Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane
Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane Regolamento CEE n. 2454 del 02/07/1993 - Agenzia delle Dogane
Servizio di documentazione tributaria Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454 - che fanno parte della stessa posizione tariffaria e la cui origine e' stata determinata secondo le stesse regole e, - che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione. art. 10 Soggetto che puo' richiedere l'informazione tariffaria vincolante. Testo: in vigore dal 20/01/1997 1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 del codice, l'informazione vincolante puo' essere invocata soltanto dal titolare. 2. a) in materia tariffaria: l'autorita' doganale puo' esigere che, al momento dell'espletamento delle formalita' doganali, il titolare la informi di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci oggetto di sdoganamento; b) in materia d'origine: le autorita' preposte alla verifica dell'applicabilita' delle informazioni vincolanti in materia d'origine possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le formalita', indichi a dette autorita' che per le merci oggetto di tali formalita' e' in possesso di un'informazione vincolante in materia d'origine. 3. Il titolare di un'informazione vincolante puo' avvalersene per una determinata merce soltanto se si e' potuto accertare: a) in materia tariffaria: con soddisfazione dell'autorita' doganale, l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta nell'informazione presentata; b) in materia d'origine: con soddisfazione delle autorita' di cui al paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate. 4. Le autorita' doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le autorita' di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato. art. 11 Portata giuridica delle informazioni tariffarie vincolanti. Testo: in vigore dal 14/10/1993 con effetto dal 01/01/1994 L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorita' doganale di uno Stato membro a partire dal 1 gennaio 1991 impegna le autorita' competenti di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni. art. 12 Cessazione della validita' di una informazione tariffaria vincolante. Testo: in vigore dal 20/01/1997 1. Non appena viene adottato uno degli atti o una delle misure elencati all'articolo 12, paragrafo 5 del codice, l'autorita' doganale prende tutte le disposizioni necessarie affinche' le informazioni vincolanti vengano fornite conformemente all'atto o alla misura in questione. 2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione e' la seguente: - per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, concernenti modifiche della nomenclatura doganale, quella della loro applicabilita'; Pagina 10
Servizio di documentazione tributaria Regolamento CEE del 02/07/1993 n. 2454 - per i regolamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto i) del codice, determinanti o influenzanti la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie L; - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti modifiche delle note esplicative della nomenclatura combinata, quella della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C; - per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, quella in cui e' pronunciata la sentenza; - per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri di classificazione oppure di modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato da parte dell'Organizzazione mondiale delle dogane, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C. b) Per le informazioni vincolanti in materia di origine, ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data da prendere in considerazione e' la seguente: - per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto i) del codice, concernenti la definizione dell'origine delle merci e la normativa di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii), quella della loro applicabilita'; - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative alle note esplicative e ai pareri adottati a livello comunitario, quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C; - per le sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, quella in cui viene pronunciata la sentenza; - per le misure di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, concernenti l'adozione di pareri sull'origine o delle note esplicative dalla parte dell'Organizzazione mondiale del commercio, quella della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, serie C; - per le misure previste all'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), punto ii) del codice, relative all'allegato all'accordo sulle norme relative all'origine dell'Organizzazione mondiale del commercio e quelle adottate nell'ambito di accordi internazionali, quella della loro applicabilita'. 3. La Commissione comunica quanto prima alle autorita' doganali le date di adozione delle misure e degli atti di cui al presente articolo. art. 13 Obbligo di comunicazione alla commissione dell'annullamento o della cessazione di validita' di una informazione tariffaria vincolante. Testo: in vigore dal 20/01/1997 Qualora, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, seconda frase e paragrafo 5 del codice, un'informazione vincolante non e' valida o cessi di essere valida, l'autorita' doganale che l'ha fornita ne informa al piu' presto la Commissione. art. 14 Pagina 11
