20.05.2013 Views

Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane

Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane

Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Servizio di documentazione tributaria<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>CEE</strong> <strong>del</strong> <strong>02</strong>/<strong>07</strong>/<strong>1993</strong> n. <strong>2454</strong><br />

III, secondo il caso.<br />

art. 72 - bis<br />

Prova <strong>del</strong> carattere originario <strong>del</strong>le merci. Definizione di<br />

"valore aggiunto".<br />

Testo: in vigore dal <strong>02</strong>/08/2000<br />

1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale<br />

siano trasformate o lavorate in un altro paese <strong>del</strong>lo stesso gruppo<br />

regionale, il paese di origine e' quello in cui e' stata effettuata l'ultima<br />

lavorazione o trasformazione, a condizione che:<br />

a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore<br />

al piu' elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua<br />

fabbricazione, originari di uno degli altri paesi <strong>del</strong> gruppo regionale; e<br />

b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella<br />

prevista dall'articolo 70 nonche', per quanto riguarda i prodotti<br />

tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.<br />

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono<br />

soddisfatte, i prodotti sono considerati originari <strong>del</strong> paese <strong>del</strong> gruppo<br />

regionale di cui sono originari i prodotti aventi il piu' elevato valore in<br />

dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi <strong>del</strong><br />

gruppo regionale.<br />

3. Per 'valore aggiunto' si intende il prezzo franco fabbrica al netto <strong>del</strong><br />

valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro<br />

paese <strong>del</strong> gruppo regionale.<br />

4. La prova <strong>del</strong> carattere originario <strong>del</strong>le merci esportate da un paese<br />

membro di un gruppo regionale in un altro paese <strong>del</strong>lo stesso gruppo per<br />

essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per<br />

essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o<br />

trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A,<br />

rilasciato nel primo paese.<br />

5. La prova <strong>del</strong> carattere originario, acquisito o conservato ai sensi<br />

<strong>del</strong>l'articolo 72, <strong>del</strong> presente articolo e <strong>del</strong>l'articolo 72 ter, di merci<br />

esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunita' viene fornita<br />

mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su<br />

fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine,<br />

modulo A, conforme alle disposizioni <strong>del</strong> paragrafo 4.<br />

6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 <strong>del</strong> certificato<br />

di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, e' il seguente:<br />

- il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o<br />

trasformazione ai sensi <strong>del</strong> paragrafo 4;<br />

- il paese d'origine, determinato in applicazione <strong>del</strong> paragrafo 1, nel caso<br />

di merci esportate previe lavorazioni o trasformazioni supplementari.<br />

art. 72 - ter<br />

Applicabilita' degli articoli 72 e 72-bis. (N.d.R. Le prove<br />

<strong>del</strong>l'origine rilasciate secondo le disposizioni vigenti<br />

anteriormente al 1 giugno 2003 sono accettate anche dopo tale data<br />

nei limiti <strong>del</strong>la loro validita' secondo quanto disposto dall'articolo 3<br />

<strong>del</strong> <strong>Regolamento</strong> (CE) n. 881/2003).<br />

Testo: in vigore dal 01/06/2003<br />

1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:<br />

a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito <strong>del</strong> cumulo regionale,<br />

tra i paesi <strong>del</strong> gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla<br />

presente sezione;<br />

Pagina 46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!