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statuto e - Coop Adriatica

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<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LA COOP SEI TU


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

INDICE<br />

Lo <strong>statuto</strong> sociaLe<br />

La Missione di coop adriatica 4<br />

titoLo i<br />

Costituzione, sede,<br />

durata e oggetto 5<br />

titoLo ii<br />

Soci 8<br />

titoLo iii<br />

Capitale sociale,<br />

gestione sociale, bilancio 14<br />

titoLo iV<br />

Requisiti mutualistici 17<br />

titoLo V<br />

Assemblee 18<br />

titoLo Vi<br />

Organizzazione<br />

della partecipazione sociale 25<br />

titoLo Vii<br />

Consiglio di Amministrazione 28<br />

titoLo Viii<br />

Collegio Sindacale 32<br />

titoLo iX<br />

Revisione legale dei conti 34<br />

titoLo X<br />

Soci finanziatori<br />

ed altri strumenti finanziari 35<br />

titoLo Xi<br />

Commissione Etica 36<br />

titoLo Xii<br />

Controversie 36<br />

titoLo Xiii<br />

Disposizioni generali 37<br />

titoLo XiV 38<br />

iL regoLaMento interno<br />

titoLo i<br />

Modalità e strumenti<br />

della partecipazione sociale 40<br />

titoLo ii<br />

Elezione alle cariche sociali 49<br />

titoLo iii<br />

Attività integrative 54<br />

titoLo iV<br />

Disposizioni varie 55


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE DI COOP ADrIATICA<br />

APPrOvATO<br />

DALL’ASSEmbLEA STrAOrDINArIA DEI SOCI<br />

18 DICEmbrE 2010


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

4<br />

La Missione Di cooP aDriatica<br />

1) Fornire ai soci i prodotti e i servizi più<br />

convenienti, sicuri e adatti al loro benessere,<br />

favorire l’educazione ai consumi.<br />

2) Sviluppare la democrazia cooperativa e<br />

incrementare il patrimonio sociale.<br />

3) Valorizzare il lavoro e l’impegno dei dipendenti.<br />

4) Realizzare lo sviluppo e l’innovazione<br />

dell’impresa.<br />

Ispirare ogni rapporto di mercato ai<br />

principi di trasparenza ed equità.<br />

5) Contribuire a migliorare gli ambienti fisici<br />

ed umani in cui la <strong>Coop</strong>erativa opera.<br />

Rafforzare il ruolo del movimento cooperativo.


titoLo i • costituzione, sede, durata e oggetto<br />

Articolo I Denominazione, sede<br />

È costituita, con sede in Castenaso (Bologna), una Società <strong>Coop</strong>erativa di consumatori sotto<br />

la denominazione di “COOP ADRIATICA” Società <strong>Coop</strong>erativa a responsabilità limitata.<br />

La <strong>Coop</strong>erativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici, senza fini di<br />

speculazione privata, previsti dall’art. 45 della Costituzione.<br />

La <strong>Coop</strong>erativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle <strong>Coop</strong>erative<br />

e Mutue ed alla Associazione Nazionale delle <strong>Coop</strong>erative dei Consumatori ed alle loro<br />

strutture periferiche.<br />

Articolo 2 scopo, oggetto<br />

La Società si propone, in conformità ai principi accolti dall’Alleanza <strong>Coop</strong>erativa Internazionale,<br />

di cooperare attivamente in tutti i modi possibili con gli altri enti cooperativi su scala<br />

locale, nazionale ed internazionale per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci<br />

e della collettività, ispirandosi ai criteri della sostenibilità e ai principi fissati dalla missione<br />

sociale.<br />

La <strong>Coop</strong>erativa intende perseguire in specie e senza finalità speculative i seguenti scopi:<br />

a assolvere la funzione sociale di difesa del bilancio familiare dei soci e dei non soci, fornendo<br />

loro beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili ed orientando i<br />

consumatori nell’acquisto di prodotti che offrano maggiori garanzie di qualità/sicurezza<br />

e di prezzo evitando gli sprechi nei consumi;<br />

b sviluppare lo spirito di solidarietà dei consumatori soci e non, delle loro famiglie e dei<br />

lavoratori anche tramite l’organizzazione del tempo libero e la promozione ed organizzazione<br />

di attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili;<br />

c tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e<br />

migliorandone l’informazione e l’educazione attraverso apposite iniziative;<br />

d contribuire alla difesa dell’ambiente;<br />

e promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche a livello internazionale;<br />

5


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

f stimolare lo spirito di previdenza dei soci e tutelare il loro risparmio;<br />

g intervenire a sostegno dei Paesi in via di sviluppo anche attraverso la promozione del<br />

commercio equo e solidale nonché delle categorie sociali bisognose.<br />

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la <strong>Coop</strong>erativa si propone di realizzare le<br />

seguenti attività:<br />

1 l’acquisto per la vendita al dettaglio a soci e non soci di generi alimentari e non, raggiungendo<br />

accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e sicurezza dei<br />

prodotti;<br />

2 la correlata promozione di una idonea attività di controllo di detta qualità e sicurezza<br />

dei prodotti in vendita nonchè di tutela dell’ambiente avvalendosi di laboratori interni ed<br />

esterni;<br />

3 la produzione, manipolazione e trasformazione dei generi di consumo, merci, prodotti e<br />

articoli di qualsiasi natura e tipo;<br />

4 l’organizzazione dei servizi e l’erogazione ai consumatori soci e non soci delle relative<br />

prestazioni, mediante impianto e gestione di moderni punti di vendita, fissi o ambulanti,<br />

trattorie, mense, impianti di distribuzione di carburante, farmacie, magazzini, laboratori<br />

e strutture per la diretta conservazione, produzione, manipolazione e trasformazione<br />

dei generi di consumo, merci, prodotti ed articoli necessari all’approvvigionamento ed<br />

assortimento delle gestioni sociali;<br />

5 l’organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione;<br />

6 la promozione e la realizzazione di iniziative specifiche che favoriscano l’informazione,<br />

l’educazione igienico-sanitario-alimentare del consumatore e la qualificazione dei consumi,<br />

la tutela della salute anche attraverso la salvaguardia dell’ambiente, nonchè il<br />

sostegno di iniziative ricreative, sportive e culturali e di attività particolarmente rivolte ai<br />

giovani;<br />

7 l’organizzazione di iniziative di carattere turistico, come viaggi e soggiorni, mediante la<br />

gestione diretta o indiretta di agenzie di viaggi, impianti ricettivi, come case di vacanza,<br />

campeggi, villaggi, alberghi, trattorie, tavole calde, bar e simili;<br />

8 la vendita all’ingrosso - usando i magazzini per il rifornimento dei suoi esercizi - ad altre<br />

