Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane

Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane

assistenza.agenziadogane.it
from assistenza.agenziadogane.it More from this publisher
20.05.2013 Views

Servizio di documentazione tributaria Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454 d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce; e) all'occorrenza, composizione della merce, metodi di esame eventualmente utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica; f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione delle materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione delle circostanze (regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla descrizione della lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione; in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica applicata e l'origine prevista per la merce in questione; g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie, schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione della merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie; h) impegno di fornire, su richiesta dell'autorita' doganale, una traduzione della documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni; j) indicazione da parte del richiedente se, per quanto gli risulta, e' stata gia' chiesta o fornita nella Comunita' un'informazione tariffaria vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f); k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati della Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto dell'articolo 15 del codice, si applicano le disposizioni in materia di protezione delle informazioni in vigore negli Stati membri. 4. Se, al momento del ricevimento della domanda, l'autorita' doganale ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorita' doganali avranno a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse notificano al richiedente il ricevimento della domanda e la data dalla quale detto termine inizia a decorrere. 5. L'elenco delle autorita' doganali autorizzate dagli Stati membri a ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni e' oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C. art. 7 Notifica dell'informazione tariffaria vincolante. Testo: in vigore dal 20/01/1997 1. L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il piu' rapidamente possibile: a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi dall'accettazione della domanda d'informazione non e' stato possibile comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante, l'autorita' doganale gli comunica il motivo del ritardo e il termine entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto. b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150 giorni dalla data di accettazione della domanda. Pagina 8

Servizio di documentazione tributaria Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454 2. La notifica viene effettuata mediante un formulario il cui modello figura nell'allegato 1 (informazioni tariffarie vincolanti) o nell'allegato 1 bis (informazioni vincolanti in materia d'origine). Su detti formulari sono indicati gli elementi da considerare forniti in via riservata. Deve essere menzionata la possibilita' di proporre ricorso prevista all'articolo 243 del codice. art. 8 Trasmissione dell'informazione tariffaria vincolante alla commissione da parte dello stato membro. Testo: in vigore dal 01/02/2004 1. Nel caso di informazioni tariffarie vincolanti, le autorita' doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione quanto segue: a) una copia della richiesta di informazione tariffaria vincolante di cui all'allegato 1 ter; b) una copia dell'informazione tariffaria vincolante notificata (esemplare n. 2 dell'allegato 1); c) i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1. Nel caso di informazioni vincolanti in materia d'origine, le autorita' doganali degli Stati membri trasmettono senza indugio i dati pertinenti dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata. Le trasmissioni sono effettuate per via telematica. 2. Qualora uno Stato membro lo richieda, i dati ottenuti conformemente al paragrafo 1 gli sono trasmessi quanto prima dalla Commissione. Detta trasmissione e' effettuata per via telematica. 3. I dati trasmessi della richiesta di informazione tariffaria vincolante, l'informazione tariffaria vincolante notificata e i dati forniti sull'esemplare n. 4 dell'allegato 1 sono inseriti in una banca dati centralizzata della Commissione. I dati dell'informazione tariffaria vincolante, compresi eventuali fotografie, schizzi, opuscoli ecc., possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet, ad eccezione delle informazioni confidenziali contenute nelle caselle 3 e 8 dell'informazione tariffaria vincolante notificata. art. 9 Provvedimenti della commissione in caso di informazioni tariffarie vincolanti divergenti. Testo: in vigore dal 20/01/1997 1. In caso di divergenza tra due o piu' informazioni vincolanti: - la Commissione procede, d'ufficio o su domanda del rappresentante di uno Stato membro, all'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della riunione del comitato del mese successivo o in assenza di questa, della prima riunione successiva; - secondo la procedura del comitato, la Commissione adotta, il piu' presto possibile e comunque entro i sei mesi successivi alla riunione di cui al primo trattino, un provvedimento che garantisce l'applicazione uniforme della regolamentazione in materia di nomenclatura o in materia d'origine, secondo il caso. 2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerate come divergenti le informazioni vincolanti in materia d'origine che conferiscono un'origine distinta alle merci: Pagina 9

