intervento nell'esenzione promossa da terzi.<br />

Ricor<strong>di</strong>amo che per il <strong>di</strong>sposto dell'art. 2645-bis. terzo comma, ce. gli effetti della<br />

trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se<br />

entro un anno dalla data convenuta tra le parti per li stipula del contratto definitivo o<br />

comunque entro tre anni dalla trascrizione non sia stata eseguita la trascrizione;<br />

o del contratto definitivo;<br />

o o <strong>di</strong> altro atto esecutivo del preliminare;<br />

o o della domanda giu<strong>di</strong>ziale ex art. 2652, primo comma, n. 2. c.c.<br />

Se la trascrizione del preliminare è stata eseguita nei termini suddetti, permangono i<br />

suoi effetti; ma il preliminare potrebbe rimanere inadempiuto per fatto e colpa del<br />

promittente ven<strong>di</strong>tore; in questo caso il promissario acquirente matura, nei confronti<br />

del primo, cre<strong>di</strong>ti per la mancata esecuzione del preliminare trascritto ex art. 2645-bis<br />

c.c.<br />

Questi cre<strong>di</strong>ti sono assistiti da privilegio speciale sul bene immobile oggetto del<br />

preliminare, alla con<strong>di</strong>zione che gli effetti della trascrizione <strong>di</strong> questo non siano<br />

cessati:<br />

o al momento della risoluzione del contratto risultante da atto <strong>di</strong> data<br />

certa;<br />

o ovvero, al momento della domanda giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> risoluzione del<br />

contratto o <strong>di</strong> condanna al pagamento;<br />

o ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento<br />

dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi.<br />

Quin<strong>di</strong>, entro questi limiti temporali, il detto privilegio speciale sussiste e prevale<br />

sulle iscrizioni ipotecarie anteriori, eccezion fatta;<br />

a) per quelle effettuate a garanzia dei mutui erogati al promissario acquirente<br />

per l'acquisto del bene immobile;


58<br />

b) per quelle iscritte ex art. 2825 bis, sulle quali non prevale per espressa<br />

<strong>di</strong>sposizione dell'art. 2775-bis, secondo comma, c.c.<br />

Al contrario, non può ritenersi la prevalenza del privilegio speciale sulle ipoteche<br />

iscritte prima dell'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1997, n. 50, atteso il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

retroattività della norma civile, sancito dall'art. 11 della <strong>di</strong>sposizione della legge in<br />

generale.<br />

Collocazione dei cre<strong>di</strong>ti privilegiati che le leggi speciali <strong>di</strong>chiarano preferiti ad<br />

ogni altro cre<strong>di</strong>to.<br />

Il 3° comma dell’art. 2777 c.c. <strong>di</strong>spone che :<br />

“I privilegi che la legge speciale <strong>di</strong>chiarano preferiti ad ogni altro cre<strong>di</strong>to sono sempre<br />

posposti al privilegio per le spese <strong>di</strong> giustizia ed ai privilegi in<strong>di</strong>cati nell’art. 2751 bis”.<br />

Godono del privilegio legale in oggetto:<br />

a) i cre<strong>di</strong>ti da operazioni <strong>di</strong> finanziamento alle industrie previsti dall'articolo 3 del<br />

D.L. 1° ottobre 1947 n. 1075 che ha mo<strong>di</strong>ficato l'articolo 7 del D.L. 1° novembre<br />

1944 n. 364<br />

b) i cre<strong>di</strong>ti dell'Amministrazione Militare per anticipazioni sulla indennità <strong>di</strong><br />

espropriazione in caso <strong>di</strong> occupazione d'urgenza (art. 3 della Legge 25 agosto<br />

1940 n.1382);<br />

c) i cre<strong>di</strong>ti per finanziamenti, ad imprese industriali le quali non abbiano la<br />

possibilità <strong>di</strong> avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto<br />

legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni, al fine <strong>di</strong> consentire alle imprese stesse il ripristino, la<br />

riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse<br />

generale ed a particolari necessità <strong>di</strong> carattere economico e sociale;<br />

d) ogni altro cre<strong>di</strong>to in<strong>di</strong>cato da leggi speciali con tali caratteristiche.


Collocazione sussi<strong>di</strong>aria sugli immobili<br />

Sono collocati sussi<strong>di</strong>ariamente sul ricavato della ven<strong>di</strong>ta degli immobili i cre<strong>di</strong>ti per:<br />

59<br />

1) TFR e preavviso;<br />

2) a) spese funebri;<br />

b) spese <strong>di</strong> infermità degli ultimi sei mesi <strong>di</strong> vita del debitore, spese <strong>di</strong> spedalità<br />

e manicomiali;<br />

c) somministrazione <strong>di</strong>' vitto, vesti e alloggio negli ultimi sei mesi;<br />

d) alimenti dovuti per legge per gli ultimi tre mesi;<br />

e) lavoratori subor<strong>di</strong>nati: cre<strong>di</strong>ti per retribuzioni, e danni;<br />

f) professionisti: retribuzioni per gli ultimi due anni;<br />

g) agenti: provvigioni ed indennità per l'ultimo anno;<br />

h) coltivatori <strong>di</strong>retti;<br />

i) artigiani e cooperative <strong>di</strong> produzione e lavoro;<br />

l) contributi <strong>di</strong> assicurazione obbligatoria per invali<strong>di</strong>tà, vecchiaia e superstiti;<br />

3) cre<strong>di</strong>ti per IVA, pene pecuniarie e sopra-tasse connesse.<br />

Di recente si è <strong>di</strong>scusso se anche nella collocazione sussi<strong>di</strong>aria prevista dall'art.<br />

2776 c.c., i cre<strong>di</strong>ti che godono <strong>di</strong> tale collocazione debbano o no essere graduati<br />

secondo l'or<strong>di</strong>ne stabilito agli artt. 2777 e 2778 c.c. La questione, in particolare, è stata<br />

sollevata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in base alle seguenti<br />

argomentazioni:<br />

a) i cre<strong>di</strong>ti già assistiti da privilegio generale immobiliare sono, in<strong>di</strong>stintamente tra<br />

loro, cre<strong>di</strong>ti chirografari sul prezzo <strong>di</strong> realizzo degli immobili;<br />

b) la collocazione sussi<strong>di</strong>aria sul prezzo degli immobili, <strong>di</strong> sposto dalla legge a<br />

favore dei detti cre<strong>di</strong>ti, si sostanzia unicamente nell'attribuzione ad essi, in sede <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>stribuzione, <strong>di</strong> una semplice « preferenza » rispetto a tutti gli altri cre<strong>di</strong>ti<br />

chirografari, non già nell'attribuzione <strong>di</strong> un privilegio sussi<strong>di</strong>ario immobiliare; c)<br />

conseguentemente, l'art. 2776 c.c. ha inteso determinare la sod<strong>di</strong>sfazione sussi<strong>di</strong>aria<br />

in<strong>di</strong>fferenziata sul prezzo degli immobili, tanto dei cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>cati dagli artt. 2751 e<br />

2751-bis, quanto dei cre<strong>di</strong>ti per contributi, invali<strong>di</strong>tà vecchiaia e superstiti.


La suesposta tesi è stata <strong>di</strong>sattesa da Trib. <strong>Milano</strong>, con decreto 26-29 settembre 1978,<br />

pronunciato su reclamo dell'INPS avverso il decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato al fallimento<br />

s.p.a. Creas, in data 10 agosto 1978.<br />

Ritiene il giu<strong>di</strong>ce milanese che dalla esatta premessa sub a), non <strong>di</strong>scendono le<br />

ulteriori conseguenze affermate sub b) e c). A suo avviso, il legislatore ha voluto il<br />

meccanismo della collocazione sussi<strong>di</strong>aria <strong>di</strong> cui all'art. 2776 c.c. proprio per evitare la<br />

ineluttabile (in base alla suesposta premessa) « dequalifica/ione » dei cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>cati<br />

agli artt. 2751, 2751-bis n, 2753 e 2752, comma 3, c.c. all'evidente fine <strong>di</strong> più<br />

incisivamente tutelarli. Tale meccanismo, determinando la « collocazione » dei detti<br />

cre<strong>di</strong>ti (assistiti da privilegio generale mobiliare) con « preferenza » rispetto ai «<br />

cre<strong>di</strong>ti chirografari », comporta necessariamente la conservazione per gli stessi della<br />

loro natura privilegiata.<br />

Ciò, è confermato:<br />

60<br />

a) dalla lettera della norma (art. 2776, comma 1, c.c.) che parla non già <strong>di</strong> «<br />

concorso » ma <strong>di</strong> « collocazione sussi<strong>di</strong>aria... con preferenza rispetto ai cre<strong>di</strong>ti<br />

chirografari ».<br />

Dal senso proprio delle parole adoperate si ricava il convincimento che il legislatore<br />

ha voluto contrapporre <strong>di</strong>verse « categorie » <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti e non già porre a « concorso »,<br />

nell'ambito della unica categoria dei cre<strong>di</strong>tori chirografari, quelli <strong>di</strong>venuti tali per «<br />

dequalificazione » e quelli tali per « natura ». Infatti, a parte il mancato uso del<br />

termine « concorso » e l'adozione del <strong>di</strong>verso criterio della collocazione «<br />

preferenziale », non può non rilevarsi che l'opinione dell'INPS comporterebbe la<br />

conseguenza <strong>di</strong> dover addebitare al legislatore una notevole e, nella specie, assolu-<br />

tamente ingiustificata imprecisione terminologica. Ciò in quanto il presunto «<br />

concorso » dei cre<strong>di</strong>ti dequalificati sarebbe dovuto avvenire con « gli altri cre<strong>di</strong>ti<br />

chirografari » e non già con « i cre<strong>di</strong>ti chirografari » intesi come categoria unitaria;<br />

b) dalla causa del cre<strong>di</strong>to; basandosi, infatti, il privilegio sulla causa del cre<strong>di</strong>to ed<br />

essendo quin<strong>di</strong> connaturato al ere<strong>di</strong>to cui inerisce, non può fondatamente sostenersi<br />

che cessi <strong>di</strong> esistere per il solo fatto della infruttuosa esecuzione sui beni mobili del<br />

debitore;


61<br />

c) dalla ratio e dalla evoluzione storica della norma, da esaminarsi alla luce delle<br />

novelle 30 aprile 1969, n. 153 e 29 luglio 1975, n. 426, progressivamente orientate nei<br />

senso <strong>di</strong> una maggiore e più incisivi! tutela dei <strong>di</strong>ritti dei lavoratori (specie <strong>di</strong> quelli<br />

subor<strong>di</strong>nati) e <strong>di</strong> una sempre minore tutela <strong>di</strong> quelli dell'INPS.<br />

Inoltre l'art. 2776 è collocato dal legislatore nella parte generale delle norme sui<br />

privilegi e poiché alla graduazione degli stessi ha specificamente destinato gli artt.<br />

2777 e 2778, appare evidente perché egli non abbia avuto bisogno <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre<br />

espressamente all'art. 2776 in or<strong>di</strong>ne a tale graduazione. Ne consegue che quest'ultima<br />

norma deve essere applicata ricollegandola a:<br />

o al momento della risoluzione del contratto risultante da atto <strong>di</strong> data certa;<br />

o ovvero, al momento della domanda giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> risoluzione del contratto<br />

o <strong>di</strong> condanna al pagamento;<br />

o ovvero, al momento della trascrizione del pignoramento o al momento<br />

dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi.<br />

Quin<strong>di</strong>, entro questi limiti temporali, il detto privilegio speciale sussiste e prevale<br />

sulle iscrizioni ipotecarie anteriori, eccezion fatta: a) per quelle effettuate a garanzia<br />

dei mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile; b) per<br />

quelle iscritte ex art. 2825-bis, sulle quali non prevale per espressa <strong>di</strong>sposizione<br />

dell'art. 2775-his, comma 2, c.c.<br />

Al contrario, non può ritenersi la prevalenza del privilegio speciale sulle ipoteche<br />

iscritte prima dell'entrata in vigore della L. 28 febbraio 1997, n. 30, atteso il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

retroattività della norma civile, sancito dall'art. 11 della <strong>di</strong>sposizione della legge in<br />

generale.


Segue esempio <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> ripartizione finale con collocazione sussi<strong>di</strong>aria sul<br />

ricavato della ven<strong>di</strong>ta immobili.<br />

62


63<br />

PRIV<strong>IL</strong>EGI DICHIARATI PREFERITI AD OGNI ALTRO CREDITO<br />

DA LEGGI SPECIALI<br />

DESCRIZIONE NORMA<br />

privilegi marittimi ed aeronautici; artt. 548 e 1022 cod. nav,<br />

operazioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to industriale per agevolare l'impresa<br />

economica della nazione;<br />

operazioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to per l'industrializzazione dell'Italia<br />

meri<strong>di</strong>onale e insulare;<br />

artt. 7, L. 1 ottobre 1944, n. 36 e<br />

D.Lgs. C.p.s. 1 ottobre 1947, n.<br />

1073<br />

art. 2, L 29 <strong>di</strong>cembre 1948, n.<br />

1482<br />

operazioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to per le costruzioni navali e dell'arma- artt. 22, L. 8 marzo 1949. n. 75 e<br />

mento;<br />

anticipazioni a favore delle imprese industriali<br />

danneggiate a seguito <strong>di</strong> pubblica calamità;<br />

finanziamenti per acquisti <strong>di</strong> macchinari, attrezzature e<br />

mezzi strumentali;<br />

12 L 17 luglio 1954, n. 522<br />

art. 2, L. 21 agosto 1949, n. 638<br />

art. 5, L 18 aprile 1950, n, 258<br />

finanziamenti all'industria siderurgica; art. 4, L. 28 luglio 1950, n. 722<br />

finanziamenti per l'industrializzazione della provincia <strong>di</strong><br />

Trento e della Venezia Gulia e Dalmazia;<br />

art. 4, L 27 ottobre 1950, n. 910<br />

cre<strong>di</strong>to a favore delle imprese artigiane; art. 10, L 25 luglio 1952, n. 959<br />

finanziamenti per lo sviluppo industriale dell'Italia<br />

meri<strong>di</strong>onale;<br />

imposta <strong>di</strong> fabbricazione <strong>di</strong> oli e grassi animali liqui<strong>di</strong><br />

destinati all'alimentazione;<br />

concessione <strong>di</strong> indennizzi e contributi per danni <strong>di</strong><br />

guerra;<br />

art. 15, L. 11 aprile 1953, n. 298<br />

art. 17, L. 20 novembre 1953, n.<br />

843<br />

art. 64, L 27 <strong>di</strong>cembre 1953, n.<br />

cre<strong>di</strong>ti a favore delle me<strong>di</strong>e e piccole imprese; art. 5, L. 16 maggio 1954, n. 135<br />

finanziamenti sul fondo <strong>di</strong> dotazione per Trieste e<br />

Gorizia;<br />

968<br />

L. 22 marzo 1957, n. 221<br />

finanziamenti a me<strong>di</strong>o termine a favore del commercio; art. 2, L. 16 settembre 1960, n.<br />

finanziamenti a favore delle imprese industriali per<br />

programmi <strong>di</strong> riconversione;<br />

1016<br />

L. 18 <strong>di</strong>cembre 1960. n. 1470<br />

imposte ipotecarie e catastali; art. 9, L. 26 ottobre 1972, n. 635<br />

finanziamenti agevolati a favore del commercio; art. 4, L. 10 ottobre 1975, n. 517


64<br />

ORDINE DEI PRIV<strong>IL</strong>EGI SULLA NAVE E SUL NOLO (art. 552 cod.nav.)<br />

DESCRIZIONE NORMA<br />

1 - spese giu<strong>di</strong>ziali dovute allo Stato;<br />

- spese nell'interesse comune dei cre<strong>di</strong>tori per atti<br />

conservativi, sulla nave o per il processo <strong>di</strong> esecuzione;<br />

- <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> ancoraggio, faro, porto ed altri <strong>di</strong>ritti e tasse<br />

della medesima specie;<br />

- spese <strong>di</strong> pilotaggio;<br />

spese <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a e conservazione della nave dopo<br />

l'entrata nell'ultimo porto<br />

art. 552, n.1, cod. nav.<br />

2 cre<strong>di</strong>ti derivanti dal contratto <strong>di</strong> arruolamento o <strong>di</strong> lavoro art. 552, n. 2, cod. nav.<br />

del comandante o degli altri membri dell'equipaggio;<br />

3 - somme anticipate dall'amministrazione della marina<br />

mercantile o della navigazione interna o dall'autorità<br />

consolare per il mantenimento o il rimpatrio<br />

dell'equipaggio;<br />

- contributi obbligatori ad istituti <strong>di</strong> assistenza e<br />

previdenza sociale per gente <strong>di</strong> mare e per il personale <strong>di</strong><br />

navigazione interna;<br />

4 indennità e compensi per assistenza e salvataggio;<br />

somme dovute per contribuzione della nave alle<br />

avarie comuni;<br />

5 indennità per urto o altri sinistri della navigazione;<br />

indennità per morte o lesioni ai passeggeri e agli<br />

equipaggi;<br />

indennità per danni alle opere dei porti, bacini e vie<br />

navigabili;<br />

indennità per per<strong>di</strong>te o avarie del carico o del bagaglio;<br />

6 - cre<strong>di</strong>ti derivanti da contratti stipulati o operazioni eseguite<br />

dal comandante in virtù dei suoi poteri legali, anche quando<br />

sia pure armatore della nave, per esigenze <strong>di</strong> conservazione<br />

della stessa o per la continuazione del viaggio;<br />

art. 552, n. 3, cod. nav.<br />

art. 552, n. 4, cod. nav.<br />

art. 552, n. 5 cod. nav.<br />

art. 552, n. 6, cod. nav.


* I commi 3, 4 e 5 dell'art. 556 cod. nav. prevedono che "te indennità per d3nni alle persone, previste<br />

nel numero 5 <strong>di</strong> detto articolo [art. 552 cod. nav.] hanno preferenza sulle indennità per danni alle<br />

cose, nello stesso numero previste.<br />

I cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>cati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza<br />

nell'or<strong>di</strong>ne inverso delle date in cui sono sorti.<br />

I cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>pendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente."<br />

* ( cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui ai numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell'or<strong>di</strong>ne<br />

inverso alle date in cui sono sorti (dal più recente al più antico), mentre quelli <strong>di</strong> cui ai restanti<br />

numeri sono graduati in or<strong>di</strong>ne inverso alle date solo se sono sorti in porti <strong>di</strong>versi (art. 563, commi 2<br />

e 3 cod. nav.).<br />

65<br />

ORDINE DEI PRIV<strong>IL</strong>EGI SULLE COSE CARICATE<br />

(art. 561 cod.nav.)<br />

ORDINI DESCRIZIONE NORMA<br />

1 • spese giu<strong>di</strong>ziali dovute allo Stato;<br />

• spese nell'interesse comune dei cre<strong>di</strong>tori per atti conservativi<br />

sulle cose o per il processo <strong>di</strong> esecuzione;<br />

art. 561, n. 1,<br />

cod. nav.<br />

2 • <strong>di</strong>ritti doganali dovuti sulle cose nel luogo <strong>di</strong> scarico; art. 561, n. 2,<br />

3 • indennità e compensi per assistenza e salvataggio;<br />

• somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni;<br />

4 • cre<strong>di</strong>ti derivanti dal contratto <strong>di</strong> trasporto, comprese le spese <strong>di</strong><br />

scarico e il fitto dei magazzini ove le cose scaricate sono depositate;<br />

5 • somme per capitale ed interessi dovute per le obbligazioni<br />

contratte dal comandante sul carico nei casi previsti dall'art. 307<br />

cod. nav. (necessità <strong>di</strong> denaro per rifornimento <strong>di</strong> provviste, ri-<br />

parazioni o altra urgente esigenza della nave, nonché per la<br />

continuazione del viaggio);<br />

cod. nav.<br />

art. 561, n. 3,<br />

cod. nav.<br />

art. 561, n. 4,<br />

cod. nav.<br />

art, 561, n. 5,<br />

cod. nav.


66<br />

ORDINE DEI PRIV<strong>IL</strong>EGI SULL'AEROMOB<strong>IL</strong>E E SUL NOLO<br />

(ART. 1023 cod.nav)<br />

ORDINE DESCRIZIONE NORMA<br />

1 • spese giu<strong>di</strong>ziali dovute allo Stato;<br />

• spese nell'interesse comune dei cre<strong>di</strong>tori per atti conservativi<br />

sull'aeromobile o per il processo <strong>di</strong> esecuzione;<br />

• <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> aeroporto ed altri <strong>di</strong>ritti e tasse della medesima<br />

specie;<br />

• spese <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a e conservazione dell'aeromobile dopo<br />

l'arrivo nel luogo <strong>di</strong> ultimo approdo;<br />

art. 1023, n. 1,<br />

cod. nav.<br />

2 • cre<strong>di</strong>ti derivanti dal contratto <strong>di</strong> lavoro del personale <strong>di</strong> volo; art. 1023. n. 2,<br />

3 • somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o<br />

dall'autorità consolare per il mantenimento o il rimpatrio<br />

dell'equipaggio;<br />

• contributi obbligatori ad istituti <strong>di</strong> assistenza e previdenza<br />

sociale per il personale <strong>di</strong> volo;<br />

cod- nav.<br />

art. 1023, n. 3,<br />

cod. nav.<br />

4 • indennità e compensi per assistenza e salvataggio; art. 1023, n.4,<br />

5 • indennità danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente<br />

non abbia contratto o mantenuto in vigore l'assicurazione<br />

obbligatoria;<br />

• indennità per l'urto <strong>di</strong> aeromobile;<br />

• indennità per morte o lesioni personali ai passeggeri e agli<br />

6 • cre<strong>di</strong>ti derivanti da contratti stipulati o operazioni eseguite dal<br />

cod. nav.<br />

art. 1023, n. 5,<br />

cod. nav.<br />

comandante in virtù dei suoi poteri legali, anche quando sia pure cod. nav.<br />

esercente dell'aeromobile, per esigenze <strong>di</strong> conservazione dello<br />

stesso o per la continuazione del viaggio;<br />

art. 1023, n. 6,


67<br />

ORDINE DEI PRIV<strong>IL</strong>EGI SULLE COSE CARICATE<br />

(ART. 1024 cod.nav)<br />

ORDINE DESCRIZIONE NORMA<br />

1 • spese giu<strong>di</strong>ziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune<br />

dei cre<strong>di</strong>tori per atti conservativi sulle cose o per il processo <strong>di</strong><br />

esecuzione;<br />

art. 1024, n. 1,<br />

cod, nav.<br />

2 • <strong>di</strong>ritti doganali dovuti sulle cose nel luogo <strong>di</strong> consegna; art. 1024, n. 2,<br />

cod. nav.<br />

3 • indennità e compensi per assistenza e salvataggio; art. 1024, n. 3,<br />

4 • cre<strong>di</strong>ti derivanti dal contratto <strong>di</strong> trasporto, comprese le spese <strong>di</strong><br />

scarico e il fitto dei magazzini ove le cose scaricate sono<br />

depositate;<br />

cod. nav.<br />

art. 1024, n. 4,<br />

cod. nav.<br />

* Ai sensi dell'art. 2026 cod. nav., si applicano le medesime <strong>di</strong>sposizioni previste per i privilegi sulla<br />

nave, in particolare gli artt. 549-551, 553-555,556, commi 1,2, 4 e 5, 557-560, 562-564 cod, nav.


Conti speciali (art.111 ter)<br />

Il legislatore <strong>di</strong>stingue tra:<br />

1) massa liquida attiva immobiliare (<strong>di</strong> seguito massa immobiliare) costituita: a) dalle<br />

somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobiliari (come definiti dall’art. 812 c.c.)<br />

e dei loro <strong>di</strong>ritti e pertinenze; b) dalla quota proporzionale <strong>di</strong> interessi attivi liquidati su<br />

depositi delle relative somme;<br />

2) massa liquida attiva mobiliare (<strong>di</strong> seguito massa mobiliare) costituita da tutte le altre<br />

entrate.<br />

1) La massa immobiliare<br />

Per quanto riguarda la massa sub 1), è necessario in<strong>di</strong>viduare <strong>di</strong>stinte sottomasse per<br />

ogni immobile gravato da ipoteca o privilegio speciale ed una ulteriore massa a carattere<br />

residuale, per tutti gli immobili “liberi”, su cui troveranno sod<strong>di</strong>sfazione i cre<strong>di</strong>tori con<br />

privilegio sussi<strong>di</strong>ario ed i cre<strong>di</strong>tori chirografari.<br />

Per quanto concerne la delicata questione connessa all'in<strong>di</strong>viduazione delle pertinenze<br />

(mobiliari) dì un immobile, essa va risolta nel senso dell'accertamento dell'esistenza <strong>di</strong> un<br />

vero e proprio rapporto <strong>di</strong> strumentante e complementarietà funzionale tra i cespiti.<br />

In particolare, il problema si pone in termini <strong>di</strong> estensione della prelazione ipotecaria che<br />

assiste il cre<strong>di</strong>to capitale, ai macchinari presenti nell'opificio industriale in virtù del vincolo<br />

pertinenziale ex art. 2810, cod. civ.<br />

In tali fattispecie la giurisprudenza ha chiarito che "il vincolo ipotecario su uno stabilimento<br />

industriale si estende ai macchinari in esso impiegati o quando questi assumono la natura <strong>di</strong><br />

68


accessioni dell'immobile (art. 2811, cod. civ.), nel senso che siano fisicamente connessi al<br />

fabbricato, non per mere esigenze <strong>di</strong> stabilità nel loro impiego ma con mezzi coesivi tali da<br />

realizzare in termini <strong>di</strong> incorporazione una cosa complessa. All'infuori <strong>di</strong> tale ipotesi, infatti,<br />

l'estensione del suddetto vincolo non può essere fondata sui <strong>di</strong>sposto dell'art. 2810, n. 1, cod. civ., in<br />

tema <strong>di</strong> pertinenza degli immobili, tenuto conto che fa qualità <strong>di</strong> pertinenza, riguardante il bene<br />

accessorio destinato a rendere possibile o più proficuo il go<strong>di</strong>mento o lo sfruttamento del<br />

bene principale, non è ravvisabile nei rapporti tra le componenti <strong>di</strong> un complesso aziendale,<br />

globalmente concorrenti, con reciproca complementarietà, ad una unitaria funzione" (Cass.,<br />

ss.uu., 9 aprile 1984, n. 2257; nello stesso senso, Cass., 21 gennaio 1985, n. 391).<br />

Con riferimento invece alla massa liquida attiva Immobiliare (come definita dall'art. 111<br />

- ter, co. 1) si procederà come segue:<br />

1) questa dovrà essere sud<strong>di</strong>visa in tante sottomasse quanti sono gli immobili<br />

69<br />

liquidati;<br />

2) per ognuna <strong>di</strong> esse dovrà essere formata una graduatoria partendo dai cre<strong>di</strong>ti assistiti<br />

da privilegio speciale immobiliare (art. 2748, co. 2; trattasi per lo più <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti per<br />

imposte gravanti sugli immobili o sui red<strong>di</strong>ti immobiliari);<br />

3) poi andranno considerati i cre<strong>di</strong>tori ipotecari secondo il grado dell'Ipoteca;<br />

4) infine, in caso <strong>di</strong> residuo attivo, saranno sod<strong>di</strong>sfatti cre<strong>di</strong>ti con collocazione<br />

sussi<strong>di</strong>aria sugli immobili, nel seguente or<strong>di</strong>ne (cosi F. D'Aquino, “La pre<strong>di</strong>sposizione<br />

del progetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione: questioni in materia <strong>di</strong> privilegi” - relazione tenuta al convegno<br />

“La riforma delle procedure esecutive”, Bari 13 e 14 gennaio 2006):<br />

a) cre<strong>di</strong>ti ex art. 2751-bis c.c., che vanno sod<strong>di</strong>sfatti secondo l'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sub-<br />

graduazione dell'art. 2777, comma 2, ce. (cosi, Cass., sez. 1,19-11-1979, n. 6036, in Giust.<br />

Civ., 1980, I, 1126; Cass., sez. I, 11-05-1982, n. 2924, in Giust Civ., 1982, I, 2710,


secondo cui l'art. 2776 ce. non apporta alcuna mo<strong>di</strong>fica alle norme in materia <strong>di</strong> privilegio. Ne<br />

consegue che prima vanno sod<strong>di</strong>sfatti in successione, i cre<strong>di</strong>ti dei lavoratori <strong>di</strong>pendenti (art.<br />

2751-bis, n. 1), poi i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all'articolo 2751-bis, n. 2 e 3 (collaboratori non <strong>di</strong>pendenti<br />

e agenti) in rapporto <strong>di</strong> concorrenza (Cass., sez, I, 8-07-1994, n. 12569), poi i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui<br />

all'articolo 2751-6/5, n. 4 e 5 in ulteriore rapporto <strong>di</strong> concorrenza (coltivatori <strong>di</strong>retti ed<br />

artigiani), poi i cre<strong>di</strong>ti ex art. 2751-bis nn. 5-bis e 5-ter (cre<strong>di</strong>ti delle società cooperative agricole<br />

e dei loro consorzi, cre<strong>di</strong>ti delle imprese fornitrici <strong>di</strong> lavoro temporaneo) <strong>di</strong> recente<br />

istituzione, non previsti dall'art. 2777 c.c., per i quali può ipotizzarsi un regime <strong>di</strong> concorrenza,<br />

in assenza <strong>di</strong> una norma <strong>di</strong> graduazione);<br />

b) eventuali cre<strong>di</strong>ti con privilegio generale previsti dalle leggi speciali ex art. 2777,<br />

co. 3 c.c., purché si tratti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti aventi privilegio generale mobiliare con<br />

collocazione sussi<strong>di</strong>aria sugli immobili;<br />

c) cre<strong>di</strong>ti per contributi IVA (art. 2753 c.c.), previsti al primo grado dell'art. 2778<br />

c.c.;<br />

d) cre<strong>di</strong>ti per spese c.d. "<strong>di</strong> necessità" <strong>di</strong> cui all'art. 2751 c.c., previsti al grado 17°<br />

dell'art. 2778, ma nell'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sub-graduazione stabilito dall'art. 2751 c.c.;<br />

e) cre<strong>di</strong>ti per tributi in<strong>di</strong>retti (art. 2752, comma 3, c.c.), previsti al grado 19° dell'art.<br />

2778 c.c.<br />

I restanti cre<strong>di</strong>ti, anche se dotati <strong>di</strong> altro privilegio, decadono al rango <strong>di</strong> chirografari.<br />

Ovviamente, l'esistenza <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti con collocazione sussi<strong>di</strong>aria sugli immobili richiede che<br />

si provveda prima alla graduazione dei cre<strong>di</strong>ti con prelazione sulla massa mobiliare, in modo da<br />

accertare se quelli con collocazione sussi<strong>di</strong>aria siano integralmente sod<strong>di</strong>sfatti con il ricavato<br />

70


mobiliare ovvero se debbano concorrere, per la parte insod<strong>di</strong>sfatta, sull'eventuale residuo<br />

immobiliare.<br />

Per quanto concerne l'estensione della prelazione agli interessi e alle spese (artt. 54 e 55)<br />

va opportunamente precisato che, in sede <strong>di</strong> riparto, gli organi del fallimento non potranno<br />

comunque <strong>di</strong>scostarsi dalle risultanze dello stato passivo, effettuando pagamenti a<br />

copertura d'interessi e spese non ammessi.<br />

In altre parole, se gli accessori non sono stati chiesti nella domanda, o se chiesti, non sono stati<br />

ammessi, ove il cre<strong>di</strong>tore non abbia proposto opposizione non potrà pretenderne II<br />

riconoscimento in sede <strong>di</strong> riparto. In questa occasione, infatti, il curatore dovrà procedere<br />

solo al conteggio degli interessi (e della rivalutazione dei cre<strong>di</strong>ti dei lavoratori subor<strong>di</strong>nati e<br />

delle cooperative <strong>di</strong> produzione e lavoro, fino alla data del deposito in cancelleria del decreto<br />

con il quale il G.D. <strong>di</strong>chiara esecutivo dello stato passivo; la rivalutazione non si estende<br />

per il periodo successivo) maturati durante II fallimento o anche prima, secondo le<br />

<strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce civile (artt. 2749, 2788, 2855).<br />

CONCLUSIONI<br />

Conclusivamente il curatore, nel tenere i conti relativi a ciascun bene oggetto <strong>di</strong> pegno,<br />

ipoteca o privilegio speciale dovrà analiticamente in<strong>di</strong>care, oltre al ricavato della loro<br />

liquidazione, le uscite <strong>di</strong> carattere specifico originate da attività <strong>di</strong>rette<br />

all'amministrazione, all'incremento e alla liquidazione dei beni stessi (spese <strong>di</strong><br />

conservazione e <strong>di</strong> amministrazione; spese <strong>di</strong> perizia, spese <strong>di</strong> pubblicità della ven<strong>di</strong>ta,<br />

<strong>di</strong> cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni; pagamenti <strong>di</strong> imposte connesse al bene;<br />

71


spese legali per i giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> rilascio, per la prosecuzione delle espropriazioni<br />

immobiliari in corso ex art. 107, ecc.)<br />

Egli dovrà inoltre imputare al ricavato della ven<strong>di</strong>ta una quota delle spese generali<br />

sostenute nell'interesse <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>tori (spese per la verifica del passivo, per le<br />

comunicazioni ai cre<strong>di</strong>tori, per il funzionamento del comitato dei cre<strong>di</strong>tori, ecc.).<br />

mentre andranno escluse tutte le spese connesse ad attività prive <strong>di</strong> specifiche utilità<br />

per i cre<strong>di</strong>tori garantiti (spese <strong>di</strong> recupero cre<strong>di</strong>ti, per l'esercizio delle azioni revocatone,<br />

i debiti originati dalle procedure concorsuali minori, ecc.).<br />

Per quanto concerne infine il cre<strong>di</strong>to del curatore per il proprio compenso, questo sarà<br />

imputabile in via prededuttiva al ricavato del bene, ma solo per la parte riferibile<br />

all'attività svolta per l'amministrazione e la liquidazione del bene (e con l'applicazione <strong>di</strong><br />

un criterio proporzionale tra il valore del bene ipotecato e la restante parte dell'attivo del<br />

fallimento; Cass., 9 giugno 1997, n. 5104).<br />

Trattasi peraltro dì principi comunemente adottati già nel vigore della precedente<br />

<strong>di</strong>sciplina, costituendo applicazione delle regole relative al contemperamento del<br />

conflitto tra cre<strong>di</strong>ti prededucibili e cre<strong>di</strong>ti assistiti da garanzie reali e personali (per tutte, v.<br />

Cass., 10 agosto 1992, n. 9429 e, più <strong>di</strong> recente, Cass., 14 gennaio 2004, n. 335, In Il Fall.,<br />

2005, 294; Cass., 28 giugno 2002, n. 9490; 19 aprile 2001, n. 5769; 10 maggio 1999, n.<br />

4626; 20 agosto 1997, n. 7756; 9 giugno 1997, n. 5104; 17 giugno 1995, n. 6852; 11<br />

gennaio 1995, n. 251).<br />

72


Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione della somma ricavata<br />

Il primo comma dell’art. 109 L.F. stabilisce: “il giu<strong>di</strong>ce delegato provvede alla<br />

<strong>di</strong>stribuzione della somma ricavata dalla ven<strong>di</strong>ta secondo le <strong>di</strong>sposizioni del capo seguente”.<br />

Dispone il secondo comma dell’art. 109: “«Il tribunale stabilisce con decreto la somma<br />

da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma<br />

dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese <strong>di</strong> procedura e <strong>di</strong><br />

amministrazione ».<br />

Dall'inciso «se del caso», FERRARA fa <strong>di</strong>scendere la conseguenza che al curatore non<br />

verrà corrisposto alcun acconto sul compenso se egli non si sarà occupato<br />

dell'amministrazione degli immobili; inoltre, in caso contrario, gli verrà corrisposto<br />

solo un acconto nella misura in cui la sua opera sia stata impiegata nella detta<br />

amministrazione.<br />

Nello stesso or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> idee è DEL VECCHIO secondo il quale il giu<strong>di</strong>ce delegato può<br />

esercitare la facoltà <strong>di</strong>screzionale <strong>di</strong> cui all'art. 109 LF. ove ricorrano le seguenti<br />

con<strong>di</strong>zioni:<br />

73<br />

a) che si tratti <strong>di</strong> somme ricavate dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni immobili;<br />

b) che gli immobili siano gravati da ipoteche o privilegio speciale;<br />

c) che il curatore abbia svolto, in or<strong>di</strong>ne a detti beni, opera <strong>di</strong> amministrazione, che<br />

si ha quando egli provvede alla custo<strong>di</strong>a ed alla manutenzione degli stessi, alla<br />

riscossione dei frutti, al pagamento dei tributi scaduti durante il fallimento ed<br />

alle eventuali azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa della proprietà ecc.<br />

Nell'ipotesi in cui il curatore abbia svolto attività <strong>di</strong> amministrazione si <strong>di</strong>scute in che<br />

misura gli vada liquidato l'acconto ex art. 109 secondo comma L.F. Ritiene DEL


VECCHIO che, nel silenzio della legge, la misura debba essere affidata all'equo<br />

apprezzamento del giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />

Insieme all'acconto, che va poi detratto dal compenso finale, sono sempre prelevate sul<br />

prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta le spese <strong>di</strong> procedura e <strong>di</strong> amministrazione, ossia quelle che si<br />

riferiscono all'immobile venduto.<br />

Precisa DEL VECCHIO che soltanto esse prevalgono sui cre<strong>di</strong>ti ipotecari o con<br />

privilegio speciale, mentre rispetto a questi ultimi debbono cedere il passo tutte le altre<br />

spese del fallimento e tutti gli altri cre<strong>di</strong>ti verso la massa, non esclusi i debiti contratti<br />

per l'esercizio provvisorio dell'impresa, non potendo tali spese, cre<strong>di</strong>ti e debiti,<br />

considerarsi come contratti per l'amministrazione dell'esproprio del bene.<br />

Nello stesso senso è la prevalente dottrina e la consolidata giurisprudenza del Supremo<br />

Collegio secondo la quale « nella procedura fallimentare, nel caso in cui vi siano cre<strong>di</strong>tori<br />

ipotecari o muniti <strong>di</strong> privilegio speciale, la somma ricavata dalle ven<strong>di</strong>te dei beni immobili<br />

deve essere <strong>di</strong>stribuita tra detti cre<strong>di</strong>tori, separatamente dalle altre attività. Sul prezzo<br />

ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta deve prelevarsi soltanto l'importo delle spese sostenute per<br />

l'amministrazione e l'esproprio <strong>di</strong> detti beni, nonché il compenso eventualmente attribuito dal<br />

giu<strong>di</strong>ce delegato al curatore, per l'opera da costui effettivamente svolta per<br />

l'amministrazione e l'esproprio dei beni stessi. Il cre<strong>di</strong>tore privilegiato, tuttavia, concorre<br />

egli pure nelle spese dell'intera procedura fallimentare, in proporzione dell'utilità<br />

conseguita, qualora, non essendo riuscito a sod<strong>di</strong>sfarsi per intero sul ricavato degli immobili<br />

venduti, concorra con i cre<strong>di</strong>tori chirografari, per il residuo ancora dovutogli, nelle<br />

ripartizioni del resto dell’attivo” (così Cass., 29 ottobre 1968, n. 3609, in Dir. Fall.<br />