6


<strong>Coop</strong>erative di consumatori socie nonché a società purché controllate da essa stessa o<br />

dalle predette <strong>Coop</strong>erative socie, nonché ad altre imprese di vendita al dettaglio, socie o<br />

terze;<br />

9 l’istituzione di una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta<br />

dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento<br />

dell’oggetto sociale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973,<br />

n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.<br />

È pertanto rigorosamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico, tranne che con<br />

gli strumenti finanziari di cui al successivo titolo X, in quanto previsti dallo <strong>statuto</strong> della<br />

<strong>Coop</strong>erativa.<br />

In relazione all’attività mutualistica e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della<br />

parità di trattamento, la <strong>Coop</strong>erativa prevede di:<br />

1 effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci ed ai loro familiari;<br />

2 ripartire i ristorni secondo criteri stabiliti dal successivo art. 13;<br />

3 assicurare una idonea informazione sull’attività sociale ed attivare la partecipazione democratica<br />

dei soci alla vita della <strong>Coop</strong>erativa;<br />

4 diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà <strong>Coop</strong>erativa.<br />

La <strong>Coop</strong>erativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di<br />

natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla<br />

realizzazione degli scopi sociali e all’espletamento dell’oggetto sociale e, comunque, sia direttamente<br />

che indirettamente attinenti ai medesimi, come ad esempio, per sola indicazione<br />

esemplificativa: acquisire interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese,<br />

costituire società di qualsiasi tipo, comprese società per azioni, società a responsabilità<br />

limitata o società cooperative ai sensi di legge, partecipare ad un gruppo cooperativo<br />

paritetico ai sensi dell’art. 2545 septies C.C., contrarre mutui ipotecari passivi; concedere<br />

prestiti anche ipotecari, beni in leasing, avalli cambiari e fidejussioni, dare adesione ad altri<br />

enti ed organismi economici, anche se a responsabilità sussidiaria o multipla e anche con<br />

scopi consortili e fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, agevolarne<br />

gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l’assicurazione, a coordinare le attività<br />

7


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

previdenziali, assistenziali, ricreative, mutualistiche, di promozione cooperativa, consorziarsi<br />

anche senza creazione di uffici con attività esterna, ad altre <strong>Coop</strong>erative di consumatori per il<br />

coordinamento delle attività comuni, mettere a disposizione di altre <strong>Coop</strong>erative di consumatori,<br />

anche assumendo incarico o funzione di loro commissionaria, le proprie capacità ed attrezzature<br />

di approvvigionamento e acquisto, partecipare alla temporanea gestione di attività<br />

di altre <strong>Coop</strong>erative, affidare, qualora si renda necessario, la gestione parziale o totale delle<br />

proprie attività ad altre <strong>Coop</strong>erative, partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative<br />

idonee a diffondere ed a rafforzare i principi delle mutualità e della solidarietà.<br />

Sono espressamente escluse le attività che formano oggetto di riserva a norma delle vigenti<br />

leggi.<br />

La <strong>Coop</strong>erativa, nello svolgimento della propria attività, opera prevalentemente nei confronti<br />

dei soci.<br />

Fermo restando quanto sopra, la cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei<br />

confronti di soggetti diversi dai soci.<br />

Articolo 3 Durata<br />

La <strong>Coop</strong>erativa ha la durata fino al 30 giugno del 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione<br />

dell’Assemblea Straordinaria.<br />

titoLo ii • soci<br />

Articolo 4 requisiti dei soci<br />

I motivi ideali, sociali, economici e gli obiettivi nuovi che guidano la <strong>Coop</strong>erazione di Consumo<br />

nell’assolvimento della sua funzione di interesse pubblico, in difesa dei consumatori,<br />

impegnano i soci a divenire i protagonisti ed i realizzatori della politica economica e sociale<br />

della <strong>Coop</strong>erativa.<br />

Gli artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 prevedono, a tale scopo, le forme articolate di partecipazione<br />

del socio alla vita della <strong>Coop</strong>erativa.<br />

8


Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello previsto dalla legge.<br />

Possono essere soci:<br />

a tutti i consumatori aventi capacità di agire, senza distinzione di sesso, di razza, di religione<br />

o di opinioni politiche, a qualsiasi mestiere, arte o professione appartengano;<br />

b associazioni, società con o senza personalità giuridica, enti pubblici e privati i cui interessi<br />

non siano in contrasto con quelli della <strong>Coop</strong>erativa.<br />

Non possono divenire soci coloro che svolgono in proprio o hanno interessenze in attività<br />

identiche o affini a quella esercitata dalla <strong>Coop</strong>erativa e con essa concorrenziali, che siano<br />

suscettibili, per dimensioni e caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza<br />

effettiva con la <strong>Coop</strong>erativa e di conflittualità con gli interessi e le finalità sociali della stessa.<br />

Articolo 5 ammissione nuovi soci<br />

L’aspirante socio persona fisica dovrà presentare domanda scritta di ammissione contenente<br />

le seguenti indicazioni:<br />

a cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio se diverso dalla residenza,<br />

cittadinanza, codice fiscale, estremi di un documento d’identità;<br />

b effettiva attività di lavoro esercitata;<br />

c ammontare della quota che intende sottoscrivere entro i limiti stabiliti dalla legge;<br />

d impegno ad osservare lo <strong>statuto</strong>, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate<br />

dagli organi sociali;<br />

e la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta<br />

nell’art. 47 del presente <strong>statuto</strong>.<br />

La domanda di ammissione dell’aspirante socio non persona fisica, di cui alla lettera b)<br />

del precedente articolo 4 dovrà: (i) essere sottoscritta dal legale rappresentante, (ii) contenere,<br />

oltre alle indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, anche quelle<br />

della rispettiva denominazione, sede ed attività esercitata; (iii) essere corredata da estratto<br />

della deliberazione dell’organo competente a richiedere l’ammissione, dalla quale risulti<br />

9


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

la decisione di richiedere l’ammissione unitamente all’accettazione dello <strong>statuto</strong> della <strong>Coop</strong>erativa<br />

e all’ammontare della quota che si intende sottoscrivere.<br />

Ogni aspirante socio, sia esso persona fisica o non persona fisica, contestualmente alla domanda<br />

di ammissione dovrà provvedere al versamento anticipato della quota che intende<br />

sottoscrivere.<br />

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la conformità della domanda con quanto previsto<br />

nei commi precedenti, l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 4 e la inesistenza delle cause di<br />

incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda di ammissione.<br />

L’ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza<br />

del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.<br />

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al<br />

soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all’annotazione nel libro dei soci.<br />

