20.05.2013 Views

Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane

Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane

Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Servizio di documentazione tributaria<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>CEE</strong> <strong>del</strong> <strong>02</strong>/<strong>07</strong>/<strong>1993</strong> n. <strong>2454</strong><br />

b) in deroga all'articolo 222, paragrafo 1, i dati da inserire in alcune<br />

caselle <strong>del</strong> documento amministrativo unico, non necessari ai fini<br />

<strong>del</strong>l'identificazione <strong>del</strong>le merci e non consistenti negli elementi in base<br />

ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione.<br />

Tuttavia, tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, nel quadro<br />

di un'operazione di controllo.<br />

L'importo dei dazi all'importazione da applicare nel periodo in cui si<br />

applica una <strong>del</strong>le deroghe di cui al primo comma non puo' essere inferiore a<br />

quello che sarebbe applicato in assenza di deroga.<br />

Gli Stati membri che desiderano partecipare a questi programmi prova<br />

forniscono anticipatamente alla Commissione tutti i particolari relativi al<br />

programma prova proposto, inclusa la durata prevista. Inoltre, essi la<br />

tengono informata sull'attuazione e sui risultati effettivi. La Commissione<br />

informa tutti gli altri Stati membri.<br />

art. 4 - quinquies<br />

Scambio di informazioni con sistemi elettronici.<br />

Testo: in vigore dal 26/12/2006<br />

1. Fatte salve circostanze particolari e le disposizioni relative alla<br />

procedura in questione che, all'occorrenza, si applicano per analogia,<br />

laddove esistono sistemi elettronici - elaborati dagli Stati membri di<br />

concerto con la Commissione - per lo scambio di informazioni relative a<br />

procedure doganali o operatori economici, le autorita' doganali utilizzano<br />

tali sistemi per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali<br />

partecipanti.<br />

2. Quando gli uffici doganali che partecipano a una procedura sono situati<br />

in Stati membri diversi, detti scambi devono avvenire mediante messaggi che<br />

si conformano alla struttura e alle caratteristiche definite di comune<br />

accordo dalle autorita' doganali.<br />

Dispositivi di sicurezza.<br />

art. 4 - sexies<br />

Testo: in vigore dal 26/12/2006<br />

1. Oltre alle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le<br />

autorita' doganali definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a<br />

garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi.<br />

2. Per garantire il livello di sicurezza <strong>del</strong> sistema previsto al paragrafo<br />

1, tutte le introduzioni, modifiche o cancellazioni di dati sono registrate<br />

con l'indicazione <strong>del</strong>la finalita', <strong>del</strong> momento preciso e <strong>del</strong>la persona che<br />

ha effettuato l'operazione. Il dato iniziale o qualsiasi dato che abbia<br />

subito uno dei citati trattamenti e' conservato per un periodo di almeno tre<br />

anni civili a decorrere dalla fine <strong>del</strong>l'anno al quale il dato e' riferito,<br />

salvo se previsto diversamente.<br />

3. Le autorita' doganali controllano periodicamente la sicurezza.<br />

4. Le autorita' doganali partecipanti si informano mutualmente e,<br />

all'occorrenza, informano l'operatore economico di qualsiasi sospetto di<br />

violazione <strong>del</strong>la sicurezza.<br />

Gestione <strong>del</strong> rischio.<br />

art. 4 - septies<br />

Testo: in vigore dal 26/12/2006<br />

1. Le autorita' doganali applicano una gestione dei rischi intesa a<br />

differenziare i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo<br />

o di vigilanza doganale e a stabilire se - e, in caso affermativo, dove -<br />

sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici.<br />

Pagina 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!