1969, II, pag. 402).<br />

74


Il principio è riba<strong>di</strong>to da Cass., 9 giugno 1997, n. 5104 la quale aggiunge: “…. Quanto<br />

poi alla misura in cui il compenso del curatore debba essere imputato, nel piano <strong>di</strong> riparto,<br />

al ricavato delle ven<strong>di</strong>te dei beni sottoposti a garanzia reale, non rinvenendosi nella legge<br />

l'in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> un criterio predeterminato, e ferma la necessità che la valutazione venga<br />

compiuta in concreto alla luce della circostanze riscontrabili nella singola procedura, e<br />

comunque ponendo comparativamente a raffronto l'attività svolta dal curatore nell'interesse<br />

generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei cre<strong>di</strong>tori garantiti,<br />

non sussiste alcun ostacolo logico giuri<strong>di</strong>co all'adozione <strong>di</strong> un criterio che rispecchi il<br />

rapporto proporzionale fra il valore (da intendersi nel senso <strong>di</strong> ricavato della ven<strong>di</strong>ta) dei<br />

beni immobili ipotecati, rispetto a quello della restante parte dei beni liquidati nell'ambito<br />

del fallimento».<br />

“Nella determinazione della incidenza delle spese <strong>di</strong> giustizia sui cre<strong>di</strong>ti assistiti da garanzie<br />

speciali, si deve tenere conto non soltanto delle spese necessarie per la sod<strong>di</strong>sfazione dei<br />

detti cre<strong>di</strong>ti ma anche <strong>di</strong> un’aliquota <strong>di</strong> spese generali, da precisarsi, in concreto, in misura<br />

corrispondente all’interesse a ll’utilità, anche se potenziale, del cre<strong>di</strong>tore” (cosi’ Cass., 25<br />

ottobre 1971, n. 3015, in Giust. Civ., 1972, I, pag 285).<br />

Tutto cio’ comporta, quale conseguenza, che il curatore, nel procedere alla ripartizione<br />

dell’attivo, deve tener <strong>di</strong>stinto il ricavato degli immobili da quello dei mobili, quando i<br />

primi siano gravati da garanzie reali. Che l’uno e l’atro ricavato non costituiscano una<br />

massa unica è altresi’ confermato dall’art. 107 4° co. L.F. per il quale “il curatore deve<br />

tenere un conto speciale delle ven<strong>di</strong>te dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi<br />

dalla data <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento. La somma ricavata dalla ven<strong>di</strong>ta dei frutti è<br />

<strong>di</strong>stribuita con il prezzo degli immobili relativi”.<br />

B) La massa mobiliare<br />

75


Nell’ambito della massa mobiliare, bisogna creare più sottomasse corrispondenti ad ogni<br />

singolo bene gravato da privilegio speciale, imputando a ciascuna <strong>di</strong> esse, pro quota,<br />

interessi attivi maturati, spese comuni e spese specifiche, per ottenere gli importi nei<br />

limiti dei quali si sod<strong>di</strong>sferanno i cre<strong>di</strong>tori con privilegio speciale sul bene facente parte<br />

della singola massa, se residuerà capienza dopo il pagamento dei cre<strong>di</strong>tori con privilegio<br />

pozione.<br />

Il 2° co. dell’art. 111 quater <strong>di</strong>spone che i cre<strong>di</strong>ti garantiti da ipoteca e pegno, e quelli<br />

assistiti da privilegio speciale (immobiliare o mobiliare) hanno <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione sul<br />

prezzo ricavato dai beni (immobili o mobili) vincolati alla loro garanzia per:<br />

a) il capitale;<br />

b) le spese;<br />

c) gli interessi nei limiti <strong>di</strong> cui agli artt. 54 e 55.<br />

Invece, i cre<strong>di</strong>ti assistiti da privilegio generale hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione sul prezzo<br />

ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare per:<br />

a) il capitale;<br />

b) le spese;<br />

c) gli interessi nei limiti <strong>di</strong> cui agli artt. 54 e 55.<br />

Per il riparto della massa mobiliare i cre<strong>di</strong>ti assistiti da privilegio speciale o generale<br />

devono essere inseritiin un’unica graduatoria, secondo il grado previsto dalla legge per<br />

ciascuno <strong>di</strong> essi.<br />

Con queste <strong>di</strong>sposizioni il legislatore della riforma recepisce l’insegnamento <strong>di</strong> Cass. 24<br />

luglio 1989 n. 3486 così motivato:<br />

76


"Lo stesso presupposto della duplicità delle graduatorie aventi ad oggetto <strong>di</strong>stinte masse<br />

mobiliari è contrario alla <strong>di</strong>sciplina del nostro or<strong>di</strong>namento in materia. Sia, infatti, i cre<strong>di</strong>ti<br />

muniti <strong>di</strong> privilegio generale mobiliare, sia quelli fruenti <strong>di</strong> privilegio speciale concorrono sul<br />

patrimonio mobiliare del debitore in un 'unica graduatoria, secondo la collocazione ed il grado<br />

dalla legge espressamente previsti. Basti richiamare il dettato dell 1 art 2746 co<strong>di</strong>ce civile,<br />

secondo cui il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore (e quin<strong>di</strong><br />

all'occorrenza anche su quelli gravati da privilegi speciali <strong>di</strong>grado successivo), mentre quello<br />

speciale si esercita su beni mobili determinati, basta richiamare detta norma, si ripete, per<br />

rendersi conto che, al fine della collocazione nella graduatoria, il privilegio speciale è soltanto<br />

una situazione <strong>di</strong> prelazione ad estensione oggettiva più limitata rispetto al generale (a parte il<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> seguito e la <strong>di</strong>versa incidenza della prelazione sugli interessi che sono caratterizza-<br />

zioni non rilevanti ai fini della graduatoria concorsuale), pur collocabile nell'unico concorso,<br />

tanto che la situazione generale può estendersi anche ai proventi della liquidazione dei beni<br />

oggetto della situazione speciale. E sufficiente, inoltre, richiamare la <strong>di</strong>sciplina degli artt. 2777<br />

e 2778 co<strong>di</strong>ce civile per rendersi conto che il legislatore inserisce in un 'unica graduatoria<br />

privilegi speciali e generali, a ciascuno dei quali viene dato un grado <strong>di</strong> collocazione, grado<br />

che non sempre è prioritario per i privilegi speciali rispetto a quelli generali. I privilegi,<br />

infatti, previsti dall’art. 2751 bis co<strong>di</strong>ce civile, che sono tutti generali, precedono tutti quelli<br />

speciali collocati nell'art. 2778 ed anche i cre<strong>di</strong>tori ipotecari su autoveicoli che (art. 2779)<br />

nella graduatoria dell'art. 2778 sono collocati dopo quelli in<strong>di</strong>cati al n. 10. L'unicità <strong>di</strong><br />

graduatoria, quin<strong>di</strong>, porta alla conseguenza che un privilegio generale prioritario se non trovi<br />

sod<strong>di</strong>sfazione su altri beni mobili, estende la sua collocazione satisfattiva sui beni gravati da<br />

privilegi speciali successivi, potendoli lasciare in tutto o in parte incapienti. Sud<strong>di</strong>visione della<br />

massa attiva in sottomasse, una delle quali costituita dai beni oggetto delle prelazioni speciali,<br />

può ben costituire una modalità tecnica atta ad evidenziare fin a quale punto un privilegio<br />

77


generale prioritario trovi sod<strong>di</strong>sfazione su altri beni, lasciando capienti i privilegi speciali,<br />

ovvero fino a qual livello consenta la sod<strong>di</strong>sfazione sui beni oggetto <strong>di</strong> privilegio speciale, È<br />

necessario precisare, però, che alla modalità tecnica della sud<strong>di</strong>visione dell'attivo in sottomasse<br />

non corrispondono separate graduatorie dei cre<strong>di</strong>ti privilegiati, a seconda del tipo <strong>di</strong><br />

privilegio.<br />

Inoltre ì"attribuzione della qualifica privilegiata derivante dalla legge in virtù della causa del<br />

cre<strong>di</strong>to (art. 2745 co<strong>di</strong>ce civile) e con <strong>di</strong>sposizione speciale rispetto al generale principio della<br />

"par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum" (art 2741 co<strong>di</strong>ce civile), non si limita alla generica collocazione<br />

prioritaria, nel concorso, rispetto ai cre<strong>di</strong>tori chirografari, ma necessariamente si estende alla<br />

graduazione <strong>di</strong> ogni privilegio rispetto agli altri nella collocazione del concorso. Ciò emerge<br />

non solo dai già richiamati artt. 2777, 2778 e 2779 co<strong>di</strong>ce civile, ma soprattutto dalle norme<br />

<strong>di</strong> chiusura dell'art. 2783 (secondo il quale, quando dalla legge non risulta un grado <strong>di</strong><br />

preferenza, il cre<strong>di</strong>to prende grado dopo ogni altro privilegio speciale previsto dal co<strong>di</strong>ce),<br />

dell'art. 2777, comma 3 co<strong>di</strong>ce civile (secondo cui i privilegi che le leggi speciali <strong>di</strong>chiarano<br />

preferiti ad ogni altro, sono sempre posposti alle spese <strong>di</strong> giustizia ed ai privilegi generali previsti<br />

dall'art. 2751 bis co<strong>di</strong>ce civile), dell'art. 2750, comma 2, (che estende ai privilegi previsti da leggi<br />

speciali la normativa del co<strong>di</strong>ce) e dell'art. 2750, comma 1, secondo cui i privilegi speciali sulle<br />

navi e gli aeromobili... ecc., sono regolati dal co<strong>di</strong>ce della navigazione.<br />

Conseguentemente, il principio <strong>di</strong> specialità che regola con completezza i privilegi generali e<br />

speciali, in un 'unica classificazione graduale, non consentendo applicazioni analogiche, non<br />

consente neppure che per trovare la collocazione specifica <strong>di</strong> ogni privilegio speciale o generale si<br />

ricorra ad altro criterio, che non sia l'espressa previsione normativa caratterizzata, con le<br />

richiamate norme <strong>di</strong> chiusura, da completezza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina.<br />

L'interpretazione della <strong>di</strong>sciplina non muta quando si tratti <strong>di</strong> collocare, nell'unico concorso<br />

sull'unico patrimonio mobiliare del debitore, anziché più privilegi spettanti a più cre<strong>di</strong>tori, più<br />

78


privilegi (nella specie quello generale dell'art. 2751-bis co<strong>di</strong>ce civile e speciale ex art. 1023, n.<br />

2 cod. nav.) costituenti attributo <strong>di</strong> un 'unica situazione giuri<strong>di</strong>ca. Il principio <strong>di</strong> specialità che regge<br />

il riconoscimento ed il grado <strong>di</strong> ciascun privilegio non consente l'adozione <strong>di</strong> altra <strong>di</strong>sciplina che<br />

non sia la collocazione a ciascun privilegio riconosciuto dalla legge.<br />

La pronuncia citata, oltre al principio <strong>di</strong> unicità della graduatoria dei privilegi mobiliari, in<strong>di</strong>ca<br />

un punto molto importante, che è <strong>di</strong> notevole aiuto anche nell'elaborazione pratica del riparto,<br />

cioè che la in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> singole sottomasse dell'attivo mobiliare, corrispondenti, ciascuna,<br />

ad ogni bene gravato da privilegio speciale (o ipoteca) costituisce "una modalità tecnica atta ad<br />

evidenziare fin a quale punto un privilegio generale prioritario trovi sod<strong>di</strong>sfazione su altri beni,<br />

lasciando capienti i privilegi speciali, ovvero fino a qual livello consenta la sod<strong>di</strong>sfazione sui<br />

beni oggetto <strong>di</strong> privilegio speciale".<br />

La massa liquida oggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />

Il legislatore impone <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere:<br />

1) la massa attiva immobiliare, costituita dalle somme ricavate da liquidazione <strong>di</strong><br />

immobili (per ven<strong>di</strong>ta, <strong>di</strong>visione, transazione, ecc.) e loro frutti e pertinenze (inclusi gli<br />

accessori acquisiti in pendenza <strong>di</strong> fallimento); cui va aggiunta la quota proporzionale <strong>di</strong><br />

interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme;<br />

2) la massa attiva mobiliare, costituita da tutte le restanti entrate (trattasi <strong>di</strong> tutte le altre<br />

somme a qualsiasi titolo riscosse dal curatore).<br />

A) Imputazione degli interessi attivi<br />

79


Secondo l’opinione preferibile la quota proporzionale degli interessi attivi va<br />

determinata sull’attivo netto realizzato, così decurtato delle spese specificamente<br />

riferibili alle singole masse (mentre le spese comuni vanno imputate<br />

proporzionalmente).<br />

In caso <strong>di</strong> riparti parziali si sottrarrà da ogni singola massa attiva netta, l’importo<br />

delle somme <strong>di</strong>stribuite, imputando gli interessi maturati successivamente ad ogni<br />

singolo riparto in proporzione all’attivo netto residuo non <strong>di</strong>stribuito.<br />

B) Imputazione delle spese<br />

L’attivo <strong>di</strong>sponibile (ricavato e quota <strong>di</strong> interessi relativi), va depurato dalle spese che,<br />

com’è noto, sono <strong>di</strong> due tipi:<br />

1) spese imputabili specificamente (definite anche spese specifiche): si tratta <strong>di</strong> quelle<br />

spese sostenute dalla procedura <strong>di</strong>rettamente connesse, per inerenza ed imputabilità, al<br />

realizzo <strong>di</strong> uno specifico cespite (imposte, spese peritali, spese <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, ecc.);<br />

2) spese comuni o generali:si tratta <strong>di</strong> tutte le altre spese della procedura, cioè <strong>di</strong> quelle<br />

che possono essere imputate genericamente a tutto l'attivo realizzato (ad esempio, il<br />

compenso del curatore).<br />

Le spese sub 1) vanno <strong>di</strong>rettamente detratte dal ricavato del bene cui si riferiscono.<br />

80


Le spese comuni (o generali) vanno invece imputate proporzionalmente al ricavato delle<br />

singole masse, al netto delle spese specifiche.<br />

Nel caso <strong>di</strong> riparti parziali, le spese comuni sono quelle sostenute alle date delle singole<br />

ripartizioni; la loro definitiva determinazione avverrà in sede <strong>di</strong> riparto finale.<br />

Partecipazione dei cre<strong>di</strong>tori ammessi tar<strong>di</strong>vamente (art 112, L.F.)<br />

II novellato art. 112 <strong>di</strong>spone che “i cre<strong>di</strong>tori ammessi tar<strong>di</strong>vamente a norma dell'art 101<br />

concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, in proporzione del rispettivo<br />

cre<strong>di</strong>to, salvo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti<br />

ripartizioni, se assistiti da cause dì prelazione o se il ritardo è <strong>di</strong>peso da causa ad essi non<br />

imputabile".<br />

Resta dunque ferma la regola generale, secondo cui il cre<strong>di</strong>tore dovrà necessariamente<br />

accettare la procedura nello stato in cui essa si trova, con il conseguente <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

partecipare soltanto ai riparti futuri, in proporzione ai rispettivi cre<strong>di</strong>ti, salvo che il ritardo<br />

nella presentazione della domanda <strong>di</strong> ammissione non gli sia imputabile (nel qual caso egli<br />

avrà <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelevare, sulla parte <strong>di</strong> attivo ancora non ripartita, le quote che gli sarebbero<br />

spettate per effetto delle precedenti ripartizioni). La novità è costituita dal fatto che tale<br />

eccezione è estesa anche ai cre<strong>di</strong>tori che abbiano chiesto l'ammissione con ritardo per fatto<br />

a sé imputabile, ma il cui cre<strong>di</strong>to sia assistito da causa <strong>di</strong> prelazione, ne consegue che,<br />

d'ora In poi, anch'essi avranno <strong>di</strong>ritto al prelievo imme<strong>di</strong>ato sull'attivo non <strong>di</strong>stribuito.<br />

Partecipazione dei cre<strong>di</strong>tori opponenti<br />

81


Si <strong>di</strong>scute se il cre<strong>di</strong>tore vincitore nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione ex art. 98 L.F. abbia <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

utilizzare a suo favore le <strong>di</strong>sposizioni del novellato art. 112 L.F.<br />

La risposta, a mio avviso, è affermativa in quanto la posizione <strong>di</strong> quel cre<strong>di</strong>to è del tutto simile<br />

a quella <strong>di</strong> chi ha presentato tar<strong>di</strong>vamente la domanda <strong>di</strong> ammissione per causa a lui non<br />

imputabile.<br />

Riparti parziali (art. 113, L. F.): gli accantonamenti.<br />

Il vecchio art. 113 L.F. <strong>di</strong>sponeva:<br />

"Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il 90% delle somme da ripartire, devono<br />

essere trattenute e depositate, nei mo<strong>di</strong> stabiliti dal giu<strong>di</strong>ce delegato le quote assegnate:<br />

82<br />

1) ai cre<strong>di</strong>tori residenti all’estero per i cre<strong>di</strong>ti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia<br />

ancora avvenuta la verificazione;<br />

2) ai cre<strong>di</strong>tori per i quali è stato or<strong>di</strong>nato l’accantonamento delle quote, nonché ai cre<strong>di</strong>tori<br />

ammessi con riserva <strong>di</strong> presentazione del titolo;<br />

3) ai cre<strong>di</strong>tori i cui cre<strong>di</strong>ti sono soggetti a con<strong>di</strong>zione sospensiva non ancora verificata,<br />

compresi i cre<strong>di</strong>ti che non possono farsi valere contro il fallimento se non previa esclusione<br />

<strong>di</strong> un obbligato principale;<br />

4) alle spese future ritenute necessarie dal giu<strong>di</strong>ce delegato e alle somme occorrenti per<br />

sod<strong>di</strong>sfare il compenso e le spese dovute al curatore”.<br />

Il novellato art. 113 <strong>di</strong>spone:<br />

"Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta [e non più il novanta] per cento delle<br />

somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei mo<strong>di</strong> stabiliti dal G.D. le quote<br />

assegnate:


83<br />

1) ai cre<strong>di</strong>tori ammessi con riserva;<br />

2) ai cre<strong>di</strong>tori opponenti a favore dei quali sono state <strong>di</strong>sposte misure cautelari;<br />

3) ai cre<strong>di</strong>tori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in<br />

giu<strong>di</strong>cato;<br />

4) ai cre<strong>di</strong>tori nei cui confronti sono stati proposti i giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> impugnazione e <strong>di</strong> revocazione.<br />

Le somme ritenute necessarie per spese future, per sod<strong>di</strong>sfare il compenso al curatore e ogni altro<br />

debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da<br />

ripartire in<strong>di</strong>cata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta<br />

per cento appare insufficiente. Devono essere altresì trattenute e depositate nei mo<strong>di</strong> stabiliti dal<br />

giu<strong>di</strong>ce delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti provvisoriamente<br />

esecutivi e non ancora passati in giu<strong>di</strong>cato".<br />

Va preliminarmente rilevato che nel novellato art. 113 vengono meno le previsioni <strong>di</strong><br />

cui ai n. 1, cioè i cre<strong>di</strong>tori residenti all’estero per i cre<strong>di</strong>ti dei quali, essendo stato<br />

prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione, e 3) i cre<strong>di</strong>tori i cui<br />

cre<strong>di</strong>ti sono soggetti a con<strong>di</strong>zione sospensiva non ancora verificata, compresi i cre<strong>di</strong>ti che<br />

non possono farsi valere contro il fallimento se non previa esclusione <strong>di</strong> un obbligato<br />

principale.<br />

Quanto al n. 4) vecchio art. 113, la fattispecie è ora regolata da due nuovi ultimi<br />

commi del novellato art. 114. Il comma 3 art. 113 stabilisce che le somme necessarie<br />

per spese future, per sod<strong>di</strong>sfare il compenso al curatore ed ogni altro debito<br />

prededucibile devono essere trattenute; in tal caso l’ammontare della quota da ripartire<br />

va ridotta se la misura dell’80% appare insufficiente. La riduzione presumibilmente va<br />

fatta con decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato.


Devono essere poi trattenute e depositate le somme ricevute dalla procedura per<br />

effetto <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giu<strong>di</strong>cato.<br />

Le modalità <strong>di</strong> tale trattenimento sono determinate con decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato:<br />

art. 113 ultimo comma.<br />

Cio’ premesso e ritornando all’esame del novellato art. 113, rilevo che l'obbligatorietà<br />

degli accantonamenti (anche in sede <strong>di</strong> riparto finale) a favore dei cre<strong>di</strong>tori già<br />

insinuati al passivo, ma non ancora definitivamente ammessi per le quattro ipotesi<br />

tassative enunciate dalla norma, assicura anche a questi una prospettiva <strong>di</strong><br />

sod<strong>di</strong>sfacimento pari a quella degli altri cre<strong>di</strong>tori concorsuali definitivamente<br />

ammessi. Secondo la relazione al decreto, questa significativa novità rispetto alla<br />

precedente normativa si giustifica con la necessità <strong>di</strong> contemperare l'esigenza <strong>di</strong> tutela<br />

dei cre<strong>di</strong>tori che hanno proposto domanda <strong>di</strong> ammissione al passivo per cre<strong>di</strong>ti già<br />

vagliati dal G.D. (positivamente o anche negativamente, in tutto o in parte o anche<br />

solo per la causa <strong>di</strong> prelazione), le cui aspettative sarebbero frustrate nel caso in cui la<br />

procedura si chiudesse prima della definizione delle contestazioni, con quella <strong>di</strong> favorire la<br />

rapi<strong>di</strong>tà delle procedure concorsuali secondo l’impostazione generale della riforma (peraltro<br />

molti Tribunali adottano già da tempo analoghe prassi a tutela dei cre<strong>di</strong>tori e dei terzi).<br />

La percentuale massima non puo’ superare l’ottanta per cento delle somme da ripartire; ma<br />

questa percentuale puo’ essere ridotta in relazione alle somme ritenute necessarie per spese<br />

future, per sod<strong>di</strong>sfare il compenso dal curatore ed ogni altro debito prededucibile (art. 113, 2°<br />

co. L.F.).<br />

Vanno separate ed accantonate (e, quin<strong>di</strong>, non <strong>di</strong>stribuite) anche le somme ricevute dalle<br />

procedure per effetto <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in<br />

giu<strong>di</strong>cato (ad es. le somme ricevute da revocatorie <strong>di</strong> pagamenti o da recupero cre<strong>di</strong>ti).<br />

84


Queste somme sono detenute dal fallimento a titolo non definitivo e, quin<strong>di</strong>, non possono<br />

essere comprese nell’attivo <strong>di</strong>sponibile (e, percio’ <strong>di</strong>stribuibile) fino a quando il<br />

provve<strong>di</strong>mento attributivo non sarà <strong>di</strong>venuto definitivo.<br />

Di esse va <strong>di</strong>sposta la “separazione”.<br />

Il 3° co. dell’art. 113 testualmente prevede che queste somme vanno “trattenute e depositate<br />

nei mo<strong>di</strong> stabiliti dal giu<strong>di</strong>ce delegato”.<br />

Da cio’ consegue che delle somme <strong>di</strong> cui al 3° co. va tenuto un conteggio separato che va<br />

incrementato dagli interessi da esse generati.<br />

Il legislatore impone, dunque,<br />

85<br />

A. un accantonamento generico (che non puo’ essere inferiore al 20% del totale da<br />

<strong>di</strong>stribuire); e che ha lo scopo <strong>di</strong> creare un fondo destinato a far fronte ad oneri<br />

imprevisti.<br />

Il limite del 20% va rispettato per ogni riparto ed in<strong>di</strong>pendentemente da quello fissato<br />

nel riparto anteriore, senza possibilità <strong>di</strong> compensazione (cosi’ PAJARDI e<br />

GUGLIELMUCCI); questo limite va adeguatamente incrementato in relazione alle<br />

somme ritenute necessarie per spese future, per sod<strong>di</strong>sfare il compenso al curatore ed<br />

ogni altro debito prededucibile (previsto o preve<strong>di</strong>bile).<br />

Queste somme vanno trattenute (cioè accantonate contabilmente) ma non anche<br />

depositate in un sub conto (art. 113, 2°co. L.F.).<br />

B. accantonamenti specifici, <strong>di</strong>retti a garantire singoli cre<strong>di</strong>tori i cui <strong>di</strong>ritto non<br />

sono stati ancora definitivamente accertati ed ammessi al passivo del fallimento.<br />

Questi accantonamenti corrispondono alla percentuale che dovrebbe essere<br />

<strong>di</strong>stribuita ai cre<strong>di</strong>tori in attesa del riconoscimento dei loro cre<strong>di</strong>ti.


I casi <strong>di</strong> accantonamento, in quanto deroganti i principi generali che reggono il<br />

processo fallimentare, hanno il carattere dell’eccezionalità e quin<strong>di</strong> della tassatività,<br />

con esclusione <strong>di</strong> qualsiasi possibilità <strong>di</strong> interpretazione analogica. Quin<strong>di</strong> non sono<br />

previsti accantonamenti a fronte dei cre<strong>di</strong>ti insinuati tar<strong>di</strong>vamente ed in corso <strong>di</strong><br />

accertamento, ne’ per i cre<strong>di</strong>ti esclusi dallo stato passivo, con giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione<br />

ex art. 98 L.F. ancora pendente.<br />

Accantonamenti a favore <strong>di</strong> specifici cre<strong>di</strong>tori<br />

Il 1° co. dell’art. 113 stabilisce che :<br />

“nelle ripartizioni parziali, ……… devono essere trattenute e depositate, nei mo<strong>di</strong> stabiliti<br />

dal giu<strong>di</strong>ce delegato, le quote assegnate:<br />

1) ai cre<strong>di</strong>tori ammessi con riserva;<br />

2) ai cre<strong>di</strong>tori opponenti a favore dei quali sono <strong>di</strong>sposte misure cautelari;<br />

3) ai cre<strong>di</strong>tori opponenti, la cui domanda è accolta, ma la sentenza non è passata in<br />

86<br />

giu<strong>di</strong>cato;<br />

4) ai cre<strong>di</strong>tori nei cui confronti sono stati proposti i giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> impugnazione e <strong>di</strong><br />

revocazione;”<br />

Da questa normativa consegue:<br />

a) che l’importo da accantonare non è costituito dall’intero cre<strong>di</strong>to in<br />

contestazione, ma solo dalla quota <strong>di</strong> esso che troverebbe capienza nel progetto<br />

<strong>di</strong> riparto;


87<br />

b) che le quote assegnate ai predetti cre<strong>di</strong>tori vanno “trattenute” (cioè accantonate<br />

contabilmente e, quin<strong>di</strong>, sottratte dalla somma <strong>di</strong>sponibile) e “depositate” nei<br />

mo<strong>di</strong> stabiliti dal giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />

Il deposito dovrebbe essere fatto su un “subcontro”, ma, se ne puo’ omettere<br />

l’istituzione purchè il curatore tenga una contabilità specifica <strong>di</strong> esso, incrementandolo<br />

degli interessi e degli altri frutti che dovesse produrre, ad esclusivo beneficio <strong>di</strong> detti<br />

cre<strong>di</strong>tori.<br />

Altri accantonamenti specifici <strong>di</strong>versi da quelli <strong>di</strong>sposti dall’art. 113 L.F., 1° co.<br />

Sono:<br />

1) gli accantonamenti per i cre<strong>di</strong>ti soggetti a con<strong>di</strong>zione sospensiva o <strong>di</strong>pendenti dalla<br />

escussione <strong>di</strong> un debitore principale (art. 96, 3° co. n.1 e 55, 3° co. L.F.);<br />

2) gli accantonamenti per cre<strong>di</strong>tori ammessi con riserva <strong>di</strong> presentazione dei titoli (<br />

art. 96, 3° co., n. 2 L.F.);<br />

3) gli accantonamenti per cre<strong>di</strong>ti accertati con sentenza anteriore al fallimento ma<br />

impugnata dal curatore (art. 96, 3° co., n.3 L.F.);<br />

Gli accantonamenti a favore dei cre<strong>di</strong>ti opponenti<br />

“Vanno accantonate e depositate nei mo<strong>di</strong> stabiliti dal giu<strong>di</strong>ce delegato le quote assegnate:<br />

1. (omissis);<br />

2. ai cre<strong>di</strong>tori opponenti a favore dei quali sono state <strong>di</strong>sposte misure cautelari;


88<br />

3. ai cre<strong>di</strong>tori opponenti la cui domanda è stata accolta, ma la sentenza non è<br />

passata in giu<strong>di</strong>cato.” (art. 113, 1° co.);<br />

4. ai cre<strong>di</strong>tori nei cui confronti sono stati proposti i giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> impugnazione e<br />

<strong>di</strong> revocazione.<br />

La mera presentazione dell’opposizione ex artt. 98-99 non dà <strong>di</strong>ritto<br />

all’accantonamento, perché questo è attribuito dal legislatore solo a favore:<br />

1) dei cre<strong>di</strong>tori opponenti a favore dei quali sono state <strong>di</strong>sposte “misure cautelari” (ad<br />

es. dal <strong>Tribunale</strong> che emetta decreto <strong>di</strong> ammissione provvisoria ai sensi dell’art. 99,<br />

co. 10 L.F.);<br />

2) dei cre<strong>di</strong>tori opponenti la cui domanda è stata accolta, ma la sentenza (rectius, il<br />

decreto), non è passata in giu<strong>di</strong>cato (rectius, non è <strong>di</strong>ventato definitivo).<br />

Basta invece il deposito in cancelleria del ricorso <strong>di</strong> impugnazione e <strong>di</strong> revocazione,<br />

per <strong>di</strong>sporre l’accantonamento delle quote assegnate ai cre<strong>di</strong>tori nei cui confronti sono<br />

ra<strong>di</strong>cati i relativi giu<strong>di</strong>zi.<br />

La pre<strong>di</strong>sposizione del primo riparto parziale: il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> determinazione<br />

dell’importo da <strong>di</strong>stribuire.<br />

Dalle somme giacenti sul conto corrente della procedura, il curatore deve:<br />

A. detrarre<br />

1) le somme occorrenti per la procedura (art. 110, 1° co.)<br />

2) le somme ricevute per effetto <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti non ancora definitivi<br />

(art. 113, 3° co.);


89<br />

3) le somme ritenute necessarie per spese future, per sod<strong>di</strong>sfare il<br />

compenso al curatore ed ogni altro debito prededucibile (art. 113, 2°<br />

co.);<br />

4) le quote accantonate perché assegnate ai cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui all’art. 113, 1°<br />

co. n.n. 1-2-3-4 L.F.<br />

B. detrarre, dal netto, il 20% (art. 113, 1° co.).<br />

Si ha cosi’ l’importo <strong>di</strong>sponibile che puo’ essere ripartito.<br />

La pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> successivi piani <strong>di</strong> riparto parziale: il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />

determinazione dell’importo da <strong>di</strong>stribuire.<br />

Dalla somma giacente sul conto corrente della procedura il curatore deve:<br />

A. detrarre:<br />

1) le somme ricevute dalla procedura per effetto <strong>di</strong><br />

2) provve<strong>di</strong>menti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati<br />

in giu<strong>di</strong>cato (art. 113, 3° co.).<br />

3) le somme accantonate dal giu<strong>di</strong>ce delegato ex art. 110, 4° co. in<br />

caso <strong>di</strong> reclamo (non ancora deciso) contro un precedente primo<br />

riparto;<br />

4) le somme specificamente accantonate in precedenti riparti;<br />

5) le somme necessarie al pagamento dei debiti <strong>di</strong> massa già<br />

esigibili (art. 110 L.F.);<br />

6) le somme ritenute necessarie per spese future, per sod<strong>di</strong>sfare il<br />

compenso al curatore ed ogni altro debito prededucibile (art.<br />

113, 2° co.);


90<br />

7) le somme accantonate ex art. 113, 1° co. nn. 1,2,3 e 4 L.F.<br />

B. detrarre, dal netto, il 20 per cento (art. 113, 1° co.).<br />

Si ha cosi’ l’importo che puo’ essere ripartito.<br />

In caso <strong>di</strong> mancato o insufficiente o anche eccessivo accantonamento, l’interessato<br />

puo’ proporre reclamo ex art. 110 L.F.; il decreto del <strong>Tribunale</strong> che decide sul reclamo<br />

non è ricorribile per cassazione.<br />

Il decreto <strong>di</strong> esecutività del piano <strong>di</strong> riparto.<br />

Va pronunciato dopo il decorso del termine per proporre reclamo contro il progetto e<br />

cioè <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni dall’ultima comunicazione o dall’avvenuto decorso del termine<br />

<strong>di</strong> 90 g.g. dal deposito (art. 26, 4° co. L.F.).<br />

Se è proposto reclamo, il G.D. deve <strong>di</strong>chiarare esecutivo lo stato passivo <strong>di</strong>sponendo<br />

contestualmente l’accantonamento delle somme contestate, sulla cui sorte poi <strong>di</strong>sporrà<br />

il <strong>Tribunale</strong> decidendo il reclamo.<br />

Se ne decreto <strong>di</strong> esecutività il giu<strong>di</strong>ce delegato determina le modalità <strong>di</strong> pagamento<br />

delle somme assegnate, le doglianze contro queste vanno proposte con reclamo al<br />

<strong>Tribunale</strong>.<br />

I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani <strong>di</strong> riparto (anche parziali) non impugnati,<br />

non possono essere ripetuti, salvo il caso dell’accoglimento <strong>di</strong> domande <strong>di</strong> revocazione<br />

(art. 114, 1° co.).


Strutturazione del piano <strong>di</strong> riparto<br />

Il curatore deve:<br />

a) graduare i cre<strong>di</strong>ti;<br />

b) determinare le masse (mobiliare e immobiliari) <strong>di</strong>sponibili;<br />

c) procedere in primo luogo al riparto della liqui<strong>di</strong>tà mobiliare, in quanto i cre<strong>di</strong>tori<br />

con privilegio generale sui mobili e collocazione sussi<strong>di</strong>aria sugli immobili, per essere<br />

sod<strong>di</strong>sfatti su questi ultimi, devono risultare preventivamente incapienti sul patrimonio<br />

mobiliare.<br />

Qualora i cre<strong>di</strong>tori con privilegio generale sui mobili e collocazione sussi<strong>di</strong>aria sugli<br />

immobili non fossero sod<strong>di</strong>sfatti in tutto o in parte dal riparto della massa mobiliare,<br />

troveranno collocazione, per la parte non sod<strong>di</strong>sfatta, sulla massa immobiliare.<br />

Se dopo il pagamento <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>tori privilegiati, residuassero <strong>di</strong>sponibilità liquide dalla<br />

massa mobiliare, le relative somme saranno destinate ai cre<strong>di</strong>tori chirografari.<br />

Se, invece, la massa mobiliare non fosse sufficiente a pagare tutti i cre<strong>di</strong>tori privilegiati,<br />

quelli insod<strong>di</strong>sfatti degraderebbero a chirografo e sarebbero sod<strong>di</strong>sfatti, in caso <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sponibilità residua sulla massa immobiliare, in concorso con gli altri cre<strong>di</strong>tori<br />

chirografari.<br />

Per quanto riguarda, invece, la massa immobiliare:<br />

a) i cre<strong>di</strong>tori garantiti da privilegio speciale vanno sod<strong>di</strong>sfatti sull’importo ricavato<br />

dalla ven<strong>di</strong>ta del bene gravato dal privilegio, al netto delle spese specifiche e della quota<br />

delle spese comuni;<br />

91


) l’eventuale somma residua è destinata al pagamento proporzionale dei cre<strong>di</strong>tori<br />

chirografari.<br />

Prima <strong>di</strong> procedere al riparto è in<strong>di</strong>spensabile effettuare alcune operazioni <strong>di</strong><br />

aggiornamento dello stato passivo. Difatti, se vi è capienza per il pagamento dei<br />

privilegi speciali, e se il ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta dei beni, sui quali il privilegio si<br />

esercita, è inferiore all'ammontare del privilegio stesso (il che accade <strong>di</strong> frequente),<br />

occorre preliminarmente ricostruire lo stato passivo rettificato ai fini del riparto.<br />

Si opera come segue:<br />

a) si in<strong>di</strong>viduano tutti i privilegi speciali (la gestione elettronica è <strong>di</strong><br />

ausilio in quanto la ricerca può essere effettuata con il co<strong>di</strong>ce del privilegio);<br />

b) una volta in<strong>di</strong>viduati tutti i privilegi speciali, si pone a confronto,<br />

per ciascun bene, l'ammontare dei singoli cre<strong>di</strong>ti privilegiati con il ricavato<br />

del bene.<br />

Nell'ipotesi che il ricavato sia inferiore all'ammontare del cre<strong>di</strong>to privilegiato il relativo<br />

ammontare deve essere ridotto all'importo del ricavato; la <strong>di</strong>fferenza deve essere<br />

portata ad aumento dell'importo del chirografo.<br />

Ciò fatto, si provvede ad un'altra operazione <strong>di</strong> assestamento che consiste nel calcolo<br />

degli interessi che vanno ad aggiungersi, a seconda delle situazioni, come illustrato<br />

nella tabella, vuoi all'importo privilegiato o prededucibile, vuoi al chirografo. Perché si<br />

possa procedere ad una corretta ripartizione dell'attivo occorre aggiornare, al momento<br />

dell'effettuazione del riparto, lo stato passivo includendo anche gli interessi maturati. A<br />

causa della collocazione in chirografo degli interessi su alcuni cre<strong>di</strong>ti privilegiati, è<br />

necessario procedere con cautela. Una volta che lo stato passivo è stato aggiornato si<br />

92


procede alla determinazione degli importi ricompresi in ciascun grado <strong>di</strong> privilegio,<br />

assegnando le relative somme; se non vi è capienza nell'attivo per pagare tutto il<br />

privilegio, le somme <strong>di</strong>sponibili vanno assegnate ai gra<strong>di</strong> poziori. Più in particolare si<br />

procede alla ripartizione dell'attivo, tenendo <strong>di</strong>stinto l'attivo realizzato con la ven<strong>di</strong>ta<br />

dei mobili, dall'attivo realizzato con la ven<strong>di</strong>ta degli immobili, al netto delle spese<br />

riferibili a ciascuna categoria.<br />

È preferibile, considerata la struttura dei privilegi sugli immobili, effettuare per primo<br />

il riparto sui mobili in modo da sod<strong>di</strong>sfare tutti i privilegi, compresi quelli con<br />

collocazione sussi<strong>di</strong>aria sugli immobili, sempre che vi sia capienza. Ciò fatto, se<br />

residua qualcosa, il relativo ammontare va momentaneamente accantonato per poi<br />

essere sommato con l'eventuale residuo del ricavato degli immobili. Non bisogna però<br />

sommare il residuo del riparto dei beni mobili, con il ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta degli<br />

immobili, in quanto se vi è avanzo dal ricavato dei mobili vuol <strong>di</strong>re che sono stati<br />

sod<strong>di</strong>sfatti tutti i privilegi sui mobili, anche quelli con collocazione sussi<strong>di</strong>aria sugli<br />

immobili: <strong>di</strong>fatti il privilegio sul ricavato degli immobili è speciale ed esso non può<br />

essere esercitato se non sul ricavo degli stessi immobili. Si effettua, poi, il riparto del<br />

ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta degli immobili (al netto delle relative spese <strong>di</strong> procedura). Ciò<br />

che residua, sommato con il restante ricavato dei beni mobili, va ripartito tra tutti i<br />

chirografi.<br />

Valgono le seguenti regole:<br />

a) se nel riparto del ricavato dalla ven<strong>di</strong>ta dei mobili restano insod<strong>di</strong>sfatti privilegi<br />

con collocazione sussi<strong>di</strong>aria sugli immobili, essi partecipano alla ripartizione del<br />

ricavato degli immobili per la parte non sod<strong>di</strong>sfatta;<br />

b) i cre<strong>di</strong>ti privilegiati insod<strong>di</strong>sfatti partecipano alla ripartizione, come chirografo;<br />

93


c) quanto residua dopo il pagamento dei privilegi sui mobili e sugli immobili deve<br />

essere sommato e ripartito al chirografo senza <strong>di</strong>stinzioni.<br />

Può capitare che l'ammontare dell'attivo sia superiore al passivo ed allora non sarà<br />

necessario effettuare alcuna graduazione in quanto ì debiti saranno pagati per l'intero,<br />

interessi compresi.<br />

Puo’ capitare anche che l’attivo sia sufficiente a pagare solo alcuni cre<strong>di</strong>ti privilegiati;<br />

in questo caso le operazioni <strong>di</strong> riparto si semplificano perché si rende superfluo<br />

calcolare gli interessi sui cre<strong>di</strong>ti chirografari, la capienza <strong>di</strong> privilegi speciali ecc.<br />

ovviamente ogni situazione dovrà essere attentamente valutata.<br />

Scioglimento delle ammissioni con riserva (art. 113 - bis, L.F.)<br />

Il nuovo art. 113-bis <strong>di</strong>spone che:<br />

"quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento <strong>di</strong> una domanda con riserva,<br />

su istanza del curatore o della parte interessata, il giu<strong>di</strong>ce delegato mo<strong>di</strong>fica lo stato passivo,<br />

con decreto, <strong>di</strong>sponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente".<br />

Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> scioglimento stabilito dall’art. 113 bis, riguarda tutti i casi <strong>di</strong><br />

ammissione con riserva attualmente regolati dall’art. 96 a fronte del quale “sono<br />

ammessi al passivo, con riserva:<br />

1) i cre<strong>di</strong>ti con<strong>di</strong>zionali e quelli in<strong>di</strong>cati nell’ultimo comma dell’art. 55 (cioè quelli<br />

che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa successione <strong>di</strong> un obbligato<br />

principale);<br />

94


2) i cre<strong>di</strong>ti per i quali la mancata produzione del titolo <strong>di</strong>pende dal fatto non riferibile<br />

al cre<strong>di</strong>tore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal Giu<strong>di</strong>ce;<br />