Contrariamente, la delibera di rigetto, adeguatamente motivata, dovrà essere comunicata<br />

entro sessanta giorni all’interessato, che potrà, entro i sessanta giorni successivi alla<br />

comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente<br />

convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.<br />

Nel caso in cui l’Assemblea esprima voto favorevole all’accoglimento della domanda, il<br />

Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione assembleare ed ammette l’aspirante<br />

socio.<br />

Qualora l’Assemblea si esprima anch’essa per la reiezione della domanda, o qualora sia<br />

decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per chiedere che l’Assemblea si pronunci<br />

sulla domanda di ammissione, dovrà essere restituita all’interessato la somma da questi<br />

anticipata unitamente alla domanda di ammissione.<br />

Nella relazione al bilancio il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte<br />

in tema di ammissione di nuovi soci, illustrandone le ragioni.<br />

Articolo 6 obblighi dei soci<br />

I soci sono obbligati:<br />

a al versamento immediato sia della quota inizialmente sottoscritta - essendo la <strong>Coop</strong>e-<br />

10


ativa autorizzata a trattenere a tale titolo la somma versata dall’aspirante socio unitamente<br />

alla domanda di ammissione -, sia delle successive eventuali sottoscrizioni di<br />

aumento;<br />

b all’osservanza dello <strong>statuto</strong>, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente<br />

adottate dagli organi sociali;<br />

c a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo ed eventuale sottoposizione<br />

a procedura di fallimento.<br />

Inoltre sono tenuti a partecipare all’attività sociale ed a frequentare abitualmente i negozi<br />

della <strong>Coop</strong>erativa.<br />

Per tutti i rapporti con la <strong>Coop</strong>erativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei<br />

soci.<br />

Articolo 7 Perdita della qualità di socio<br />

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso,<br />

esclusione, per causa di morte o per scioglimento, se il socio è persona giuridica o<br />

comunque soggetto diverso da persona fisica.<br />

Articolo 8 recesso<br />

Il recesso è ammesso, oltre che nei casi di legge:<br />

a) per il dissenso del socio dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale;<br />

b) quando il socio trasferisce la sua residenza fuori del territorio nel quale si esplica l’attività<br />

sociale, oppure quando la <strong>Coop</strong>erativa trasferisca la propria attività fuori dell’ambito<br />

nel quale possa correntemente esplicarsi il rapporto sociale;<br />

c) per la perdita dei requisiti per l’ammissione;<br />

d) per l’impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;<br />

e) per gravi, comprovati motivi.<br />

Il recesso non può essere parziale. Il socio ha l’onere di comunicare la dichiarazione di recesso<br />

alla <strong>Coop</strong>erativa con lettera raccomandata; entro sessanta giorni dalla sua ricezione,<br />

11


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifichi la sussistenza dei presupposti per<br />

recedere; qualora invece ne riscontri l’insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso,<br />

dandone immediata comunicazione all’interessato, il quale può attivare il procedimento arbitrale<br />

entro sessanta giorni dal ricevimento. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul<br />

libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto, sia per quanto<br />

riguarda il rapporto sociale sia il rapporto mutualistico tra socio e <strong>Coop</strong>erativa, dalla comunicazione<br />

del provvedimento di accoglimento della domanda.<br />

Articolo 9 esclusione<br />

L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla<br />

legge, nei confronti dei soci:<br />

a interdetti, inabilitati, che abbiano subito una condanna penale che comporti l’interdizione,<br />

anche temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni<br />

di incompatibilità prevista dal precedente articolo 4;<br />

b che non ottemperino alle disposizioni del presente <strong>statuto</strong> o dei regolamenti od alle<br />

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;<br />

c che, senza giustificato motivo, e pur dopo formale diffida, non eseguano entro il termine<br />

loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti previsti dall’art. 6 dello <strong>statuto</strong><br />

o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la <strong>Coop</strong>erativa per qualsiasi titolo;<br />

d che commettano fatti lesivi dei diritti della <strong>Coop</strong>erativa o che arrechino danni morali o<br />

materiali alla stessa;<br />

e che, trattandosi dei soci di cui alla lettera b) dell’articolo 4, abbiano deliberato il proprio<br />

scioglimento o si trovino in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa o<br />

soggetti ad altre procedure concorsuali;<br />

f che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili per un periodo<br />

superiore a sei mesi; sarà considerato irreperibile il socio qualora sia restituita al mittente,<br />

perché il destinatario risulta sconosciuto all’indirizzo indicato, qualunque comunicazione<br />

inviata a mezzo posta all’indirizzo risultante dalla domanda di ammissione a<br />

socio o a quello da ultimo comunicato dal socio alla <strong>Coop</strong>erativa;<br />

12


g che svolgano o tentino di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività<br />

in concorrenza o contraria agli interessi sociali.<br />

Lo scioglimento del rapporto sociale e del rapporto mutualistico nei confronti del socio<br />

escluso ha effetto con l’annotazione del provvedimento nel libro soci.<br />

Articolo 10 controversie in materia di recesso ed esclusione<br />

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai<br />

soci interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro le predette deliberazioni<br />

i soci possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione, attivare il procedimento<br />

arbitrale.<br />

Articolo 11 Diritti conseguenti a recesso, esclusione, morte del socio<br />

I soci receduti o esclusi o gli eredi di quelli deceduti, hanno diritto al rimborso delle quote<br />

di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.<br />

Il rimborso avviene sulla base del bilancio di esercizio in cui i fatti risolutivi del rapporto si<br />

sono verificati, salvo il diritto di ritenzione spettante alla <strong>Coop</strong>erativa fino a concorrenza di<br />

ogni proprio eventuale credito.<br />

Il pagamento deve essere corrisposto entro centottanta giorni dalla data di approvazione<br />

del bilancio ed il relativo diritto si prescrive decorsi cinque anni dalla medesima data.<br />

Le quote non rimborsate e per cui sia maturata prescrizione saranno accantonate nel fondo<br />

di riserva indivisibile.<br />

I soci receduti o esclusi possono essere riammessi alla <strong>Coop</strong>erativa.<br />

Nella domanda di eventuale riammissione dovrà essere espressamente dichiarato il superamento<br />

delle cause del precedente recesso o della esclusione.<br />

13


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

titoLo iii • capitale sociale, gestione sociale, Bilancio<br />

Articolo 12 capitale sociale, quota, trasferimento della quota<br />

Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è costituito da un numero di quote individuali,<br />

una per ogni socio, corrispondente al numero complessivo dei soci.<br />

Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da<br />

parte di terzi, a pegno o altro vincolo a favore di terzi, con effetto verso la <strong>Coop</strong>erativa durante<br />

la vita della medesima.<br />

La quota di ciascun socio, persona fisica, non potrà essere inferiore al limite minimo e<br />

superiore al limite massimo stabilito dalla legge.<br />

Le quote possono essere cedute con effetto verso la <strong>Coop</strong>erativa, previa autorizzazione del<br />