Servizio di documentazione tributaria<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>CEE</strong> <strong>del</strong> <strong>02</strong>/<strong>07</strong>/<strong>1993</strong> n. <strong>2454</strong><br />

d) descrizione dettagliata e classificazione tariffaria <strong>del</strong>la merce;<br />

e) all'occorrenza, composizione <strong>del</strong>la merce, metodi di esame eventualmente<br />

utilizzati per la sua determinazione e il suo prezzo franco fabbrica;<br />

f) condizioni che permettono di determinare l'origine, la descrizione <strong>del</strong>le<br />

materie utilizzate e le relative origini, le loro classificazioni<br />

tariffarie, i valori corrispondenti e la descrizione <strong>del</strong>le circostanze<br />

(regole relative al cambiamento di voce, al valore aggiunto, alla<br />

descrizione <strong>del</strong>la lavorazione o trasformazione, o qualsiasi altra regola<br />

specifica) che hanno permesso di soddisfare le condizioni in questione;<br />

in particolare, devono essere indicate la regola di origine specifica<br />

applicata e l'origine prevista per la merce in questione;<br />

g) eventuale fornitura sotto forma di allegati, di campioni, fotografie,<br />

schemi, cataloghi o altra documentazione, relativi alla composizione<br />

<strong>del</strong>la merce e alle materie che la compongono, tali da illustrare il<br />

processo di fabbricazione o di trasformazione subito da queste materie;<br />

h) impegno di fornire, su richiesta <strong>del</strong>l'autorita' doganale, una traduzione<br />

<strong>del</strong>la documentazione eventualmente acclusa nella lingua o in una <strong>del</strong>le<br />

lingue ufficiali <strong>del</strong>lo Stato membro interessato;<br />

i) indicazione degli elementi da considerare riservati, indipendentemente<br />

dal fatto che riguardino il pubblico o le amministrazioni;<br />

j) indicazione da parte <strong>del</strong> richiedente se, per quanto gli risulta, e' stata<br />

gia' chiesta o fornita nella Comunita' un'informazione tariffaria<br />

vincolante o un'informazione vincolante in materia d'origine per una<br />

merce identica o simile a quelle menzionate alle lettere d) o f);<br />

k) accettazione che le informazioni fornite siano inserite in una banca dati<br />

<strong>del</strong>la Commissione accessibile al pubblico; tuttavia, oltre al disposto<br />

<strong>del</strong>l'articolo 15 <strong>del</strong> codice, si applicano le disposizioni in materia di<br />

protezione <strong>del</strong>le informazioni in vigore negli Stati membri.<br />

4. Se, al momento <strong>del</strong> ricevimento <strong>del</strong>la domanda, l'autorita' doganale<br />

ritiene che la domanda non contenga tutti gli elementi necessari per<br />

pronunciarsi con cognizione di causa, essa invita il richiedente a fornirle<br />

gli elementi mancanti. I termini di tre mesi e di 150 giorni previsti<br />

all'articolo 7 decorrono dal momento in cui le autorita' doganali avranno a<br />

disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare; esse<br />

notificano al richiedente il ricevimento <strong>del</strong>la domanda e la data dalla quale<br />

detto termine inizia a decorrere.<br />

5. L'elenco <strong>del</strong>le autorita' doganali autorizzate dagli Stati membri a<br />

ricevere la domanda d'informazione vincolante o a fornire dette informazioni<br />

e' oggetto di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale <strong>del</strong>le Comunita'<br />

europee, serie C.<br />

art. 7<br />

Notifica <strong>del</strong>l'informazione tariffaria vincolante.<br />

Testo: in vigore dal 20/01/1997<br />

1. L'informazione vincolante deve essere notificata al richiedente il piu'<br />

rapidamente possibile:<br />

a) In materia tariffaria: se allo scadere di un termine di tre mesi<br />

dall'accettazione <strong>del</strong>la domanda d'informazione non e' stato possibile<br />

comunicare al richiedente l'informazione tariffaria vincolante,<br />

l'autorita' doganale gli comunica il motivo <strong>del</strong> ritardo e il termine<br />

entro il quale ritiene di potergli notificare l'informazione in oggetto.<br />

b) In materia d'origine: deve essere notificato entro un termine di 150<br />

giorni dalla data di accettazione <strong>del</strong>la domanda.<br />

Pagina 8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!