3) i cre<strong>di</strong>ti accertati con sentenza del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario o speciale, non passata in<br />

giu<strong>di</strong>cato, pronunziata prima della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento ed impugnata dal<br />

curatore.<br />

L’iniziativa per lo scioglimento della riserva puo’ essere assunta dal curatore o dalla<br />

parte interessata e non va comunicata agli altri cre<strong>di</strong>tori.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce provvede con decreto: se accerta il venir meno della riserva, con lo stesso<br />

decreto mo<strong>di</strong>fica lo stato passivo, <strong>di</strong>sponendo che la domanda si deve ritenere accolta<br />

definitivamente.<br />

Restituzione delle somme riscosse (art. 114, L.F.)<br />

La regola generale esclude il <strong>di</strong>ritto alla ripetizione, salvo il caso <strong>di</strong> accoglimento <strong>di</strong><br />

domande <strong>di</strong> revocazione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ammessi (ex art. 98, novell.); in questo caso i<br />

cre<strong>di</strong>tori devono restituire quanto ricevuto (e non della domanda) in<strong>di</strong>pendentemente<br />

dalla buona o dalla mala fede dell’accipiens) oltre agli interessi legali del momento del<br />

pagamento ricevuto e non dalla domanda giu<strong>di</strong>ziale o extra giu<strong>di</strong>ziale.<br />

Essi non possono concorrere, con gli altri cre<strong>di</strong>tori, al riparto delle somme restituite.<br />

Modalità <strong>di</strong> pagamento ai cre<strong>di</strong>tori (art. 115, L.F.)<br />

Il novellato art. 115 <strong>di</strong>spone che:<br />

95


“Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai cre<strong>di</strong>tori nel piano <strong>di</strong> ripartizione<br />

nei mo<strong>di</strong> stabiliti dai giu<strong>di</strong>ce delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.<br />

Se prima della ripartizione i cre<strong>di</strong>ti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote <strong>di</strong><br />

riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla<br />

documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate <strong>di</strong> cedente e cessionario,<br />

l'intervenuta cessione. In questo caso il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo".<br />

Quest'ultima significativa innovazione consente che, in caso <strong>di</strong> cessione del cre<strong>di</strong>to insinuato,<br />

il pagamento al cessionario avvenga senza necessità <strong>di</strong> una nuova sua insinuazione tar<strong>di</strong>va,<br />

come invece riteneva necessario la giurisprudenza. Deve rilevarsi comunque la<br />

maggiore rigi<strong>di</strong>tà della nuova <strong>di</strong>sciplina rispetto a quella stabilita dagli artt. 1264 e 1265,<br />

cod. civ., in tema <strong>di</strong> opponibilità della cessione al debitore ceduto ed ai terzi.<br />

Lo schema <strong>di</strong> riforma della nuova legge fallimentare mo<strong>di</strong>fica il 2° co. Dell’art. 115<br />

aggiungendo dopo il primo periodo, il seguente:<br />

“Le stesse <strong>di</strong>sposizioni si applicano in caso <strong>di</strong> surrogazione del cre<strong>di</strong>tore”; si estende cosi’<br />

la <strong>di</strong>sciplina dettata per la cessione dei cre<strong>di</strong>ti ammessi ai casi <strong>di</strong> surrogazione previsti<br />

dal co<strong>di</strong>ce civile (artt. 1201 e segg.) o da leggi speciali.<br />

Il ren<strong>di</strong>conto del curatore<br />

1- Il ren<strong>di</strong>conto in generale.<br />

“Rendere il conto significa formalmente esporre in modo or<strong>di</strong>nato e schematico le varie<br />

partite <strong>di</strong> dare ed avere e quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>care, in tal modo, una serie <strong>di</strong> fatti storici che hanno<br />

prodotto un'entrata od un'uscita in relazione all'attività compiuta dal «gestore».<br />

96


Affinché il ren<strong>di</strong>conto sia completo e pienamente comprensibile, all'elencazione schematica<br />

delle entrate e delle uscite si deve accompagnare una relazione che in<strong>di</strong>chi gli eventi che<br />

hanno prodotto tali effetti e, ove necessario, esplichi le motivazioni che hanno indotto il<br />

curatore a compiere determinate attività. In correlazione con tale obbligo <strong>di</strong> illustrazione del<br />

ren<strong>di</strong>conto, si pone la necessità <strong>di</strong> corredare il conto <strong>di</strong> tutti i documenti giustificativi,<br />

affinché il controllo funzionale all'approvazione sia pieno e dunque possa anche verificare<br />

l'effettivo compimento dell'atto” (cosi’ P.G. Demarchi).<br />

2- Il ren<strong>di</strong>conto nel fallimento.<br />

Il 1° co. del vecchio art. 116 stabiliva:<br />

“compiuta la liquidazione dell’attivo prima del riparto finale, il curatore presenta al giu<strong>di</strong>ce<br />

delegato il conto della gestione”.<br />

Il 1° co. del nuovo articolo 116 cosi’ recita:<br />

“ compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui<br />

cessa dalle funzioni, il curatore presenta al Giu<strong>di</strong>ce Delegato l’esposizione analitica delle<br />

operazioni contabili e delle attività <strong>di</strong> gestione della procedura.”<br />

E’ così legislativamente recepita l’opinione che voleva che il conto fosse non solo <strong>di</strong><br />

“cassa” ma anche e soprattutto <strong>di</strong> “gestione”, così da evidenziare fedelmente l’intero<br />

andamento dell’amministrazione e consentire la valutazione della legittimità delle<br />

operazioni compiute.<br />

Il ren<strong>di</strong>conto fallimentare consiste insomma in una relazione sull'attività svolta,<br />

accompagnata dalle pezze giustificative, -<strong>di</strong>retta a provare che l'incarico è stato svolto<br />

in conformità a legge e con l'osservanza della <strong>di</strong>ligenza prescritta.<br />

Evidente appare il collegamento:<br />

97


98<br />

1) con il programma <strong>di</strong> liquidazione del quale il ren<strong>di</strong>conto rappresenta il<br />

momento <strong>di</strong> verifica dell’attività svolta e dei risultati conseguiti;<br />

2) con i ren<strong>di</strong>conti perio<strong>di</strong>ci che il curatore deve elaborare e depositare ai sensi<br />

degli art. 33, 38 e 110 L.F.<br />

Si è acutamente rilevato (Bonsignori.) che il ren<strong>di</strong>conto è un dovere (e non già una<br />

obbligazione del tipo <strong>di</strong> cui agli artt. 1173 ss. c.c.) <strong>di</strong> natura pubblicistica, in quanto<br />

gravante sul curatore, quale ausiliare <strong>di</strong> giustizia e nei confronti dell'ufficio che lo ha<br />

nominato.<br />

Questione <strong>di</strong>battuta è se il conto si renda al giu<strong>di</strong>ce delegato o al fallito o ai cre<strong>di</strong>tori o<br />

a questi ultimi congiuntamente. Per la prima alternativa si esprime Bonsignori il quale,<br />

premesso che il curatore è un ausiliare del giu<strong>di</strong>ce delegato o del <strong>Tribunale</strong><br />

fallimentare, essendo stato da questo ultimo nominato, sostiene che costui è tenuto a<br />

rispondere del suo operato, dapprima al giu<strong>di</strong>ce delegato e, poi, al <strong>Tribunale</strong>, mentre il<br />

fallito ed i cre<strong>di</strong>tori, pur essendo sostanzialmente interessati alla presentazione del<br />

ren<strong>di</strong>conto ed al suo deposito, non ne sono, invece, formalmente parti, tali essendo,<br />

invece, soltanto il giu<strong>di</strong>ce delegato ed il curatore.<br />

Secondo un'altra opinione (sostenuta da Ferrara) unici destinatari del ren<strong>di</strong>conto del<br />

curatore sono il fallito ed i cre<strong>di</strong>tori, come si desume dalla seconda parte dell'ultimo<br />

comma dell'art. 116 L.F. a mente del quale, se all'u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> approvazione del conto<br />

non sorgono contestazioni o sulle stesse si trova d'accordo, il giu<strong>di</strong>ce delegato non può<br />

rifiutarsi <strong>di</strong> approvare il conto medesimo. Invece unico destinatario del ren<strong>di</strong>conto sarà<br />

il fallito nell'ipotesi <strong>di</strong> revoca della sentenza <strong>di</strong>chiarativa del fallimento, <strong>di</strong> mancanza<br />

<strong>di</strong> domande <strong>di</strong> insinuazione al passivo, <strong>di</strong> pagamento od estinzione <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>ti


ammessi al passivo o <strong>di</strong> concordato fallimentare per garanzia (invece, nell'ipotesi <strong>di</strong><br />

concordato fallimentare per assunzione, il conto sarà reso al solo assuntore).<br />

Secondo Bonsignori e Ragusa Maggiore il curatore deve rendere il conto sempre ed<br />

esclusivamente in sede fallimentare e cioè prima della chiusura della procedura<br />

concorsuale e ciò perché unico destinatario è il giu<strong>di</strong>ce delegato e non già il fallito od i<br />

cre<strong>di</strong>tori.<br />

Secondo Ferrara, invece, se nei termini stabiliti nella sentenza <strong>di</strong>chiarativa <strong>di</strong><br />

fallimento non sono state proposte domande <strong>di</strong> ammissione al passivo (art. 118, n. 1) e<br />

quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai<br />

cre<strong>di</strong>tori raggiungono l'intero ammontare dei cre<strong>di</strong>ti ammessi o questi sono in altro<br />

modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese <strong>di</strong> procedura (art. 118,<br />

n. 2), avendo il fallito <strong>di</strong>ritto alla imme<strong>di</strong>ata chiusura del fallimento, il conto dovrà<br />

essere reso dal curatore dopo la chiusura della procedura concorsuale e ciò perché, tra<br />

i due interessi (chiusura imme<strong>di</strong>ata del fallimento e ren<strong>di</strong>conto del curatore), è<br />

preminente il primo.<br />

Problema <strong>di</strong>battuto è se l'obbligazione <strong>di</strong> rendere il conto sia o non suscettibile <strong>di</strong><br />

esecuzione forzata. In senso affermativo si è pronunciata Cass., 2 agosto 1957, n.<br />

3287, in Dir. fall. 1957, II, pag, 554.<br />

Riteniamo preferibile l'opinione che nega la possibilità <strong>di</strong> tale esecuzione coattiva, in<br />

quanto l'obbligo <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto gravante sul curatore è un « facere » con prestazione in-<br />

fungibile la quale comporta un insormontabile limite alla tutela della pretesa ai sensi<br />

degli artt. 2931 c.c. e 612 ss. c.p.c. (così App. Bologna, 5 settembre 1955, in Foro<br />

pad., 1956, I, colonna 882 ed, in dottrina, Bonsignori). Conseguentemente appare<br />

99


preferibile anche l'opinione che si esprime per l'assoluta intrasmissibilità agli ere<strong>di</strong> del<br />

dovere del curatore <strong>di</strong> rendere il conto.<br />

Altro problema è se l'obbligo <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto sia o non trasmissibile agli ere<strong>di</strong> del<br />

curatore defunto.<br />

Lo nega Ragusa Maggiore facendo leva sulla « personalità » dell'obbligo (ma<br />

ritenendo gravante sugli ere<strong>di</strong> — che abbiano accettato l'ere<strong>di</strong>tà del curatore senza<br />

beneficio <strong>di</strong> inventario — l'obbligazione <strong>di</strong> risarcimento del danno cagionato dal o<br />

dagli inadempimenti del curatore), mentre l'ammette Mazzocca facendo leva<br />

sull'interesse pubblicistico ad ottenere il conto della gestione fallimentare.<br />

L’opinione <strong>di</strong> Ragusa Maggiore è con<strong>di</strong>visa, nel vigore della nuova legge fallimentare<br />

da P.G. Demarchi il quale nota che<br />

“il dovere <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>contazione si inserisce nel fallimento e quin<strong>di</strong> non può essere espletato se<br />

non da un organo <strong>di</strong> quella stessa procedura, regolarmente investito dei necessari poteri;<br />

sarà pertanto il nuovo curatore a farsi carico della presentazione del ren<strong>di</strong>conto, mentre<br />

sugli ere<strong>di</strong> del curatore cessato, i quali beneficiano del compenso per l'attività prestata dal<br />

graveranno le eventuali obbligazioni risarcitone e/o restitutorie (e pertanto costoro avranno<br />

pieno titolo a partecipare al giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione al ren<strong>di</strong>conto), salvo naturalmente che<br />

l'ere<strong>di</strong>tà sia accettata con il beneficio <strong>di</strong> inventario”.<br />

Presentato dal curatore il conto della gestione, il giu<strong>di</strong>ce delegato ne or<strong>di</strong>na il deposito<br />

in cancelleria per almeno quin<strong>di</strong>ci giorni e fissa l'u<strong>di</strong>enza nella quale ogni interessato<br />

potrà presentare le proprie osservazioni.<br />

Rileva esattamente Ferrara che il giu<strong>di</strong>ce delegato deve accertare se il conto presentato<br />

risponda alle finalità per cui è prescritto, sia cioè formulato in modo chiaro, siano<br />

in<strong>di</strong>cate le poste dell'attivo e del passivo e siano allegati i documenti giustificativi; in<br />

100


<strong>di</strong>fetto, egli inviterà il curatore a presentare un nuovo conto od a fare le opportune<br />

integrazioni in modo che gli interessati abbiano la necessaria informazione e siano in<br />

con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> fare i dovuti rilievi.<br />

Secondo il chiaro Autore il potere <strong>di</strong>rettivo spettante al giu<strong>di</strong>ce delegato si esercita,<br />

ragionevolmente, anche in questa fase della procedura. Se il curatore non si attenesse<br />

alle istruzioni impartitegli, il suo comportamento dovrebbe apprezzarsi come non<br />

presentazione del conto. Il provve<strong>di</strong>mento del giu<strong>di</strong>ce delegato (che or<strong>di</strong>ni o che vieti<br />

il deposito del ren<strong>di</strong>conto) è reclamabile al Collegio ex art. 26 L.F.<br />

L'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> deposito emesso dal giu<strong>di</strong>ce delegato ex art. 116, secondo comma L.F.,<br />

non implica riconoscimento della regolarità del conto e non preclude l'attività delle<br />

parti per il <strong>di</strong>sconoscimento del conto medesimo (così App. Bologna, 5 settembre<br />

1955, in Dir. fall, 1955, II, pag. 667); quin<strong>di</strong>, nel caso <strong>di</strong> contestazione, l'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />

deposito del giu<strong>di</strong>ce delegato non impe<strong>di</strong>rà al Collegio <strong>di</strong> decidere della sussistenza <strong>di</strong><br />

illegittimità, inopportunità, irregolarità contabile o <strong>di</strong> gestione, afferenti quel conto<br />

(così Bonsignori).<br />

segue nuovo modello <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto “raccomandato” ai curatori <strong>di</strong> <strong>Milano</strong><br />

101


RENDICONTO DEL CURATORE<br />

ai sensi dell’art. 116 RD 16.03.1942 n. 267 e del D.lgs 09.01.2006 n. 5<br />

NOTIZIE GENERALI RELATIVE AL FALLIMENTO: _______________________________<br />

DATA e NUMERO DELLA SENTENZA<br />

_____________ ____________________<br />

ISTANZA/E PRESENTATA/E DA:<br />

OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA:<br />

ESITO:<br />

GIUDICE DELEGATO IN CARICA: _______________________________<br />

GIUDICI DELEGATI PRECEDENTI: _______________________________<br />

CURATORE IN CARICA: _______________________________<br />

R.G. n. ___________<br />

CURATORE/I PRECEDENTE/I CESSATO/I PER: <strong>di</strong>missioni revoca decesso<br />

data data data<br />

COMITATO CREDITORI:<br />

___________ ___________ ___________<br />

1. ______________________ PRESIDENTE<br />

2. _______________________________ MEMBRO<br />

3. _______________________________ MEMBRO<br />

COADIUTORI DEL CURATORE:<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

Art. 32 comma 1 - Sig. __________________________ (data provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> nomina) _______________<br />

Art. 32 comma 2 - Sig. __________________________ (data provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> nomina) _______________<br />

RICORSI / ISTANZE PRESENTATE DAL CURATORE: totale n. _______<br />

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE: (data deposito) __________ (data approvazione) ___________<br />

PRIMA RELAZIONE EX ART. 33: (data presentazione) __________<br />

RAPPORTI SUCCESSIVI EX ART.: 33 (date presentazione) __________<br />

RECLAMI CONTRO ATTI DEL CURATORE: totale n. _______<br />

MOTIVAZIONE: __________________________<br />

ESITO: __________________________<br />

cre<strong>di</strong>tori d’ufficio in proprio<br />

no si<br />

accoglimento rigetto<br />

LEGALI NOMINATI NEL CORSO DELLA PROCEDURA (con data provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> nomina)<br />

NOME DATA DI NOMINA OGGETTO INCARICO VALORE<br />

____________________ _________________ ____________________ ____________________<br />

____________________ _________________ ____________________ ____________________<br />

____________________ _________________ ____________________ ____________________<br />

____________________ _________________ ____________________ ____________________<br />

1


A) ENTRATE<br />

LIQUIDITA’ ALLA DATA DEL FALLIMENTO:<br />

- CASSA<br />

- CONTI CORRENTI (bancari e postali)<br />

- DEPOSITI GIUDIZIARI<br />

ENTRATE PER VENDITE:<br />

- IMMOB<strong>IL</strong>I:<br />

-IMMOB<strong>IL</strong>E1<br />

-IMMOB<strong>IL</strong>E2<br />

-IMMOB<strong>IL</strong>E3<br />

- BENI MOB<strong>IL</strong>I<br />

- MERCI / RIMANENZE<br />

- MARCHI / BREVETTI<br />

- PARTECIPAZIONI / TITOLI<br />

- CESSIONE RAMI D’AZIENDA<br />

-ALTRE:<br />

ENTRATE PER:<br />

- RECUPERO CREDITI<br />

- DI CUI RECUPERI TOTALI<br />

- DI CUI RECUPERI PARZIALI (stralci - transazioni)<br />

- ABBANDONI<br />

-RIMBORSI<br />

- AZIONI REVOCATORIE<br />

- TRANSAZIONI AZIONI RESPONSAB<strong>IL</strong>ITA’<br />

- RIMBORSI DA ERARIO<br />

- DIVIDENDI / CEDOLE<br />

- INTERESSI DI CONTO CORRENTE<br />

- INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE<br />

- AFFITTI<br />

- LOCAZIONE D’AZIENDA<br />

- ALTRE ENTRATE:<br />

INTERESSI BANCARI / POSTALI / FINANZIARI<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

RENDICONTO DI CASSA<br />

(Sezione Prima)<br />

IMPORTO<br />

PARZIALE<br />

IMPORTO<br />

TOTALE<br />

dal …………...……… al ………………………. al netto delle commissioni bancarie<br />

A) TOTALE ENTRATE<br />

Euro<br />

e ritenute Euro<br />

NOTE<br />

2


B) USCITE<br />

SPESE DI GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE:<br />

- SPESE PER CAMPIONE<br />

-UTENZE<br />

-LOCAZIONI<br />

- PERSONALE DIPENDENTE<br />

- COLLAB. COORDINATA E CONTINUATIVA<br />

- MANUTENZIONI<br />

- ALTRE SPESE<br />

TRIBUTI:<br />

RENDICONTO DI CASSA<br />

(Sezione Prima)<br />

IMPORTO<br />

PARZIALE<br />

IMPORTO<br />

TOTALE<br />

- IMPOSTA DI REGISTRO (causale)<br />

- VERSAMENTI IVA<br />

- VERSAMENTI ICI su immobili<br />

- TRIBUTI LOCALI (natura tributo)<br />

- SANZIONI E INTERESSI<br />

- IMPOSTE SOSTITUTIVE (natura)<br />

- CONDONI PREVIDENZIALI / FISCALI<br />

ONORARI LIQUIDATI:<br />

- CURATORE: Fon<strong>di</strong> spese e acconti liquidazioni<br />

-COADIUTORI<br />

- PERITI<br />

- LEGALI<br />

- ALTRI PROFESSIONISTI<br />

RIPARTIZIONI PARZIALI ESEGUITE (n. …………):<br />

- CREDITORI IN PREDEDUZIONE<br />

- CREDITORI IPOTECARI<br />

- CREDITORI PRIV<strong>IL</strong>EGIATI<br />

- CREDITORI CHIROGRAFARI (……. %)<br />

- CREDITORI IRREPERIB<strong>IL</strong>I (n. …….)<br />

- DEPOSITI GIUDIZIARI COSTITUITI (n. ……. )<br />

RIEP<strong>IL</strong>OGO:<br />

TOTALE ENTRATE A)<br />

TOTALE USCITE B)<br />

SALDO C)<br />

B) TOTALE USCITE<br />

ISTITUTO DI CREDITO DEPOSITARIO DELLA LIQUIDITA’ / TITOLI DEL FALLIMENTO<br />

____________________________<br />

Agenzia _________________ telefono ____________ telefax _____________ e-mail _________________<br />

c/c _____________________ ABI _____________ CAB _____________ CIN __________________<br />

SALDO ULTIMO ESTRATTO CONTO: Data __________________ Importo _____________________________<br />

(allegato estratto conto bancario)<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

NOTE<br />

3


A) ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’ACQUISIZIONE<br />

DELL’ATTIVO:<br />

- ACCETTAZIONE CARICA<br />

- RICOGNIZIONE INFORMALE ATTIVITA’<br />

- CONSEGNA ATTIVITA’ (da parte del fallito)<br />

- CONSEGNA CONTAB<strong>IL</strong>ITA’ (da parte del fallito)<br />

RENDICONTO DELLA GESTIONE<br />

(Sezione Seconda)<br />

DATA NOTE<br />

- CONSEGNA ATTIVITA’ DA PARTE DEL COMM. GIUDIZIALE (in caso <strong>di</strong> concordato preventivo)<br />

- INIZIO INVENTARIO<br />

- DEPOSITO VERBALE DI INVENTARIO<br />

- PERITI NOMINATI:<br />

-<br />

-<br />

- VALUTAZIONI DELL’ATTIVO INVENTARIO<br />

- BENI IMMOB<strong>IL</strong>I<br />

- BENI MOB<strong>IL</strong>I<br />

- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’<br />

- MARCHI E BREVETTI<br />

- ALTRE ATTIVITA’<br />

B) LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO:<br />

(ve<strong>di</strong> programma <strong>di</strong> liquidazione) –FASE COMPETITIVA<br />

- ISTANZE DI VENDITA<br />

- BENI IMMOB<strong>IL</strong>I - AFFITTO D’AZIENDA<br />

- AFFITTO D’AZIENDA<br />

- BENI MOB<strong>IL</strong>I<br />

- ALTRE ATTIVITA’<br />

- MODALITA’ DI VENDITA<br />

- BENI IMMOB<strong>IL</strong>I<br />

- BENI MOB<strong>IL</strong>I<br />

DATA NOTE<br />

(precisare con incanto – senza incanto - me<strong>di</strong>ante gare<br />

informali)<br />

- PUBBLICITA’ DI VENDITA ESEGUITE (in<strong>di</strong>care modalità e costi sostenuti)<br />

- BENI IMMOB<strong>IL</strong>I<br />

- BENI MOB<strong>IL</strong>I<br />

- ALTRE ATTIVITA’<br />

C) DECRETI / ROGITI DI TRASFERIMENTO E<br />

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI <strong>DELLE</strong> VENDITE:<br />

- BENI IMMOB<strong>IL</strong>I<br />

- BENI MOB<strong>IL</strong>I<br />

- ALTRE ATTIVITA’<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

DATA NOTE<br />

4


D) ESERCIZIO PROVVISORIO:<br />

RENDICONTO DELLA GESTIONE<br />

(Sezione Seconda)<br />

- DURATA: dal ________________ al ________________<br />

- DATA AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE: ____________________________<br />

- DATA PROVVEDIMENTI PROSECUZIONE: _________________________<br />

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO ENTRATE USCITE<br />

_________________________________________ ____________ ____________<br />

_________________________________________ ____________ ____________<br />

_________________________________________ ____________ ____________<br />

RISULTATO DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

- ALTRE INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE:<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

E) CONTI SPECIALI DELLA VENDITA DEGLI IMMOB<strong>IL</strong>I PRESENTATI AI SENSI DELL’ART. 107 l.f. :<br />

(da re<strong>di</strong>gere per ogni immobile)<br />

- IMMOB<strong>IL</strong>E: ________________________________ DATA PRESENTAZIONE _________________<br />

- ________________________________________<br />

- ________________________________________<br />

- ________________________________________<br />

VALUTAZIONE ___________________<br />

PREZZO DI REALIZZO<br />

___________________<br />

ACCONTI LIQUIDATI AL CURATORE SUL<br />

COMPENSO FINALE (ex art. 109 l.f.)<br />

___________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

5


F) RECUPERO CREDITI:<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

RENDICONTO DELLA GESTIONE<br />

(Sezione Seconda)<br />

- IN VIA STRAGIUDIZIALE n. POSIZIONI: ______________________________<br />

- IMPORTO COMPLESSIVO euro: ____________________________________<br />

- IN VIA GIUDIZIALE / ESECUTIVA n. POSIZIONI: ______________________________<br />

- IMPORTO COMPLESSIVO euro: ____________________________________<br />

- LEGALI NOMINATI: COMPENSI LIQUIDATI:<br />

- ______________________________________ - ______________________________________<br />

- _____________________________________ - ______________________________________<br />

- _____________________________________ - ______________________________________<br />

- _____________________________________ - ______________________________________<br />

- _____________________________________ - ______________________________________<br />

- _____________________________________ - ______________________________________<br />

- TRANSAZIONI n. POSIZIONI: ______________________________<br />

- IMPORTO COMPLESSIVO euro: ____________________________________<br />

- ______________________________________<br />

- _____________________________________<br />

- _____________________________________<br />

- _____________________________________<br />

- _____________________________________<br />

- _____________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

6


G) AZIONI REVOCATORIE:<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

RENDICONTO DELLA GESTIONE<br />

(Sezione Seconda)<br />

NUMERO POSIZIONI ISTRUITE __________________ IMPORTO : ________________________________<br />

- AZIONI REVOCATORIE PROMOSSE:<br />

- NUMERO COMPLESSIVO _________________ IMPORTO : ________________________________<br />

- FORNITORI o ALTRI n. __________________ IMPORTO : ________________________________<br />

- BANCHE n. __________________ IMPORTO : ________________________________<br />

- RECUPERI IN VIA STRAGIUDIZIALE ________________________________________<br />

- NUMERO POSIZIONI ________________________________________<br />

- IMPORTO RICHIESTO ________________________________________<br />

- IMPORTO RECUPERATO ________________________________________<br />

- DATE PROVVEDIMENTI DI TRANSAZIONE ________________________________________<br />

- RECUPERI IN VIA GIUDIZIALE<br />

- NUMERO POSIZIONI ________________________________________<br />

- IMPORTO COMPLESSIVO ________________________________________<br />

- GRADI DI GIUDIZIO ESPERITI ________________________________________<br />

- I° grado ________________________________________<br />

- II° grado ________________________________________<br />

- Cassazione ________________________________________<br />

- LEGALI NOMINATI ________________________________________<br />

- ________________________________________<br />

- ________________________________________<br />

- ________________________________________<br />

- TRANSAZIONI IN CORSO DI CAUSA n. ______________________________________<br />

- GIUDICATI NEGATIVI TRIBUNALE APPELLO CASSAZIONE<br />

- NUMERO ________________________________________<br />

- SPESE LIQUIDATE IN GIUDIZIO ________________________________________<br />

- SPESE DEFINITE (PER TRANSAZIONE) ________________________________________<br />

________________________________________ ________________________________________<br />

________________________________________ ________________________________________<br />

________________________________________ ________________________________________<br />

________________________________________ ________________________________________<br />

________________________________________ ________________________________________<br />

7


H) STATO PASSIVO (verificato e ammesso)<br />

RENDICONTO DELLA GESTIONE<br />

(Sezione Seconda)<br />

- INSINUAZIONI DI CREDITO DEPOSITATE tempestive n. ___________ tar<strong>di</strong>ve n. _____________<br />

- UDIENZE DI VERIFICA<br />

- DECRETO DI ESECUTIVITA’ STATO PASSIVO<br />

- CREDITI AMMESSI numero prededuzione<br />

- IN VIA TEMPESTIVA<br />

- IN VIA TARDIVA<br />

- A SEGUITO DI OPPOSIZIONE<br />

-Igrado<br />

-IIgrado<br />

- RINUNCE A CREDITI AMMESSI<br />

- SURROGHE<br />

- DOMANDE DI:<br />

- RIVENDICA<br />

- RESTITUZIONE<br />

- STATO PASSIVO ALLA DATA DEL RENDICONTO<br />

privilegio<br />

ipotecario<br />

privilegio chirografo<br />

* RIPARTIZIONI ESEGUITE % importo % importo % importo % importo<br />

*1°(data decreto)<br />

*2°(data decreto)<br />

*3°(data decreto)<br />

PREVISIONI RIPARTO FINALE<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

8


RENDICONTO DELLA GESTIONE<br />

(Sezione Seconda)<br />

I) CONTROVERSIE DI NATURA TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE<br />

NATURA TRIBUTO / CONTRIBUTO VALORE VERTENZA<br />

IMPORTO: ________________________________<br />

- RICORSI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE<br />

- NUMERO POSIZIONI n. ______________________________________<br />

IMPORTO COMPLESSIVO: _______________________<br />

PROVINCIALI n. ______________________________________<br />

IMPORTO: _________________________________<br />

REGIONALI n. ______________________________________<br />

IMPORTO: _________________________________<br />

CENTRALE / CASSAZIONE<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

DIFENSORI NOMINATI<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

L) ALTRI ADEMPIMENTI CURATORE<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

COSTITUZIONE PARTE CIV<strong>IL</strong>E IN PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI:<br />

- ________________________________________________________________________________<br />

- ________________________________________________________________________________<br />

- ________________________________________________________________________________<br />

LEGALE NOMINATO: _______________________ ESITO: ___________________________________<br />

VALORE _________________________________ TRANSAZIONE: SI NO<br />

DICHIARAZIONI IVA PRESENTATE: DATA: ___________________________________<br />

DICHIARAZIONI DEI REDDITI INIZIALE: DATA: ___________________________________<br />

CESSIONE CREDITI TRIBUTARI: DATA: ___________________________________<br />

9


L) ALTRI ADEMPIMENTI DEL CURATORE (segue)<br />

RENDICONTO DELLA GESTIONE<br />

(Sezione Seconda)<br />

CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI ESITO<br />

- data domanda e numero <strong>di</strong>pendenti accoglimento rigetto<br />

MOB<strong>IL</strong>ITA’<br />

- data domanda e numero <strong>di</strong>pendenti<br />

RISOLUZIONE RAPPORTI DI LAVORO n. ______________________________________<br />

categorie __________________________________<br />

CONTRATTI IN ESSERE ALLA DATA DI FALLIMENTO<br />

- CONTRATTI NEI QUALI E’ SUBENTRATA LA CURATELA (data stipulazione)<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

- CONTRATTI RISOLTI DALLA CURATELA<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

M) CONCORDATO FALLIMENTARE<br />

DATA DELLA PROPOSTA ________________________________________<br />

PERCENTUALE OFFERTA ________________________________________<br />

GARANZIE OFFERTE ________________________________________<br />

TIPO DI CONCORDATO FALLIMENTARE ________________________________________<br />

NOTIZIE SULL’ESITO E ASPETTI PECULIARI DEL CONCORDATO FALLIMENTARE<br />

__________________________________________________________________________________<br />

__________________________________________________________________________________<br />

N) ALTRE INFORMAZIONI SIGNIFICATIVE<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________________<br />

10


- CASSA<br />

- CONTI CORRENTI<br />

- DEPOSITI GIUDIZIARI<br />

- IMMOB<strong>IL</strong>I<br />

- BENI MOB<strong>IL</strong>I<br />

- MERCI / RIMANENZE<br />

- MARCHI / BREVETTI<br />

ANALISI DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE<br />

ENTRATE<br />

- PARTECIPAZIONI / TITOLI<br />

- CESSIONE RAMI D’AZIENDA<br />

- RECUPERO CREDITI<br />

- DI CUI RECUPERI TOTALI<br />

- DI CUI RECUPERI PARZIALI<br />

- ABBANDONI<br />

-RIMBORSI<br />

- AZIONI REVOCATORIE<br />

- AZIONI RESPONSAB<strong>IL</strong>ITA’<br />

- RIMBORSI DA ERARIO<br />

- DIVIDENDI / CEDOLE<br />

- INTERESSI DI CONTO CORRENTE<br />

- INTERESSI DA OPERAZIONI FINANZIARIE<br />

- AFFITTI<br />

- LOCAZIONE D’AZIENDA<br />

- ALTRE ENTRATE<br />

(Sezione Terza)<br />

IMPORTO DA<br />

PROGRAMMA<br />

IMPORTO<br />

DEFINITIVO<br />

SCOSTAMENTI<br />

NOTE<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

_________________________________________________________________________________<br />

ALLEGATI:<br />

- LIBRO GIORNALE<br />

- ESTRATTI CONTO BANCARI<br />

TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione 2^ Civile<br />

M<strong>IL</strong>ANO, _________________ <strong>IL</strong> CURATORE<br />

___________________________<br />

11


La comunicazione ai cre<strong>di</strong>tori.<br />

Dell’avvenuto deposito del conto e della fissazione dell’u<strong>di</strong>enza, il curatore dà<br />

imme<strong>di</strong>ata comunicazione:<br />

1) ai cre<strong>di</strong>tori ammessi al passivo (anche con riserva);<br />

2) a coloro che hanno proposto opposizione;<br />

3) ai cre<strong>di</strong>tori in prededuzione non sod<strong>di</strong>sfatti;<br />

4) al fallito<br />

avvisandoli che possono prendere visione del conto e presentare eventuali osservazioni<br />

o contestazioni fino all’u<strong>di</strong>enza (quin<strong>di</strong> anche prima o nel corso della stessa).<br />

Concordo con L. Guglielmucci nel ritenere che per “osservazioni” vadano intesi quei<br />

rilievi o manifestazioni <strong>di</strong> insod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> carattere generale in or<strong>di</strong>ne alle<br />

opportunità, alla tempistica ed al metodo concernenti l’attività del curatore (che<br />

potranno eventualmente rilevare in sede <strong>di</strong> determinazione del compenso finale allo<br />

stesso), mentre le “contestazioni” riferite a determinati atti o a beni in<strong>di</strong>viduati<br />

comportamenti anche omissivi, del curatore medesimo, tali da poter eventualmente dar<br />

luogo all’instaurazione <strong>di</strong> un vero e proprio contenzioso come previsto dall’art. 116<br />

ultimo comma.<br />

Osservazioni e contestazioni non richiedono la firma scritta ad substantiam e possono<br />

essere formulate anche all’u<strong>di</strong>enza fissata.<br />

Concordo ancora con L. Guglielmucci nel ritenere che le contestazioni non possono<br />

riguardare l’ammontare dei cre<strong>di</strong>ti, il riconoscimento <strong>di</strong> cause <strong>di</strong> prelazione o la loro<br />

graduazione (essendo materia riservata alla fase della formazione dello stato passivo)<br />

né questioni relative all’or<strong>di</strong>ne o all’ammontare dei pagamenti effettuati o da<br />

102


effettuarsi ai cre<strong>di</strong>tori, dovendo le stesse essere affrontate in sede <strong>di</strong> osservazione ai<br />

piani <strong>di</strong> riparto.<br />

Se all'u<strong>di</strong>enza fissata per la <strong>di</strong>scussione, non sorgono contestazioni o su queste viene<br />

raggiunto l'accordo (che può consistere oltre che nella rinuncia alla contestazione,<br />

anche in mo<strong>di</strong>fiche del conto, me<strong>di</strong>ante eliminazione o riduzione <strong>di</strong> alcune poste<br />

passive oppure nell'aumento o nell'inserzione <strong>di</strong> poste attive, in modo che il saldo ne<br />

venga mo<strong>di</strong>ficato a carico del curatore: così FERRARA e BONSIGNORI), il giu<strong>di</strong>ce<br />

delegato approva il conto o, più esattamente, dà atto che il conto deve intendersi<br />

approvato dagli stessi interessati, fallito e cre<strong>di</strong>tori. In tal caso, dunque, il giu<strong>di</strong>ce<br />

delegato è vincolato ad approvare il conto, senza poter entrare nel merito dell'attività<br />

svolta dal curatore.<br />

Il decreto <strong>di</strong> approvazione può essere impugnato esclusivamente con reclamo previsto<br />

dall'art. 26 L.F.<br />

L'approvazione del conto o per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> contestazioni davanti al giu<strong>di</strong>ce delegato o<br />

nelle successive fasi contenziose, preclude ogni ulteriore possibilità <strong>di</strong> proporre, a<br />

qualunque titolo, contro il curatore, pretese che abbiano per causa l'attività svolta nel<br />

suo ufficio. Si ritiene generalmente che, malgrado l'approvazione del conto, ne sia<br />

possibile la revisione ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 266 c.p.c. e cioè la rive<strong>di</strong>bilità,<br />

anche in un futuro processo, soltanto in caso <strong>di</strong> errore materiale, omissione, falsità o<br />

duplicazione <strong>di</strong> partite. Ma, come esattamente rileva BONSIGNORI, tale ammissibilità<br />

incontra un duplice limite: deve trattarsi <strong>di</strong> una partita contabile ed inoltre la revisione<br />

non può effettuarsi una volta che si è chiuso il fallimento.<br />

Se all’u<strong>di</strong>enza fissata sorgono contestazioni (che possono essere proposte da<br />

qualunque destinatario dell’avviso <strong>di</strong> fissazione della u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> esame del conto ed<br />

103


anche dal curatore subentrato al posto <strong>di</strong> quello <strong>di</strong>chiarato decaduto revocato o<br />

<strong>di</strong>messo) e sulle contestazioni non si raggiunge l’accordo, il Giu<strong>di</strong>ce fissa l’u<strong>di</strong>enza<br />

innanzi al collegio (non più nei venti giorni successivi) che provvede in camera <strong>di</strong><br />

consiglio.<br />

Alcuni Autori (Ferrara e Pajar<strong>di</strong>) facendo leva sulla lettera dell'art. 116, quarto comma<br />

L.F., sostengono che se all'u<strong>di</strong>enza fissata per la <strong>di</strong>scussione del conto vi sono<br />

contestazioni e queste non sono composte, il giu<strong>di</strong>ce delegato deve rimettere le parti al<br />

Collegio (previa fissazione dell'u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> precisazione delle conclusioni, nella quale<br />

le parti dovranno costituirsi a mezzo <strong>di</strong> procuratore legalmente esercente), senza<br />

potersi pronunciare sui mezzi <strong>di</strong> prova eventualmente chiesti dalla parte, pronuncia<br />

riservata, invece, al <strong>Tribunale</strong> in sede contenziosa.<br />

Appare invece preferibile la più equilibrata opinione <strong>di</strong> Bonsignori e Provinciali che<br />

non negano al giu<strong>di</strong>ce delegato (<strong>di</strong>venuto istruttore della causa) <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre una<br />

istruzione probatoria, ove se ne presenti la necessità.<br />

Bonsignori (Il fallimento, pag. 279) acutamente rileva che:<br />

« due sono i termini <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione che si possono presentare al Collegio: accanto alla<br />

contestazione o all'ammissione <strong>di</strong> singole partite v'è in primo luogo la questione concernente<br />

la presenza o non nell'elaborato, depositato dal curatore, dei requisiti formali in<strong>di</strong>spensabili<br />

affinché possa essere considerato un ren<strong>di</strong>conto. Dunque, siccome si tratta <strong>di</strong> formulare un<br />

giu<strong>di</strong>zio sulla base <strong>di</strong> un'esperienza qualificata, qual è quella <strong>di</strong> ragioneria e computisteria,<br />

non v'è ragione <strong>di</strong> escludere l'ammissibilità <strong>di</strong> una perizia vera e propria ».<br />

« Diverso <strong>di</strong>scorso va fatto invece per quel che concerne la prova degli errori contabili,<br />

omissioni, duplicazioni ecc., onde si può ammettere quel particolare tipo <strong>di</strong> perizia contabile<br />