Consiglio di Amministrazione, ad altri soci od anche a persone che, possedendo i requisisti<br />

prescritti per l’ammissione, presentino domanda di ammissione a socio.<br />

Il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con lettera raccomandata al<br />

Consiglio di Amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all’interessato entro<br />

sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota e la<br />

società deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari.<br />

Avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta,<br />

il socio potrà attivare entro sessanta giorni il procedimento arbitrale.<br />

L’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri<br />

soci, all’accertamento che le quote dei soci cessionari non abbiano a superare, per<br />

effetto della cessione, l’ammontare massimo stabilito dalla legge, e, per la cessione ad<br />

aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del<br />

possesso dei requisiti e della inesistenza delle cause di incompatibilità rispettivamente<br />

indicati nell’art. 4.<br />

Articolo 13 ristorno<br />

L’Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione,<br />

a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni<br />

14


effettuati nell’anno; i ristorni potranno essere ripartiti tra i soci, sia in ragione del volume<br />

degli acquisti effettuati, sia in ragione della qualità dello scambio mutualistico.<br />

Allo stesso modo e con le stesse condizioni e limiti, la suddetta delibera assembleare può<br />

operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma operato<br />

dagli amministratori in sede di predisposizione del progetto di bilancio.<br />

La <strong>Coop</strong>erativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi<br />

all’attività svolta con i soci.<br />

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l’avanzo<br />

di gestione - misurabile dal risultato della gestione ordinaria - che la <strong>Coop</strong>erativa ha conseguito<br />

nell’anno dall’attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate. L’Assemblea<br />

può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l’aumento<br />

proporzionale della singola quota fermo il limite massimo di valore previsto dalla legge.<br />

Qualora la quota di ristorno non venga ritirata dal socio entro il termine stabilito dall’Assemblea,<br />

sarà destinata ad aumento della quota sociale.<br />

Articolo 14 Bilancio<br />

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve<br />

essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla<br />

chiusura dell’esercizio sociale o, se la <strong>Coop</strong>erativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato<br />

o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed<br />

all’oggetto della <strong>Coop</strong>erativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.<br />

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione<br />

sulla gestione.<br />

Gli amministratori nella relazione sulla gestione - ed i sindaci nella loro relazione ex art.<br />

2429 C.C. - indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statutarie<br />

ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.<br />

Gli amministratori nella nota integrativa - ed i sindaci nella loro relazione ex art. 2429 C.C. -<br />

hanno l’onere di documentare la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento della attività<br />

della <strong>Coop</strong>erativa prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabil-<br />

15


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

mente che i ricavi dalle vendite dei beni ai soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi<br />

delle vendite ai sensi dell’art. 2425 C.C., primo comma, punto A1.<br />

Articolo 15 Destinazione degli utili<br />

L’assemblea che approva il bilancio delibera sugli utili annuali destinandoli:<br />

a non meno del trenta per cento alla riserva legale;<br />

b ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi<br />

dell’art. 11 Legge 31 Gennaio 1992 n. 59 nella misura di Legge;<br />

c la parte restante potrà essere destinata a discrezione dell’Assemblea come segue:<br />

1 una quota per dividendo del capitale sociale in misura non eccedente i limiti di legge<br />

per il mantenimento delle agevolazioni fiscali;<br />

2 una quota di aumento gratuito del capitale sociale effettuato ai sensi dell’art. 7, Legge<br />

59/92;<br />

3 una quota ripartita a titolo di ristorno fra i soci secondo le condizioni e le modalità<br />

previste dal precedente articolo 13;<br />

4 una quota alla riserva straordinaria, nei limiti degli utili distribuibili, la cui destinazione<br />

sarà, nei limiti e alle condizioni di legge, l’impiego per l’acquisto delle quote proprie.<br />

L’Assemblea può deliberare che il dividendo di cui alla lettera c) punto 1 venga destinato,<br />

in tutto o in parte, ad aumento della quota sociale sino al limite massimo stabilito dalla<br />

legge; che in deroga a quanto previsto ai precedenti commi, ferma restando comunque la<br />

destinazione di cui alle lettere a) e b), la totalità dei residui attivi venga devoluta alla riserva<br />

straordinaria o ad ogni altra riserva prevista dalla legge.<br />

Articolo 16 acquisto quote proprie<br />

L’assemblea ordinaria può costituire un fondo di riserva per l’acquisto delle quote proprie,<br />

e non frazioni di esse, il cui ammontare complessivo non può mai essere superiore alla<br />

somma del valore nominale delle quote delle quali è ammesso l’acquisto.<br />

Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente <strong>statuto</strong> gli amministratori<br />

possono acquistare quote della società. L’acquisto può avere luogo solo per un prezzo pari<br />

16


al valore nominale delle quote e comunque nei limiti dell’ammontare del fondo di riserva di<br />

cui al comma precedente. Le quote della società, di proprietà della medesima, non attribuiscono<br />

il diritto di voto, fino a quando non vengano cedute a terzi.<br />

titoLo iV • requisiti mutualistici<br />

Articolo 17 Divieto di distribuire dividendi<br />

È vietata la distribuzione dei dividendi in misura superiore al limite massimo di legge per il<br />

mantenimento delle agevolazioni fiscali.<br />

Articolo 18 Divieto di remunerazione di strumenti finanziari<br />

È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori<br />

in misura superiore al limite massimo di legge per il mantenimento delle agevolazioni<br />

fiscali.<br />

Articolo 19 Divieto di distribuzione di riserve<br />

È vietata la ripartizione delle riserve fra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante<br />

la vita della società che all’atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui<br />

all’art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904.<br />

Articolo 20 obbligo di devoluzione<br />

In caso di scioglimento della <strong>Coop</strong>erativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il<br />

capitale sociale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere<br />

devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della <strong>Coop</strong>erazione.<br />