- Page 1 and 2: Servizio di documentazione tributar
- Page 3 and 4: Servizio di documentazione tributar
- Page 5 and 6: Servizio di documentazione tributar
- Page 7 and 8: Servizio di documentazione tributar
- Page 9: Servizio di documentazione tributar
- Page 13 and 14: Servizio di documentazione tributar
- Page 15 and 16: Servizio di documentazione tributar
- Page 17 and 18: Servizio di documentazione tributar
- Page 19 and 20: Servizio di documentazione tributar
- Page 21 and 22: Servizio di documentazione tributar
- Page 23 and 24: Servizio di documentazione tributar
- Page 25 and 26: Servizio di documentazione tributar
- Page 27 and 28: Servizio di documentazione tributar
- Page 29 and 30: Servizio di documentazione tributar
- Page 31 and 32: Servizio di documentazione tributar
- Page 33 and 34: Servizio di documentazione tributar
- Page 35 and 36: Servizio di documentazione tributar
- Page 37 and 38: Servizio di documentazione tributar
- Page 39 and 40: Servizio di documentazione tributar
- Page 41 and 42: Servizio di documentazione tributar
- Page 43 and 44: Servizio di documentazione tributar
- Page 45 and 46: Servizio di documentazione tributar
- Page 47 and 48: Servizio di documentazione tributar
- Page 49 and 50: Servizio di documentazione tributar
- Page 51 and 52: Servizio di documentazione tributar
- Page 53 and 54: Servizio di documentazione tributar
- Page 55 and 56: Servizio di documentazione tributar
- Page 57 and 58: Servizio di documentazione tributar
- Page 59 and 60: Servizio di documentazione tributar
Servizio di documentazione tributaria<br />
<strong>Regolamento</strong> <strong>CEE</strong> <strong>del</strong> <strong>02</strong>/<strong>07</strong>/<strong>1993</strong> n. <strong>2454</strong><br />
- che fanno parte <strong>del</strong>la stessa posizione tariffaria e la cui origine e'<br />
stata determinata secondo le stesse regole e,<br />
- che sono state ottenute secondo lo stesso processo di fabbricazione.<br />
art. 10<br />
Soggetto che puo' richiedere l'informazione tariffaria vincolante.<br />
Testo: in vigore dal 20/01/1997<br />
1. Fatti salvi gli articoli 5 e 64 <strong>del</strong> codice, l'informazione vincolante<br />
puo' essere invocata soltanto dal titolare.<br />
2. a) in materia tariffaria: l'autorita' doganale puo' esigere che, al<br />
momento <strong>del</strong>l'espletamento <strong>del</strong>le formalita' doganali, il titolare la informi<br />
di essere in possesso di un'informazione tariffaria vincolante per le merci<br />
oggetto di sdoganamento;<br />
b) in materia d'origine: le autorita' preposte alla verifica<br />
<strong>del</strong>l'applicabilita' <strong>del</strong>le informazioni vincolanti in materia d'origine<br />
possono esigere che il titolare, nel momento in cui effettua tutte le<br />
formalita', indichi a dette autorita' che per le merci oggetto di tali<br />
formalita' e' in possesso di un'informazione vincolante in materia<br />
d'origine.<br />
3. Il titolare di un'informazione vincolante puo' avvalersene per una<br />
determinata merce soltanto se si e' potuto accertare:<br />
a) in materia tariffaria: con soddisfazione <strong>del</strong>l'autorita' doganale,<br />
l'esatta corrispondenza tra la merce suddetta e quella descritta<br />
nell'informazione presentata;<br />
b) in materia d'origine: con soddisfazione <strong>del</strong>le autorita' di cui al<br />
paragrafo 2, lettera b), l'esatta corrispondenza tra detta merce e le<br />
circostanze determinanti per l'acquisizione <strong>del</strong>l'origine, e quelle<br />
descritte nelle informazioni presentate.<br />
4. Le autorita' doganali (per le informazioni tariffarie vincolanti) o le<br />
autorita' di cui al paragrafo 2, lettera b) (per le informazioni vincolanti<br />
in materia d'origine) possono chiedere la traduzione di questa informazione<br />
nella lingua o in una <strong>del</strong>le lingue ufficiali <strong>del</strong>lo Stato membro interessato.<br />
art. 11<br />
Portata giuridica <strong>del</strong>le informazioni tariffarie vincolanti.<br />
Testo: in vigore dal 14/10/<strong>1993</strong> con effetto dal 01/01/1994<br />
L'informazione tariffaria vincolante fornita dall'autorita' doganale di uno<br />
Stato membro a partire dal 1 gennaio 1991 impegna le autorita' competenti di<br />
tutti gli Stati membri alle stesse condizioni.<br />
art. 12<br />
Cessazione <strong>del</strong>la validita' di una informazione tariffaria vincolante.<br />
Testo: in vigore dal 20/01/1997<br />
1. Non appena viene adottato uno degli atti o una <strong>del</strong>le misure elencati<br />
all'articolo 12, paragrafo 5 <strong>del</strong> codice, l'autorita' doganale prende tutte<br />
le disposizioni necessarie affinche' le informazioni vincolanti vengano<br />
fornite conformemente all'atto o alla misura in questione.<br />
2. a) In materia di informazioni tariffarie vincolanti, ai fini<br />
<strong>del</strong>l'applicazione <strong>del</strong> paragrafo 1, la data da prendere in considerazione e'<br />
la seguente:<br />
- per i regolamenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto<br />
i) <strong>del</strong> codice, concernenti modifiche <strong>del</strong>la nomenclatura doganale, quella<br />
<strong>del</strong>la loro applicabilita';<br />
Pagina 10