<strong>di</strong>sciplinato dall'art 198 c.p.c. per la quale, da un lato, si richiede un minor grado <strong>di</strong><br />

104


preparazione scientifica, esigendosi soltanto una scrupolosi indagine <strong>di</strong> fatto, che si vuole<br />

risparmiare per ragioni <strong>di</strong> tempo al giu<strong>di</strong>ce istruttore e, dall'altro, si conferisce al consulente<br />

la facoltà <strong>di</strong> conciliare <strong>di</strong>rettamente le parti in causa. Infine... la consulenza tecnica può<br />

essere ammessa, come lo è in genere nel processo civile, qualora sia necessaria al giu<strong>di</strong>ce<br />

istruttore o al Collegio una integrazione delle sue nozioni scientifiche o tecniche, come ad es.<br />

per far valutare l'esattezza <strong>di</strong> una stima del valore <strong>di</strong> un immobile, sulla base della quale è<br />

stata effettuata la ven<strong>di</strong>ta o più in generale la rispondenza alla realtà economica <strong>di</strong> una<br />

valutazione congiunturale, in base alla quale si sia operato un certo in<strong>di</strong>rizzo aziendale o<br />

l'orientamento della stessa liquidazione dei beni ».<br />

Il curatore non ha bisogno <strong>di</strong> essere autorizzato dal giu<strong>di</strong>ce delegato a costituirsi in<br />

giu<strong>di</strong>zio, perché qui si <strong>di</strong>scute <strong>di</strong> obblighi e responsabilità suoi propri; se il curatore è<br />

un legale, può <strong>di</strong>fendersi da sé (così App. <strong>Milano</strong>, 22 giugno 1982, in Il fall., 1983,<br />

pas. 515).<br />

Sul rapporto tra il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto previsto dall'art. 116 L.F. e quello<br />

<strong>di</strong>sciplinato dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, Trib. <strong>Milano</strong>, 21 aprile 1988 (in causa Fall.<br />

SAMAR s.r.l. e. l'aw. Gamberale) ha esattamente notato che:<br />

« il Collegio è chiamato a pronunciarsi in una situazione in cui un conto si suppone già<br />

presentato, o è comunque indubbio l'obbligo <strong>di</strong> presentarlo, ed, in secondo luogo, che la<br />

funzione che il <strong>Tribunale</strong> è chiamato ad assolvere è vista dalla legge in rapporto <strong>di</strong><br />

imme<strong>di</strong>ata conseguenzialità rispetto alla mancata approvazione del conto da parte del<br />

giu<strong>di</strong>ce delegato. In altri termini, posto che le insorte contestazioni precludono al giu<strong>di</strong>ce<br />

delegato <strong>di</strong> procedere <strong>di</strong>rettamente all'approvazione del conto (ed impregiu<strong>di</strong>cata la<br />

eventualità che egli possa d'ufficio rifiutarla, pur in assenza <strong>di</strong> contestazioni), quel che al<br />

<strong>Tribunale</strong> si richiede è <strong>di</strong> vagliare, con tutte le garanzie del contrad<strong>di</strong>ttorio, la fondatezza<br />

delle accennate contestazioni al fine <strong>di</strong> sopperire con la propria approvazione a quella<br />

105


precedentemente non concessa dal giu<strong>di</strong>ce delegato ovvero, alternativamente, <strong>di</strong> emettere un<br />

provve<strong>di</strong>mento che, rettificando o del tutto surrogando il conto mal reso dal curatore, possa<br />

comunque realizzare gli effetti che la legge ricollega all'istituto del ren<strong>di</strong>conto e quin<strong>di</strong><br />

consentire che la procedura fallimentare giunga al termine né deve sorprendere che il conto<br />

possa essere approvato dal <strong>Tribunale</strong>, come del resto avrebbe potuto esserlo dal giu<strong>di</strong>ce<br />

delegato in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> contestazioni, dal momento che esso è reso da un organo, il curatore,<br />

che dal <strong>Tribunale</strong> stesso era stato in precedenza incaricato <strong>di</strong> svolgere una pubblica<br />

funzione ».<br />

A proposito dell'applicabilità al ren<strong>di</strong>conto fallimentare delle norme contenute dagli<br />

artt. 263, 264, 265 e 266 c.p.c, si registra in dottrina ed in giurisprudenza una netta<br />

<strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> opinioni.<br />

Mentre la giurisprudenza (v. Cass., 2 agosto 1957, n. 3287, in Dir. fall., 1957, ti, pagg.<br />

554 ss. e Cass., 22 aprile 1954, n. 1229) si pronuncia per l'applicabilità, sia pure con<br />

opportuni adattamenti, De Marzio (in Dir. Fall., 1955, II, pag. 192) si attesta su una<br />

posizione negativa, mentre Pajar<strong>di</strong> restringe il problema all'ammissibilità o meno del<br />

giuramento decisorio previsto dall'art. 165 c.p.c.<br />

A ben guardare, non può non convenirsi:<br />

a) che le <strong>di</strong>sposizioni dell'art. 263 c.p.c. (riguardanti la presentazione e l’accettazione<br />

del conto) sono assorbite dalla <strong>di</strong>sposizione del primo comma dell'art. 116 L.F.;<br />

b) che le <strong>di</strong>sposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 263, nel primo, secondo e<br />

terzo comma, dell'art, 264 c.p.c. e nel primo comma dell'art. 265 sono inapplicabili al<br />

ren<strong>di</strong>conto fallimentare, per la strutturale <strong>di</strong>fferenza da quello del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura<br />

civile.<br />

106


Concordo con Bonsignori nel ritenere invece applicabile il <strong>di</strong>sposto del secondo<br />

comma dell'art. 265 c.p.c. nel limitato ambito della asseverazione <strong>di</strong> singole partite del<br />

conto, per le quali non si suole o non si può richiedere ricevuta.<br />

Il fascicolo fallimentare si deve ritenere acquisito <strong>di</strong> ufficio agli atti del relativo<br />

giu<strong>di</strong>zio..<br />

L’indagine del collegio ha ad oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i<br />

criteri <strong>di</strong> calcolo (ren<strong>di</strong>conto <strong>di</strong> “cassa”), ma anche e soprattutto l’accertamento delle<br />

eventuali responsabilità del curatore produttive <strong>di</strong> danno al fallito, alla massa ed ai<br />

singoli cre<strong>di</strong>tori.<br />

Resta da chiarire quale è il rapporto tra le due azioni — l'una relativa all'approvazione<br />

del conto, l'altra concernente la responsabilità del curatore e la sua condanna al<br />

risarcimento dei danni — che vengono così a coesistere nel medesimo processo.<br />

A Trib. <strong>Milano</strong>, 21 aprile 1988, cit. sembra che:<br />

« la corretta impostazione <strong>di</strong> tale ultimo problema non possa prescindere, da una<br />

preliminare ricognizione circa la funzione del conto che il curatore è chiamato a rendere ed<br />

il significato dell'approvazione che al riguardo egli sollecita. Sul primo punto è da <strong>di</strong>re che<br />

dottrina e giurisprudenza appaiono da tempo concor<strong>di</strong> nel ritenere che il ren<strong>di</strong>conto, in<br />

questo come in ogni altro caso <strong>di</strong> amministrazione <strong>di</strong> beni altrui, non debba solo servire alla<br />

ricostruzione contabile delle entrate e delle uscite della gestione, ma debba invece esser<br />

concepito in modo da fornire anche una compiuta descrizione e giustificazione dell'operato<br />

del curatore e dei criteri cui egli si è attenuto nello svolgimento del suo incarico: occorre<br />

cioè che si tratti, secondo la terminologia in uso, <strong>di</strong> un "conto <strong>di</strong> gestione" e non <strong>di</strong> un mero<br />

"conto <strong>di</strong> cassa" (cfr. App. <strong>Milano</strong>, 22 giugno 1982, in II fall., 1983, pag. 515, nonché,<br />

implicitamente, Cass., 23 gennaio 1985, cit., e Trib. <strong>Milano</strong> 2 maggio 1985, ibidem, 1985,<br />

107


pag. 977). Ogni altra conclusione sarebbe manifestamente inadeguata a spiegare le ragioni<br />

<strong>di</strong> un vaglio che il legislatore vuole sia compiuto, con l'intervento sia del fallito che dei<br />

cre<strong>di</strong>tori (o del nuovo curatore che li rappresenta), sulla complessiva attività <strong>di</strong> un organo<br />

che ha compiti non solo contabili e <strong>di</strong> maneggio <strong>di</strong> denaro ma anche, e soprattutto, <strong>di</strong><br />

gestione ed amministrazione patrimoniale ».<br />

« Orbene, con riguardo agli aspetti per i quali il conto può definirsi "<strong>di</strong> cassa", la sua<br />

approvazione (da parte del giu<strong>di</strong>ce delegato o, successivamente, da parte del <strong>Tribunale</strong> con<br />

sentenza) serve a fissare in modo definitivo i risultati contabili della curatela fallimentare<br />

allo scopo <strong>di</strong> determinare con precisione le somme che potranno essere poi ripartite tra i<br />

cre<strong>di</strong>tori, dedotto il compenso spettante al curatore, ovvero quelle che debbono essere<br />

trasmesse dal curatore revocato a quello che ne prende il posto. E, correlativamente, la<br />

mancata approvazione renderà necessaria la ricostruzione giu<strong>di</strong>ziale del conto, sempre al<br />

fine <strong>di</strong> pervenire ai medesimi risultati. Sotto questo punto <strong>di</strong> vista, l'approvazione o la non<br />

approvazione del conto possono anche non interferire affatto con l'eventuale azione <strong>di</strong><br />

responsabilità per mala gestio contestualmente esercitata nei confronti del curatore.<br />

Non è però così ove si passi a considerare gli aspetti per i quali il conto si definisce "<strong>di</strong><br />

gestione", conto la cui mancata approvazione, proprio perché <strong>di</strong>pendente da contestazioni<br />

sul merito della condotta del curatore e sul grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza da lui esplicata<br />

nell'assolvimento dei suoi doveri, non può che sfociare logicamente in un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

responsabilità. In quest'ultimo caso, dunque, la <strong>di</strong>stinzione tra giu<strong>di</strong>zio vertente sul conto e<br />

giu<strong>di</strong>zio concernente l'azione <strong>di</strong> responsabilità si stempera fino a svanire del tutto ed il<br />

<strong>Tribunale</strong> è chiamato, in definitiva, unicamente a pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa<br />

risarcitoria azionata nei confronti del convenuto; e ciò perché, se da un lato non potrebbe<br />

ravvisarsi alcun concreto significato in un'eventuale non approvazione del conto ove<br />

manchino anche gli estremi per condannare il curatore revocato al risarcimento dei danni<br />

108


subiti dalla massa o dai singoli cre<strong>di</strong>tori (si veda ancora Cass., 23 gennaio 1985, cit.),<br />

d'altro canto sarebbe incongruo affermare che debba pervenirsi ad una formale<br />

approvazione da parte del <strong>Tribunale</strong> del comportamento <strong>di</strong> un curatore, in ipotesi<br />

negligente, sol perché in concreto non ne sia derivato un sicuro danno al fallimento. In<br />

conclusione, perciò, sembra al Collegio che in presenza <strong>di</strong> contestazioni che investono gli<br />

aspetti gestionali del conto reso da un curatore non vi sia più spazio per una sentenza che<br />

approvi o meno il conto medesimo, con riferimento a tali aspetti, ma occorra unicamente<br />

pronunciarsi sulla domanda <strong>di</strong> risarcimento dei danni per mala gestio che a quelle<br />

contestazioni non può non accompagnarsi».<br />

Sull’oggetto del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto e sul rapporto con l’azione <strong>di</strong> responsabilità, v.<br />

Cass., 14 ottobre 1997, n. 10028, che cosi’ motiva:<br />

“Il motivo è infondato.<br />

La tesi accolta dai giu<strong>di</strong>ci del merito è conforme all'in<strong>di</strong>rizzo assai risalente (cfr. Cass. 13<br />

giugno 1953, n. 1742) e consolidato (cfr. ex plurimis, Cass. 22 aprile 1954, n. 1229; Cass. 19<br />

novembre 1957, n. 4430; Cass. 17 aprile 1968, n. 1132; Cass. 10 maggio 1974, n. 1339;<br />

Cass. 23 gennaio 1985, n. 277) <strong>di</strong> questa Corte, seguito, senza contrasti, dalla<br />

giurisprudenza <strong>di</strong> merito, secondo cui, in caso <strong>di</strong> mancata approvazione del conto della<br />

gestione del curatore, il giu<strong>di</strong>zio che ne consegue può avere per oggetto « non solo gli errori<br />

materiali, le omissioni e i criteri <strong>di</strong> conteggio, ma anche il controllo della gestione del<br />

curatore stesso e l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento <strong>di</strong> atti<br />

che abbiano arrecato pregiu<strong>di</strong>zio alla massa o ai <strong>di</strong>ritti dei singoli cre<strong>di</strong>tori» (Cass. 10<br />

maggio 1974, cit.). Principio che va qui riba<strong>di</strong>to, considerando che con la mancata<br />

approvazione del conto si instaura un'autonoma fase contenziosa, costituita da un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

cognizione sulla domanda proposta da chi contesta il conto, il cui contenuto è determinato<br />

dalle contestazioni mosse (alle singole partite o anche a quelle che involgono un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

109


esponsabilità) e sulla <strong>di</strong>fesa del soggetto che ha reso il conto; nel quale è anche possibile<br />

cumulare l'azione volta al chiarimento dell'intero svolgimento della gestione e l'azione <strong>di</strong><br />

responsabilità che tende, invece, all'accertamento dei danni che si assumono colposamente<br />

cagionati dal gestore nello svolgimento dei suoi compiti (cfr. Cass. 10 maggio 1974, cit.).<br />

Le argomentazioni contrarie del ricorrente, per un verso, non considerano che l'azione <strong>di</strong><br />

ren<strong>di</strong>conto è <strong>di</strong>retta a verificare la correttezza della gestione, in ragione dell'incarico e<br />

dell'ufficio ricoperto, e che esso non può perciò esaurirsi nella mera descrizione contabile<br />

dell'amministrazione, in quanto, se il comportamento del gestore deve essere valutato<br />

secondo l'obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ligenza che normalmente incombe sui soggetti chiamati a svolgere<br />

un'attività nell'interesse altrui, il giu<strong>di</strong>zio deve, necessariamente, poter estendersi al modo<br />

con cui l'incarico è stato effettuato. Per altro verso, non tengono conto della specialità del<br />

giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto nelle procedure concorsuali rispetto al proce<strong>di</strong>mento or<strong>di</strong>nario<br />

regolato dagli artt. 263 e seg. c.p.c; specialità già sottolineata in altra occasione da questa<br />

Corte (cfr. Cass. 24 ottobre 1995, n. 11046), che rende soltanto in parte ad esso applicabili<br />

norme ed istituti dettati per una tipologia dei rapporti <strong>di</strong> gestione e dei ren<strong>di</strong>conti non<br />

sempre compatibili con la peculiarità propria del sistema fallimentare e correlati a<br />

situazioni; anche <strong>di</strong> mera incidenza privatistica, assai <strong>di</strong>fferenziate tra loro. (Omissis).”<br />

Il rito del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto.<br />

Concordo con P.G. Demarchi nel ritenere che:<br />

“Il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto vada <strong>di</strong>sciplinato dal 2° co. dell'art. 24, che prevede l'applicazione<br />

degli artt. da 737 a 742 del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito, in quanto trattasi <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio contenzioso che vede<br />

coinvolti non solo gli organi della procedura, ma anche i cre<strong>di</strong>tori, il fallito e gli altri<br />

110


eventuali interessati. Anche la posizione in cui si trova il curatore, costretto a <strong>di</strong>fendersi<br />

contro accuse <strong>di</strong> cattiva gestione o dì irregolarità del ren<strong>di</strong>conto, rende preferibile la<br />

soluzione più formale, per la necessità <strong>di</strong> assicurare i necessari <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>fensivi.<br />

Dunque il giu<strong>di</strong>zio contenzioso <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto dovrà articolarsi secondo le ( norme rituali dei<br />

proce<strong>di</strong>menti in camera <strong>di</strong> consiglio, con l'eventuale assunzione <strong>di</strong> informazioni, l'au<strong>di</strong>zione<br />

<strong>di</strong> sommari informatori o testi e il probabile espletamento <strong>di</strong> c.t.u. contabile; il giu<strong>di</strong>ce<br />

delegato dovrebbe assumere automaticamente la funzione <strong>di</strong> relatore, essendo già informato<br />

sul ren<strong>di</strong>conto e sulle opposizioni.<br />

Il decreto con cui il tribunale si pronuncia sulle opposizioni deve essere motivato e dovrebbe<br />

essere reclamabile alla corte d'appello entro i <strong>di</strong>eci giorni successivi alla sua emanazione, se<br />

letto in u<strong>di</strong>enza, ovvero dalla sua comunicazione o notificazione, se emesso a scioglimento <strong>di</strong><br />

riserva”.<br />

Questa esatta opinione è pero destinata a cambiare (con un ritorno all’antico) se<br />

passerà lo schema <strong>di</strong> decreto correttivo della “nuova” legge fallimentare che abroga il<br />

2° co., dell’art. 24 L.F.<br />

Il collegio può <strong>di</strong>sporre attività istruttoria e provvederà con decisione adottata in<br />

camera <strong>di</strong> consiglio, impugnabile alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 739 c.p.c.<br />

Il Giu<strong>di</strong>ce Delegato farà parte del collegio, ai sensi dell’art. 25, °co., n.1, non<br />

ricorrendo le situazioni previste dal 2° co. dello stesso articolo (così L. Guglielmucci).<br />

Chi contesta il conto deve provare il fondamento della sua contestazione.<br />

Il giu<strong>di</strong>zio instaurato a seguito delle contestazioni del conto puo’ concludersi con il<br />

rigetto <strong>di</strong> tali contestazioni o con l’accoglimento delle stesse.<br />

Il decreto, che respinge le contestazioni, ha contenuto <strong>di</strong> mero accertamento negativo,<br />

in quanto esclude la fondatezza degli addebiti mossi riguardo alle singole partite del<br />

111


conto. In questo caso il curatore avrà <strong>di</strong>ritto alla rifusione delle spese giu<strong>di</strong>ziali che,<br />

nel caso <strong>di</strong> contestazioni da parte <strong>di</strong> un cr<strong>di</strong>tore, saranno poste invece a carico del<br />

cre<strong>di</strong>tore medesimo, soccombente in quel giu<strong>di</strong>zio.<br />

Se invece, il decreto del <strong>Tribunale</strong> non approva il conto, si pone il problema della<br />

natura e delle conseguenze <strong>di</strong> tale pronuncia.<br />

Secondo una opinione minoritaria in dottrina ed in giurisprudenza tale pronuncia è <strong>di</strong><br />

mero accertamento che non puo’ potare alla condanna del curatore al risarcimento dei<br />

danni (cosi’ Trib. Roma, 24 gennaio 1963, in Tem rom., 1963 pag. 25; Trib. <strong>Milano</strong>,<br />

18 <strong>di</strong>cembre 1961, in Mon. Trib., 1962, pag. 977; Trib. Roma, 13 luglio 1960, in Dir.<br />

Fall., 1960, II, pag. 656).<br />

Invece secondo l’opinione assolutamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza<br />

(v. per tutte Cass., 23 gennaio 1985, n. 277, Cass., 11 ottobre 1971, n. 2838, in Giust.<br />

Civ., 1972, I, pag. 297 e Cass. 1° maggio 1974, n. 1339, in Dir. Fall., 1975, II pag.<br />

266), il <strong>Tribunale</strong> puo’ condannare il curatore anche al risarcimento dei danni, senza<br />

necessità <strong>di</strong> un rinvio in separata sede, rinvio che sarebbe contrario al principio <strong>di</strong><br />

economia dei giu<strong>di</strong>zi.<br />

Trib. <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 23 ottobre 1975, in Mon. Trib., 1976, pag. 136 ha deciso che la<br />

mancata approvazione del conto presentato dal curatore in carica, porta al giu<strong>di</strong>zio<br />

contenzioso ed alla impossibilità <strong>di</strong> procedere agli ulteriori incombenti fino alla<br />

chiusura della procedura, senza per altro che, nel giu<strong>di</strong>zio contenzioso, si debba<br />

necessariamente pervenire ad una pronuncia <strong>di</strong> condanna del curatore medesimo, ben<br />

potendo la decisione limitarsi a non approvare il conto, con il conseguente obbligo del<br />

curatore <strong>di</strong> provvedere agli adempimenti che nel giu<strong>di</strong>zio sono stati ritenuti come<br />

necessari ed alla presentazione, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> un nuovo conto. Viceversa, la mancata<br />

112


approvazione del conto presentato dal curatore revocato, deve assumere quel<br />

contenuto pieno <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto <strong>di</strong> cui all’art. 263 ss. c.p.c., con oggetto il controllo della<br />

gestione del curatore cessato, l’accertamento delle sue eventuali responsabilità e la<br />

condanna alle restituzioni ed alla rifusione dei danni da lui provocati.<br />

Le spese processuali vanno liquidate in base al principio della soccombenza; quelle<br />

liquidate a favore del curatore sono prededucibili in sede <strong>di</strong> riparto (cass., 17 aprile<br />

1968, n. 1132).<br />

Le mo<strong>di</strong>ficazioni apportate dalla riforma si possono cosi sintetizzare:<br />

113<br />

- il curatore ha l'obbligo <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>conto non solo al momento <strong>di</strong> chiusura della procedura,<br />

ma anche in ogni altro caso in cui cessi dalle funzioni;<br />

- il ren<strong>di</strong>conto deve in<strong>di</strong>care l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle<br />

attività <strong>di</strong> gestione della procedura;<br />

- l'u<strong>di</strong>enza per la <strong>di</strong>scussione del ren<strong>di</strong>conto è destinata ab origine alla proposizione, non<br />

solo <strong>di</strong> osservazioni, ma anche <strong>di</strong> contestazioni;<br />

- sono destinatari dell'avviso (<strong>di</strong> avvenuto deposito del ren<strong>di</strong>conto e della data<br />

d'u<strong>di</strong>enza) i cre<strong>di</strong>tori ammessi al passivo, quelli che hanno fatto opposizione, I cre<strong>di</strong>tori<br />

in prededuzione non sod<strong>di</strong>sfatti e il fallito;<br />

- le osservazioni e le contestazioni possono essere presentate fino all'u<strong>di</strong>enza, dunque<br />

anche in epoca anteriore alla stessa;<br />

- ove non si raggiunga l'accordo, il giu<strong>di</strong>ce delegato dovrà rimettere imme<strong>di</strong>atamente la<br />

questione al collegio, il quale deciderà in camera <strong>di</strong> consiglio secondo il<br />

proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui al nuovo art. 26


La liquidazione del compenso al curatore<br />

Approvato il conto reso dal curatore, non si puo’ procedere al riparto finale se prima<br />

non si liquida il compenso al curatore.<br />

Il 1° co. dell’art. 39 <strong>di</strong>spone che:<br />

“ Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato,<br />

sono liquidati ad istanza del curatore, con decreto del <strong>Tribunale</strong> non soggetto a reclamo, su<br />

relazione del giu<strong>di</strong>ce delegato, secondo le norme stabilite con decreto dal Ministero della<br />

Giustizia.”<br />

Il 3° co. stabilisce che:<br />

“Se nell’incarico si sono succeduti piu’ liquidatori, il compenso è stabilito secondo criteri <strong>di</strong><br />

proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali<br />

acconti”.<br />

I criteri generali <strong>di</strong> liquidazione del compenso al curatore.<br />

L’art. 1 del succitato D.M. <strong>di</strong>spone che:<br />

“Il compenso al curatore <strong>di</strong> fallimento è liquidato dal <strong>Tribunale</strong>…… tenuto conto dell’opera<br />

prestata dai risultati ottenuti,, dall’importanza del fallimento, nonché dalla sollecitu<strong>di</strong>ne con<br />

cui sono state condotte le relative operazioni…..” e cioè, come si è esattamente scritto,<br />

secondo criteri <strong>di</strong> efficienza (in relazione ai tempi e alla economicità della gestione) e<br />

<strong>di</strong> efficacia (in or<strong>di</strong>ne ai risultati della liquidazione dei beni del fallito).<br />

I parametri specifici <strong>di</strong> liquidazione del compenso sono:<br />

114<br />

1) l’attivo realizzato;<br />

2) il passivo verificato.


A) L’attivo realizzato<br />

Per attivo realizzato si intende, dalla opinione prevalente e preferibile, ogni attività<br />

(mobiliare ed immobiliare) esistente nel patrimonio del fallito alla data del fallimento<br />

o acquisita dal curatore nel corso dello stesso, ivi compresi i beni che pur gravati da<br />

ipoteca, pegno o privilegio speciale, o <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ritenzione, sia stato esecutato<br />

<strong>di</strong>rettamente dal cre<strong>di</strong>tore procedente (ad es. Istituto <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to Fon<strong>di</strong>ario)(Cass.<br />

3/7/1997 n. 5978; Cass. 8/1/1998 n. 100).<br />

Attualmente le norme che <strong>di</strong>sciplinano la liquidazione del compenso sono quelle<br />

contenenti nel D.M. 18 luglio 1992 n. 570 che cosi’ <strong>di</strong>spone:<br />

“Art. 1. Il compenso al curatore <strong>di</strong> fallimento è liquidato dal <strong>Tribunale</strong> a norma dell’art. 39<br />

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati<br />

ottenuti, dell’importanza del fallimento, nonché della sollecitu<strong>di</strong>ne con cui sono state<br />

condotte le relative operazione, e deve consistere in una percentuale sull’ammontare<br />

dell’attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:<br />

a) dal 12,50% al 14% quando l’attivo non superi i 20 milioni <strong>di</strong> lire;<br />

b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni <strong>di</strong> lire;<br />

c) dall’8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni <strong>di</strong> lire;<br />

d) dal 7% all'8% o sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni <strong>di</strong> lire;<br />

e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni <strong>di</strong> lire;<br />

f) dal 4% ai 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni <strong>di</strong> lire;<br />

g) sino all' 1,80% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni <strong>di</strong> lire;<br />

h) sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.000 milioni <strong>di</strong> lire.<br />

Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso<br />

supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle<br />

somme eccedenti tale cifra.<br />

115


Art. 2. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni <strong>di</strong><br />

fallimento, il compenso è liquidato con i criteri in<strong>di</strong>cati nell'art. 1, tenuto conto dell'opera<br />

prestata.<br />

Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è<br />

liquidato in proporzione dell'opera prestata, in modo però da non eccedere in nessun caso le<br />

percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'art. 1, primo comma, calcolate<br />

sull'ammontare complessivo <strong>di</strong> quanto col concordato viene attribuito ai cre<strong>di</strong>tori. Al<br />

curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare <strong>di</strong> cui all'art. 1, secondo comma.<br />

Art. 3. Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa fallita al<br />

curatore è corrisposto, oltre ai compensi <strong>di</strong> cui agli artt. 1 e 2, un ulteriore compenso dello<br />

0,25% sull'ammontare dei ricavi lor<strong>di</strong> e dello 0,05% sugli utili netti conseguiti durante<br />

l'esercizio provvisorio.<br />

Art. 4. Il compenso liquidato a termini degli artt. 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo<br />

complesso, a un milione <strong>di</strong> lire, salvo il caso previsto dall'art. 2, primo comma.<br />

Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 5%<br />

sull'importo del compenso liquidato ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4, nonché il rimborso<br />

delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giu<strong>di</strong>ce delegato,<br />

documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità. Nel caso <strong>di</strong><br />

trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico <strong>di</strong> missione previsto per<br />

gli impiegati civili dello Stato con qualifica <strong>di</strong> primo <strong>di</strong>rigente.<br />

Il compenso deve consistere in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato<br />

“non superiore alle seguenti misure…” che, quin<strong>di</strong>, rappresentano il tetto massimo; dal<br />

che consegue che il <strong>Tribunale</strong> è libero <strong>di</strong> liquidare un compenso inferiore (in base a<br />

quello determinabile in base alle misure massime) alla luce della valutazione<br />

116


dell’operato del curatore, secondo i criteri generali <strong>di</strong> efficienza della sua attività,<br />

fissati, come clausola generale, dalla prima parte dell’art. 1.<br />

Nel caso in cui il fallimento si chiuda per mancanza <strong>di</strong> domande <strong>di</strong> ammissione al<br />

passivo, poichè non v’è stata da parte del curatore alcuna attività liquidatoria, il suo<br />

compenso va determinato in base all’opera prestata, ai risultati ottenuti, all’importanza<br />

della procedura, alla durata della stessa.<br />

B) Il passivo verificato.<br />

Al curatore spetta altresi’ un compenso supplementare sull’ammontare del passivo<br />

verificato che, dunque, si aggiunge a quello dell’attivo liquidato.<br />

Le nuove tabelle <strong>di</strong> liquidazione del compenso al curatore in vigore, presso la Sez.<br />

Fallimentare del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong>, a partire dal 9/2/2004.<br />

Il Plenum dei giu<strong>di</strong>ci della Sezione, a partire da questa data, ha adottato una nuova<br />

tabella che si caratterizza per il fatto che prevede la liquidazione del compenso<br />

(sull’attivo e sul passivo) nella misura massima, me<strong>di</strong>a e minima in base ai criteri <strong>di</strong><br />

efficienza e <strong>di</strong> efficacia sopra in<strong>di</strong>cati (v. all. 2).<br />

Un compenso ulteriore è previsto nel caso in cui sia stata autorizzata la continuazione<br />

dell’attività economica dell’impresa del fallito, calcolato in percentuale sui ricavi lor<strong>di</strong><br />

e sugli utili netti conseguiti durante l’esercizio provvisorio.<br />

In ogni caso, è dovuto un compenso minimo <strong>di</strong> euro 516,46.<br />

117


Liquidazione del compenso al curatore che per qualunque causa cessa dalle<br />

funzioni prima della chiusura del fallimento<br />

Il compenso sull’attivo e sul passivo è liquidato in base ai criteri fissati dal 1° co. del<br />

D.M. in oggetto, tenuto conto dell’opera prestata.<br />

Secondo Cass. 9/11/2001 n. 13880, “in caso <strong>di</strong> mancanza <strong>di</strong> attivo al momento della<br />

sostituzione del curatore, legittimamente la liquidazione in suo favore viene effettuata, in<br />

percentuale, sul solo passivo; peraltro la misura della stessa puo’ essere inferiore alla<br />

percentuale minima, in deroga all’aert. 4, 1° co. del D.M. 18/7/1992, n. 570, avuto riguardo<br />

all’incompletezza dell’opera prestata”.<br />

Liquidazione del compenso al curatore in caso <strong>di</strong> concordato fallimentare.<br />

Se il fallimento si chiude con un concordato, il compenso (sull’attivo e sul passivo) va<br />

determinato in proporzione dell’opera prestata “in modo pero’ da non eccedere, in<br />

nessun caso, le percentuali previste dall’asrt. 1, 1° co. calcolate sull’ammontare complessivo<br />

<strong>di</strong> quanto con il concordato viene attribuito ai cre<strong>di</strong>tori; spetta anche il compenso<br />

supplementare sul passivo verificato”.<br />

Liquidazione del compenso nel caso <strong>di</strong> piu’ curatori succedutisi nell’incarico.<br />

In questo caso il compenso è determinato secondo criteri <strong>di</strong> proporzionalità ed è<br />

liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.<br />

Quin<strong>di</strong> al termine della procedura, il <strong>Tribunale</strong> liquiderà il compenso che avrebbe<br />

attribuito ad un unico curatore e poi lo ripartisce proporzionalmente tra i vari curatori,<br />

118


in relazione all’opera prestata da ciascuno (v. Cass. 19/7/2002 n. 10528; Cass.<br />

9/11/2001 n. 13880).<br />

Il compenso dovuto al curatore deceduto spetta agli ere<strong>di</strong>.<br />

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal <strong>Tribunale</strong>, puo’ essere preteso dal<br />

curatore, nemmeno per rimborso spese.<br />

Le promesse ed i pagamenti fatti contro questo <strong>di</strong>vieto sono nulli ed è sempre<br />

ammessa la ripetizione <strong>di</strong> cio’ che è stato pagato, in<strong>di</strong>pendentemente dall’esercizio<br />

dell’azione penale.<br />

Le spese<br />

L’art. 4, 2° co. del D.M. 28 luglio 1992 n. 570 <strong>di</strong>spone che:<br />

“Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 5%<br />

sull’importo del compenso liquidato ai sensi degli artt. 1,2,3,4, nonché il rimborso delle<br />

spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giu<strong>di</strong>ce delegato, documentalmente<br />

provate, escluso qualsiasi altro compenso ed indennità.<br />

Nel caso <strong>di</strong> trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico <strong>di</strong> missione<br />

previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica <strong>di</strong> primo <strong>di</strong>rigente”.<br />

Il trattamento economico <strong>di</strong> missione<br />

Si rammenta che per le trasferte, in forza dell'art. 4 ultimo comma del D.M. 17 aprile<br />

1987, è applicabile la legge sul trattamento del pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93<br />

119


ed il decreto <strong>di</strong> attuazione (D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, art. 5) <strong>di</strong> cui si ritiene utile<br />

riportare il testo:<br />

«Art. 5. (Trattamento <strong>di</strong> missione).<br />

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi <strong>di</strong> missione <strong>di</strong> durata superiore a do<strong>di</strong>ci<br />

ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, me<strong>di</strong>ante fattura o ricevuta<br />

fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti<br />

giornalieri, nel limite <strong>di</strong> lire trentamila per il primo pasto e <strong>di</strong> complessive sessantamila per i<br />

due pasti. Per incarichi <strong>di</strong> durata non superiore ad otto ore compete il rimborso <strong>di</strong> un solo<br />

pasto.<br />

2. Oltre a quanto previsto dal primo comma, compete un importo pari al trenta per cento<br />

delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso<br />

opzione per l'indennità <strong>di</strong> trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.<br />

3. Per incarichi <strong>di</strong> durata inferiore ad otto ore, l'indennità <strong>di</strong> trasferta continua a<br />

corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli<br />

accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> comparto.<br />

4. Nei casi <strong>di</strong> missione continuativa nella medesima località <strong>di</strong> durata non inferiore a trenta<br />

giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-<br />

alberghiera, <strong>di</strong> categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti<br />

economicamente più conveniente rispetto al costo me<strong>di</strong>o della categoria consentita nella<br />

medesima località.<br />

5. I limiti <strong>di</strong> spesa per i pasti <strong>di</strong> cui al primo comma, sono rivalutati annualmente, a<br />

decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in<br />

base agli in<strong>di</strong>ci ISTAT, con decreto del Ministro del Tesoro, <strong>di</strong> concerto con il Ministro per<br />

la funzione pubblica.<br />

120


6. Il personale delle <strong>di</strong>verse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con<br />

<strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong> qualifica, più elevata o facente parte <strong>di</strong> delegazione ufficiale<br />

dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provve<strong>di</strong>mento motivato, a fruire dei<br />

rimborsi e delle agevolazioni previste per il <strong>di</strong>pendente in missione <strong>di</strong> grado più elevato.<br />

7. Per prestazioni rese da particolari categorie <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti in particolarissime situazioni<br />

operative <strong>di</strong> lavoro, negli accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> comparto potranno essere previste, fermi restando gli<br />

importi <strong>di</strong> cui ai primo e secondo comma, con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>verse per la corresponsione del<br />

trattamento <strong>di</strong> missione.<br />

8. Al personale inviato in missione fuori sede, le amministrazioni devono anticipare, a<br />

richiesta dell'interessato, una somma pari al settanta cinque per cento del trattamento<br />

complessivo spettante per la missione.<br />

9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli<br />

or<strong>di</strong>namenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito <strong>di</strong> applicazione della L. 29<br />

marzo 1983, n. 93 ».<br />

Il compenso al curatore nel caso <strong>di</strong> fallimento completamente o parzialmente<br />

incapiente<br />

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146/2006, ha stabilito che, nelle ipotesi <strong>di</strong><br />

fallimento privo <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> o con fon<strong>di</strong> insufficienti, il compenso al curatore e le spese<br />

da lui sostenute e liquidate dal <strong>Tribunale</strong> sono totalmente o parzialmente a carico<br />

dell’Erario.<br />

In questi casi il <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> si è orientato nel liquidare il compenso nella<br />

misura minima risultante dalla tabella adottata a partire dal 9/2/2004 (v. allegato 2).<br />

121


Raccomando, infine, alla considerazione degli operatori, la circolare 21/4/2007<br />

(allegato n. 3) completa <strong>di</strong> fac-simili per il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> liquidazione.<br />

segue fac.simile decreto liquidazione compenso curatore<br />

122


<strong>IL</strong> TRIBUNALE ORDINARIO DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

SEZIONE FALLIMENTARE<br />

Decreto <strong>di</strong> liquidazione del compenso dovuto al curatore del fallimento<br />

Il <strong>Tribunale</strong>, riunito in camera <strong>di</strong> consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati<br />

1°.........................................................Presidente<br />

2°.........................................................Giu<strong>di</strong>ce<br />

3°.........................................................Giu<strong>di</strong>ce<br />

Letto il ricorso che precede- esaminati gli atti- tenuto conto dell'ammontare delle<br />

attività realizzate in €.........................................e dell'importo del passivo<br />

accertato in € ........................................; tenuto conto dell'ammontare<br />

complessivo <strong>di</strong>stribuito per effetto del concordato in<br />

€ .......................................... considerata l'opera prestata dal curatore e<br />

l'importanza del fallimento, avuto riguardo ai risultati ottenuti;<br />

P.Q.M.<br />

Visto l'art.39L.F. e il D.M. 570/1992,<br />

liquida in € ................................il compenso dovuto al<br />

curatore.................................................in €.................................<br />

le spese sostenute e documentate ed in €.........................................quelle<br />

forfetariamente determinate ex art. 4 D.M. citato, oltre CAP e IVA sugli importi<br />

imponibili<br />

<strong>di</strong>spone<br />

che il prelievo <strong>di</strong> dette somme, dedotti gli acconti, sarà effettuato all'atto della<br />

presentazione dell'istanza <strong>di</strong> chiusura della procedura, con consegna alla Banca<br />

<strong>di</strong> copia del presente decreto, <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> chiusura della procedura e del relativo<br />

mandato <strong>di</strong> pagamento emesso dal giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />

Ricevuta comunicazione oggi..........................<br />

123<br />

<strong>IL</strong> PRESIDENTE


Il riparto finale<br />

Il 1° ed il 2° co. del novellato art. 117 <strong>di</strong>spongono:<br />

“1- Approvato il conto e liquidato il compenso al curatore, il giu<strong>di</strong>ce delegato, sentite le proposte del<br />

curatore, or<strong>di</strong>na il riparto finale secondo le norme precedenti.<br />

2- Nel riparto finale vengono <strong>di</strong>stribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la<br />

con<strong>di</strong>zione non si è verificata, ovvero se il provve<strong>di</strong>mento non è ancora passato in giu<strong>di</strong>cato, la somma<br />

è depositata nei mo<strong>di</strong> stabiliti dal giu<strong>di</strong>ce delegato, perché, verificatisi gli eventi in<strong>di</strong>cati, possa essere<br />

versata ai cre<strong>di</strong>tori cui spetta o fatta oggetto <strong>di</strong> riparto supplementare fra gli altri cre<strong>di</strong>tori. Gli<br />

accantonamenti non impe<strong>di</strong>scono la chiusura della procedura”.<br />

Significativa è l'introduzione della <strong>di</strong>sposizione secondo cui "gli accantonamenti non<br />

impe<strong>di</strong>scono la chiusura della procedura".<br />

Tenuto conto, da un lato dell'interesse del debitore e dei cre<strong>di</strong>tori non contestati alla rapida<br />

chiusura della procedura, dall'altro, <strong>di</strong> quello dei cre<strong>di</strong>tori contestati a godere <strong>di</strong> analoghe<br />

prospettive <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfacimento, è stato <strong>di</strong>sposto il mantenimento degli accantonamenti<br />

precedentemente effettuati qualora non sia ancora intervenuta pronuncia irrevocabile sulla<br />

questione che li ha originati. Ne consegue che, anche in sede <strong>di</strong> riparto finale, dovranno<br />

essere trattenute le somme a favore dei cre<strong>di</strong>tori insinuati ma non ancora definitivamente<br />

ammessi, senza tuttavia che debba necessariamente attendersi la definitiva decisione per<br />

chiudere il fallimento.<br />

Sul punto della <strong>di</strong>stribuzione degli accantonamenti fatti in precedenza, la Relazione<br />