Le clausole mutualistiche di cui al presente articolo e di cui ai precedenti artt. 17, 18, e 19<br />

sono inderogabili e devono essere di fatto osservate; la loro modifica o soppressione è deliberata<br />

dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza di due terzi<br />

dei voti dei soci presenti o rappresentati.<br />

17


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

titoLo V • assemblee<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

Articolo 21 convocazione<br />

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ricorrendo i casi previsti dalla legge le Assemblee<br />

sono altresì generali e separate.<br />

L’Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.<br />

La loro convocazione deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante<br />

avviso contenente:<br />

a l’elenco delle materie da trattare;<br />

b il luogo nel territorio nazionale in cui si terrà la riunione;<br />

c la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, la quale ultima dovrà tenersi<br />

almeno ventiquattro ore dopo la prima.<br />

Verificandosi la condizione prevista dal successivo art. 26, l’avviso di convocazione deve<br />

contenere altresì l’indicazione del luogo in cui si svolgeranno le singole Assemblee separate<br />

ed il luogo in cui si svolgerà l’Assemblea generale, la data e l’ora della prima e della<br />

seconda convocazione, delle une e dell’altra Assemblea.<br />

L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />

Italiana oppure sul quotidiano “la Repubblica” almeno quindici giorni prima di quello fissato<br />

per la prima convocazione.<br />

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta ad una delle forme di<br />

convocazione obbligatorie stabilite nel precedente comma, usare qualunque altra forma di<br />

pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle Assemblee.<br />

Articolo 22 competenza<br />

L’Assemblea ordinaria:<br />

1 approva il bilancio;<br />

2 nomina e revoca gli amministratori;<br />

3 nomina altresì i componenti della Commissione Elettorale che formerà la lista degli<br />

18


amministratori da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;<br />

4 nomina e revoca i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso<br />

ad essi spettante;<br />

5 conferisce l’incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, al soggetto al quale è<br />

demandato la revisione legale dei conti, provvede alla sua revoca e determina il compenso<br />

ad esso spettante;<br />

6 determina la misura del compenso da corrispondersi agli amministratori per la loro<br />

attività collegiale;<br />

7 approva i regolamenti previsti nel presente <strong>statuto</strong>;<br />

8 approva, con le maggioranze previste per l’Assemblea Straordinaria, i regolamenti che<br />

determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la<br />

società e i soci;<br />

9 delibera sull’azione di responsabilità contro gli amministratori, direttori generali, sindaci,<br />

liquidatori e soggetto incaricato della revisione legale dei conti;<br />

10 delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.<br />

Essa deve essere convocata:<br />

a) almeno una volta all’anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio<br />

sociale o nell’eventuale termine successivo, secondo quanto previsto nel precedente art.<br />

14;<br />

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;<br />

c) dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall’art. 2406 del C.C.;<br />

d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della<br />

richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare,<br />

di almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta ovvero<br />

di due terzi dei Consigli delle Zone, limitatamente alle materie di loro competenza. La<br />

convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea<br />

delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto<br />

o di una relazione da essi predisposta.<br />

L’Assemblea è straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare: sulle modificazioni<br />

19


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

dell’atto costitutivo e dello <strong>statuto</strong>, sulla proroga della durata della società, sul suo scioglimento<br />

e sulla nomina, la revoca e la indicazione dei poteri dei liquidatori e su ogni altra<br />

materia attribuita dalla legge alla sua competenza ad eccezione delle seguenti materie<br />

espressamente riservate dal presente <strong>statuto</strong> alla competenza del Consiglio di Amministrazione:<br />

la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.; l’istituzione o la<br />

soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la<br />

rappresentanza della società; gli adeguamenti dello <strong>statuto</strong> alle disposizioni normative, il<br />

trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.<br />

In tutti gli altri casi l’Assemblea è ordinaria.<br />

Articolo 23 Quorum costitutivi e deliberativi<br />

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono regolarmente<br />

costituite, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi<br />

diritto al voto. Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti.<br />

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria sono regolarmente<br />

costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto<br />

al voto. Esse deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o<br />

rappresentati, su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.<br />

È fatta salva la deliberazione dell’Assemblea straordinaria sull’anticipato scioglimento e<br />

sulla liquidazione della società, per la quale occorrerà la presenza diretta o per delega della<br />

metà più uno dei soci aventi diritto al voto, od il voto favorevole dei tre quinti dei presenti<br />

o rappresentanti aventi diritto al voto.<br />

Le deliberazioni dell’Assemblea generale non conformi alla legge o al presente <strong>statuto</strong><br />

possono essere impugnate ai sensi dell’art. 2377 C.C. dagli amministratori, dal Collegio<br />

Sindacale nonché dai soci assenti, dissenzienti od astenuti purché rappresentino almeno il<br />

cinque per cento dei soci.<br />

Le deliberazioni dell’Assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell’art. 2377<br />

C.C. anche dai soci assenti e dissenzienti nelle Assemblee separate quando, senza i voti<br />

espressi dai delegati nelle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la<br />

20


maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.<br />

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente<br />

da quelle dell’Assemblea generale a cui sono preordinate.<br />

Articolo 24 intervento, Voto<br />

Per le votazioni si procederà con voto palese mediante il sistema per alzata di mano o per<br />

alzata o seduta di persona. Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti<br />

nel libro dei soci da almeno novanta giorni.<br />

Ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della quota posseduta.<br />

Ad ogni Ente socio è attribuito un solo voto, se la quota versata non supera il massimo stabilito<br />

dalla legge per i soci persone fisiche, e n. cinque voti se la quota versata, qualunque<br />

sia il suo ammontare, superi questo limite.<br />

Articolo 25 rappresentanza<br />

Il socio persona fisica può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro socio, avente diritto<br />

di voto mediante delega scritta: ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque<br />

soci con deleghe separate per ognuno di essi.<br />

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell’Assemblea e conservate<br />

fra gli atti sociali. Le deleghe non devono essere lette in Assemblea, neppure se vi sia una<br />

espressa richiesta.<br />

La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del rappresentante<br />

e di un sostituto, che può sostituire il primo solo quando sia impossibilitato a presenziare<br />

all’Assemblea; non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci della <strong>Coop</strong>erativa<br />

o di società da essa controllate nè gli altri soggetti indicati all’art. 2372 C.C..<br />

La delega è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.<br />

Gli Enti partecipano alle Assemblee a mezzo dei loro legali rappresentanti i quali, previa<br />

deliberazione consiliare (in caso di organo amministrativo collegiale), possono a loro volta<br />

conferire apposita delega sia al legale rappresentante o al delegato di altro Ente socio,<br />

21


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

sia ad un altro socio persona fisica. La delega, con unito un estratto della deliberazione<br />

consiliare (se necessaria ai sensi di quanto precede) dell’Ente di provenienza, dovrà essere<br />

consegnata al Presidente dell’Assemblea e dovrà essere conservata agli atti della società.<br />

Gli organi di tutela e rappresentanza della Lega Nazionale delle <strong>Coop</strong>erative e Mutue e<br />

dell’Associazione Nazionale delle <strong>Coop</strong>erative dei Consumatori e i loro organismi provinciali<br />

e regionali possono assistere, con propri rappresentanti, ai lavori delle Assemblee,<br />

senza diritto di voto.<br />

Articolo 26 assemblee separate<br />

Verificandosi le condizioni previste dall’art. 2540 C.C., l’Assemblea generale deve essere<br />

preceduta dalle Assemblee separate tenute nell’ambito dei Distretti.<br />

Qualora ai Distretti faccia capo un numero elevato di soci residenti in un ampio territorio,<br />

il Consiglio di Amministrazione può convocare più Assemblee separate nell’ambito del Distretto<br />

medesimo, nelle località sede di servizi o di attività della <strong>Coop</strong>erativa, che abbiano<br />

iscritto un numero di almeno duecento soci aventi diritto al voto; in ogni caso, si dovrà far<br />

sì che venga tenuta almeno un’Assemblea separata in ogni Zona.<br />

Per tale convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:<br />

a le Assemblee separate devono essere convocate con le modalità previste dall’art. 21;<br />

b le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per<br />

ognuna di esse, comunque, la data dell’ultima deve precedere di almeno otto giorni<br />

quella fissata per la convocazione dell’Assemblea generale;<br />

c nell’avviso dovrà essere esplicitamente indicato che le Assemblee separate sono convocate<br />

per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’Assemblea<br />

generale e per eleggere i delegati che parteciperanno a quell’Assemblea. Le formalità di<br />

convocazione, di costituzione e di deliberazione delle Assemblee separate sono quelle<br />

previste negli articoli precedenti del presente <strong>statuto</strong>, in quanto compatibili.<br />

Ogni socio ha diritto di intervenire solo ad una delle Assemblee convocate nel Distretto di<br />

cui fa parte, può farsi rappresentare solo da un altro socio che abbia diritto di partecipare<br />

in quell’Assemblea, ogni socio non può rappresentarne più di cinque.<br />

22


Qualora nel Distretto si tengano più Assemblee separate, il socio ha diritto di partecipare<br />

esclusivamente all’Assemblea la cui sede è individuabile secondo il criterio indicato nel<br />

precedente comma 2°.<br />

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli amministratori<br />

appositamente designato dallo stesso potranno assistere a ciascuna Assemblea separata,<br />

senza diritto di voto.<br />

Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno, garantendo la proporzionale rappresentanza<br />

delle minoranze, i delegati per l’Assemblea Generale.<br />

I delegati, devono essere soci; il numero dei delegati sarà stabilito secondo un criterio proporzionale<br />

rispetto ai soci presenti o rappresentati, da fissare in un intervallo di rapporto<br />

compreso tra 40 a 120 soci presenti o rappresentati per delegato da nominare; la misura di<br />

tale proporzione - entro il suddetto intervallo - verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione<br />

insieme con la convocazione dell’Assemblea, in relazione al numero dei soci della<br />

cooperativa e tenendo conto dell’esigenza di consentire un’adeguata rappresentanza della<br />

base sociale.<br />

I processi verbali delle Assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione<br />

o all’unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza<br />

e di astensione per ogni deliberazione presa.<br />

L’Assemblea generale è costituita dai delegati delle Assemblee separate, i quali rappresentano<br />

il numero dei soci in esse presenti o rappresentati. I delegati all’Assemblea generale<br />

sono strettamente vincolati ad esprimere per ogni deliberazione da adottare il loro voto<br />

secondo il mandato ricevuto rispettivamente ed in misura proporzionale dalla maggioranza<br />

e dalla minoranza dell’Assemblea separata che li ha eletti.<br />

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle Assemblee separate<br />

condiziona la validità dell’Assemblea generale in prima convocazione o in seconda convocazione.<br />

Per ogni deliberazione dell’Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto<br />

dei voti di ciascuna deliberazione dell’Assemblea separata risultanti dai verbali, sottoscritti<br />

dal Presidente e dal segretario. Solo nel caso in cui all’Assemblea generale il conteggio<br />

23


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

dei voti, validamente espressi nelle Assemblee separate portasse alla parità di pronunciamenti<br />

favorevoli o contrari, al fine di determinare una maggioranza sulle deliberazioni in<br />

oggetto, i delegati potranno considerarsi sciolti dal vincolo del mandato avuto.<br />

Articolo 27 Presidenza dell’assemblea<br />

L’Assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria è presieduta dal Presidente eletto<br />

dall’Assemblea stessa.<br />

L’Assemblea nomina un segretario anche nella persona di un impiegato non socio, e due o<br />

più scrutatori fra i soci intervenuti; le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto<br />

dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.<br />

Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione<br />

dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.<br />

Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio che funge da<br />

segretario della medesima.<br />

Articolo 28 commissione elettorale<br />

La Commissione Elettorale è un organo di emanazione assembleare, è composta da soci<br />

della <strong>Coop</strong>erativa e resta in carica per un triennio.<br />

Il suo compito è di presentare la lista dei nuovi amministratori, la lista della Commissione<br />

Etica e la lista del Collegio Sindacale da sottoporre al voto dell’ Assemblea.<br />

La Commissione Elettorale provvede a sostituire mediante cooptazione i suoi componenti<br />

che cessino per qualunque motivo; il commissario cosi nominato dura in carica sino alla<br />

prima Assemblea successiva.<br />

Il numero dei componenti, le modalità di funzionamento ed i criteri ai quali dovrà attenersi<br />

nella scelta verranno stabiliti dall’Assemblea nel regolamento, salve le limitazioni poste nel<br />

successivo ad. 35, comma 2°, del presente <strong>statuto</strong>.<br />

24


titoLo Vi • organizzazione della partecipazione sociale<br />

Articolo 29 Zone e Distretti<br />

La cooperativa, per favorire e promuovere la partecipazione dei soci alla vita associativa,<br />

istituisce apposite istanze organizzative che, mettendosi in rapporto con gli organi istituzionali<br />

della cooperativa, possano contribuire all’indirizzo della sua attività in sintonia con<br />

le esigenze e la volontà del corpo sociale: tali istanze organizzative sono le Zone, i Distretti<br />

ed il Forum della rappresentanza sociale.<br />

I soci della <strong>Coop</strong>erativa sono riuniti in Zone, la cui disciplina è prevista nel Regolamento.<br />

La Zona opera attraverso l’Assemblea ed il Consiglio di Zona ed il Presidente di Zona; essa<br />

assolve alle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.<br />

Le Zone sono raggruppate in Distretti, che sono un’ulteriore articolazione dell’organizzazione<br />

sociale dei soci, le cui funzioni sono anch’esse previste e disciplinate dal Regolamento.<br />