Ministeriale cosi’ si esprime:<br />

124


“E’ opportuno ricordare che l’art. 117 del regio decreto del 1942 prevedeva che la<br />

ripartizione finale comprendesse obbligatoriamente anche gli accantonamenti<br />

precedentemente fatti, proprio perché essa doveva aver luogo dopo che tutte le contestazioni<br />

fossero state risolte e fosse stato approvato il ren<strong>di</strong>conto, su accordo dei cre<strong>di</strong>tori o<br />

giu<strong>di</strong>zialmente ed altresì fosse stato liquidato il compenso al curatore. Ma poiché, con il<br />

passare del tempo, l'applicazione rigorosa <strong>di</strong> questo principio aveva, <strong>di</strong> fatto, allungato in<br />

modo abnorme la durata delle procedure fallimentari, che dovevano rimanere aperte per il<br />

solo fatto della pendenza <strong>di</strong> controversie, solitamente molto numerose, sullo stato passivo, la<br />

giurisprudenza ha progressivamente introdotto alcuni temperamenti al rigido principio della<br />

previa necessità che la ripartizione finale dovesse presupporre la definizione, con sentenza<br />

passata in giu<strong>di</strong>cato, <strong>di</strong> tutte le contestazioni relativi ai cre<strong>di</strong>ti concorrenti. Sennonchè,<br />

questo in<strong>di</strong>rizzo, teso a velocizzare la chiusura dei fallimenti, nell'interesse del debitore e dei<br />

cre<strong>di</strong>tori concorrenti non contestati, ha, a sua volta, finito per ledere i <strong>di</strong>ritti patrimoniali <strong>di</strong><br />

quelli contestati o quantomeno, per renderne sempre più incerte le aspettative. Su questo<br />

punto, allora, la norma novellata prevede che, in sede <strong>di</strong> ripartizione finale, gli<br />

accantonamenti fatti in precedenza devono essere <strong>di</strong>stribuiti solo nel caso in cui sia<br />

intervenuta la decisione irrevocabile sulle questioni che li avevano originati; <strong>di</strong>versamente,<br />

essi devono essere mantenuti secondo le modalità stabilite dal giu<strong>di</strong>ce delegato e non<br />

impe<strong>di</strong>scono la chiusura della procedura".<br />

Il giu<strong>di</strong>ce può inoltre <strong>di</strong>sporre, nel rispetto delle cause <strong>di</strong> prelazione, che siano assegnati ai<br />

cre<strong>di</strong>tori che vi consentono, in luogo delle somme spettanti, cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> imposta del fallito<br />

non ancora rimborsati.<br />

Le somme accantonate e non riscosse dagli aventi <strong>di</strong>ritto restano depositate per i cinque<br />

anni successivi alla chiusura del fallimento presso l'ufficio postale o la banca del fallimento.<br />

Nota, in proposito, F. D’Aquino:<br />

125


“Non è stato chiarito come il deposito per tali cre<strong>di</strong>tori debba essere effettuato. La norma fa<br />

riferimento alle forme <strong>di</strong> deposito delle somme del fallimento rinviando all'art. 34 l.f.<br />

A questo proposito nella prassi è consueta la soluzione <strong>di</strong> emettere libretti nominativi intestati al<br />

cre<strong>di</strong>tori, vincolati all'or<strong>di</strong>ne del giu<strong>di</strong>ce e custo<strong>di</strong>ti presso la cancelleria ovvero lasciato in deposito<br />

fiduciario presso il curatore. Resta, peraltro, inteso che il deposito del libretto non crea un vincolo <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> tali , somme, tanto che, ove i cre<strong>di</strong>tori irreperibili rimangano tali, il libretto può<br />

essere convertito in nuovo piano <strong>di</strong> riparto a benefìcio dei cre<strong>di</strong>tori in ogni caso.<br />

La previsione secondo cui la somme non richieste dai cre<strong>di</strong>tori vadano all'Erario vale, con tutta<br />

evidenza, per i fallimenti che si chiudono per riparto parziale (art. 118, n. 3, l.f.), ossia per l'ipotesi in<br />

cui è stata concepita l'esistenza <strong>di</strong> un riparto finale (art. 117 l.f.). In tal caso il conflitto è tra cre<strong>di</strong>tori<br />

ed Erario. Nel caso in cui il fallimento si dovesse chiudere per pagamento integrale dei cre<strong>di</strong>tori<br />

(art. 118, n. 2, c.c.), la norma in materia <strong>di</strong> riparto finale non dovrebbe trovare applicazione e gli<br />

accantonamenti effettuati per gli irreperibili dovranno ritornare, all'esito del quinquennio<br />

(analogamente che per il caso <strong>di</strong> concordato fallimentare) al fallito (ovvero all'assuntore in caso <strong>di</strong><br />

concordato), presumibilmente nel termine <strong>di</strong> prescrizione or<strong>di</strong>nario."<br />

Successivamente le somme (con i relativi interessi) accantonate, se non riscosse e non<br />

richieste da altri cre<strong>di</strong>tori rimasti insod<strong>di</strong>sfatti, sono versate all'entrata del bilancio dello<br />

Stato.<br />

Infine è stato previsto che, anche nelle more del quinquennio, i cre<strong>di</strong>tori rimasti insod<strong>di</strong>sfatti,<br />

che abbiano presentato la richiesta <strong>di</strong> assegnazione, possono chiedere ed ottenere, a mezzo <strong>di</strong><br />

ricorso al giu<strong>di</strong>ce designato dal Presidente del <strong>Tribunale</strong>, la <strong>di</strong>stribuzione in loro favore delle<br />

somme non richieste dagli aventi <strong>di</strong>ritto secondo le risultanze del piano <strong>di</strong> riparto.<br />

La norma invece non sembra riferirsi alla <strong>di</strong>stribuzione degli accantonamenti, i quali<br />

vanno mantenuti fino alla verificazione della con<strong>di</strong>zione o al passaggio in giu<strong>di</strong>cato del<br />

provve<strong>di</strong>mento che ha deciso la controversia in seguito alla quale furono <strong>di</strong>sposti.<br />

126


Tuttavia è ragionevole ritenere che ti meccanismo processuale delineato dal legislatore possa<br />

essere applicato anche a queste ipotesi, rimanendo peraltro incerto se il contrad<strong>di</strong>ttorio<br />

debba essere instaurato nei confronti <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>tori concorrenti, situazione che<br />

potrebbe rendere estremamente macchinoso l'intero proce<strong>di</strong>mento (cosi, L. Panzani, op.<br />

cit).<br />

Il riparto nelle società <strong>di</strong> persone<br />

Dal contributo <strong>di</strong>sposto dagli artt. 147 e 148 L.F. si ricavano le seguenti regole:<br />

1) la sentenza che <strong>di</strong>chiara il fallimento <strong>di</strong> società con soci a responsabilità<br />

illimitata produce automaticamente anche il fallimento <strong>di</strong> questi ultimi (art. 147, comma 1,<br />

L.F.);<br />

2) il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti <strong>di</strong>stinti (art.<br />

148,comma2, L.F.);<br />

3) il cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong>chiarato ed ammesso nel fallimento sociale si intende <strong>di</strong>chiarato ed<br />

ammesso per l'intero e con lo stesso privilegio anche in tutti i fallimenti personali dei singoli<br />

soci (art. 148, comma 3, L.F.);<br />

4) i cre<strong>di</strong>tori sociali hanno <strong>di</strong>ritto a partecipare per l'intero loro cre<strong>di</strong>to a tutte le ripar-<br />

tizioni (nel fallimento sociale ed in quelli particolari dei singoli soci) fino all'integrale<br />

pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in eccesso rispetto alla<br />

rispettiva quota spettante (art. 148, comma 3, L.F.);<br />

5) i cre<strong>di</strong>tori particolari dei soci partecipano solo al fallimento dei soci loro debitori (art.<br />

148, comma 4, L.F.);<br />

127


6) il cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> più coobbligati in solido partecipa al fallimento dei coobbligati falliti<br />

per l'intero cre<strong>di</strong>to in capitale ed accessori sino all'integrale pagamento. Il regresso fra i<br />

coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo l'integrale pagamento del cre<strong>di</strong>tore (art. 61<br />

L.F.).<br />

Da ciò consegue che il cre<strong>di</strong>tore dovrà tenere <strong>di</strong>stinti registri e <strong>di</strong>versi conto correnti<br />

per il patrimonio sociale e per quelli dei singoli soci <strong>di</strong>chiarati falliti in estensione.<br />

Per effettuare il piano <strong>di</strong> riparto in un fallimento <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone, il curatore:<br />

1) procederà alla determinazione dell’attivo da ripartire per ciascuna massa, al<br />

netto del compenso liquidato per ciascuna <strong>di</strong> esse e delle relative spese;<br />

2) procederà al riparto dell’attivo della massa sociale.<br />

I cre<strong>di</strong>ti sociali insod<strong>di</strong>sfatti, con le eventuali prelazioni loro riconosciute in sede <strong>di</strong><br />

verificazione, concorrono con i cre<strong>di</strong>ti personali nella ripartizione del ricavato della<br />

ven<strong>di</strong>ta dei beni dei singoli soci falliti. Giova rilevare che in sede <strong>di</strong> ripartizione è<br />

possibile graduare i privilegi ma non è possibile riconoscere una causa <strong>di</strong> prelazione o<br />

<strong>di</strong>sconoscerla in <strong>di</strong>fformità <strong>di</strong> quanto risulta dallo stato passivo reso esecutivo e non più<br />

impugnabile.<br />

Il regresso fra fallimenti dei singoli soci opera quando con la massa attiva <strong>di</strong> uno dei soci<br />

vengano pagati cre<strong>di</strong>tori sociali in misura superiore alla quota <strong>di</strong> partecipazione alle per<strong>di</strong>te<br />

<strong>di</strong> quel medesimo socio. Esemplificando: se in una società in nome collettivo fallita<br />

costituita da due soci (Alfa col 20% <strong>di</strong> partecipazione ad utili e per<strong>di</strong>te e Beta con 1*80%<br />

<strong>di</strong> partecipazione) il riparto particolare dell'attivo del socio Alfa consente il pagamento <strong>di</strong><br />

cre<strong>di</strong>tori sociali/ nella misura del 30% (cioè il 10% in più della sua quota <strong>di</strong> partecipazione<br />

alle per<strong>di</strong>te), il fallimento del socio Alfa avrà un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> regresso sul riparto della massa del<br />

128


socio Beta nella misura della quota dei debiti sociali pagata in più rispetto alla sua quota <strong>di</strong><br />

partecipazione alle per<strong>di</strong>te.<br />

E’ quin<strong>di</strong> evidente che la prima massa da cui si deve partire per procedere ai ripartì<br />

particolari dei soci è quella che origina il maggior cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> regresso nei confronti delle<br />

altre.<br />

Valga un esempio:<br />

129<br />

Percentuale <strong>di</strong> partecipazione<br />

alle per<strong>di</strong>te<br />

Socio A Socio B Socio C Totale<br />

50% 40% 10% 100%<br />

Passivo della massa personale 10 20 60 90<br />

Passivo della massa sociale Chir. 75 Chir. 75 Chir. 75<br />

Passivo della massa personale Priv. 7 Priv. 8 Priv. 14<br />

Chir. 5 Chir.2 Chir.4<br />

Si supponga che la parte non sod<strong>di</strong>sfatta dei cre<strong>di</strong>ti sociali ammonti a poiché 35 è<br />

stata parzialmente sod<strong>di</strong>sfatta in sede <strong>di</strong> riparto delle attività sociali. Ne consegue che:<br />

A) risponde del 50% <strong>di</strong> 40 = 20<br />

B) risponde del 40% <strong>di</strong> 40 = 16<br />

C) risponde del 10% dì 40 = 4<br />

Totale = 40


I cre<strong>di</strong>ti della massa sociale, ancorché parzialmente sod<strong>di</strong>sfatti, partecipano al riparto<br />

per l’intero importo ammesso.<br />

Si inizia con il riparto ai privilegiati: nell'esempio, non vi sono privilegi<br />

non sod<strong>di</strong>sfatti nella massa sociale.<br />

Dopo la ripartizione ai cre<strong>di</strong>tori privilegiati delle masse particolari, la<br />

situazione dell'attivo e del passivo si presenta come segue:<br />

130<br />

A B C<br />

Attivo residuo da ripartire 3 12 46<br />

Massa personale<br />

Passivo:<br />

Massa sociale 75 75 75<br />

Massa particolare 5 2 4<br />

Totale Passivo 80 77 79<br />

Si inizia il riparto dalla massa che dà origine al maggior importo <strong>di</strong> regresso,<br />

nell'esempio la massa <strong>di</strong> C.<br />

Sì determina la percentuale del riparto:<br />

Riparto C = (46 : 79) x 100 = 58,22784% <strong>di</strong> conseguenza spetta ai:<br />

Cre<strong>di</strong>tori della massa sociale: € 43,67<br />

Cre<strong>di</strong>tori della massa particolare: € 2,33<br />

€ 46,00


131<br />

C: ha regresso nei confronti dei soci che rispondono insieme del 9C delle per<strong>di</strong>te,<br />

come nell'esempio per 43,67 - 4 = 39,67, ove 4 è la per<strong>di</strong>ta per cui C non ha regresso;<br />

più precisamente (39,67 : 90) x 50 = 22,04 nella massa <strong>di</strong> A e (39,67: 90) x 40 = 17,63<br />

nella massa <strong>di</strong> B.<br />

Si iscrivono detti importi nel passivo <strong>di</strong> A e <strong>di</strong> B, per cui la situazione si presenta come<br />

segue:<br />

A B<br />

Attivo residuo da ripartire 3 12<br />

Passivo:<br />

Massa sociale 75 75<br />

Massa particolare 5 2<br />

Regresso <strong>di</strong> C 22,04 17,63<br />

Totale Passivo 102,04 94,63<br />

Si prosegue nel riparto della massa che dà luogo al maggior regresso.<br />

Nell'esempio, tuttavia, né A né B hanno attivo sufficiente per pagare alla massa sociale più<br />

della quota dovuta (rispettivamente 20 e 16) e pertanto nessun regresso è ipotizzabile per A e<br />

B. Il riparto sarà operato come segue:<br />

Per A: (3 : 102,04) x 100 = percentuale <strong>di</strong> riparto = 2,94 %<br />

Per B: (12 : 94,63) x 100 = percentuale <strong>di</strong> riparto = 12,69 % e così:<br />

Riparto A B<br />

Alla massa sociale 2,21 9,51<br />

Alla massa particolare 0,15 0,25<br />

Alla massa <strong>di</strong> C 0,64 2,24<br />

3,00 12,00


A questo punto si precede al riparto del nuovo attivo della massa <strong>di</strong> C come segue:<br />

Esaurito l'attivo delle tre masse, il riparto si esaurisce anche se la massa <strong>di</strong> C vanta una<br />

ulteriore ragione <strong>di</strong> regresso verso le altre masse.<br />

Allego altresi’ tre progetti <strong>di</strong> riparto parziale <strong>di</strong> fallimento <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone (s.n.c.)<br />

del dott. La Croce, del dott. Zorloni e dell’avv. A<strong>di</strong>nolfi che ringrazio sentitamente per<br />

l’autorizzazione alla pubblicazione.<br />

132<br />

Attivo<br />

Passivo<br />

Massa sociale<br />

Massa particolare <strong>di</strong> C<br />

La percentuale <strong>di</strong> riparto risulta<br />

e <strong>di</strong> conseguenza spetta:<br />

alla massa sociale<br />

alla massa particolare<br />

Totale<br />

0,64 + 2,24 = 2,88<br />

75<br />

4<br />

(2,88 : 79) x 100 = 3,64 %<br />

€ 2,73<br />

€ 0,15<br />

€ 2,88


133<br />

segue Riparto La Croce<br />

segue Riparto Zorloni<br />

segue Riparto A<strong>di</strong>nolfi


<strong>IL</strong> CASO: 1° PROGETTO DI RIPARTO PARZIALE<br />

FALLIMENTO ALFA SNC<br />

<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I<br />

LE <strong>SOMME</strong> INCASSATE<br />

€ 11.000,00<br />

€ 6.000,00<br />

€ 1.000,00<br />

€ 5.000,00<br />

€ 5.000,00<br />

€ 800.00<br />

MASSA SOCIALE ALFA SNC<br />

Attivo mobiliare<br />

• Ven<strong>di</strong>ta beni mobili<br />

• Incasso cre<strong>di</strong>ti commerciali<br />

• Transazione fornitore/az. rev. ex art. 67, 2 e. If<br />

• Transazione banca/az. ineff. ex art. 44 If<br />

• Netto ricavo ven<strong>di</strong>ta titoli restituito da banca in appello<br />

• Interessi attivi netti Totale massa sociale Alfa sne: attivo<br />

mobiliare € 28.800,00<br />

Attivo immobiliare<br />

• Ven<strong>di</strong>ta immobile sito in <strong>Milano</strong>, € 145.000.00<br />

Totale massa sociale Alfa snc: attivo immobiliare € 145.000,00


<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I (segue)<br />

LE <strong>SOMME</strong> INCASSATE<br />

1.500.00<br />

MASSA PERSONALE SOCIO A<br />

• Estinto libretto postale n. ...<br />

1.500,00<br />

Totale massa personale socio A<br />

5.000.00<br />

5.000,00<br />

MASSA PERSONALE SOCIO B<br />

• Ammortamento titoli smarriti<br />

Totale massa personale socio B<br />

TOTALE ATTIVO REALIZZATO € 180.300,00


<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I (segue)<br />

LE SPESE DI PROCEDURA SOSTENUTE ED EROGATE<br />

900,00<br />

300,00<br />

800.00<br />

SPESE GENERALI DI PROCEDURA<br />

• Campione fallimentare<br />

• Compenso comitato dei cre<strong>di</strong>tori<br />

• Anticipazioni spese spe<strong>di</strong>zione comunicazioni<br />

2.000,00<br />

Totale spese generali <strong>di</strong> procedura<br />

da ripartirsi tra le <strong>di</strong>verse masse in proporzione all'attivo realizzato<br />

= 319 da imputare alla massa sociale - attivo mobiliare<br />

= 1.610 da imputare alla massa sociale - attivo immobiliare<br />

= 16 da imputare alla massa personale socio A<br />

= 55 da imputare alla massa personale socio B<br />

x 28.800<br />

x 145.000<br />

x 1.500<br />

x 5.000<br />

<<br />

2.000.00<br />

180.300,00


<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I (segue)<br />

LE SPESE DI PROCEDURA SOSTENUTE ED EROGATE<br />

SPESE DELLA MASSA SOCIALE ALFA SNC<br />

Attivo mobiliare<br />

• Avv. Rossi (legale del fallimento per azione inefficacia<br />

art. 44 If) € 1.000,00<br />

• Avv. Bianchi (acconto per azione <strong>di</strong> recupero cre<strong>di</strong>ti<br />

commerciali) € 500,00<br />

• Spese bancarie € 20,00<br />

• Quota spese generali <strong>di</strong> procedura € ______ 319,00<br />

Totale spese massa sociale Alfa snc attivo mobiliare € 1.839,00


<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I (segue)<br />

LE SPESE DI PROCEDURA SOSTENUTE ED EROGATE<br />

SPESE DELLA MASSA SOCIALE ALFA SNC<br />

Attivo immobiliare (conto speciale immobile sito in <strong>Milano</strong>, Via ...)<br />

• Arch. Neri (perizia <strong>di</strong> stima immobile) € 900,00<br />

• Notaio... (visure ipocatastali ventennali) € 500,00<br />

• Acconto compenso curatore ex art. 109 If € 2.000,00<br />

• Spese bancarie € 35,00<br />

• Quota spese generali <strong>di</strong> procedura € ____ 1.610.00<br />

Totale spese massa sociale Alfa snc attivo immobiliare € 5.045,00


<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I (segue);<br />

LE SPESE DI PROCEDURA SOSTENUTE ED EROGATE<br />

SPESE DELLA MASSA PERSONALE SOCIO A<br />

• Refusione spese legali giu<strong>di</strong>zio ex art. 98 If per<br />

soccombenza del Fallimento<br />

€ 1.000,00<br />

€ 15,00<br />

€ 16.00<br />

• Spese bancarie<br />

• Quota spese generali <strong>di</strong> procedura<br />

1.031,00<br />

Totale spese della massa personale socio A


<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I (segue)<br />

LE SPESE DI PROCEDURA SOSTENUTE ED EROGATE<br />

€ 200,00<br />

€ 15,00<br />

SPESE DELLA MASSA PERSONALE SOCIO B<br />

• Bolli, <strong>di</strong>ritti, ecc. ... per ammortamento titoli<br />

€ 55.00<br />

• Spese bancarie<br />

• Quota spese generali <strong>di</strong> procedura<br />

270,00<br />

Totale spese della massa personale socio B<br />

TOTALE SPESE SOSTENUTE ED EROGATE € 8.185,00


<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I (segue)<br />

GLI ACCANTONAMENTI<br />

"==> Per spese future <strong>di</strong> procedura<br />

• stima saldo onorario legale causa recupero cre<strong>di</strong>to;<br />

• stima compenso legale per giu<strong>di</strong>zio revocatoria fornitore;<br />

• stima onorario curatore;<br />

• stima spese generali <strong>di</strong> procedura (postali, bolli, ecc. ...);<br />

• stima compenso <strong>di</strong>fensore per contenzioso tributario;<br />

• stima compenso comitato dei cre<strong>di</strong>tori;<br />

• stima compenso perito estimatore beni mobili;<br />

Da imputarsi alla singola massa / conto speciale <strong>di</strong> competenza o, se generali, prò quota


<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I (segue) LE<br />

SPESE DI PROCEDURA SOSTENUTE ED EROGATE<br />

6.000 massa sociale - attivo mobiliare<br />

31.000 massa sociale - attivo immobiliare<br />

100 massa socio A<br />

1.000 massa socio B<br />

38.100 totale<br />

NEL NOSTRO<br />

<<br />

ESEMPIO<br />

SI IPOTIZZA<br />

Accantonamenti specifici<br />

1) a favore dell'erario per cre<strong>di</strong>ti privilegiati - massa sociale - oggetto <strong>di</strong> contenzioso<br />

tributario € 1.000;<br />

2) a favore della Banca X per restituzione netto ricavo titoli / contenzioso € 5.000;<br />

3) a favore della Banca Y per cre<strong>di</strong>to ipotecario - massa sociale - <strong>di</strong> € 160.000 escluso ed<br />

opposto: a) in caso <strong>di</strong> domanda tempestiva;<br />

b1) in caso <strong>di</strong> domanda tar<strong>di</strong>va presentata nei 30 giorni;<br />

b2) in caso <strong>di</strong> domanda tar<strong>di</strong>va presentata dopo l'u<strong>di</strong>enza.


IPOTESI A<br />

<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I<br />

<strong>SOMME</strong> NETTE DISTRIBUIB<strong>IL</strong>I<br />

tenendo conto dell'accantonamento per opposizioni tempestive o tar<strong>di</strong>ve pendenti<br />

MASSA<br />

SOCIO B<br />

MASSA<br />

SOCIO A<br />

MASSA SOCIALE<br />

Conto<br />

speciale<br />

Conto attivo<br />

mobiliare<br />

Somme incassate 28.800 145.000 1.500 5.000<br />

Spese sostenute (1.839) (5.045) (1.031) (270)<br />

Accant. generici 20% min. (6.000) (31.000) (100) (1.000)<br />

(1.000) 0 0 0<br />

Accantonamenti specifici: -<br />

Erario (riserva)<br />

- Banca X < 1 > (5.000) 0 0 0<br />

- Banca Y < 2 > 0 (160.000) 0 0<br />

Attivo netto <strong>di</strong>stribuibile 14.961 0 369 3.730<br />

(1) Pendente appello contro sentenza per inefficacia ex art. 44 If <strong>di</strong> pagamenti.<br />

(2) Pendente opposizione ex art. 98 If per riconoscimento privilegio ipotecario.


IPOTESI B<br />

<strong>IL</strong> <strong>PROSPETTO</strong> <strong>DELLE</strong> <strong>SOMME</strong> DISPONIB<strong>IL</strong>I (segue)<br />

<strong>SOMME</strong> NETTE DISTRIBUIB<strong>IL</strong>I<br />

NON tenendo conto dell'accantonamento per opposizioni o tar<strong>di</strong>ve pendenti<br />

MASSA<br />

SOCIO B<br />

MASSA<br />

SOCIO A<br />

MASSA SOCIALE<br />

Conto<br />

speciale<br />

Conto attivo<br />

mobiliare<br />

Somme incassate 28.800 145.000 1.500 5.000<br />

Spese sostenute (1.839) (5.045) (1.031) (270)<br />

Accantonamenti generici (6.000) (31.000) (100) (1.000)<br />

(1.000) 0 0 0<br />

Accantonamenti specifici: -<br />

Erario (riserva)<br />

- Banca X < 1 > (5.000) 0 0 0<br />

- Banca Y < 2 > 0 0 0 0<br />

Attivo netto <strong>di</strong>stribuibile 14.961 108.955 369 3.730<br />

(1) Pendente appello contro sentenza per inefficacia ex art. 44 If <strong>di</strong> pagamenti.<br />

(2) Pendente opposizione ex art. 98 If per riconoscimento privilegio ipotecario.


<strong>IL</strong> PROGETTO DI DISTRIBUZIONE<br />

Nell'ipotesi A: il cre<strong>di</strong>tore opponente Banca Y vede tutelati i propri interessi,<br />

mentre gli altri cre<strong>di</strong>tori vedono "ritardato" il loro (eventuale) maggior<br />

sod<strong>di</strong>sfacimento.<br />

Nell'ipotesi B: il cre<strong>di</strong>tore opponente Banca Y vede "sfumare" la possibilità <strong>di</strong><br />

sod<strong>di</strong>sfarsi con il netto ricavo della ven<strong>di</strong>ta dell' immobile, che viene invece<br />

"utilizzato" per pagare tutti i cre<strong>di</strong>tori concorrenti.


TRIBUNALE CIV<strong>IL</strong>E DI M<strong>IL</strong>ANO N°.<br />

Ilì.mo Sig. Dott.ssa Caterina Macchi, Giu<strong>di</strong>ce Delegato alla procedura del Giu<strong>di</strong>ce:<br />

fallimento ALFA Dott.ssa C. Macchi<br />

nonché dei Soci illimitatamente responsabili TIZIA, CAIA, e SEMPRONIO.<br />

*****<br />

1° PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE DELL'ATTIVO<br />

MASSA ATTIVA<br />

Fallimento sociale<br />

Massa attiva mobiliare<br />

Fallimento personale CAIA<br />

Massa attiva immobiliare:<br />

*****<br />

In<strong>di</strong>ce<br />

• Immobile in San Giuliano (usufrutto nella misura <strong>di</strong> '/2 delmapp. H1)" 6<br />

• Immobile in San Giuliano (usufrutto nella misura <strong>di</strong> 1/2 del mapp. 110 sub.<br />

2 e 57) " 7<br />

• Immobile in San Giuliano (piena proprietà nella misura <strong>di</strong> 1/2 del mapp.<br />

142 sub. 17) 8<br />

Massa attiva mobiliare " 9<br />

Fallimento personale TIZIA " 10<br />

Massa attiva immobiliare:<br />

• Immobile in San Giuliano<br />

(piena proprietà del mapp. 110 sub. 39) " 10<br />

-<br />

pag.<br />

4<br />

4


Massa attiva mobiliare "11<br />

Fallimento personale SEMPRONIO "12<br />

Massa attiva immobiliare:<br />

• Immobile in San Giuliano<br />

(nuda proprietà del mapp. Hsub. 1) "12<br />

• Immobile in Cesate (piena proprietà<br />

nella misura dì 1/5) "13<br />

RIEP<strong>IL</strong>OGO MASSA ATTIVA "14<br />

MASSA PASSIVA<br />

Informazione e riepilogo "15<br />

RIPARTIZIONE "18<br />

Fallimento sociale "19<br />

Fallimento personale CAIA "22<br />

Massa immobiliare:<br />

• Immobile in San Giuliano<br />

mapp. 110 sub. 1 "22<br />

• Immobile in San Giuliano<br />

mapp. 110 sub. 2 e sub. 57 "25<br />

• Immobile in San Giuliano<br />

mapp. 142 sub. 17 "28<br />

Massa mobiliare generale e speciale "31<br />

Fallimento personale TIZIA "33<br />

Massa immobiliare:<br />

• Immobile in San Giuliano<br />

mapp. 110 sub. 39 "33


Massa mobiliare . " 35<br />

Fallimento personale SEMPRONIO "36<br />

Massa immobiliare:<br />

• Immobile in San Giuliano<br />

(mapp. 110 sub. 1) " 36<br />

RIEP<strong>IL</strong>OGO GENERALE:<br />

• Masse attive "40<br />

• Beneficiari del riparto secondo le singole masse “ 41<br />

• Elenco pagamenti "42<br />

* * *<br />

*****<br />

* * *


Il sottoscritto Curatore del fallimento in epigrafe in<strong>di</strong>cato, si permette fare<br />

presente che allo stato attuale della procedura, le <strong>di</strong>sponibilità esistenti<br />

derivano da:<br />

FALLIMENTO SOCIALE<br />

Massa attiva mobiliare<br />

Entrate<br />

- Ven<strong>di</strong>ta attività Bar sito in <strong>Milano</strong>,<br />

- Ven<strong>di</strong>ta merce sita nel Bar<br />

- Contanti rinvenuti nella cassa della<br />

MASSA A T T I V A<br />

€ 87.797,68<br />

€ 1.239,50<br />

società fallita € 1.112,66<br />

- Interessi attivi (imputazione<br />

proporzionale): € 3.686.24<br />

Uscite<br />

Totale Entrate € 93.836,08<br />

- Pagate a Cancelliere per inventario € 37,60<br />

- Spese sostenute per il Bar<br />

• Geom. per valutazione<br />

beni mobili € 577,13<br />

• Consumo energia elettrica e<br />

acqua € 546,89<br />

• Pubblicizzazione ven<strong>di</strong>ta attività


Bar € 999,04<br />

- Spese prenotate a debito e<br />

contributo unificato € 1.152,21<br />

- Ritenuta fiscale e spese bancarie<br />

(imputazione proporzionale) € 1.076,29<br />

Totale uscite € 4.389,16<br />

Saldo € 89.446.92


FALLIMENTO PERSONALE CAIA<br />

Massa attiva immobiliare<br />

1) Immobile in San Giuliano (usufrutto nella misura <strong>di</strong> '/2 del mapp.<br />

110 sub. 1)<br />

Entrate<br />

- Ven<strong>di</strong>ta 50% dell'usufrutto € 24.219,80<br />

- Canone <strong>di</strong> locazione del negozio € 10.170,57<br />

- Interessi attivi (imputazione proporzionale):<br />

€ 1.386,02<br />

Totale entrate € 35.776,39<br />

€<br />

Uscite<br />

Perito estimatore<br />

(imputazione proporzionale)<br />

- Trascrizione sentenza al P.R.l. e<br />

certificazione notarile (imputazione<br />

proporzionale)<br />

€<br />

- Pubblicizzazione ven<strong>di</strong>ta<br />

(imputazione proporzionale)<br />

€<br />

- Pagamento ICI<br />

€<br />

- Cancellazione iscrizioni e<br />

trascrizioni ipotecarie<br />

€<br />

- Imposta <strong>di</strong> registro contratto <strong>di</strong><br />

affitto<br />

€<br />

- Ritenuta fiscale e spese bancarie<br />

(imputazione proporzionale)<br />

€<br />

1.279,51<br />

388,59<br />

383,59<br />

329,15<br />

570,67<br />

61,00<br />

412,79


Totale uscite € 3.425,30<br />

Saldo € 32.351,09<br />

2) Immobile in San Giuliano (usufrutto nella misura <strong>di</strong> '/2 del mapp.<br />

110 sub. 2 e sub. 57)<br />

Entrate<br />

- Ven<strong>di</strong>ta 50% dell'usufrutto € 21.000,00<br />

- Canone <strong>di</strong> locazione del negozio € 10.458,26<br />

- Interessi attivi (imputazione proporzionale) :<br />

- € 1.267,77<br />

Totale entrate € 32.726,03<br />

Uscite<br />

Perito estimatore<br />

(imputazione proporzionale) € 1.279,51<br />

- Trascrizione sentenza al P.R.I. e certificazione notarile<br />

(imputazione proporzionale) € 388,58<br />

- Pubblicizzazione ven<strong>di</strong>ta<br />

(imputazione proporzionale) € 2.046,00<br />

- Pagamento ICI € 736,19<br />

- Pagata imposta per cancellazione<br />

iscrizioni e trascrizioni<br />

pregiu<strong>di</strong>zievoli € 1.327,26<br />

- Imposta <strong>di</strong> registro contratto <strong>di</strong><br />

affitto € 68,08


- Ritenuta fiscale e spese bancarie<br />

(imputazione proporzionale) € _____380,27<br />

Totale uscite € 6.225,89<br />

Saldo € 26.500,14<br />

3) Immobile in San Giuliano (piena proprietà nella misura <strong>di</strong> 1/2 del<br />

mapp. 142 sub. 17)<br />

Entrate<br />

- Ven<strong>di</strong>ta 50% della piena proprietà € 43.000,00<br />

- Interessi attivi (imputazione proporzionale):<br />

- € 1.730,91<br />

Totale entrate € 44.730,91<br />

Uscite<br />

Perito estimatore<br />

(imputazione proporzionale) € 1.279,50<br />

- Trascrizione sentenza al P.R.I. e certificazione<br />

notarile (imputazione proporzionale) € 388,58<br />

- Pagata imposta per cancellazione<br />

iscrizioni e trascrizioni<br />

- pregiu<strong>di</strong>zievoli € 981,24<br />

- Pubblicizzazione ven<strong>di</strong>ta<br />

(imputazione proporzionale) € 2.046,00<br />

- Pagamento 1CI € 323,45<br />

- Ritenuta fiscale e spese bancarie


(imputazione proporzionale) €_____ 510,52<br />

Totale uscite € 5.529,29<br />

Saldo € 39.201,62<br />

Massa attiva mobiliare<br />

Entrate<br />

- Ven<strong>di</strong>ta arredamento appartamento € 774,69<br />

- Titoli in pegno<br />

- Interessi attivi<br />

- (imputazione proporzionale) :€ 49,73<br />

€ 5.367,59<br />

Totale entrate € 6.192,01<br />

- Avv.<br />

(fondo spese per revocatoria acquisto box) € 1.604,00<br />

- Avv. parere € 183,60<br />

- Perito estimatore € 18,62<br />

- Ritenuta fiscale e spese bancarie<br />

- (imputazione proporzionale) € 17,13<br />

Totale entrate € 1.823,35<br />

Saldo € 4.368,66


FALLIMENTO PERSONALE TIZIA<br />

Massa attiva immobiliare<br />

Immobile in San Giuliano (piena proprietà del mapp. 110 sub. 39)<br />

Entrate<br />

- Ven<strong>di</strong>ta appartamento<br />

- Interessi attivi (imputazione<br />

proporzionale):<br />

Totale entrate<br />

Uscite<br />

Perito estimatore (imputazione<br />

proporzionale)<br />

- Trascrizione sentenza al P.R.I. e<br />

certificazione notarile (imputazione<br />

proporzionale) €<br />

- Pubblicizzazione ven<strong>di</strong>ta (imputazione<br />

proporzionale) €<br />

- Pagamento IC1 €<br />

- Cancellazione iscrizioni e trascrizioni<br />

ipotecarie €<br />

- Ritenuta fiscale e spese bancarie<br />

(imputazione proporzionale) €<br />

Totale uscite Saldo<br />

-<br />

€ 70.000,00<br />

2.873,90<br />

€ 1.482,45<br />

388,57<br />

1.725,60<br />

551,14<br />

955,42<br />

€ 72.873,90<br />

5.942,36<br />

€ 66.931,54


Massa attiva mobiliare<br />

Entrate<br />

- Ven<strong>di</strong>ta arredamento appartamento €<br />

- Interessi attivi (imputazione<br />

proporzionale): €<br />

Totale entrate<br />

Uscite<br />

- Perito estimatore €<br />

- Ritenuta fiscale e spese bancarie<br />

(imputazione proporzionale) €__<br />

Totale uscite<br />

Saldo<br />

774,69<br />

32,28<br />

24,82<br />

9,43<br />

€ 806,97<br />

€ ______ 34,25<br />

€ 772.72


FALLIMENTO PERSONALE SEMPRONIO<br />

Massa attiva immobiliare<br />

1) Immobile in San Giuliano (nuda proprietà del mapp. 110 sub 1)<br />

Entrate<br />

- Ven<strong>di</strong>ta della nuda proprietà € 84.780,20<br />

- Interessi attivi (imputazione proporzionale):<br />

- € 3.507,57<br />

Totale entrate € 88.287,77<br />

Uscite<br />

Perito estimatore Geom.<br />

(imputazione proporzionale) € 741,23<br />

- Trascrizione sentenza al P.R.I. e certificazione<br />

notarile (imputazione proporzionale) € 388,58<br />

- Pubblicizzazione ven<strong>di</strong>ta<br />

(imputazione proporzionale) € 1.342,01<br />

- Cancellazione iscrizioni e<br />

trascrizioni ipotecarie € 570,67<br />

- Ritenuta fiscale e spese bancarie<br />

(imputazione proporzionale) € 1.022,93<br />

Totale uscite € 4.065,42<br />

Saldo € 84.222,35


2) Immobile in Cesate - (piena proprietà nella misura <strong>di</strong> 1/5)<br />

Entrate<br />

- Transazione immobiliare € 2.582,29<br />

- Interessi attivi (imputazione<br />

proporzionale): €_____ 106,62<br />

Totale entrate € 2.688,91<br />

Uscite<br />

Perito estimatore<br />

(imputazione proporzionale) € 741,22<br />

- Trascrizione sentenza al P.R.I. e certificazione notarile<br />

(imputazione proporzionale) € 388,58<br />

- Cancellazione del vincolo<br />

ipotecario € 1.421,51<br />

- Ritenuta fiscale e spese bancarie<br />

(imputazione proporzionale) €______ 31,10<br />

Totale uscite € 2.582,41<br />

Saldo € ______ 106,50<br />

* * *<br />

****<br />

*<br />

* * *<br />

*


RIEP<strong>IL</strong>OGO MASSA ATTIVA Entrate Uscite Saldo<br />

Fallimento Sociale 93.836 .08 4.389,16 89.446,92<br />

Fallimento personale CAIA:<br />

- immobile in San Giuliano<br />

- immobile in San Giuliano<br />

- immobile in San Giuliano<br />

35.776,39 3.425,30 32.351,09<br />

32.726,03 6.225,89 26.500,14<br />

44.730,91 5.529,29 39.201,62<br />

- massa mobiliare 6.192.01 1.823,35 4.368,66<br />

Fallimento personale TIZIA:<br />

- immobile in San Giuliano<br />

119.425,34 17.003,83 102.421,51<br />

72.873.90 5.942,36 66.931,54<br />

massa mobiliare 800.97 34,25 772,72<br />

Fallimento personale SEMPRONIO:<br />

- immobile in San Giuliano<br />

73.680,87 5.976,61 67.704,26<br />

88.287,77 4.065,42 84.222,35<br />

- immobile in Cesate, 2.68S.91 2.582,41 106,50<br />

90.970.68 6.647,83 84.328,85<br />

Totale 377.918,97 34.017,43 343.901,54<br />

*****<br />

* * *


Informazione e riepilogo<br />

MASSA PASSIVA<br />

Allo stato, la massa passiva è desunta dalle insinuazioni tempestive, tar<strong>di</strong>ve<br />

e dalla definizione della cause <strong>di</strong> opposizione ex art. 98 l.f. nonché dalla<br />

decurtazione del cre<strong>di</strong>to ipotecario vantato da Banca y per la quota <strong>di</strong> 1/5<br />

sull'immobile dì proprietà <strong>di</strong> SEMPRONIO sito in Cesate dell'importo <strong>di</strong><br />

Lit. 46.049.095 (€ 23.782,38) a fronte della transazione autorizzata dal<br />

<strong>Tribunale</strong> con decreto, concernente da un lato il ricavo della ven<strong>di</strong>ta della<br />

quota <strong>di</strong> 1/5 dell’immobile e dall'altro lato la rinuncia al cre<strong>di</strong>to concorsuale<br />

da parte del cre<strong>di</strong>tore ipotecario.<br />

Vi è, inoltre, da riepilogare quanto già oggetto <strong>di</strong> specifica informazione alla<br />

S.V., al riguardo della sussistenza dell'iscrizione ipotecaria in favore della<br />

Banca x presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2 del<br />

29/5/1993 per l'importo <strong>di</strong> Lit. 150.000.000 gravante sull'immobile <strong>di</strong> San<br />

Giuliano - mapp. 110 sub 2 <strong>di</strong> pertinenza della massa attiva <strong>di</strong> CAIA a<br />

garanzia <strong>di</strong> mutuo concesso a SEMPRONIO (soggetto non fallito e per la cui<br />

ragione cre<strong>di</strong>toria la Banca non si è insinuata alla stato passivo).<br />

Richiamato che ai sensi dell'art. 52 l.f. il fallimento apre il concorso dei<br />

cre<strong>di</strong>tori sul patrimonio del fallito, è stato ritenuto che nell'ipotesi in cui i<br />

beni del fallito siano vincolati a garanzia <strong>di</strong> debiti altrui, i cre<strong>di</strong>tori titolari<br />

del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to non abbiano il <strong>di</strong>ritto-dovere <strong>di</strong> insinuarsi nel fallimento<br />

e, pertanto, non potendo partecipare al concorso su tutti i beni compresi nel<br />

fallimento stesso in quanto trattasi <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to non concorsuale, possono


intervenire nella fase <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del bene vincolato ovvero in sede <strong>di</strong><br />

ripartizione dell'attivo ricavato sulla ven<strong>di</strong>ta dello specifico immobile. Vista<br />

l'assenza <strong>di</strong>mostrata dalla Banca alla missiva inviata con raccomandata a.r.<br />

recapitata il 29/7/2003, questa Curatela richiedeva alla S.V. l'autorizzazione<br />

a <strong>di</strong>ffidare la Banca ad adempiere al deposito a mani del Curatore della<br />

documentazione attestante il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to nei confronti della massa<br />

fallimentare derivante dall'iscrizione ipotecaria sopra in<strong>di</strong>cata. Diffida questa<br />

inviata tramite Ufficiale Giu<strong>di</strong>ziario, notificata il 12/11/2003 me<strong>di</strong>ante<br />

servizio postale. A seguito <strong>di</strong> detta <strong>di</strong>ffida, la Banca nominava l'Avv. xx per<br />

l'esame della posizione, il quale, alla fine, dopo vari colloquio e scambio <strong>di</strong><br />

corrispondenza con la Curatela, a sua volta invitava la Banca con<br />

raccomandata 2/2/2004 a rimettere gli elementi tali da comprovare l'attuale<br />

sussistenza al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to avvertendola che in caso contrario "il<br />

Curatore depositerà il piano <strong>di</strong> riparto senza tenere in considerazione il<br />

Vostro eventuale cre<strong>di</strong>to, visto il lungo periodo <strong>di</strong> tempo ormai trascorso<br />

dalla notifica che Vi fu fatta dallo stesso Curatore nello scorso mese <strong>di</strong><br />

novembre"<br />

Da ultimo, questa Curatela ha ricevuto una telefonata (gli scritti<br />

evidentemente non rappresentano per le Banca un atto dovuto soprattutto nel<br />

momento in cui devono essere assunte delle precise responsabilità) dalla<br />

Dr.ssa xxx della Banca nel corso della quale ha informato che nessun <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to della Banca sussiste per effetto della sopra richiamata iscrizione<br />

ipotecaria.