I Presidenti delle Zone e dei Distretti si riuniscono nel Forum della rappresentanza sociale,<br />

con le prerogative e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.<br />

Articolo 30 Finalità<br />

Attraverso le Zone ed i Distretti i soci perseguono gli obiettivi e tendono a realizzare i principi<br />

propri della cooperazione, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del presente <strong>statuto</strong>. La<br />

organizzazione dei soci per Zone e Distretti ha inoltre lo scopo:<br />

a di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell’organizzazione<br />

cooperativa;<br />

b di instaurare e consolidare i rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la<br />

collettività dei soci;<br />

c di sollecitare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci alla vita dell’impresa<br />

cooperativa, in particolare per quanto attiene alla definizione delle politiche sociali<br />

e del bilancio di sostenibilità;<br />

d di contribuire alla divulgazione dell’idea della mutualità cooperativa;<br />

25


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

e di facilitare la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee separate e la discussione<br />

delle materie da esse trattate.<br />

Articolo 31 composizione delle Zone<br />

Ciascuna Zona comprende soci in numero non inferiore a diecimila, residenti nel territorio<br />

delimitato dal Consiglio di Amministrazione.<br />

Qualora il numero dei soci scenda al di sotto di diecimila unità, è facoltà del Consiglio di<br />

Amministrazione di incorporare la Zona in un’altra tra le più vicine.<br />

Articolo 32 Libro delle adunanze<br />

Per ogni Zona deve essere tenuto il libro delle adunanze delle Assemblee, sul quale dovranno<br />

essere trascritti i verbali delle Assemblee separate di cui all’art. 2540 C.C., anche<br />

se redatti per atto pubblico.<br />

Articolo 33 assemblea di zona<br />

L’Assemblea di Zona è convocata per la trattazione delle materie di interesse sociale e per<br />

esprimere pareri o per sottoporre proposte al Consiglio di Amministrazione, in relazione<br />

all’attività d’impresa nella località di competenza della Zona stessa.<br />

Qualora la Zona sia composta da un numero elevato di soci, il Consiglio di Zona può convocare<br />

più Assemblee nell’ambito della Zona medesima, nelle località sedi di servizi o di<br />

attività della <strong>Coop</strong>erativa.<br />

La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono fissati dal Presidente del Consiglio di<br />

Zona. Qualora la richiesta provenga dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in<br />

considerazione dell’importanza e dell’urgenza degli argomenti da discutere, il Presidente<br />

del consiglio di Zona deve comunque convocare l’Assemblea, entro otto giorni dalla richiesta.<br />

La convocazione viene fatta con avviso affisso almeno otto giorni prima della data di prima<br />

convocazione nei punti vendita presenti nel territorio della Zona.<br />

Hanno diritto di assistere all’Assemblea e di partecipare alla sua discussione anche i mem-<br />

26


i o i delegati del Consiglio di Amministrazione, ancorché non appartenenti alla Zona, e gli<br />

organi di rappresentanza e tutela della Lega Nazionale delle <strong>Coop</strong>erative e Mutue e dell’Associazione<br />

Nazionale delle <strong>Coop</strong>erative dei Consumatori e delle loro strutture periferiche.<br />

Articolo 34 consiglio di zona<br />

Ogni Zona è diretta da un Consiglio di Zona.<br />

I compiti del Consiglio, l’ordinamento e il funzionamento, il metodo di elezione e il numero<br />

dei suoi componenti sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall’Assemblea<br />

dei soci.<br />

Le attività della Zona sono coordinate dal Presidente del Consiglio di Zona; il Regolamento<br />

definisce le modalità di nomina ed i compiti dello stesso.<br />

Articolo 34 bis i Distretti<br />

Il Consiglio di Amministrazione determina l’ulteriore ambito dei Distretti, nei quali sono<br />

raggruppate più Zone, secondo criteri di omogeneità territoriale.<br />

I Distretti hanno la funzione di coordinare le attività delle Zone e di rappresentarne le istanze<br />

sia all’interno della organizzazione istituzionale della cooperativa, sia nei rapporti sul<br />

territorio di competenza.<br />

Essi sono presieduti da un Presidente del Distretto, di cui il Regolamento stabilisce modalità<br />

di nomina e funzioni.<br />

Articolo 34 ter Forum della rappresentanza sociale<br />

Il Forum della rappresentanza sociale è la riunione dei Presidenti delle Zone e dei Distretti.<br />

Esso ha funzioni consultive e propositive secondo quanto sarà meglio disciplinato dal Regolamento,<br />

che ne determinerà anche le regole di funzionamento; ha, altresì, la prerogativa<br />

di cui al successivo art. 37.<br />

27


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

titoLo Vii • consiglio di amministrazione<br />

Articolo 35 nomina, composizione, Durata<br />

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri, da determinarsi<br />

dall’Assemblea e comunque non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque.<br />

Gli amministratori sono eletti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci<br />

cooperatori persone giuridiche che abbiano versato la quota sottoscritta e che non abbiano<br />

comunque debiti verso la <strong>Coop</strong>erativa; alla loro elezione si procede secondo il criterio di<br />

lista, secondo i criteri di presentazione fissati dal Regolamento, che stabilisce le modalità<br />

di presentazione delle liste e la loro composizione.<br />

Il mandato degli amministratori ha durata di tre esercizi e scade alla data dell’assemblea<br />

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; gli<br />

amministratori sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi, computandosi a<br />

tali effetti i soli mandati di tre esercizi ciascuno.<br />

Tale limite può essere straordinariamente derogato dall’Assemblea in relazione alla nomina<br />

di singoli amministratori, ove per specifiche e obiettive circostanze si debba ritenere tale<br />

deroga opportuna nell’interesse della società; la deroga potrà essere deliberata sulla base<br />

di una proposta della Commissione Elettorale, espressamente motivata in tal senso, che<br />

sul punto si deve esprimere con una maggioranza favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.<br />

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all’art. 2390<br />

comma 1 C.C., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità<br />

ed onerosità dell’impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente<br />

efficace l’espletamento delle funzioni amministrative.<br />

Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all’accettazione della carica, cui consegue<br />

l’iscrizione nel registro delle imprese.<br />

Articolo 36 amministratori delegati<br />

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo interno il Presidente e il Vice Presidente.<br />

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte<br />

28


delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo<br />

composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di amministratori fissato dal<br />

Consiglio di Amministrazione, dettando nel contempo contenuti, limiti ed eventuali modalità<br />

di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare<br />

a sé operazioni pur rientranti nella delega.<br />

Una speciale delega può essere prevista per gli amministratori Presidenti di Distretto.<br />

Gli Amministratori con poteri delegati dovranno rendere conto del loro operato al Presidente<br />

del Consiglio di Amministrazione, oltre che al Consiglio di Amministrazione.<br />