Infine, solo per memoria si fa presente clic l'ipoteca iscritta al in data<br />

2/1/1989 sull'immobile <strong>di</strong> pertinenza del fallimento personale CAIA sito in<br />

San Giuliano a favore della Banca U., deve considerarsi perenta per<br />

effetto della estinzione del cre<strong>di</strong>to risalente al 1994 così come risulta dalla<br />

<strong>di</strong>chiarazione della medesima Banca rilasciata il 4/8/2003.<br />

* * *<br />

STATO PASSIVO AGGIORNATO<br />

Privilegio<br />

Privilegio<br />

ipotecario<br />

Chirografo<br />

prededuzione<br />

Chirografo<br />

Fallimento sociale 1345,10 760,21 137.491,50<br />

Fallimento personale<br />

TIZIA<br />

Fallimento personale<br />

SEMPRONIO<br />

Fallimento personale<br />

CAIA<br />

165,27 115.447.28 111.469,43<br />

165,27 29.491,95 182.272,59<br />

165,27<br />

pignor, BTP<br />

61.420,57<br />

108.459,12<br />

49.164,07<br />

Totale 1.840,91 314.818,92 760,21 480.397,59<br />

797.817,63


Ciò premesso delle somme a <strong>di</strong>sposizione:<br />

- avvertendo che per quanto concerne le ipoteche che gravano su più<br />

immobili <strong>di</strong> pertinenza della massa attiva particolare ovvero <strong>di</strong> più<br />

masse attive particolari, la ripartizione viene effettuata<br />

proporzionalmente al singolo ricavato della ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ogni immobile nel<br />

rispetto sia della integralità del pagamento del cre<strong>di</strong>tore ipotecario <strong>di</strong><br />

grado poziore e sia del/dei cre<strong>di</strong>tore/i <strong>di</strong> grado inferiore (artt. 2809 e<br />

2856 c.c.);<br />

- richiamati i <strong>di</strong>sposti dell'art. 148 l.f., ed in particolare la normativa che<br />

ritiene che i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong>chiarati dai cre<strong>di</strong>tori sociali nel fallimento della<br />

società devono intendersi come <strong>di</strong>chiarati, altresì, per intero nel<br />

fallimento dei singoli soci nel mentre i cre<strong>di</strong>tori particolari partecipano<br />

solamente al fallimento dei soci loro debitori;<br />

il Curatore propone il seguente<br />

PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE


FALLIMENTO SOCIALE<br />

Saldo <strong>di</strong>sponibile €<br />

- accantonamento ex art. 113 n° 4 l.f. (spese <strong>di</strong><br />

giustizia, <strong>di</strong> Curatela, varie <strong>di</strong> procedura) €<br />

Somma <strong>di</strong>sponibile €<br />

- ulteriore accantonamento ex art. 113 l.f. €<br />

Somma da ripartire €<br />

a favore dei seguenti cre<strong>di</strong>tori:<br />

1. prededucibile - pagamento integrale:<br />

N, dom. Nominativo<br />

22 B<br />

€<br />

Totale parziale €<br />

2. privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 - pagamento integrale:<br />

89.446,92<br />

20.000.00<br />

69.446,92<br />

7.186,92<br />

62.260,00<br />

Importo<br />

760.21<br />

760,21<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

48 Avv. € 1.004.50<br />

Totale parziale € 1.004,50<br />

Totale progressivo € 1.764,71<br />

3. privilegio generale mobiliare - pagamento integrale:<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

Tar<strong>di</strong>va Comune <strong>di</strong> € 340,60<br />

Totale parziale €. 340,60<br />

Totale progressivo € 2.105,31


4. chirografarì<br />

pagamento parziale nella misura del 47,95% dei cre<strong>di</strong>ti ammessi allo stato<br />

passivo in via chirografaria (€ 137.491,50) nella massa sociale a cui sono<br />

stati aggiunti gli importi relativi al C.P. e all'I.V.A. sulle fatture da emettere<br />

(€ 225,01) in seguito al presente riparto dai cre<strong>di</strong>tori privilegiati ex art. 2751<br />

bis n°. 2 ce. (prestatori d'opera intellettuale):<br />

N. Nominativo Importo ripartizione ripartizione Totale<br />

del cre<strong>di</strong>to 43,68% 4,27% (1) 47,95%<br />

1 RGG. 5.178,78 2.262,09 221,22 2.483,31<br />

2 Torrefazione<br />

5.566,15 2.431,29 237,77 2.669,06<br />

3 Caffé' 3.011,72 1.315,52 128,65 1.444,17<br />

4 P 310,44 135,60 13,26 148,86<br />

6 F 15.729,77 6.870,76 671,92 7,542,68<br />

9 Ditta B 1.569,06 685,37 67,03 752,40<br />

10 Ba 903.89 394,82 38,61 433,43<br />

11 Prefettura 208,44 91,05 8,90 99,95<br />

12 CO. 367,92 160,71 15,72 176.43<br />

13 Dist 554,05 242,01 23,67 265,68<br />

15 Distribuzione<br />

D.G 1.127,12 492,33 48,15 540,48<br />

16 Banca Popolare<br />

Cre<strong>di</strong>to 17.519.98 2.518,32 (2) 2.518,32<br />

20 Tenuta 329,09 143.75 14,06 157,81<br />

21 Banca 7.407,76 3.235.71 316.44 3.552,15<br />

23 Enel 1.248,87 545,51 53,35 598.86


25 Banca e 4.599,25 2.008,95 196,46 2.205.41<br />

28 A e 2.281,88 996,73 97,47 1.094,20<br />

30 Cav<br />

€ 932,62 407,37 39,84 447,21<br />

31 Comune <strong>di</strong> e 1.743,37 761,50 74,47 835,97<br />

32 Esatri - e 363,24 158,66 15,52 174,18<br />

33 Ban<br />

36 NO<br />

e 28.549,23 12.470,30 1.219,53 13.689,83<br />

e 1.406,29 614,27 60,07 674,34<br />

37 <strong>IL</strong> e 375,46 164,00 16,04 180,04<br />

38 P e 4.327,41 1.890,21 184,85 2.075,06<br />

46 S € 31.144,14 13.603,87 1.330,38 14.934,25<br />

48 L e 455,41 198,92 19,45 218,37<br />

54 M e 262,17 114,52 11,20 125,72<br />

Tard.<br />

Comune Di<br />

€ 243,00 106,14 10,38 116,52<br />

e 137.716,51 55.020.28 5.134,41 60.154,69<br />

(1) la maggior percentuale del 4,27% deriva dalla circostanza <strong>di</strong> cui alla<br />

nota successiva (2); (2) importo così determinato stante che il cre<strong>di</strong>to<br />

complessivo portato dalla domanda rubricata al n° 16 è così integralmente<br />

sod<strong>di</strong>sfatto tenuto conto anche delle ripartizioni con prelievo dalle masse attive<br />

immobiliari dei fallimenti personali CAIA e TIZIA.<br />

€ 62.260,00


* * *<br />

FALLIMENTO PERSONALE CAIA<br />

Immobile in San Giuliano - mapp. 110 sub. 1<br />

Saldo <strong>di</strong>sponibile € 32.351,09<br />

- accantonamento ex art. 113 n° 4 l.f. (spese <strong>di</strong><br />

giustizia, <strong>di</strong> Curatela, varie <strong>di</strong> procedura) € 8.000.00<br />

Somma <strong>di</strong>sponibile € 24.351,09<br />

- ulteriore accantonamento ex art. 113 l.f. € 2.551,09<br />

Somma da ripartire € 21.800,00<br />

a favore:<br />

dei cre<strong>di</strong>tori ipotecari<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2 in<br />

data 11/06/1999) sull'immobile realizzato ammesso allo stato passivo per<br />

complessive € 22.458,74, comprensivo degli interessi assistiti dalla<br />

medesima causi <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2° comma c.c. sino al<br />

02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dal<br />

3/11/2000 sino al 30/10/2002 (data <strong>di</strong> emissione del decreto <strong>di</strong><br />

trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> € 20.191,50 pari a €<br />

1.289,77 e così complessivamentc euro 23.748.51 (la medesima ipoteca<br />

è, altresì, iscritta in 1° grado sull'immobile <strong>di</strong> pertinenza del<br />

fallimento personale <strong>di</strong> TIZIA mapp. 110 sub 39 nonché sugli<br />

immobili <strong>di</strong> pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA mapp. 110<br />

sub 2 e sub 57 - mapp. 142 sub 17)<br />

-


N. dom. Nominativo Importo<br />

18 Banca € 3.635,35<br />

— • — —<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2<br />

in data 11/06/1999) sull'immobile realizzato<br />

ammesso allo stato passivo per complessive € 16.528,49, comprensivo<br />

degli interessi assistiti dalla medesima causa <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2°<br />

comma c.c. sino al 02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con<br />

decorrenza dal 3/11/2000 sino al 30/10/2002 (data <strong>di</strong> emissione del<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> €<br />

13.795,33 pari a € 881.20 e così complessivamente € 17.409,69 (la<br />

medesima ipoteca è, altresì, iscrìtta in 2° grado sull'immobile <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> TIZIA mapp. 110 sub 39<br />

nonché sugli immobili <strong>di</strong> pertinenza<br />

del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA<br />

mapp. 110 sub 2 e sub 57 mapp. 142 sub 17)<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

18 Banca € 2.702,51<br />

• — • —<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2<br />

in data 11/06/1999) sull'immobile realizzato<br />

ammesso allo stato passivo per complessive € 15.001,65, comprensivo<br />

degli interessi assistiti dalla medesima causa <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2°


comma c.c. sino al 02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con<br />

decorrenza dal 3/11/2000 sino al 30/10/2002 (data <strong>di</strong> emissione del<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> €<br />

13.461,04 pari a € 859,85 e cosi complessivamente € 15.861,50 (la<br />

medesima ipoteca è, altresì, iscritta in 3° grado sull'immobile <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> TIZIA -mapp. 110 sub 39<br />

nonché sugli immobili <strong>di</strong> pertinenza<br />

del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA<br />

mapp. 110 sub 2 e sub 57 mapp. 142 sub 17)<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

18 Banca € 2.428,03<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2 in<br />

data 27/09/1999) sull'immobile realizzato ammesso allo stato passivo per<br />

complessive € 11.079,27, comprensivo degli interessi assistiti dalla<br />

medesima causa <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2° comma c.c. sino al<br />

02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dal<br />

3/11/2000 sino al 30/10/2002 (data <strong>di</strong> emissione del decreto <strong>di</strong><br />

trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> € 9.453,91 pari a €<br />

603.88 e cosi complessivamente € 11.683,15 (la medesima ipoteca è<br />

altresì iscritta rispettivamente in 4° e in 5° grado sugli immobili <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA mapp. 110 sub 2 e sub<br />

57 - . 142 sub 17)


N. dom. Nominativo Importo<br />

41 Banca€ 6.347,41<br />

Totale ripartito € 15.113,30<br />

Residuo € 6.686,70<br />

Somma della quale non viene effettuata alcuna ripartizione stante l'esiguità<br />

dell'importo che viene, quin<strong>di</strong> considerato quale maggior accantonamento<br />

ex art. 113 l.f.<br />

* * *<br />

*****<br />

Immobile in San Giuliano - mapp. 110 sub. 2 e sub.57<br />

Saldo <strong>di</strong>sponibile € 26.500,14<br />

- accantonamento ex art. 113 n° 4 l.f. (spese <strong>di</strong><br />

giustizia, <strong>di</strong> Curatela, e varie <strong>di</strong> procedura} € 8.000.00<br />

Somma <strong>di</strong>sponibile € 18.500,14<br />

- ulteriore accantonamento ex art. 113 l.f. € 1.913.14<br />

Somma da ripartire € 16.587,00<br />

a favore:<br />

dei cre<strong>di</strong>tori ipotecari<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari dì <strong>Milano</strong> 2 in<br />

data 11/06/1999) sull'immobile realizzato ammesso allo stato passivo per<br />

complessive € 22.458.74, comprensivo degli interessi assistiti dalla<br />

medesima caus-i <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2° comma c.c. sino al<br />

02/11/2000 oltre agli interessì nella misura legale con


decorrenza dal 3/11/2000 sino al 26/05/2003 (data <strong>di</strong> emissione dei<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> €<br />

20.191,50 pari a € 1.634,96 e così complessivamente € 24.093,70 (la<br />

medesima ipoteca è, altresì, iscritta in 1° grado sull'immobile <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> TIZIA mapp. 110 sub 39 nonché<br />

sugli immobili <strong>di</strong> pertinenza<br />

del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA<br />

mapp. 110 sub. 1 mapp. 142 sub. 17)<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

18 Banca € 3.197,86<br />

• ~ • —<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2 in<br />

data 11/06/1999 ) sull'immobile realizzato ammesso allo stato passivo per<br />

complessive € 16.528,49, comprensivo degli interessi assistiti dalla<br />

medesima causi <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2° comma ce. sino al<br />

02/11/2000 oltre agli m'eressi nella misura legale con decorrenza dal<br />

3/11/2000 sino al 26/05/2003 (data <strong>di</strong> emissione del decreto <strong>di</strong><br />

trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> € 13.795,33 pari a €<br />

1.117,04 e così complessivamente € 17.465,53 (la medesima ipoteca è,<br />

altresì, iscritta in 2° grado sull'immobile <strong>di</strong> pertinenza del fallimento<br />

personale <strong>di</strong> TIZIA - mapp. 110 sub 39 nonché sugli immobili <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA mapp. 110 sub. 1 mapp.<br />

142 sub 17)


N. dom. Nominativo Importo<br />

18 Banca € 2.343,24<br />

— • — •<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2<br />

in data 11/06/1999) sull'immobile realizzato<br />

ammesso allo stato passivo per complessive € 15.001,65, comprensivo<br />

degli interessi assistiti dalla medesima causa <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2°<br />

comma ce. sino al 02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con<br />

decorrenza dal 3/11/2000 sino al 26/05/2003 (data <strong>di</strong> emissione del<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> €<br />

13.461,04 pari a € 1.089,98 e così complessivamente € 16.091,63 (la<br />

medesima ipoteca è, altresì, iscritta in 3° grado sull'immobile <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> TIZIA mapp. 110 sub 39<br />

nonché sugli immobili <strong>di</strong> pertinenza<br />

del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA<br />

mapp. 110 sub. 1 - mapp. 142 sub 17)<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

18 Banca € 2.135,79<br />

* — *<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2<br />

in data 27/09/1999) sull'immobile realizzato<br />

ammesso allo stato passivo per complessive € 11.079,27. comprensivo<br />

degli interessi assistiti dalla medesima causa <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2°


comma ce. sino al 02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con<br />

decorrenza dal 3/11/2000 sino al 26/05/2003 (data <strong>di</strong> emissione del<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> €<br />

9.453,91 pari a € 765,51 e così complessivamente € 11.844.78 (la<br />

medesima ipoteca è, altresì, iscrìtta rispettivamente in 4° e in 5°<br />

grado sugli immobili <strong>di</strong> pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA<br />

mapp. 110 sub. 1 - mapp. 142 sub 17)<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

41 Banca € 5.503,58<br />

Totale ripartito € 13.180,47<br />

Residuo € 3.406,53<br />

Somma della quale non viene effettuata alcuna ripartizione stante l'esiguità<br />

dell'importo che viene, quin<strong>di</strong> considerato quale maggior accantonamento ex<br />

art. 113 l.f.<br />

*****<br />

Immobile in San Giuliano Mil- mapp. n. 142<br />

sub. 17<br />

Saldo <strong>di</strong>sponibile € 39.201,62<br />

- accantonamento ex art. 113 n° 4 l,f. (spese <strong>di</strong><br />

giustizia, <strong>di</strong> Curatela, e varie <strong>di</strong> procedura) € 9.000.00<br />

Somma <strong>di</strong>sponibile € 30.201,62<br />

- ulteriore accantonamento ex art. 113 l.f € 3.114,62


Somma da ripartire € 27.087,00<br />

a favore: dei cre<strong>di</strong>tori<br />

ipotecari<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2<br />

in data 11/06/1999) sull'immobile realizzato<br />

ammesso allo stato passivo per complessive € 22.458,74, comprensivo<br />

degli interessi assistiti dalla medesima causa <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2°<br />

comma ce. sino al 02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con<br />

decorrenza dal 3/11/2000 sino al 03/06/2003 (data <strong>di</strong> emissione del<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> €<br />

20.191,50 pari a € 1.648,23 e così complessivamente € 24.106,97 (la<br />

medesima ipoteca è, altresì, iscritta in 1° grado sull'immobile <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> TIZIA mapp. 110 sub 39<br />

nonché sugli immobili <strong>di</strong> pertinenza<br />

del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA<br />

mapp. 110sub. 1 -mapp. 110sub 2 e sub57)<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

18 Banca € 6.766,88<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2<br />

in data lì/06/1999 ai nn. 56379/16117) sull'immobile realizzato<br />

ammesso allo stato passivo per complessive € 16.528,49, comprensivo<br />

degli interessi assistiti dalla medesima causi <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2°<br />

comma ce. sino al 02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con


decorrenza dal 3/11/2000 sino al 03/06/2003 (data <strong>di</strong> emissione del<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> £<br />

13.795,33 pari a € 1.126,11 e cosi complessivamente € 17.654.60 (la<br />

medesima ipoteca è, altresì, iscritta in 2° grado sull'immobile <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> TIZIA mapp. 110 sub 39 nonché<br />

sugli immobili <strong>di</strong> pertinenza<br />

del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA<br />

mapp. 110 sub. 1 - mapp. 110 sub 2 e sub 57)<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

18 Banca Popol € 4.798,06<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2 in<br />

data 11/06/1999 ) sull'immobile realizzato ammesso allo stato passivo per<br />

complessive € 15.001,65, comprensivo degli interessi assistiti dalla<br />

medesima causi <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2° comma c.c. sino al<br />

02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dal<br />

3/11/2000 sino al 03/06/2003 (data <strong>di</strong> emissione del decreto <strong>di</strong><br />

trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> € 13.461,04 pari a €<br />

1.098,83 e così complessivamente € 16.100.48 (la medesima ipoteca è<br />

altresì iscritta in 3° grado sull'immobile <strong>di</strong> pertinenza del fallimento<br />

personale <strong>di</strong> TIZIA mapp. 110 sub 39 nonché sugli immobili <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA mapp. 110 sub. 1 -mapp.<br />

110 sub 2 e sub 57)


N. dom. Nominativo Importo<br />

18 Banca € 4.519,17<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2<br />

in data 18/06/1999) sull'immobile realizzato<br />

ammesso allo stato passivo per complessive € 43.390,97, comprensivo<br />

degli interessi assistiti dalla medesima causi <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2°<br />

comma ce. sino al 31/12/2000 oltre agli interessi nella misura legale con<br />

decorrenza dal 1/01/2001 sino al 03/06/2003 (data <strong>di</strong> emissione del<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> €<br />

40.263,77 pari a € 3.122,92 e cosi complessivamente € 46.513,89 -<br />

pagamento parziale<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

24 Banca € 11.002,89<br />

Totale ripartito € 27.087,00<br />

* * *<br />

*****<br />

Massa mobiliare generale € (998,93)<br />

Massa mobiliare speciale<br />

Saldo <strong>di</strong>sponibile € 5.367,59<br />

- accantonamento ex art. 113 n° 4 l.f. (spese <strong>di</strong><br />

giustìzia a calcolo) € 367,59<br />

Somma da ripartire € 5.000,00<br />

a favore del cre<strong>di</strong>tore privilegiatopignoratizio su BTP per nominali €


10.0000,00 (50%), realizzati dal cre<strong>di</strong>tore come da comunicazione del<br />

4/3/2004 e versati sui fon<strong>di</strong> fallimentari in data 9/3/2004 - pagamento<br />

parziale:<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

29 Banca € 5.000,00<br />

Totale ripartito € 5.000,00


FALLIMENTO PFRSONALE TIZIA<br />

Immobile in San Giuliano - mapp. 110 sub. 39<br />

Saldo <strong>di</strong>sponibile € 66.931,54<br />

- accantonamento ex art. 113 n° 4 l.f. (spese <strong>di</strong><br />

giustizia, <strong>di</strong> Curatela, varie <strong>di</strong> procedura) € 15.000,00<br />

Somma <strong>di</strong>sponibile € 51.931,54<br />

- ulteriore accantonamento ex art. 113 l.f. € 5.388,54<br />

Somma da ripartire € 46.543,00<br />

a favore:<br />

dei cre<strong>di</strong>tori ipotecari<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2 in<br />

data 11/06/1999) sull'immobile realizzato ammesso allo stato passivo per<br />

complessive € 22.458,74, comprensivo degli interessi assistiti dalla<br />

medesima causa <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2° comma c.c. sino al<br />

02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dal<br />

3/11/2000 sino al 30/10/2002 (data <strong>di</strong> emissione del decreto <strong>di</strong><br />

trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> € 20.191,50 pari a €<br />

1.289,77 e così complessivamente € 23.748,51 (la medesima ipoteca è,<br />

altresì, iscritta in 1° grado sugli immobili dì pertinenza dei fallimento<br />

personale <strong>di</strong> CAIA mapp. 110 sub. 1 - mapp. 110 sub 2 e sub 57 e<br />

mapp. 142 sub. 17)<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

17 Banca Popolare


…..<br />

€ 10.506,88<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2<br />

in data 11/06/1999) sull'immobile realizzato<br />

ammesso allo stato passivo per complessive € 16.528,49 comprensivo<br />

degli interessi assistiti dalla medesima causa <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2°<br />

comma ce. sino al 02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con<br />

decorrenza dai 3/11/2000 sino al 30/10/2002 (data <strong>di</strong> emissione del<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> €<br />

13.795,33 pari a € 881,20 e cosi complessivamente € 17.409,69 (la<br />

medesima ipoteca è, altresì, iscritta in 2° grado sugli immobili <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> Zenga Maria Pompea - Via<br />

Baracca n. 9 mapp. 110 sub 1 - mapp. 110 sub 2 e sub 57 e Via<br />

<strong>Milano</strong> n. 18 mapp. 142 sub 17)<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

17 Banca € 7.810,79<br />

**<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2<br />

in data 11/06/1999) sull'immobile realizzato<br />

ammesso allo stalo passivo per complessive € 15.001,65, comprensivo<br />

degli interessi assistiti dalla medesima causa <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2°<br />

comma ce. sino al 02/11/2000 oltre agli interessi nella misura legale con<br />

decorrenza dal 3/11/2000 sino al 30/10/2002 (data <strong>di</strong> emissione del<br />

decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> €


13.461,04 pari a € 859,85 e cosi complessivamente € 15.861,50 (la<br />

medesima ipoteca è altresì iscritta in 3° grado sugli immobili <strong>di</strong><br />

pertinenza del fallimento personale <strong>di</strong> CAIA mapp. 110 sub 1 -<br />

mapp. 110 sub 2 e sub 57 e mapp. 142 sub 17)<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

17 Banca € 7.017,49<br />

- (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2 in<br />

data 16/09/1999) sull'immobile realizzato ammesso allo stato passivo per<br />

complessive € 61.458,40, comprensivo degli interessi assistiti dalla<br />

medesima causa <strong>di</strong> prelazione ex art. 2855 2° comma c.c. sino al<br />

31/12/2000 oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dal<br />

1/01/2001 sino al 30/10/2002 (data <strong>di</strong> emissione del decreto <strong>di</strong><br />

trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale <strong>di</strong> € 57.808,50 pari a €<br />

3.457,42 e così complessivamente € 64.915,82 -pagamento parziale<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

Massa mobiliare<br />

29 Banca € 21.207,84<br />

Totale ripartito € 46.543,00<br />

* * *<br />

*****<br />

Nessuna ripartizione viene effettuata stante l'esiguità della massa (€ 772.72)


* * *<br />

FALLIMENTO PERSONALE SEMPRONIO<br />

Immobile in San Giuliano<br />

Saldo <strong>di</strong>sponibile € 84.222,35<br />

- accantonamento ex art. 113 n° 4 l.f. (spese <strong>di</strong><br />

giustizia, <strong>di</strong> Curatela, varie <strong>di</strong> procedura) € 15.000.00<br />

Somma <strong>di</strong>sponibile € 69.222,35<br />

- ulteriore accantonamento ex art. 113 l.f. € 6.922.35<br />

Somma da ripartire € 62.300,00<br />

a favore:<br />

del cre<strong>di</strong>tore ipotecario (iscrizione presso la Conservatoria dei Registri<br />

Immobiliari <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> 2 in data 11/02/1994)<br />

sull'immobile realizzato ammesso allo stato passivo per complessive €<br />

29.491,95, comprensivo degli interessi assistiti dalla medesima causa <strong>di</strong><br />

prelazione ex art. 2855 2° comma c.c. sino al 2/11/2000, oltre agli interessi<br />

nella misura legale con decorrenza dal 3/11/2000 sino al 30/10/2002 (data <strong>di</strong><br />

emissione de! decreto <strong>di</strong> trasferimento dell'immobile) sull'importo capitale<br />

<strong>di</strong> € 27.251,36 pari a € 1.740,73 e cosi complessivamente € 31.232,68 -<br />

pagamento integrale<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

39 Banca € _____ 31.232,68<br />

Totale ripartito € 31.232,68<br />

Residuano € 31.067,32<br />

Tale importo viene ripartito a favore dei cre<strong>di</strong>tori privilegiati personali<br />

(pagamento integrale) e per la parte residua in favore dei<br />

cre<strong>di</strong>tori


chirografari personali e della massa sociale per la parte non sod<strong>di</strong>sfatta:<br />

1. cre<strong>di</strong>tori privilegiati - pagamento integrale:<br />

N. dom. Nominativo Importo<br />

47 Avv. € 165,27<br />

2. cre<strong>di</strong>tori chirografari - pagamento parziale;<br />

N. Nominativo<br />

Cre<strong>di</strong>tori Fallimento Personale<br />

Totale parziale € 165,27<br />

Importo<br />

del cre<strong>di</strong>to<br />

Ripartizione 10,66%<br />

8 B € 638,95 68,17<br />

27 Banca<br />

(già sod<strong>di</strong>sfatta per l'importo <strong>di</strong> €<br />

11.002,89 nel<br />

fallimento personale CAIA)<br />

29 Banca Popolare<br />

(già sod<strong>di</strong>sfatta per l'importo <strong>di</strong> €<br />

5.000,00 nel<br />

fallimento personale CAIA)<br />

35 Banca<br />

(già sod<strong>di</strong>sfatta per l'importo <strong>di</strong> €<br />

13.689,83 nel<br />

fallimento Sociale)<br />

44<br />

S (già sod<strong>di</strong>sfatta per l'importo <strong>di</strong> €<br />

14.934,25 nel<br />

e 42.757,93 4.561,71<br />

€ 61.420,57 6.552,77<br />

e 28.157,24 3.004,01<br />

€ 23.947,08 2.554,84<br />

47<br />

fallimento Sociale)<br />

L € 53,56 5,71<br />

51 Cre<strong>di</strong>to x e 4.078,70 435,14


Im € 5.344,85<br />

Cr e 3.056,50<br />

Totale fallimento personale € 169.455,38<br />

Cre<strong>di</strong>tori fallimento sociale<br />

RGG € 5.178,78<br />

Torrefazione € 5.566,15<br />

Caffé' € 3.011,72<br />

P € 310,44<br />

Fin € 15.729,77<br />

Ditta € 1.569,06<br />

B € 903,89<br />

P € 208,44<br />

C.C. € 367,92<br />

Distilleria € 554,05<br />

Dist 1.127,12<br />

Tenuta € 329,09<br />

Banca € 7.407,76<br />

Enel € 1.248,87<br />

Banca € 4.599,25<br />

A € 2.281,88<br />

CA e 932,62<br />

Comune <strong>di</strong> € 1.743,37<br />

Esa € 363,24<br />

Banca € 28.549,23<br />

N.O.E.


Eno € 1.406,29 150,03<br />

37 Il € 375,46 40,06<br />

38 Par e 4.327,41 461,68<br />

46 S e 31.144,14 3.322,65<br />

48 L € 455,41 48,59<br />

54 Magno e 262,17 27,97<br />

Tari Comune Di € 243,00 25,92<br />

Totale fallimento sociale € 120.196,53 12.823,38<br />

Totale<br />

progressive<br />

* * * * * *<br />

* *<br />

€ 289.651,91 30.902,05<br />

€ 62.300,00


Fallimento ALFA DI TIZIA<br />

E DEI SOCI illimitatamente responsabili TIZIA, CAIA E SEMPRONIO-<br />

Accantonamenti<br />

RIEP<strong>IL</strong>OGO MASSE ATTIVE Somme esistenti Exart. 113n.41.f. Ex art. 113 n. 1-2-3 ],f. Ulteriori Totale Somme residue<br />

<strong>di</strong>sponibili<br />

€ 62.260,00<br />

€ 27.186,92<br />

€ 7.186,92<br />

e 20.000,00<br />

€ 89.446,92<br />

Fallimento sociale<br />

Massa mobiliare<br />

Fallimento personale CAIA<br />

Massa immobiliare;<br />

€ 15.113,30<br />

€ 17.237,79<br />

€ 6.686,70<br />

€ 2.551,09<br />

€ 8.000,00<br />

€ 32.351,09<br />

1) Immobile in San Giuliano - mapp. 110<br />

€ 13.180,47<br />

€ 13.319,67<br />

€ 3.406,53<br />

€ 1.913,14<br />

8.000,00<br />

€ 26.500,14<br />

sub. 1<br />

2) Immobile in San Giuliano -mapp. 110<br />

€ 27.087,00<br />

€ 12.114,62<br />

3.114,62<br />

9,000,00<br />

€ 39.201,62<br />

sub 2 e sub 57<br />

3) Immobile in San Giuliano-mapp. 142 sub<br />

(€ 998,93 )<br />

17<br />

Massa mobiliare generale<br />

€ 5.000,00<br />

€ 367,59<br />

€ 367,59<br />

€ 5.367,59<br />

Massa mobiliare speciale<br />

Fallimento personale TIZIA<br />

Massa immobiliare:<br />

€ 46.543,00<br />

€ 20.388,54<br />

€ 5.388,54<br />

€ 15.000,00<br />

€ 66.931,54<br />

1) Immobile in San Giuliano - mapp. 110 sub.<br />

39<br />

€ 772,72<br />

€ 772,72<br />

Massa mobiliare<br />

Fallimento personale SEMPRONIO<br />

Massa immobiliare:<br />

€ 62.300,00<br />

€ 21.922,35<br />

€ 772,72<br />

€ 6.922,35<br />

€ 15.000,00<br />

€ 84.222,35<br />

1) Immobile in San Giuliano - mapp. 110<br />

€ 106,50<br />

€ 106,50<br />

€ 106,50<br />

sub. 1<br />

2) Immobile in Cesate -<br />

TOTALE € 343.901,54 € 75.367,59 £ 27.076,66 € 10.972,45 € 113,416,70 € 231.483,77


BENEFICIARI DEL RIPARTO<br />

Massa attiva immobiliare Massa attiva mobiliare<br />

Masse su <strong>di</strong> cui viene effettuato il prelievo<br />

TOTALE DA<br />

RIPARTIRE.<br />

Cre<strong>di</strong>tori<br />

chirografari<br />

pignora tizio<br />

Cre<strong>di</strong>tori ipotecari Cre<strong>di</strong>tori privilegiati<br />

Banca Banca Banca Cre<strong>di</strong>tori Ex art. 2751 generale<br />

prededucibili bis n. 2 mobiliare<br />

Popolare Banca<br />

Fallimento sociale<br />

Massa mobiliare . - - - - - 760,21 1.004,50 € 340,60 € € 60.154,69 € 62.260,00<br />

Fallimento pei sonale CAIA<br />

Massa immobiliare:<br />

1 ) Immobile in San Giuliano -<br />

- mapp. 110 sub. I € 8.765,89 € 6.347,41 - - - - . - . - € 15.113,30<br />

2) Immobile in San Giuliano -<br />

Via Baracca ri. 9 - màpp. 1 IO sub 2 e<br />

sub 57 € 7.676,89 € 5.503,58 - - - - - - . . € 13.180,47<br />

3) Immobile in San Giuliano -<br />

-mapp. 142 sub 17 € 16.084,11 - € 11.002,89 - - . - - . - € 27.087,00<br />

Massa mobiliare generale - - - - - . - - . - -<br />

Massa mobiliare speciale - - - - - - - - € 5.000,00 - e 5.000,00<br />

Fallimento personale TIZIA -<br />

Massa immobiliare: .<br />

1 ) Immobile in San Giuliano -<br />

– mapp. 110 sub, 39 € 25.335,16 - - € 21.207.84 - - - - - - € 46.543,00<br />

Massa mobiliare<br />

- - - - - - - - - -<br />

Fallimento personale SEMPRONIO<br />

Massa immobiliare: .<br />

1) Immobile in San Giuliano -<br />

- mapp. 110 sub. 1 - - - - € 31.232,68 - £ 165,27 - - € 30.902,05 € 62 300,00<br />

2) Immobile in Cesate - - - - - - - - - - - -<br />

TOTALE € 57.862,05 e 11.850,99 € 11.002,89 € 21.207,84 € 31.232,68 € 760,21 € 1.169,77 £ 340,60 € 5.000,00 € 91.056,74 E 231.483,77


<strong>IL</strong> CURATORE DEL FALLIMENTO<br />

* * *<br />

<strong>IL</strong> COMITATO DEI CREDITORI<br />

Esprime parere:<br />

BANCA<br />

BANCA<br />

TORREFAZIONE


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Assoggettabilità o meno a registrazione dei piani <strong>di</strong> riparto<br />

Come è noto l'amministrazione finanziaria sosteneva che i piani<br />

<strong>di</strong> riparto fallimentare fossero assoggettati all'imposta <strong>di</strong> registro, in<br />

quanto, con essi si dà completa attuazione alla volontà della legge a<br />

favore dell'una o dell'altra parte e si verificano effetti che non possono<br />

essere confinati ìn una <strong>di</strong>mensione meramente processuale, stante l'assoluta mancanza<br />

carattere <strong>di</strong> atto strumentale, necessario dovuto e, appunto, peculiare dell'atto<br />

processuale. Di qui la conclusione che il decreto con il quale il giu<strong>di</strong>ce delegato<br />

approva e rende esecutivo il progetto <strong>di</strong> riparto « trova giusta collocazione, ai fini della<br />

sua tassazione, nell'art. 8, lett. C) della prima parte della Tariffa all. A del d.P.R.<br />

n. 634/1972 » (ed ora nella corrispondente <strong>di</strong>sposizione del d.P.R. 26<br />

aprile 1986; n. 131).<br />

La tesi dell'A.F. è stata <strong>di</strong>sattesa dalla consolidata opinione dottrinale e giurisprudenziale<br />

che ritiene non assoggettabile a registrazione il piano <strong>di</strong> riparto. In particolare, Cass.,<br />

22 giugno 1983, n. 4277, la quale, dopo aver premesso che nella nuova <strong>di</strong>sciplina<br />

dell'imposta <strong>di</strong> registro, la tassabilità dell'atto presentato alla registrazione va<br />

riscontrata esclusivamente sulla base degli effetti che esso è idoneo a produrre sui<br />

<strong>di</strong>ritti delle parti è può essere affermata solo quando tali effetti siano riconducibili<br />

nell'ambito delle specifiche ipotesi previste nella Tariffa all. A al d.P.R n. 634, restando<br />

esclusa ogni possibilità <strong>di</strong> riferimento a meri effetti economici e <strong>di</strong> interpretazione<br />

estensiva od analogica <strong>di</strong> detta Tariffa, ha statuito che non vi e obbligo <strong>di</strong> sottoporre a<br />

registrazione (per effetto del <strong>di</strong>sposto dell'art. 2 tabella ali. B al d.P.R. n. 634): a) i<br />

piani al riparto al quali non siano state presentate osservazioni e quin<strong>di</strong>, siano stati<br />

<strong>di</strong>chiarati esecutivi senza mo<strong>di</strong>ficazione alcuna;<br />

214


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

215<br />

b) i piani <strong>di</strong> riparto nei cui confronti siano state presentate osservazioni inerenti ad<br />

eventuali errori concernenti la proporzionale attribuzione delle somme <strong>di</strong>stribuite o<br />

l'esatta collocazione dei cre<strong>di</strong>tori, senza che le osservazioni stesse abbiano dato<br />

luogo a contestazioni <strong>di</strong> sorta da parte degli interessati (o dallo stesso curatore),<br />

sicché siano state integralmente recepite dal giu<strong>di</strong>ce delegato che, così, ha <strong>di</strong>sposto<br />

le conseguenti e corrispondenti rettifiche dei piani medesimi.<br />

Se, invece, le osservazioni dei cre<strong>di</strong>tori sono state contrastate da altri cre<strong>di</strong>tori o dal<br />

curatore, costringendo così il giu<strong>di</strong>ce a <strong>di</strong>rimere una controversia, bisognerà<br />

<strong>di</strong>stinguere a seconda che il provve<strong>di</strong>mento conclusivo abbia:<br />

1) accolto le osservazioni, nel qual caso si applicherà l'imposta proporzionale<br />

prevista dall'art. 8, lett. d) della detta Tariffa;<br />

2) respinto le osservazioni, nel qual caso sì applicherà l'imposta fissa vìgente al<br />

momento della registrazione (art. 8, lett. e) della stessa Tariffa.<br />

Ove ricorra un'ipotesi <strong>di</strong> tassazione proporzionale, la base imponibile sarà<br />

rappresentata non già dall'intera somma in <strong>di</strong>stribuzione, ma unicamente da quella<br />

porzione dell'attivo che viene in contestazione (in senso conforme Cass., 26 maggio<br />

1991, n. 4923 e Cass., 2 giugno 1994, n. 5351).<br />

L'Amministrazione finanziaria con circolare della Dir. Tasse, n. 58/260228 del 30<br />

luglio 1990, in Il Fisco, 1990, 5528, si è uniformata all'in<strong>di</strong>rizzo giurisprudenziale<br />

ormai costante e consolidato della Suprema Corte, confermando in sostanza che:<br />

a) allorché i decreti <strong>di</strong> approvazione del piano <strong>di</strong> ripartizione dell'attivo<br />

approvano o <strong>di</strong>chiarano esecutivo il piano senza mo<strong>di</strong>fiche, per mancanza <strong>di</strong><br />

osservazioni dei cre<strong>di</strong>tori, ovvero con mo<strong>di</strong>fiche che corrispondono ad osservazioni o


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

richieste <strong>di</strong> alcuni cre<strong>di</strong>tóri non contestate dagli altri cre<strong>di</strong>tori o dal curatore, non<br />

ricorre l'obbligo <strong>di</strong> registrazione in termine fisso, atteso che in tale situazione il<br />

provve<strong>di</strong>mento stesso non definisce una controversia e non è riconducibile fra le<br />

ipotesi contemplate dall'art. 8 della tariffa, parte prima;<br />

216<br />

b) allorché ì detti provve<strong>di</strong>menti risolvono contestazioni fra t cre<strong>di</strong>tori e fra<br />

questi e il curatore, che non pongano in <strong>di</strong>scussione i risultati dello stato passivo, sono<br />

assoggettabili ad imposta fìssa se respingono le istanze avanzate, o con imposta<br />

proporzionale se le accolgono;<br />

c) se infine i detti provve<strong>di</strong>menti intervengono su pretese azionabili e non fatte<br />

valere nella precedente fase <strong>di</strong> ammissione al passivo, sono tassabili con l'imposta<br />

fissa [lett. d)] se <strong>di</strong>chiarano inammissibili le istanze medesime, ovvero con imposta<br />

proporzionale [lett. e)] se provvedano nel merito <strong>di</strong> tali istanze.<br />

La chiusura del fallimento<br />

La cessazione della procedura fallimentare è <strong>di</strong>sciplinata dal Capo : VIII della Legge<br />

fallimentare, che si sud<strong>di</strong>vide in due sezioni, l'una de<strong>di</strong>cata alla chiusura del<br />

fallimento, oggetto del presente capitolo, l'altra al concordato.<br />

Diversamente dalla revoca, che può intervenire in accoglimento dell'impugnazione<br />

proposta avverso la sentenza <strong>di</strong> fallimento, ove ne sia giu<strong>di</strong>zialmente accertata<br />

l'illegittimità, la chiusura ha per presupposto che la procedura concorsuale sia stata<br />

legittimamente aperta, così che la cessazione della procedura è conseguenza del<br />

verificarsi <strong>di</strong> una delle quattro ipotesi elencate nell'art. 118 L.F.<br />

La cessazione della procedura fallimentare puo’ dunque avvenire:


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

217<br />

1. per chiusura nei casi previsti dall'art. 118 L.F.;<br />

2. per concordato fallimentare.<br />

Tra la chiusura del fallimento ed il concordato fallimentare sussistono le seguenti<br />

<strong>di</strong>fferenze:<br />

a) mentre il decreto <strong>di</strong> chiusura del fallimento è un provve<strong>di</strong>mento avente ad oggetto<br />

proprio la cessazione della procedura; nel concordato fallimentare, invece, questa è<br />

una conseguenza in<strong>di</strong>retta dell'accordo, in or<strong>di</strong>ne alla sistemazione del passivo,<br />

concluso tra debitore e cre<strong>di</strong>tori ed omologato dal <strong>Tribunale</strong>;<br />

b) col decreto <strong>di</strong> chiusura del fallimento cessa la procedura fallimenta-re e decadono i<br />

relativi organi; il concordato, invece, sostituisce alla procedura fallimentare una nuova<br />

procedura, quella appunto del concordato, e mantiene in vita, utilizzandoli, gli organi<br />

della prima procedura;<br />

c) mentre, infine, il decreto <strong>di</strong> chiusura del fallimento non incide sullo svolgimento<br />

del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione alla sentenza <strong>di</strong>chiarativa al fine <strong>di</strong> ottenerne la revoca (la<br />

chiusura del fallimento, infatti, non fa venir meno l'interesse del debitore che è stato<br />

ingiustamente <strong>di</strong>chiarato fallito ad ottenere la revoca della sentenza); il concordato<br />

fallimentare osta alla prosecuzione <strong>di</strong> tale giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione, in quanto con esso<br />

il debitore implicitamente ammette il proprio stato <strong>di</strong> insolvenza.<br />

La prima ipotesi <strong>di</strong> chiusura del novellato art. 118 L.F.<br />

Il fallimento si chiude “se nel termine stabilito dalla sentenza <strong>di</strong>chiarativa <strong>di</strong> fallimento<br />

non sono state proposte domande <strong>di</strong> ammissione al passivo”;


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Va opportunamente rilevato che l’art. 16, 2° co. n. 5 novellato <strong>di</strong>spone che con la<br />

sentenza <strong>di</strong> fallimento “il tribunale assegna ai cre<strong>di</strong>tori e ai terzi che vantano <strong>di</strong>ritti reali o<br />

personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio <strong>di</strong> trenta giorni prima<br />

dell’adunanza (<strong>di</strong> verificazione dello stato passivo)…. Per la presentazione in cancelleria<br />

delle domande <strong>di</strong> insinuazione” e che sono considerate “tar<strong>di</strong>ve” tutte le domande<br />

presentate dopo tale termine.<br />

Il legislatore ricollega dunque la chiusura al dato formale della mancata presentazione,<br />

in tale termine perentorio, non solo <strong>di</strong> almeno una domanda <strong>di</strong> insinuazione, ma anche<br />

<strong>di</strong> una domanda <strong>di</strong> riven<strong>di</strong>cazione o restituzione.<br />

Se si aderisce all’opinione del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> che la <strong>di</strong>sposizione della sentenza<br />

<strong>di</strong> fallimento che fissa l’u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> verifica avendo natura organizzativa puo’ essere<br />

mo<strong>di</strong>ficata con decreto collegiale, allora la chiusura dovrà essere <strong>di</strong>sposta se nel<br />

termine perentorio <strong>di</strong> trenta giorni decorrenti dalla data della nuova u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> verifica,<br />

non sarà stata depositata alcuna domanda dei cre<strong>di</strong>tori.<br />

La presentazione tempestiva <strong>di</strong> una domanda <strong>di</strong> insinuazione impe<strong>di</strong>sce la chiusura<br />

della procedura, anche se la domanda dovesse essere respìnta dal giu<strong>di</strong>ce delegato.<br />

Tuttavia, nota Ferrara, se il provve<strong>di</strong>mento del giu<strong>di</strong>ce delegato è <strong>di</strong>ventato definitivo<br />

per mancata opposizione o per rinuncia o rigetto della stessa, la chiusura sarebbe<br />

inevitabile, sempre che, nel frattempo, non siano state presentate altre domande <strong>di</strong><br />

insinuazione, rese possibili dalla persistenza della procedura. Sempre secondo Ferrara,<br />

nel predetto caso <strong>di</strong> mancata opposizione o <strong>di</strong> rinunzia o rigetto della stessa, la<br />

chiusura della procedura verrebbe in forza dell'ipotesi prevista al n. 2 dell'art. 118, per<br />

mancanza cioè <strong>di</strong> passivo concorrente e subor<strong>di</strong>natamente al concorso delle altre<br />

con<strong>di</strong>zioni. Nel caso <strong>di</strong> mancata presentazione <strong>di</strong> domande <strong>di</strong> ammissione al passivo,<br />

218


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

sorge il problema se il fallimento possa essere chiuso senza il previo pagamento delle<br />

spese <strong>di</strong> giustizia e del compenso al curatore. Autorevole dottrina (SATTA,<br />

FERRARA e DEL VECCHIO), rilevato che il n. 1 dell'art. 118 (a <strong>di</strong>fferenza del n. 2<br />

dello stesso articolo) nulla <strong>di</strong>spone in proposito, sostenne che il cre<strong>di</strong>to del curatore per<br />

gli onorari maturati, non impe<strong>di</strong>sce la chiusura del fallimento, salve le azioni<br />

in<strong>di</strong>viduali contro il debitore (in senso conforme Cass. 4 marzo 1981 n. 1239). Ciò è<br />

stato contestato da altra dottrina (TEDESCHI) la quale ha affermato che, nel caso in<br />

esame, il fallimento sarà chiuso soltanto dopo il pagamento del compenso al curatore,<br />

procedendo, se del caso, alla liquidazione dell'attivo, ovviamente nei limiti <strong>di</strong> quanto<br />

occorrente per tale pagamento.<br />

Ovviamente chi aderisce a questa opinione ritiene <strong>di</strong> conseguenza che il curatore deve<br />

rendere il conto della sua gestione ed il <strong>Tribunale</strong> deve, prima della chiusura,<br />

liquidargli il compenso.<br />

La seconda ipotesi <strong>di</strong> chiusura<br />

La seconda ipotesi <strong>di</strong> chiusura del fallimento si verifica «quando, anche prima che sia<br />

compiuta la riparazione finale dell'attivo, le ripartizioni ai cre<strong>di</strong>tori raggiungono<br />

l'intero ammontare dei cre<strong>di</strong>ti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono<br />

pagati tutti i debiti e le spese da sod<strong>di</strong>sfare in prededuzione» (art. 118,1 comma, n. 2).<br />

L'ultima parte della vecchia <strong>di</strong>sposizione è stata mo<strong>di</strong>ficata, sostituendosi la locuzione<br />

«il compenso del curatore e le spese <strong>di</strong> procedura», contenuta nel testo originario, con<br />

219


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

quella attuale, volutamente più ampia laddove impone la sostenibilità <strong>di</strong> tutti i debiti da<br />

pagarsi in prededuzione.<br />

Si tratta in realtà <strong>di</strong> due <strong>di</strong>verse previsioni <strong>di</strong> chiusura.<br />

La prima ricorre quando nel corso della liquidazione dei beni, per essere il valore degli<br />

stessi superiore a quello della massa passiva, si ad<strong>di</strong>viene al sod<strong>di</strong>sfacimento integrale<br />

dei cre<strong>di</strong>tori. Ciò rende superfluo il proseguimento della liquidazione dei rimanenti<br />

beni con l'effettuazione <strong>di</strong> ulteriori ripartizioni e consente, pertanto, la chiusura del<br />

fallimento.<br />

La seconda previsione riguarda quei casi in cui i cre<strong>di</strong>tori siano stati anch'essi<br />

integralmente sod<strong>di</strong>sfatti, però, non per effetto delle ripartizioni, ma, al <strong>di</strong> fuori della<br />

procedura a seguito <strong>di</strong> pagamenti o, comunque, <strong>di</strong> regolamenti a carattere<br />

stragiu<strong>di</strong>ziale, in conseguenza dei quali i cre<strong>di</strong>tori hanno presentato rinuncia o<br />

desistenza dalla domanda <strong>di</strong> ammissione.<br />

Usando la locuzione « o questi siano in altro modo estinti » riferita ai<br />

cre<strong>di</strong>ti concorrenti, il legislatore ha <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> volersi <strong>di</strong>sinteressare del<br />

modo con il quale avviene l'estinzione delle passività e cioè per pagamento<br />

da parte del fallito o <strong>di</strong> terzi, per rinuncia del cre<strong>di</strong>tore, per transazione od<br />

altri accor<strong>di</strong>, ecc.<br />

Per procedersi alla chiusura del fallimento ex n. 2 dell'art. 118, è necessario il previo<br />

pagamento del compenso spettante al curatore e delle spese <strong>di</strong> procedura oltre che <strong>di</strong><br />

tutti i debiti <strong>di</strong> massa.<br />

Come abbiamo visto, con<strong>di</strong>zione per la chiusura del fallimento ex art. 118, n. 2 è che<br />

sia avvenuto l'integrale sod<strong>di</strong>sfacimento dei cre<strong>di</strong>ti ammessi al passivo.<br />

A proposito dei cre<strong>di</strong>tori ammessi si possono formulare quattro ipotesi:<br />

220


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

a) titolari <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ammessi e non contestati;<br />

b) titolari <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ammessi ed impugnati da altri cre<strong>di</strong>tori (art. 98 L.F.)<br />

c) titolari <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ammessi e per i quali sia stata proposta istanza <strong>di</strong> revocazione (art.<br />

98 L.F.).<br />

d) titolari <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ammessi con riserva.<br />

I cre<strong>di</strong>tori sub a) andranno sicuramente pagati; per quelli sub b) sarà sufficiente il<br />

deposito della somma per cui il cre<strong>di</strong>to fu ammesso. Lo stesso è a <strong>di</strong>rsi per i cre<strong>di</strong>ti sub<br />

c). Per quanto riguarda i cre<strong>di</strong>ti sub d), la chiusura del fallimento non sarà impe<strong>di</strong>ta<br />

dall'ammissione al passivo <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori i cui cre<strong>di</strong>ti siano soggetti a con<strong>di</strong>zione<br />

sospensiva non ancora verificata, purchè la quota ad essi spettante venga depositata a<br />

norma dell'art. 113, L.F.; tale somma, a suo tempo, sarà versata ai cre<strong>di</strong>tori cui spetti<br />

oppure sarà fatta oggetto <strong>di</strong> riparto supplementare tra gli altri cre<strong>di</strong>tori.<br />

Il pagamento deve essere effettivo e non solamente promesso o assicurato con deposito<br />

presso un terzo delle relative somme.<br />

Si <strong>di</strong>scute se possa essere <strong>di</strong>sposta la chiusura del fallimento ex n. 2 dell'art. 118<br />

nell'ipotesi <strong>di</strong> mancato pagamento <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti insinuati ma non ammessi al passivo del<br />

fallimento ed avverso la cui esclusione penda giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione ex art. 98 L.F.<br />

Autorevole dottrina (TEDESCHI) ed una giurisprudenza minoritaria (v. App. Firenze,<br />

decreto 6 novembre 1952, in Giur. Tosc. 1952, pag. 597; App. Firenze, 23 <strong>di</strong>cembre<br />

1954, in Giur. Tosc. 1955, pag. 429) negano la possibilità <strong>di</strong> tale chiusura affermando<br />

che la espressione « cre<strong>di</strong>ti ammessi » contenuta nel n. 2 dell'art. 118, va interpretata in<br />

relazione ai cre<strong>di</strong>ti che risultano ammessi dopo che siano terminati tutti i giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong><br />

opposizione a stato passivo, talché, fino a quel momento, non si può procedere alla<br />

chiusura del fallimento in base alla detta norma.<br />

221


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

La giurisprudenza del Supremo Collegio (v. sentenza 11 giugno 1958, n. 1930, in Dir.<br />

Fall. 1958, II, pag. 419) ha sostenuto che anche nell'ipotesi <strong>di</strong> pendenza <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

opposizione ex art. 98 L.F,, è possibile la chiusura del fallimento a con<strong>di</strong>zione che sia<br />

avvenuto il deposito delle somme eventualmente dovute a tale cre<strong>di</strong>tore, in modo che,<br />

nel caso che il giu<strong>di</strong>zio si concluda con esito favorevole al detto cre<strong>di</strong>tore, questi veda<br />

rispettato nei suoi confronti il principio della par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum, ricevendo, cioè,<br />

sul suo cre<strong>di</strong>to una percentuale uguale a quella degli altri cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> pari grado (Cass.,<br />

5 marzo 1979, n. 13671, Trib. <strong>di</strong> Roma, 3 aprile 1990, in Dir. Fall. 1992, II, pag. 577).<br />

Anche con riferimento al novellato art. 118 L.F. rimane valida l’opinione<br />

assolutamente pacifica nella giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità che consente la chiusura del<br />

fallimento in pendenze <strong>di</strong> domanda <strong>di</strong> ammissione tar<strong>di</strong>va (v. per tutte Cass. 9<br />

settembre 1995 n. 9506).<br />

La chiusura puo’ essere <strong>di</strong>sposta anche in pendenza del termine per proporre ricorso<br />

per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., contro il decreto del <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> reiezione<br />

del reclamo avverso il piano <strong>di</strong> riparto (Cass. 29 luglio 1974 n. 2285).<br />

La terza ipotesi <strong>di</strong> chiusura<br />

La terza ipotesi <strong>di</strong> chiusura del fallimento si realizza quando, liquidato<br />

l'intero patrimonio, si è compiuta la ripartizione tra i cre<strong>di</strong>tori dell'atti<br />

vo realizzato. Essa avviene a prescindere dall'integrale sod<strong>di</strong>sfacimento<br />

<strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>tori, essendo sufficiente che tra essi o anche solo tra parte <strong>di</strong> essi a<br />

seconda delle <strong>di</strong>verse prelazioni, sia avvenuta la sud<strong>di</strong>visione delle quote spettanti in<br />

222


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

base alla ripartizione fallimentare, dopo che sono state sod<strong>di</strong>sfatte le spese <strong>di</strong><br />

procedura.<br />

La quarta ipotesi <strong>di</strong> chiusura<br />

Il fallimento va chiuso “quando nel corso della procedura si accerta che la sua<br />

prosecuzione non consente <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare neppure in parte i cre<strong>di</strong>tori concorsuali, ne’ cre<strong>di</strong>ti<br />

prededucibili e le spese <strong>di</strong> procedura”. Si tratta <strong>di</strong> una previsione riformulata dal d. lgs.<br />

n. 9/2006 in termini più ampi e completi, a vantaggio <strong>di</strong> una minor <strong>di</strong>screzionalità <strong>di</strong><br />

giu<strong>di</strong>zio, rispetto a quella contenuta nel testo originario della legge fallimentare (che<br />

<strong>di</strong>sponeva la cessazione dell'iter concorsuale «quando non possa essere utilmente<br />

continuata la procedura per insufficienza <strong>di</strong> attivo». È la situazione in cui, anche<br />

prima dell'approvazione del programma <strong>di</strong> liquidazione, si manifesta tale<br />

«insufficienza <strong>di</strong> attivo» che nessuno dei soggetti coinvolti potrà ricevere dal riparto<br />

apprezzabile sod<strong>di</strong>sfazione del proprio interesse (Cavalaglio, cit., 600), essendo le<br />

attività recuperate assorbite dalle spese <strong>di</strong> procedura.<br />

E’ stato esattamente rilevato che la “valutazione della inutilità dell’ulteriore corso della<br />

procedura puo’ essere compiuta in ogni momento della stessa in cui risulti con certezza (e<br />

non secondo una mera probabilità) che non solo non sono sufficienti le liqui<strong>di</strong>tà già<br />

realizzate, ma che neppure lo sarà quanto verrà verosimilmente realizzato in seguito, per<br />

effetto delle azioni <strong>di</strong> recupero (<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti, risarcitorie, revocatorie, responsabilità degli<br />

organi sociali etc…) o da altra attività liquidatoria”. (G. Limitone).<br />

Quin<strong>di</strong>, “l’ampia <strong>di</strong>screzionalità riconosciuta in passato al tribunale in or<strong>di</strong>ne<br />

all’insufficienza dell’attivo è ora sostituita da un vero e proprio accertamento in or<strong>di</strong>ne alla<br />

223


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

prognosi <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione totale dei cre<strong>di</strong>tori concorsuali e prededucibili “(cosi’ GRANDE<br />

e LIMITONE).<br />

Concordo quin<strong>di</strong> con G. Limitone nel raccomandare al curatore che reputi inutile per i<br />

cre<strong>di</strong>tori, l’ulteriore corso della procedura, <strong>di</strong> riferirne dettagliatamente le ragioni,<br />

eventualmente supportandole con parere <strong>di</strong> uno o piu’ legali.<br />

Per la chiusura della procedura ex art. 118, 1° co. n.4 è necessario che l’attivo sia<br />

insufficiente a pagare, anche in parte, non solo i cre<strong>di</strong>ti concorsuali, ma anche quelli<br />

prededucibili e le spese <strong>di</strong> procedura.<br />

Quin<strong>di</strong> la procedura continuerà se v’è la fondata previsione <strong>di</strong> pagare, anche solo in<br />

parte, i cre<strong>di</strong>ti prededucibili o i cre<strong>di</strong>ti privilegiati ammessi al passivo.<br />

La chiusura del fallimento <strong>di</strong> società <strong>di</strong> persone<br />

L’art. 118, 2°co., 2° periodo stabilisce che “La chiusura delle procedure <strong>di</strong> fallimento<br />

della società determina anche la chiusura della procedura <strong>di</strong> fallimento della società<br />

determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’art. 147, salvo che<br />

nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura estesa ai soci ai sensi dell’art.<br />

147, salvo nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura <strong>di</strong> fallimenti come<br />

impren<strong>di</strong>tore in<strong>di</strong>viduale”.<br />

Quin<strong>di</strong>, la chiusura del fallimento sociale determina l’automatica chiusura dei<br />

fallimenti dei soci illimitatamente responsabili, <strong>di</strong>chiarati falliti in estensione, a<br />

con<strong>di</strong>zione pero’, che a carico del socio non sia pendente una procedura <strong>di</strong> fallimento<br />

come impren<strong>di</strong>tore in<strong>di</strong>viduale o come socio <strong>di</strong> altra società <strong>di</strong> persona fallita, nei quali<br />

224


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

casi il fallimento personale prosegue fino al suo naturale epilogo.<br />

Lo schema <strong>di</strong> riforma della nuova legge fallimentare introduce nel secondo comma,<br />

secondo periodo dell’art. 118, l’inciso “ nei casi previsti dai numeri 1) e 2)”: esso serve<br />

a limitare l’automatica chiusura del fallimento dei soci illimitatamente responsabile, in<br />

conseguenza della chiusura del fallimento della società <strong>di</strong> persone, ai soli casi in cui<br />

non vi sono debiti sociali, nel qual caso non si giustifica la prosecuzione dei fallimenti<br />

dei soci, aperti allo scopo <strong>di</strong> attuare, secondo le regole del concorso, la loro<br />

responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali <strong>di</strong> cui i soci debbono rispondere.<br />

Chiusura del fallimento sociale e cancellazione della società dal registro delle<br />

imprese<br />

L’art. 118, 2° co., 1° parte L.F. <strong>di</strong>spone che:<br />

“ove si tratti <strong>di</strong> fallimenti <strong>di</strong> società, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle<br />

imprese.”<br />

La richiesta <strong>di</strong> cancellazione è obbligatoria in tutti i casi <strong>di</strong> chiusura e non piu’<br />

facoltativa, come in vigore nell’abrogata legge fallimentare. Gli esatti rilievi della<br />

dottrina ha indotto il legislatore a mo<strong>di</strong>ficare la norma, limitando la cancellazione della<br />

società fallita dal registro delle imprese su richiesta del curatore ai soli casi in cui alla<br />

cessazione del fallimento non vi siano piu’ beni nel patrimonio sociale, evitandola nei<br />

casi <strong>di</strong> chiusra <strong>di</strong> cui ai numeri 1) e 2), nei quali non avrebbe alcuna giustificazione.<br />

La cancellazione va effettuata dal curatore e non richiede alcuna preventiva delibera o<br />

autorizzazione dell’organo amministrativo, dell’assemblea o dei soci della società, né<br />

225


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

prima, né dopo la chiusura del fallimento.<br />

Dalla data della iscrizione della richiesta <strong>di</strong> cancellazione, la società si estingue,<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che, a seguito della chiusura del fallimento, sia residuato o<br />

non un patrimonio.<br />

L’iscrizione ha ora efficacia costitutiva.<br />

Il decreto <strong>di</strong> chiusura<br />

Dispone il primo comma dell'art. 119: «La chiusura del fallimento è <strong>di</strong>chiarata con<br />

decreto motivato dal <strong>Tribunale</strong> su istanza del curatore o del debitore ovvero <strong>di</strong> ufficio,<br />

pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17 ».<br />

Legittimati a chiedere la chiusura del fallimento sono il curatore ed il debitore; la<br />

chiusura può essere altresì <strong>di</strong>sposta <strong>di</strong> ufficio. Non hanno legittimazione i singoli<br />

cre<strong>di</strong>tori concorrenti; tuttavia chiunque abbia un interesse, <strong>di</strong> fatto o giuri<strong>di</strong>co, alla<br />

cessazione della procedura (ad esempio il cre<strong>di</strong>tore che, ai fini fiscali, voglia portare a<br />

per<strong>di</strong>ta il cre<strong>di</strong>to insinuato e non sod<strong>di</strong>sfatto) può ottenere la pronuncia del decreto <strong>di</strong><br />

chiusura con esposti rivolti al <strong>Tribunale</strong> o al curatore o al giu<strong>di</strong>ce delegato. Il curatore<br />

che non si attivi per ottenere la chiusura della procedura, incorre in responsabilità che<br />

può provocare la sua revoca e quin<strong>di</strong> la proposizione dell'azione <strong>di</strong> responsabilità nei<br />

suoi confronti, da parte del nuovo curatore. Se ritenuto responsabile, il curatore<br />

revocato risponderà, nei confronti del fallito, dei danni da quest'ultimo subiti (in<br />

rapporto <strong>di</strong>retto e imme<strong>di</strong>ato) a causa dell'illegittimo comportamento del curatore<br />

medesimo.<br />

Il decreto <strong>di</strong> chiusura del fallimento va pronunciato non appena si verifichi una delle<br />

situazioni previste dall'art. 118 L.F. Eseguito il piano <strong>di</strong> riparto (non impugnato) va<br />

226


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

<strong>di</strong>sposta la chiusura del fallimento senza dover attendere la scadenza del termine per<br />

proporre ricorso per Cassazione. Secondo Tedeschi, eseguito il piano <strong>di</strong> riparto finale,<br />

il fallimento non potrà essere chiuso in pendenza <strong>di</strong> ricorso per Cassazione o <strong>di</strong> altra<br />

azione, avverso lo stesso.<br />

Discussa è la natura giuri<strong>di</strong>ca del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> chiusura. L'opinione prevalente è<br />

nel senso che esso ha la stessa natura della sentenza <strong>di</strong>chiarativa <strong>di</strong> fallimento, essendo<br />

palesi i caratteri giuris<strong>di</strong>zionali e <strong>di</strong> accertamento e gli effetti costitutivi che ne<br />

<strong>di</strong>stinguono la natura. Più articolata è invece l'opinione del Supremo Collegio; infatti,<br />

Cass., 11 giugno 1958, n. 1930 (in Dir. fall, 1958, II, pag. 419) ha deciso che il<br />

provve<strong>di</strong>mento che conferma la chiusura del fallimento, ai sensi dei nn. 1 e 2 dell'art.<br />

118 L.F., al contrario <strong>di</strong> quello prevista nei numeri successivi dello stesso articolo, ha<br />

natura <strong>di</strong> sentenza, avendo carattere irrevocabile e piena attitu<strong>di</strong>ne a produrre, con<br />

efficacia <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cato, effetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto processuale e sostanziale definitivi (nello stesso<br />

senso, in motivazione, Cass., 27 novembre 1973, n. 3218, in Giur. comm., 1974, II,<br />

pag. 327).<br />

Riteniamo, in proposito, preferibile l'opinione <strong>di</strong> Tedeschi il quale sostiene che il<br />

contenuto essenziale del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> chiusura è l'accertamento, compiuto in<br />

camera <strong>di</strong> consiglio, che sussiste uno dei casi previsti dall'art. 118 L,F.<br />

Tale accertamento deve essere compiuto in ogni caso <strong>di</strong> chiusura, per cui, almeno sotto<br />

detto profilo, non può aversi <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento, in relazione alle varie ipotesi<br />

dell'art. 118. Il provve<strong>di</strong>mento del <strong>Tribunale</strong> non ha contenuto <strong>di</strong> sentenza, in quanto<br />

non decide su un contrasto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti soggettivi. Il decreto <strong>di</strong> chiusura, conformemente<br />

al principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 741 c.p.c, acquista efficacia<br />

quando è decorso il termine per proporre il reclamo alla Corte d’Appello oppure<br />

227


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

allorché il reclamo sia stato respinto. Ne consegue che, fino al rigetto del reclamo da<br />

parte della Corte d’Appello permangono tutti gli effetti del fallimento e gli organi ad<br />

esso preposti continuano ad esercitare le loro funzioni. Si deve escludere che il<br />

<strong>Tribunale</strong>, in applicazione del <strong>di</strong>sposto del secondo comma dell'art. 741 c.p.c, possa<br />

<strong>di</strong>sporre che il decreto <strong>di</strong> chiusura abbia efficacia imme<strong>di</strong>ata.<br />

Il decreto <strong>di</strong> chiusura va pubblicato ai sensi dell’art. 17 e comunicato dalla cancelleria<br />

al debitore ed al curatore (e non anche al o ai cre<strong>di</strong>tori che presentarono istanza <strong>di</strong><br />

fallimento o al P.M. che lo richiese).<br />

Il cancelliere, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria del decreto <strong>di</strong><br />

chiusura, ne trasmette copia anche in via telematica, all’ufficio del registro delle<br />

imprese ove l’ex fallito aveva la sede legale e se questa <strong>di</strong>fferiva dalla sede effettiva,<br />

anche all’ufficio del registro <strong>di</strong> questa sede.<br />

Il decreto <strong>di</strong> chiusura è anche iscritto nel casellario giu<strong>di</strong>ziale; è stata abolita la<br />

<strong>di</strong>sposizione che imponeva l’affissione della sentenza <strong>di</strong> fallimento e, quin<strong>di</strong>, del<br />

decreto <strong>di</strong> chiusura, alla porta esterna del <strong>Tribunale</strong>.<br />

Il Conservatore del registro delle Imprese al quale è inviata copia del decreto <strong>di</strong><br />

chiusura, deve annotarlo a margine delle trascrizioni della sentenza <strong>di</strong> fallimento.<br />

L’omessa annotazione del decreto in oggetto non preclude la produzione <strong>di</strong> tutti gli<br />

effetti della chiusura.<br />

Con il decreto <strong>di</strong> chiusura emesso dal <strong>Tribunale</strong> (o, a seguito <strong>di</strong> reclamo, dalla Corte<br />

d’Appello) sono anche impartite le <strong>di</strong>sposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti<br />

della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giu<strong>di</strong>cato<br />

della sentenza <strong>di</strong> revoca del fallimento o della definitività del decreto <strong>di</strong> omologazione<br />

del concordato fallimentare (art. 119, 4° co. L.F.).<br />

228


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Il decreto <strong>di</strong> chiusura infatti, una volta <strong>di</strong>venuto definitivo, determina la cessazione<br />

degli effetti della sentenza <strong>di</strong> fallimento sul patrimonio del fallito. Quest'ultimo,<br />

pertanto, riacquista la <strong>di</strong>sponibilità materiale e giuri<strong>di</strong>ca del proprio patrimonio che,<br />

qualora in tutto o parzialmente residuato, deve essergli restituito. Nel caso in cui tra i<br />

beni da restituire vi siano degli immobili, la prassi prevalente è che la cancellazione<br />

dell'annotazione della pendenza <strong>di</strong> fallimento sui registri immobiliari venga <strong>di</strong>sposta<br />

successivamente alla chiusura su istanza del fallito.<br />

Alcuni tribunali, invece, la effettuano col decreto <strong>di</strong> chiusura, ponendola a carico del<br />

curatore.<br />

Nel decreto, il <strong>Tribunale</strong> (o la Corte d’Appello) devono altresi’ dare <strong>di</strong>sposizioni sul<br />

riparto, post fallimento, degli accantonamenti <strong>di</strong>sposti dal giu<strong>di</strong>ce delegato in sede <strong>di</strong><br />

riparto e sulla restituzione all’ex fallito, da parte del curatore, dei libri e delle scritture<br />

contabili.<br />

E’ giuri<strong>di</strong>camente inesistente per assoluta carenza <strong>di</strong> potere il decreto del tribunale che,<br />

all’atto della chiusura della procedura <strong>di</strong>sponga il deposito <strong>di</strong> somme a garanzia <strong>di</strong><br />

futuri cre<strong>di</strong>ti (ad esempio d'imposta) sia perché con il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> chiusura gli<br />

organi fallimentari decadono dai loro poteri sia perché gli eventuali debiti futuri, anche<br />

<strong>di</strong> natura fiscale, fanno carico al fallito tornato in bonis. (Cass. 8 settembre 1986 n.<br />

5476).<br />

Quando la chiusura del fallimento è <strong>di</strong>chiarata ai sensi dell’art. 118, 1° co., n.4, prima<br />

dell’approvazione del programma <strong>di</strong> liquidazione, il <strong>Tribunale</strong> decide, dopo aver<br />

sentito il comitato dei cre<strong>di</strong>tori ed il fallito.<br />

229


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Il reclamo contro il decreto che <strong>di</strong>spone la chiusura del fallimento o ne respinge la<br />

relativa richiesta.<br />

Il 3° co. del novellato art. 119 <strong>di</strong>spone che “contro il decreto che <strong>di</strong>chiara la chiusura o<br />

ne respinge la richiesta, è ammesso il reclamo (alla Corte d’Appello) a norma dell’art. 26”.<br />

230<br />

a) I soggetti legittimati al reclamo contro il decreto che <strong>di</strong>spone la chiusura.<br />

Sono tutti coloro che hanno un interesse giuri<strong>di</strong>co al mantenimento della procedura, in<br />

quanto dalla chiusura della stessa riceverebbero un pregiu<strong>di</strong>zio nella loro posizione<br />

giuri<strong>di</strong>ca. Quin<strong>di</strong>, nell'ipotesi <strong>di</strong> cui al n. 1 dell'art. 118, legittimati all'impugnativa<br />

sono unicamente coloro che hanno presentato domanda <strong>di</strong> insinuazione tempestiva;<br />

nell'ipotesi <strong>di</strong> cui ai nn. 2, 3 e 4, sono i cre<strong>di</strong>tori della massa, i cre<strong>di</strong>tori ammessi od il<br />

cui cre<strong>di</strong>to sia ancora sub ju<strong>di</strong>ce, nonché, nelle ipotesi <strong>di</strong> cui ai nn. 2 e 3, anche il<br />

curatore (così Ferrara).<br />

È dubbio se il fallito abbia legittimazione a proporre reclamo avverso il provve<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> chiusura del proprio fallimento.<br />

b) I soggetti legittimati al reclamo contro il decreto che respinge la richiesta<br />

<strong>di</strong> chiusura.<br />

E’ sicuramente il fallito interessato alla chiusura del suo fallimento; non lo è il<br />

curatore.<br />

Lo possono essere i cre<strong>di</strong>tori, interessati a far valere i loro <strong>di</strong>ritti, dopo la<br />

chiusura del fallimento, contro l’ex fallito ritornato in bonis.<br />

c) Termine per proporre il reclamo e “rito” per deciderlo.<br />

Il 2° comma del vecchio art. 119 <strong>di</strong>sponeva che “il decreto è soggetto a reclamo entro 15<br />

giorni dalla data <strong>di</strong> affissione, <strong>di</strong>nanzi alla Corte d’Appello, la quale provvede in camera <strong>di</strong>


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

consiglio, sentiti i reclamanti, il curatore ed il fallito ».<br />

E da notare che il termine <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni per proporre reclamo decorreva dalla data<br />

<strong>di</strong> affissione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> chiusura alla porta esterna del <strong>Tribunale</strong> (formalità<br />

ora abolita).<br />

Il 3° co. del novellato art. 119 <strong>di</strong>spone che il reclamo va proposto a norma dell’art. 26<br />

L.F. e, quin<strong>di</strong>, nel termine perentorio <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni, decorrenti dal compimento delle<br />

formalità prescritta del 3° co. della suddetta norma.<br />

Il reclamo non sospende l’esecuzione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> chiusura ed è soggetto alla<br />

sospensione feriale dei termini processuali (Cass. n. 3586/95; Cass. 10 marzo 1971 n.<br />

687 ed, in dottrina, Tedeschi).<br />

La corte d’Appello decide in camera <strong>di</strong> consìglio, dopo aver sentito ti reclamante, il<br />

curatore ed il fallito.<br />

Il reclamo può essere sottoscritto o da un procuratore legalmente esercente, munito <strong>di</strong><br />

mandato rilasciato a norma dell'art. 83 c.p.c., oppure dal reclamante personalmente,<br />

per le stesse ragioni per le quali la domanda <strong>di</strong> fallimento proposta al <strong>Tribunale</strong> può<br />

essere firmata personalmente dal cre<strong>di</strong>tore o dal debitore (per una esauriente mo-<br />

tivazione <strong>di</strong> tali ragioni v. App. Bologna, 10 ottobre 1972, in Dir. fall., 1972,II, pag.<br />

805).<br />

Il presidente della Corte, ricevuto il ricorso, nomina il relatore e fissa l'u<strong>di</strong>enza per la<br />

comparizione delle parti in camera <strong>di</strong> consiglio ed il termine per la notificazione alle<br />

stesse del ricorso e del decreto. La Corte, comunque decida, provvede con decreto ai<br />

sensi dell'art. 737 c.p.c., confermando, mo<strong>di</strong>ficando o revocando il provve<strong>di</strong>mento del<br />

<strong>Tribunale</strong>.<br />

231<br />

d) Ricorribilità in Cassazione.


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Lo schema <strong>di</strong> riforma della nuova legge fallimentare aggiunge al terzo comma dell’art.<br />

119, dopo il primo periodo, il seguente:<br />

“Contro il decreto della Corte d’appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine<br />

perentorio <strong>di</strong> trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione del<br />

provve<strong>di</strong>mento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei cre<strong>di</strong>tori e per chi ha<br />

proposto il reclamo o è intervenuto nel proce<strong>di</strong>mento; dal compimento della pubblicità <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 17, per ogni altro interessato”.<br />

232<br />

e) Efficacia del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> chiusura.<br />

Lo schema <strong>di</strong> riforma della nuova legge fallimentare, aggiunge al 3° co. dell’art. 119,<br />

il seguente:<br />

“Il decreto <strong>di</strong> chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza<br />

che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato”.<br />

Gli effetti della chiusura del fallimento.<br />

Il 1° co. del novellato art. 120 riproduce il testo <strong>di</strong> quello precedente <strong>di</strong>sponendo che:<br />

“Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli<br />

organi proposti al fallimento”.<br />

Lo schema <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica della nuova legge fallimentare, al testo surriportato, aggiunge:<br />

“la cessazione delle conseguenti incapacità personali che derivano al fallito dalla sentenza<br />

<strong>di</strong> fallimento emessa a suo carico. Il fallito è quin<strong>di</strong> reintegrato nella libertà <strong>di</strong><br />

corrispondenza (art. 48) e nella libertà <strong>di</strong> variare la propria residenza (art. 49).<br />

Con la chiusura del fallimento cessano gli effetti patrimoniali a carico del fallito che,<br />

conseguentemente, riacquista l’amministrazione e la <strong>di</strong>sponibilità dei suoi beni e la


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

capacità processuale attiva e passiva.<br />

Chiuso il fallimento, l'ex fallito ha <strong>di</strong>ritto alla restituzione dei beni residui, dei<br />

documenti e delle scritture contabili, purché non sottoposte a sequestro penale. Se l'ex<br />

curatore si rifiuta <strong>di</strong> restituire al debitore beni o documenti <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong><br />

quest’ultimo questi potrà reclamare o al giu<strong>di</strong>ce (già) delegato alla procedura o<br />

convenire l'ex curatore in un or<strong>di</strong>nario giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> cognizione, avanti al giu<strong>di</strong>ce<br />

competente, o chiedere nei suoi confronti, un provve<strong>di</strong>mento ex art. 700 c.p.c.<br />

In questo giu<strong>di</strong>zio può essere chiesto anche il risarcimento dei danni.<br />

Il 2° co. del novellato art. 120 <strong>di</strong>spone che “Le azioni esperite dal curatore per l’esercizio<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti derivanti dal fallimento, non possono essere proseguite”.<br />

E’ dunque la legge a stabilire l’improseguibilità <strong>di</strong> tali azioni.<br />

Ne consegue che il giu<strong>di</strong>ce (in sede monocratica o collegiale), se viene comunque a<br />

conoscenza dell’intervenuta chiusura del fallimento, deve invitare le parti a precisare le<br />

conclusioni e quin<strong>di</strong> pronunciare sentenza <strong>di</strong> accertamento delle improseguibilità ex<br />

lege delle azioni proposte.<br />

L’improseguibilità riguarda le azioni esperite dal curatore “per l’esercizio <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti<br />

derivanti dal fallimento”. Derivano sicuramente dal fallimento le azioni revocatorie<br />

fallimentari previste e <strong>di</strong>sciplinate dagli artt. 64-65 e 67 L.F. : l’azione revocatoria<br />

or<strong>di</strong>naria esperita nel fallimento dal curatore (art. 66 L.F.); l’azione <strong>di</strong> responsabilità<br />

ex art. 146 L.F.<br />

La sanzione dell’improseguibilità ex lege non opera, invece, per le azioni proposte dal<br />

curatore per far valere <strong>di</strong>ritti che non derivano dal fallimento, come ad es. le azioni <strong>di</strong><br />

recupero <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti o <strong>di</strong> risarcimento <strong>di</strong> danni esistenti nel patrimonio del debitore, alla<br />

data del suo fallimento.<br />

233


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

In questi casi si applicheranno le <strong>di</strong>sposizioni degli art. 299, 300 e 301 c.p.cp Quin<strong>di</strong>,<br />

se il procuratore del fallimento <strong>di</strong>chiara in u<strong>di</strong>enza o comunica l’intervenuta chiusura,<br />

il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>chiarerà l’interruzione del processo che pero’ successivamente potrà essere<br />

riassunto dall’ex fallito ritornato in bonis o contro <strong>di</strong> lui dal convenuto, ma il processo<br />

riassunto potrà proseguire solo nello stato in cui si trovava al momento della chiusura<br />

del fallimento, in modo che non possono piu’ essere esercitate attività o proposte<br />

impugnazioni non consentite dalla decorrenza del termine per proporle (cosi’<br />

esattamente G.U. Tedeschi).<br />

La sanzione dell’improseguibilità non opera sul giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione alla sentenza<br />

<strong>di</strong> fallimento.<br />

I giu<strong>di</strong>zi riassunti o proseguiti avanti allo stesso giu<strong>di</strong>ce proseguono secondo le regole<br />

del processo or<strong>di</strong>nario.<br />

Effetti della chiusura del fallimento sui giu<strong>di</strong>zi proposti contro il curatore<br />

Questi giu<strong>di</strong>zi sono quelli <strong>di</strong> opposizione ex art. 98 L.F. e quelli relativi a domande <strong>di</strong><br />

insinuazione tar<strong>di</strong>va.<br />

Se il procuratore del fallimento <strong>di</strong>chiara in u<strong>di</strong>enza o comunica l’intervenuta chiusura<br />

del fallimento, il giu<strong>di</strong>ce deve <strong>di</strong>chiarare l’interruzione del processo ed il cre<strong>di</strong>tore<br />

deve far valere le sue pretese nei confronti del fallito ritornato in bonis e nelle forme<br />

del proce<strong>di</strong>mento or<strong>di</strong>nario (cosi’ Guglielmucci), perché si tratta <strong>di</strong> accertare la<br />

sussistenza <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> una causa <strong>di</strong> prelazione e si tratta <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio nel quale<br />

il debitore è legittimato come in qualsiasi altra causa <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to<br />

(cosi’ G.U. Tedeschi).<br />

234


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Effetti della chiusura del fallimento sugli atti pregiu<strong>di</strong>zievoli ai cre<strong>di</strong>tori<br />

Se le azioni revocatorie non sono state proposte, la chiusura del fallimento ne blocca la<br />

proponibilità.<br />

Se invece sono state proposte, esse <strong>di</strong>ventano ex lege improseguibili ed i relativi<br />

processi possono essere proseguiti dall’ex fallito solo per avere una pronuncia sulle<br />

spese.<br />

Se il fallimento viene revocato o si chiude con pagamento integrale <strong>di</strong> tutti ì cre<strong>di</strong>tori,<br />

il bene appreso ex art. 64 o 67 L.F. e non alienato nel corso della procedura, va<br />

restituito al cre<strong>di</strong>tore che ha subito la revoca-toria e non già al tallito ritornato in bonis;<br />

ciò perché il negozio revocato è inefficace nei confronti della massa, ma non anche nei<br />

confronti del fallito. Lo stesso è a <strong>di</strong>rsi per le somme pagate dal terzo in esecuzione<br />

della sentenza <strong>di</strong> revoca o <strong>di</strong> una transazione sull'azione revocatoria; in tali casi, chiuso<br />

il fallimento per integrale pagamento dei cre<strong>di</strong>tori, le somme residue saranno restituite<br />

ai soggetti convenuti in revocatoria che hanno corrisposto al curatore le somme<br />

revocate (nello stesso senso ma con riferimento all'ipotesi <strong>di</strong> revoca del fallimento,<br />

Cass., 11 novembre 1978, n. 5176, in Dir. fall., 1979, II, pag. 25). La restituzione<br />

(integrale o in proporzione delle somme pagate) potrà<br />

avvenire solo dopo il pagamento <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>tori insinuati, delle spese<br />

della procedura e del compenso al curatore.<br />

La materiale restituzione sarà <strong>di</strong>sposta dal <strong>Tribunale</strong> con il decreto <strong>di</strong> chiusura.<br />

235


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Effetti della chiusura del fallimento per i cre<strong>di</strong>tori<br />

Per pacifica opinione, poiché il fallimento non determina l'incapacità del debitore e gli<br />

atti da lui compiuti e le obbligazioni contratte durante il fallimento non sono invalide,<br />

bensì soltanto inefficaci nei confronti della massa, ne deriva che, avvenuta la chiusura<br />

della procedura, l'ex fallito rimane vincolato per tali atti e per tali obbligazioni. Quin<strong>di</strong>,<br />

se un soggetto, anziché far valere un suo cre<strong>di</strong>to nei confronti del fallimento, preferisce<br />

farlo valere contro il debitore dopo la chiusura della procedura, non è tenuto a<br />

presentare domanda <strong>di</strong> ammissione al passivo, ma, in pendenza della procedura, può<br />

iniziare o continuare il processo nei confronti del debitore al fine <strong>di</strong> conseguire una<br />

sentenza <strong>di</strong> accertamento od un tìtolo esecutivo, da far valere, come si è detto, contro<br />

<strong>di</strong> lui, dopo la chiusura del fallimento.<br />

Chiuso il fallimento, i cre<strong>di</strong>tori, se non interamente sod<strong>di</strong>sfatti, riacquistano la facoltà<br />

<strong>di</strong> iniziare o proseguire l'azione esecutiva in<strong>di</strong>viduale sul patrimonio del loro debitore,<br />

per la parte non sod<strong>di</strong>sfatta dei loro cre<strong>di</strong>ti, per capitale ed interessi (salvo il caso<br />

dell’esdebitazione <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>rà successivamente).<br />

Quanto agli interessi, poiché la <strong>di</strong>chiarazione del fallimento ne sospende il corso nei<br />

limiti fissati dal primo comma dell'art. 55 e poiché se ne perde il <strong>di</strong>ritto non nei<br />

confronti del debitore, ma solo della massa, ne consegue che, chiusa la procedura, i<br />

cre<strong>di</strong>tori hanno <strong>di</strong>ritto anche a tutti gli interessi maturati durante la stessa. I cre<strong>di</strong>tori<br />

pagati per la sola somma capitale hanno <strong>di</strong>ritto anche agli interessi maturati durante<br />

tutto il tempo in cui la procedura fallimentare è rimasta aperta (così Cass., 7 febbraio<br />

1975, n. 460, in Giur. it., 1975, I, 1, pag. 1210).<br />

La prescrizione, interrotta dalla domanda <strong>di</strong> ammissione al passivo fino alla chiusura<br />

236


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

del fallimento, riprende il suo corso.<br />

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, a norma degli artt. 2643<br />

ss. c.c., sono pienamente efficaci se compiute successivamente alla chiusura del<br />

fallimento.<br />

Chiusa la procedura e sempreché non sia stata esercitata dal curatore, i cre<strong>di</strong>tori<br />

possono esperire l'azione <strong>di</strong> responsabilità prevista dall'art. 2394 ce. contro gli<br />

amministratori, i sindaci, i <strong>di</strong>rettori generali ed i liquidatori <strong>di</strong> società <strong>di</strong> capitali.<br />

La chiusura del fallimento non esercita alcuna influenza sul processo penale per i reati<br />

fallimentari (così esattamente Pajar<strong>di</strong>).<br />

Le spese <strong>di</strong> procedura, insolute dopo la chiusura del fallimento, sono a carico dell'ex<br />

fallito.<br />

Effetti della chiusura del fallimento su rapporti giuri<strong>di</strong>ci pendenti<br />

Gli effetti sui rapporti giuri<strong>di</strong>ci pendenti previsti dall’art. 72 e segg., che si sono<br />

prodotti ex lege, per effetto della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento o per decisione del<br />

curatore, permangono dopo la chiusura del fallimento.<br />

Permangono anche a favore e contro l’ex fallito i contratti stipulati dal curatore nel<br />

accorso del fallimento; l’ex fallito deve adempiere le obbligazioni da essa derivanti e<br />

ne acquista i relativi <strong>di</strong>ritti, potendo porre termine al rapporto solo in base alla comune<br />

normativa del relativo contratto (cosi’ G.U. Tedeschi).<br />

237


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Effetti della chiusura del fallimento sugli atti compiuti del fallito durante la<br />

procedura<br />

L’inefficacia <strong>di</strong> tali atti <strong>di</strong>sposta dall’art. 44 L.F. nei confronti della massa dei ce<strong>di</strong>ti,<br />

cessa e l’ex fallito ne rimane obbligato o beneficiario, secondo il <strong>di</strong>ritto comune. Se lo<br />

stesso bene è stato venduto, nel corso del fallimento, dal curatore e dal fallito, rimane<br />

fermo l’atto compiuto dal curatore e chiuso il fallimento il terzo contraente del fallito<br />

ha nei confronti <strong>di</strong> questo solo un’azione <strong>di</strong> danno.<br />

Effetti della chiusura del fallimento sulle decisioni assunte in sede <strong>di</strong> verifica dei<br />

cre<strong>di</strong>ti.<br />

L’ultimo comma del novellato art. 96 <strong>di</strong>spone che “il decreto che rende esecutivo lo stato<br />

passivo e le decisioni assunte dal <strong>Tribunale</strong> all’esito dei giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> cui all’rt. 99, producono<br />

effetti soltanto ai fini del concorso”.<br />

Il legislatore fa dunque una precisa e decisa scelta <strong>di</strong> campo optando per la tesi<br />

(prevalente) dell’efficacia (e preclusione) endoconcorsuale dei provve<strong>di</strong>menti<br />

giu<strong>di</strong>ziali in sede <strong>di</strong> verifica dei cre<strong>di</strong>ti, rispetto all’atra tesi (minoritaria) del<br />

“giu<strong>di</strong>cato”. va pero’ opportunamente evidenziato che, ai sensi dell’ultimo comma<br />

dell’art 120 L.F. il decreto del giu<strong>di</strong>ce delegato e le sentenze <strong>di</strong> ammissione al passivo,<br />

costituiscono prova scritta idonea a chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo, contro<br />

il quale è pero’ possibile proporre opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c.<br />

238


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

L’esdebitazione<br />

L’art. 143 1° co., novellato <strong>di</strong>spone che “Il <strong>Tribunale</strong>, con il decreto <strong>di</strong> chiusura del<br />

fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, verificate le<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’art. 142 e tenuto altresi’ conto dei comportamenti collaborativi del<br />

medesimo, sentiti il curatore ed il comitato dei cre<strong>di</strong>tori, <strong>di</strong>chiara inesigibile, nei<br />

confronti del debitore già <strong>di</strong>chiarato fallito, i debiti con corsuali non sod<strong>di</strong>sfatti<br />

integralmente.<br />

Viene introdotta nel nostro sistema l'esdebitazione, cioè il cosiddetto <strong>di</strong>scharge<br />

previsto nella legislazione americana e anche in quella <strong>di</strong> alcuni Stati europei. Si tratta<br />

<strong>di</strong> riconoscere al fallito, a seguito della conclusione della procedura <strong>di</strong> fallimento, il<br />

<strong>di</strong>ritto a vedere cancellati i debiti non sod<strong>di</strong>sfatti attraverso la liquidazione dell'attivo<br />

attuata nell'ambito della procedura concorsuale. Si vuole in tale modo liberare il fallito<br />

dai vincoli connessi al mancato pagamento dei cre<strong>di</strong>tori, nella consapevolezza che è<br />

ben <strong>di</strong>fficile che questi, chiuso il fallimento e sod<strong>di</strong>sfatti i cre<strong>di</strong>tori nei limiti possibili<br />

attraverso la liquidazione fallimentare, possa altrimenti liberarsi dei debiti residui. In<br />

questo modo si consente al fallito il cosiddetto fresh start, la possibilità cioè <strong>di</strong> ripartire<br />

da zero, iniziando una nuova attività commerciale, operazione che sarebbe altrimenti<br />

impossibile proprio per il peso dei debiti pregressi. In questo modo si elimina anche il<br />

fenomeno largamente presente <strong>di</strong> ex falliti che sono costretti a operare <strong>di</strong> nascosto<br />

tramite familiari o prestanome compiacenti.<br />

Com'è noto, <strong>di</strong>versamente dal caso dell'esecuzione del concordato preventivo, la<br />

chiusura del fallimento con pagamento non integrale dei cre<strong>di</strong>tori concorrenti non<br />

comportava nella vecchia legge fallimentare, l'esdebitazione del fallito dal pagamento<br />

dei debiti residui insod<strong>di</strong>sfatti e cioè sia <strong>di</strong> quelli insinuati e ammessi, sia <strong>di</strong> quelli non<br />

239


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

insinuati.<br />

Conseguentemente, chiuso il fallimento, i cre<strong>di</strong>tori insod<strong>di</strong>sfatti sia in linea capitale sia<br />

per gli interessi ammessi nel corso della procedura nei limiti fissati dall'articolo 55,<br />

riacquistavano la facoltà <strong>di</strong> iniziare o proseguire l'azione esecutiva in<strong>di</strong>viduale sul<br />

patrimonio dell'ex fallito per la parte non sod<strong>di</strong>sfatta dei loro cre<strong>di</strong>ti, per capitale e<br />

interessi non maturati nel corso della procedura.<br />

La nuova Legge Fallimentare prevede, invece, che solo il fallito, persona fisica, sia<br />

ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui, nei confronti dei cre<strong>di</strong>tori<br />

concorrenti (cioè insinuati e ammessi) e <strong>di</strong> quelli non concorrenti (cioè <strong>di</strong> quelli<br />

anteriori al fallimento, ma non insinuati) a con<strong>di</strong>zione che:<br />

1. abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la<br />

documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo<br />

svolgimento delle operazioni della procedura;<br />

2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della<br />

procedura;<br />

3. non abbia violato le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all'articolo 48;<br />

4. non abbia beneficiato <strong>di</strong> altra esdebitazione nei <strong>di</strong>eci anni precedenti la richiesta;<br />

5. non abbia <strong>di</strong>stratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il<br />

<strong>di</strong>ssesto rendendo gravemente <strong>di</strong>fficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del<br />

movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al cre<strong>di</strong>to;<br />

6. non sia stato condannato con sentenza passata in giu<strong>di</strong>cato per bancarotta<br />

fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri<br />

delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali<br />

reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il proce<strong>di</strong>mento penale per uno <strong>di</strong><br />

240


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

tali reati, il tribunale sospende il proce<strong>di</strong>mento fino all'esito <strong>di</strong> quello penale.<br />

Non beneficiano quin<strong>di</strong> dell’esdebitazione le società <strong>di</strong> capitali e le società <strong>di</strong> persone<br />

ed i loro soci illimitatamente responsabili <strong>di</strong>chiarati falliti, in estensione del fallimento<br />

sociale, gli impren<strong>di</strong>tori commerciali non falliti per essere al <strong>di</strong> sotto delle soglie<br />

fissate dal novellato art. 1 L.F., gli artigiani e le società artigiane.<br />

E’ stato esattamente rilevato che le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> meritevolezza stabilite dall’art. 142<br />

attengono alla condotta del fallito, pregressa o successiva al fallimento (Panzani) ed<br />

intercettano un giu<strong>di</strong>zio che oscilla tra constatazione obiettiva e valutazione <strong>di</strong> merito;<br />

esse non sono alternative ma si cumulano dovendo sussistere contemporaneamente<br />

(Norelli).<br />

L’esdebitazione non puo’ essere concessa qualora non siano stati sod<strong>di</strong>sfatti, neppure<br />

in parte, i cre<strong>di</strong>tori concorsuali (rectius concorrenti) e cioè i cre<strong>di</strong>tori prededucibili e<br />

quelli sorti per titolo o causa anteriore al fallimento, ammessi al passivo della<br />

procedura.<br />

A contrario, l’esdebitazione presuppone il pagamento parziale dei detti cre<strong>di</strong>tori<br />

(concorrenti); la legge non stabilisce alcuna percentuale minima <strong>di</strong> pagamento.<br />

Quin<strong>di</strong> perché il tribunale possa pronunciare l’esdebitazione del fallito nei confronti<br />

dei cre<strong>di</strong>tori concorsuali (cioè per titolo o causa anteriore al fallimento) è necessario<br />

che sussistano:<br />

241<br />

1) le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> meritevolezza sopra riportate;<br />

2) il loro pagamento parziale, nel corso della procedura; il che presuppone la loro<br />

ammissione al passivo della stessa e che, quin<strong>di</strong>, con questa siano <strong>di</strong>venuti<br />

“concorrenti”.


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Limiti all’esdebitazione<br />

Diversa dalla pronuncia <strong>di</strong> esdebitazione sono gli effetti ella stessa che sono regolati:<br />

242<br />

1) dall’art. 144 che estende gli effetti della pronuncia del tribunale anche ai<br />

cre<strong>di</strong>tori concorsuali non insinuati non integralmente, come per i cre<strong>di</strong>tori<br />

concorrenti, ma solo “per la sola eccedenza rispetto a quanto essi avrebbero<br />

avuto <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> percepire nel concorso”<br />

2) dall’art. 142, 4° co. per il quale “sono salvi i <strong>di</strong>ritti vantati dai cre<strong>di</strong>tori nei<br />

confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via <strong>di</strong><br />

regresso.<br />

La <strong>di</strong>sposizione dell’art. 144 corrisponde negli effetti a quella dell’art. 135 L.F. per la<br />

quale il concordato fallimentare è obbligatorio per tutti i cre<strong>di</strong>tori anteriori compresi<br />

quelli che non hanno presentato domanda <strong>di</strong> ammissione al passivo.<br />

Questi cre<strong>di</strong>tori subiscono l’esdebitazione oltre i limiti <strong>di</strong> quanto avrebbero avuto<br />

<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> percepire nel concorso, se si fossero insinuati e fossero stati ammessi.<br />

Per stabilire tali limiti bisogna:<br />

1) procedere ad un riparto virtuale che comprenda anche i cre<strong>di</strong>tori in oggetto;<br />

2) determinare la quota che avrebbero percepito in base al tale riparto virtuale.<br />

L’eccedenza subisce l’effetto esdebitativo.<br />

L’art. 142 , 4° co. L.F. stabilisce che l’effetto esdebitativo che subiscono i cre<strong>di</strong>tori nei<br />

confronti del debitore fallito, non si estende ai coobbligati, ai fideiussori ed agli<br />

obbligati in via <strong>di</strong> regresso, dai quali i cre<strong>di</strong>tori possono pretendere il pagamento delle<br />

<strong>di</strong>fferenze.


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

L’esdebitazione non si applica:<br />

a. gli obblighi <strong>di</strong> mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da<br />

rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46;<br />

b. i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le<br />

sanzioni penali e amministrative <strong>di</strong> carattere pecuniario che non siano accessorie a<br />

debiti estinti.<br />

Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> esdebitazione<br />

Il novellato articolo 143 <strong>di</strong>spone che: «Il tribunale, con il decreto <strong>di</strong> chiusura del<br />

fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del<br />

medesimo, sentito il curatore e il comitato dei cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong>chiara inesigibili nei confronti del<br />

debitore già <strong>di</strong>chiarato fallito i debiti concorsuali non sod<strong>di</strong>sfatti integralmente».<br />

È quin<strong>di</strong> necessario che il ricorso per chiusura del fallimento contenga una dettagliata<br />

relazione del curatore accompagnata dal parere del comitato dei cre<strong>di</strong>tori:<br />

1. sulla sussistenza o meno delle con<strong>di</strong>zioni fissate dall'articolo 142;<br />

2. sul comportamento collaborativo o non del fallito nel corso della procedura.<br />

Se queste con<strong>di</strong>zioni sussistono, il tribunale, con il decreto <strong>di</strong> chiusura, accoglie la<br />

domanda <strong>di</strong> esdebitazione e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>chiara inesigibili i debiti concorsuali non<br />

sod<strong>di</strong>sfatti integralmente.<br />

Ma il ricorso per ottenere l'esdebitazione può essere presentato dal debitore entro<br />

l'anno successivo alla chiusura del suo fallimento.<br />

Anche in questo caso il tribunale, prima <strong>di</strong> decidere, deve raccogliere il parere dell'ex<br />

curatore e dei membri del cessato comitato dei cre<strong>di</strong>tori, richiesto dall'articolo 143.<br />

243


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Quid iuris se, per le più varie ragioni, non è possibile acquisire tale parere? Poiché il<br />

debitore ha <strong>di</strong>ritto all'esdebitazione se sussistono tutte le con<strong>di</strong>zioni fissate dalla legge,<br />

non resta che ritenere che, in questo caso, alla mancanza <strong>di</strong> tale parere il tribunale deve<br />

supplire con un'indagine d'ufficio sul fascicolo fallimentare.<br />

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i cre<strong>di</strong>tori non integralmente<br />

sod<strong>di</strong>sfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a<br />

norma dell'articolo 26.<br />

L'introduzione dell'istituto dell'esdebitazione ha comportato l'abrogazione dell'articolo<br />

145 L.F. e quin<strong>di</strong> dell’istituto della riabilitazione per i fallimenti <strong>di</strong>chiarati e chiusi<br />

dopo il 16/7/06.<br />

Quid iuris per i fallimenti pendenti a questa data o chiusi prima?<br />

Il <strong>Tribunale</strong> <strong>di</strong> <strong>Milano</strong> reputa che l’esdebitazione non opera per questi fallimenti, alla<br />

luce <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>spone l’art. 150 del Decr. leg. n. 5/2006.<br />

Il decreto 19 aprile 2007 cosi’ motiva:<br />

Segue decreto 19 aprile 2007<br />

244


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

Questa giurisprudenza è destinata a non operare in base all’art. 20 dello schema <strong>di</strong><br />

riforma della nuova legge fallimentare che estende retroattivamente l’esdebitazione<br />

anche alle procedure fallimentari pendenti al 16/7/06.<br />

Per le procedure chiuse la domanda <strong>di</strong> esdebitazione deve essere presentata nel termine<br />

<strong>di</strong> un anno dalla data <strong>di</strong> approvazione dello schema <strong>di</strong> riforma.<br />

245


Dott. Bartolomeo Quatraro<br />

246<br />

Allegato 1<br />

LEGISLAZIONE


Art 109<br />

Proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />

della somma ricavata<br />

n giu<strong>di</strong>ce delegato provvede alla <strong>di</strong>stribuzione della<br />

somma ricavata dalla ven<strong>di</strong>ta secondo le<br />

<strong>di</strong>sposizioni del capo seguente. H tribunale<br />

stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del<br />

caso, al curatore in conto del compenso finale da<br />

liquidarsi a norma dell'art 39. Tale somma è<br />

prelevata sul prezzo insieme alle spese <strong>di</strong> procedura<br />

e <strong>di</strong> amministrazione (171).<br />

(171) Comma così mo<strong>di</strong>ficato dall'art 97, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.<br />

Capo VII Della<br />

riparti zio ne dell'attivo<br />

Art. 110<br />

Progetto <strong>di</strong> ripartizione<br />

11 curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del<br />

decreto previsto dall'articolo 97 o nel <strong>di</strong>verso<br />

termine stabilito dal giu<strong>di</strong>ce delegato, presenta un<br />

prospetto delle somme <strong>di</strong>sponibili ed un progetto <strong>di</strong><br />

ripartizione delle medesime, riservate quelle<br />

occorrenti per la procedura.<br />

D giu<strong>di</strong>ce, sentito il comitato dei cre<strong>di</strong>tori, or<strong>di</strong>na il<br />

deposito del progetto <strong>di</strong> ripartizione in cancelleria,<br />

<strong>di</strong>sponendo che tulli i cre<strong>di</strong>tori, compresi quelli per i<br />

quali è in corso uno dei giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> cui all'articolo 93,<br />

ne siano avvisati con lettera raccomandata con<br />

avviso <strong>di</strong> ricevimento o altra modalità telematica,<br />

con garanzia <strong>di</strong> avvenuta ricezione in base agli<br />

articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo<br />

unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari<br />

in materia <strong>di</strong> documentazione amministrativa, <strong>di</strong> cui<br />

al decreto de] Presidente della Repubblica 28<br />

<strong>di</strong>cembre 2000, n. 445.<br />

1 cre<strong>di</strong>tori, entro il termine perentorio <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci<br />

giorni dalla ricezione della comunicazione <strong>di</strong> cui al<br />

secondo comma, possono proporre reclamo contro il<br />

progetto <strong>di</strong> riparto nelle forme <strong>di</strong> cui all'articolo 26.<br />

Decorso tale termine, il giu<strong>di</strong>ce delegato, su<br />

richiesta del curatore, <strong>di</strong>chiara esecutivo il progetto<br />

<strong>di</strong> ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto<br />

<strong>di</strong> ripartizione è <strong>di</strong>chiarato esecutivo con<br />

accantonamento delle somme corrispondenti ai<br />

cre<strong>di</strong>ti oggetto <strong>di</strong> contestazione. Il provve<strong>di</strong>mento<br />

che decìde sul reclamo <strong>di</strong>spone in or<strong>di</strong>ne alla<br />

destinazione delle somme accantonate (172).<br />

(172) Articolo cosi sostituito dall'art. 98, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.<br />

Art 111<br />

Or<strong>di</strong>ne dì <strong>di</strong>stribuzione delle somme<br />

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo<br />

sono erogate nel seguente or<strong>di</strong>ne:<br />

1) per il pagamento dei cre<strong>di</strong>ti prededucibili (173);<br />

2) per il pagamento dei cre<strong>di</strong>ti ammessi con<br />

prelazione sulle cose vendute secondo l'or<strong>di</strong>ne<br />

assegnato dalla legge;<br />

3) per il pagamento dei cre<strong>di</strong>tori chirografari, in<br />

proporzione dell'ammontare del cre<strong>di</strong>to per cui<br />

ciascuno <strong>di</strong> essi fu ammesso, compresi i cre<strong>di</strong>tori<br />

in<strong>di</strong>cati al n. 2, qualora non sìa stata ancora<br />

realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui<br />

rimasero non sod<strong>di</strong>sfatti da questa.<br />

Sono considerati debiti prededucibili quelli così<br />

qualificati da una specifica <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> legge, e<br />

quelli sorti in occasione o in funzione delle<br />

procedure concorsuali <strong>di</strong> cui alla presente legge; tali<br />

debiti sono sod<strong>di</strong>sfatti con preferenza ai sensi del<br />

primo comma n. 1){174).<br />

(173) Numero così sostituito dall'art. 99, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art 153 dello stesso decreto.<br />

(174) Comma così sostituito dall'art. 99, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 detto stesso decreto.<br />

Art. 111-bis Disciplina dei cre<strong>di</strong>ti<br />

prededucibili<br />

I cre<strong>di</strong>ti prededucibilì devono essere accertati con le<br />

modalità <strong>di</strong> cui al capo V, con esclusione <strong>di</strong> quelli<br />

non contestati per collocazione e ammontare, anche<br />

se sortì durante l'esercizio provvisorio, e <strong>di</strong> quelli<br />

sorti a seguito dì provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> liquidazione <strong>di</strong><br />

compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo<br />

25; in questo ultimo caso, se contestati, devono<br />

essere accertati con il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui<br />

all'articolo 26.<br />

Per i cre<strong>di</strong>ti prededucibilì sorti dopo l'adunanza <strong>di</strong><br />

verificazione dello stato passivo ovvero dopo<br />

l'u<strong>di</strong>enza alla quale essa sia stata <strong>di</strong>fferita, si<br />

provvede all'accertamento ai sensi del secondo<br />

comma dell'articolo 101.<br />

I cre<strong>di</strong>ti prededucibili vanno sod<strong>di</strong>sfatti per il<br />

capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della<br />

liquidazione del patrimonio mobiliare e<br />

immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con<br />

esclusione <strong>di</strong> quanto ricavato dalla liquidazione dei<br />

beni oggetto <strong>di</strong> pegno ed ipoteca per la parte<br />

destinata ai cre<strong>di</strong>tori garantiti. 2 corso degli interessi<br />

cessa al momento del pagamento. I cre<strong>di</strong>ti<br />

prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono<br />

liqui<strong>di</strong>, esigibili e non contestati per collocazione e<br />

per ammontare, possono essere sod<strong>di</strong>sfatti ai <strong>di</strong> fuori<br />

del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> riparto se l'attivo è<br />

presumibilmente sufficiente a sod<strong>di</strong>sfare tutti i<br />

titolari <strong>di</strong> tali cre<strong>di</strong>ti. Il pagamento deve essere<br />

autorizzato dal comitato dei cre<strong>di</strong>tori ovvero dai<br />

giu<strong>di</strong>ce de]egato se l'importo è superiore a euro


25.000,00; l'importo può essere aggiornato ogni<br />

cinque anni con decreto del Ministro della giustizia<br />

in base agli in<strong>di</strong>ci 1STAT sul costo della vita. Se<br />

l'attivo è insufficiente, la <strong>di</strong>stribuzione deve<br />

avvenire secondo i criteri della graduazione e della<br />

proporzionalità, conformemente all'or<strong>di</strong>ne<br />

assegnato dalla legge (175).<br />

(175) Articola aggiunto dall'art. 100. D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.<br />

Art 111-ter<br />

Conti speciali<br />

La massa liquida attiva immobiliare è costituita<br />

dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni<br />

immobili, come definiti dall'articolo 812 del co<strong>di</strong>ce<br />

civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla<br />

quota proporzionale <strong>di</strong> interessi attivi liquidati sui<br />

depositi delle relative somme. ' La massa liquida<br />

attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.<br />

D curatore deve tenere un conto autonomo delle<br />

ven<strong>di</strong>te dei sìngoli beni immobili oggetto <strong>di</strong><br />

privilegio speciale e <strong>di</strong> ipoteca e dei singoli beni<br />

mobili o gruppo <strong>di</strong> mobili oggetto <strong>di</strong> pegno e<br />

privilegio speciale, con analitica in<strong>di</strong>cazione delle<br />

entrate e delle uscite <strong>di</strong> carattere specifico e della<br />

quota <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> carattere generale imputabili a<br />

ciascun bene o gruppo <strong>di</strong> beni secondo un criterio<br />

proporzionale (176).<br />

(176) Articolo aggiunto dall'art. 100, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.<br />

Art. 111-quater<br />

Cre<strong>di</strong>ti assistiti da prelazione<br />

I cre<strong>di</strong>ti assistiti da privilegio generale hanno <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong> prelazione per il capitale, le spese e gli interessi,<br />

nei limiti <strong>di</strong> cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo<br />

ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare,<br />

sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i<br />

cre<strong>di</strong>ti garantiti da privilegio speciale mobiliare,<br />

secondo il grado previsto dalla legge.<br />

I cre<strong>di</strong>ti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti<br />

da privilegio speciale hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione per<br />

il capitate, le spese e gli interessi, nei limiti <strong>di</strong> cui<br />

agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni<br />

vincolati alia loro garanzia (177).<br />

(177) Articolo aggiunto dall'art. 100. D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.<br />

Art.112<br />

Partecipazione dei cre<strong>di</strong>tori ammessi tar<strong>di</strong>vamente<br />

I cre<strong>di</strong>tori ammessi a norma dell'articolo 101<br />

concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla<br />

Icro ammissione in proporzione de! rispettivo<br />

cie<strong>di</strong>to, salvo il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelevare le quote che<br />

sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni<br />

se assistiti da cause <strong>di</strong> prelazione o se il ritardo è<br />

<strong>di</strong>peso da cause ad essi non imputabili (178).<br />

(178) Articolo così sostituito dall'art. 101, D.Lgs. 9<br />

gtnnaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cala<br />

ndl'art. 153 dello stesso decreto.<br />

Art. 113<br />

Ripartizioni parziali<br />

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare<br />

l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono<br />

essere trattenute e depositate, nei mo<strong>di</strong> stabiliti dal<br />

giu<strong>di</strong>ce delegato, le quote assegnate:<br />

1) ai cre<strong>di</strong>tori ammessi con riserva;<br />

2) ai cre<strong>di</strong>tori opponenti a favore dei quali sono<br />

state <strong>di</strong>sposte misure cautelari;<br />

3) ai cre<strong>di</strong>tori opponenti la cui domanda è stata<br />

accolta ma la sentenza non è passata in giu<strong>di</strong>cato;<br />

4) ai cre<strong>di</strong>tori nei cui confronti sono stati proposti i<br />

giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> impugnazione e <strong>di</strong> revocazione.<br />

Le somme ritenute necessarie per spese future, per<br />

sod<strong>di</strong>sfare il compenso al curatore e ogni altro<br />

debito prededucibile devono essere trattenute; in<br />

questo caso, l'ammontare della quota da ripartire<br />

in<strong>di</strong>cata nel primo comma del presente articolo ceve<br />

essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento<br />

appare insufficiente.<br />

Devono essere altresì trattenute e depositate nei<br />

mo<strong>di</strong> stabiliti dal giu<strong>di</strong>ce delegato le somme<br />

ricevute dalla procedura per effetto <strong>di</strong><br />

provve<strong>di</strong>menti provvisoriamente esecutivi e non<br />

ancora passati in giu<strong>di</strong>cato (179).<br />

(179) Articolo così sostituito dall'art. 102, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.<br />

Art. 113-bis<br />

Scioglimento delle ammissioni con riserva<br />

Quando si verifica l'evento che ha determinato<br />

l'accoglimento <strong>di</strong> una domanda con riserva, su<br />

istanza del curatore o della parte interessata, il<br />

giu<strong>di</strong>ce delegato mo<strong>di</strong>fica lo stato passivo, con<br />

decreto, <strong>di</strong>sponendo che la domanda deve Intendersi<br />

accolta definitivamente (ISO).<br />

184) Articolo aggiunto dall'art. 103, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.


Art. 114<br />

Restituzione <strong>di</strong> somme riscosse<br />

I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani <strong>di</strong><br />

riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso<br />

dell'accoglimento <strong>di</strong> domande <strong>di</strong> revocazione. I<br />

cre<strong>di</strong>tori che hanno percepito pagamenti non dovuti,<br />

devono restituire le somme riscosse, oltre agli<br />

interessi legali dal momento del pagamento<br />

effettuato a loro favore (181).<br />

(J'81) Articolo così sostituito dall'art. 104, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006. n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.<br />

Art. 115<br />

Pagamento ai cre<strong>di</strong>ton<br />

Il curatore provvede al pagamento delle somme<br />

assegnate ai cre<strong>di</strong>tori nel piano <strong>di</strong> ripartizione nei<br />

mo<strong>di</strong> stabiliti dal giu<strong>di</strong>ce delegato, purché tali da<br />

assicurare la prova del pagamento stesso. Se prima<br />

della ripartizione i cre<strong>di</strong>ti ammessi sono stati ceduti,<br />

il curatore attribuisce le quote <strong>di</strong> riparto ai<br />

cessionari, qualora la cessione sia stata<br />

tempestivamente comunicata, unitamente alla<br />

documentazione che attesti, con atto recante le<br />

sottoscrizioni autenticate <strong>di</strong> cedente e cessionario,<br />

l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore<br />

provvede alla rettifica formale dello stato passivo<br />

(182).<br />

(182)Articolo così sostituito dall'art. 105, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.<br />

Art. 116<br />

Ren<strong>di</strong>conto del curatore<br />

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del<br />

riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle<br />

funzioni, il curatore presenta al giu<strong>di</strong>ce delegato<br />

l'esposizione analitica delle operazioni contabili e<br />

della attività <strong>di</strong> gestione della procedura. II giu<strong>di</strong>ce<br />

or<strong>di</strong>na il deposito del conto in cancelleria e fissa<br />

l'u<strong>di</strong>enza fino alla quale ogni interessato può<br />

presentare le sue osservazioni o contestazioni.<br />

L'u<strong>di</strong>enza non può essere tenuta prima che stano<br />

decorsi quin<strong>di</strong>ci giorni dai deposito. Dell'avvenuto<br />

deposito e della fissazione dell'u<strong>di</strong>enza, il curatore<br />

dà imme<strong>di</strong>ata comunicazione ai cre<strong>di</strong>tori ammessi al<br />

passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai<br />

cre<strong>di</strong>tori in prededuzione non sod<strong>di</strong>sfatti ed al<br />

fallito, avvisandoli che possono prende visione del<br />

ren<strong>di</strong>conto e presentare eventuali osservazioni o<br />

contestazioni fino all'u<strong>di</strong>enza. Se all'u<strong>di</strong>enza stabilita<br />

non sorgono contestazioni o su queste viene<br />

raggiunto un accordo, il giu<strong>di</strong>ce approva il conto<br />

con decreto; altrimenti, fissa<br />

l'u<strong>di</strong>enza innanzi al collegio che provvede in camera<br />

<strong>di</strong> consiglio (183).<br />

(183) Articolo cosi sostituito dall'art. 106, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.<br />

Art. 117<br />

Ripartizione finale<br />

Approvato il conto e liquidato il compenso del<br />

curatore, il giu<strong>di</strong>ce delegato, sentite le proposte del<br />

curatore, or<strong>di</strong>na il riparto finale secondo le norme<br />

precedenti.<br />

Nel riparto finale vengono <strong>di</strong>stribuiti anche gli<br />

accantonamenti precedentemente fatti, Tuttavia, se<br />

la con<strong>di</strong>zione non sì è ancora verificata ovvero se il<br />

provve<strong>di</strong>mento non è ancora passato in giu<strong>di</strong>cato, la<br />

somma è depositata nei mo<strong>di</strong> stabiliti dal giu<strong>di</strong>ce<br />

delegato, perché, verificatisi gli eventi in<strong>di</strong>cati,<br />

possa essere versata ai cre<strong>di</strong>tori cui spetta o fatta<br />

oggetto <strong>di</strong> riparto supplementare fra gli alai<br />

cre<strong>di</strong>tori. Gli accantonamenti non impe<strong>di</strong>scono la<br />

chiusura della procedura.<br />

11 giu<strong>di</strong>ce delegato, nel rispetto delle cause <strong>di</strong><br />

prelazione, può <strong>di</strong>sporre che a singoli cre<strong>di</strong>tori che<br />

vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme<br />

agli stessi spettanti, cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> imposta del fallito non<br />

ancora rimborsati. Per i cre<strong>di</strong>tori che-non si<br />

presentano o sono irreperibili le somme dovute sono<br />

nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la<br />

banca gii in<strong>di</strong>cati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi<br />

cinque anni dal deposito, le somme non riscosse<br />

dagli aventi <strong>di</strong>ritto e i relativi interessi, se non<br />

richieste da altri cre<strong>di</strong>tori, rimasti insod<strong>di</strong>sfatti, sono<br />

versate a cura del depositario all'entrata del bilancio<br />

dello Stato per essere riassegnate, con decreti del<br />

Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita<br />

unità previsionale <strong>di</strong> base dello stato <strong>di</strong> previsione<br />

del Ministero della giustizia. Il giu<strong>di</strong>ce, anche se è<br />

intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni<br />

formalità non essenziale al contrad<strong>di</strong>ttorio, su<br />

ricorso dei cre<strong>di</strong>tori rimasti insod<strong>di</strong>sfatti che abbiano<br />

presentato la richiesta <strong>di</strong> cui al quarto comma,<br />

<strong>di</strong>spone la <strong>di</strong>stribuzione delie somme non riscosse in<br />

base all'articolo 111 fra i soli richiedenti (184).<br />

(184) Articolo così sostituito dall'art. 107, D.Lgs. 9<br />

gennaio 2006. n. 5, con la decorrenza in<strong>di</strong>cata<br />

nell'art. 153 dello stesso decreto.

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