Non possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione, oltre le materie previste<br />

dall’art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le<br />

decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.<br />

Articolo 37 riunioni<br />

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia,<br />

almeno una volta ogni bimestre ed è convocato dal Presidente, il quale coordina i lavori<br />

del Consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle<br />

materie all’ordine del giorno. Si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga<br />

necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto degli amministratori<br />

o dal Forum della rappresentanza sociale con decisione di 2/3 dei suoi componenti,<br />

i quali dovranno indicare nella richiesta le materie da trattare.<br />

L’avviso di convocazione contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno va spedito<br />

anche ai sindaci effettivi non meno di due giorni prima dell’adunanza.<br />

È comunicato per lettera e, nei casi urgenti, può essere trasmesso a mezzo di messo, di telegramma<br />

o in via telematica, in modo che amministratori e sindaci effettivi siano informati<br />

della riunione almeno un giorno prima.<br />

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica<br />

e le deliberazioni sono prese, per voto palese, a maggioranza assoluta dei voti degli<br />

amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.<br />

Nelle deliberazioni concernenti l’ammissione di nuovi soci, il recesso, l’esclusione e il tra-<br />

29


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

sferimento della quota la presenza dei componenti alle riunioni può avvenire anche mediante<br />

mezzi di telecomunicazione; il Consiglio, con apposita delibera, può estendere tale<br />

facoltà ad altre materie.<br />

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio-video conferenza o in<br />

sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:<br />

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che<br />

provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la<br />

riunione in detto luogo;<br />

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare<br />

lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;<br />

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante ed a tutti gli intervenuti di percepire adeguatamente<br />

gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;<br />

d) che sia consentito agli intervenuti di riconoscere ed identificare tutti gli altri, ascoltare<br />

gli interventi, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti<br />

all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;<br />

e) che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i<br />

luoghi audio-video collegati a cura della società.<br />

Articolo 38 competenza<br />

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione<br />

della <strong>Coop</strong>erativa; gli spetta fra l’altro, a titolo esemplificativo:<br />

a curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;<br />

b redigere i bilanci e indicare specificamente nella relazione sulla gestione sociale, i criteri<br />

seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con i caratteri cooperativi<br />

della società, ai sensi dell’art. 2 comma 1°, legge 31 gennaio 1992, n. 59;<br />

c documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio;<br />

d illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell’ammissione di nuovi<br />

soci e le relative ragioni;<br />

30


e compilare i regolamenti previsti dal presente <strong>statuto</strong>, da sottoporre all’approvazione<br />

dell’Assemblea;<br />

f deliberare su tutti gli atti ed i contratti nei quali la <strong>Coop</strong>erativa assume obbligazioni nei<br />

confronti dei terzi per la gestione sociale.<br />

A titolo esemplificativo può stipulare mutui ipotecari delegando di volta in volta il Presidente<br />

o altro dei propri membri per l’esecuzione delle formalità necessarie; deliberare<br />

l’assunzione delle interessenze, delle partecipazioni, delle adesioni ad Enti, ad associazioni<br />

ed a consorzi; deliberare sull’istituzione di succursali, agenzie, negozi, magazzini<br />

di deposito, di distribuzione e simili e comunque su tutti gli atti necessari al conseguimento<br />

dell’oggetto sociale, nonché su tutti gli atti e le operazioni di cui all’art. 2 del<br />

presente <strong>statuto</strong>;<br />

g autorizzare il conferimento di procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita<br />

al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall’art. 39 del presente <strong>statuto</strong>;<br />

nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni;<br />

conferire deleghe al personale definendo l’ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i<br />

compiti e le responsabilità che ne conseguono;<br />

h assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;<br />

i deliberare circa l’ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;<br />

l determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione, i compensi e il<br />

rimborso spese degli amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali<br />

continuativi;<br />

m provvedere, ai sensi dell’art. 2386 C.C., alla sostituzione dei suoi componenti che venissero<br />

a mancare nel corso dell’esercizio, sulla base delle candidature presentate dalla<br />

Commissione Elettorale.<br />

Al Consiglio di Amministrazione sono delegati i poteri di deliberare sulle materie di cui agli<br />

art. 152, 161, 187, e 214 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), in sostituzione<br />

dell’Assemblea straordinaria dei soci.<br />

Delibera, inoltre, per espressa previsione del presente <strong>statuto</strong>, sulla fusione nei casi previsti<br />

dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C., sull’istituzione o la soppressione di sedi seconda-<br />

31


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

rie, sulla indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società,<br />

sugli adeguamenti dello <strong>statuto</strong> alle disposizioni normative, sul trasferimento della sede<br />

sociale nel territorio nazionale.<br />

Articolo 39 rappresentanza<br />

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.<br />

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,<br />

pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.<br />

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti<br />

la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque<br />

grado di giurisdizione.<br />

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare poteri, in tutto o in<br />

parte, al Vice Presidente o ad uno o più amministratori, nonché, con speciale procura notarile,<br />

ad impiegati della Società; può altresì, sempre previa autorizzazione del Consiglio di<br />

Amministrazione, rilasciare procure ai Presidenti di Zona per il compimento di specifici atti<br />

connessi al loro incarico.<br />

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice<br />

Presidente.<br />

Articolo 40 Direttori generali<br />

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, anche tra non<br />

soci, determinandone i compiti, i poteri e la retribuzione.<br />

titoLo Viii • collegio sindacale<br />

Articolo 41 nomina, composizione, durata<br />

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea.<br />

Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel<br />

32


egistro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; se i rimanenti non<br />

sono iscritti nel predetto registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali<br />

individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in<br />

materie economiche o giuridiche.<br />

Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea.<br />

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per<br />

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci<br />

per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.<br />

I sindaci sono rieleggibili.<br />

Il loro emolumento per il triennio è determinato dalla Assemblea all’atto della nomina.<br />

Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza di legge, i sindaci non possono cumulare<br />

cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell’impegno operativo richiesto<br />

rendano incerto o inadeguatamente efficace l’espletamento delle funzioni amministrative.<br />

Articolo 42 competenza, riunioni<br />

Il Collegio Sindacale, che ha le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge, deve riunirsi almeno<br />

ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei<br />

sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono, inoltre, assistere<br />

alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.<br />

Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione della società, vigila sull’osservanza delle<br />

leggi e del presente <strong>statuto</strong>, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in<br />

particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato<br />

dalla <strong>Coop</strong>erativa e sul suo funzionamento.<br />

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezioni<br />

e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant’altro stabilito dalla<br />

legge.<br />

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro.<br />

33


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

titoLo iX • revisione legale dei conti<br />

Articolo 43 incarico, durata, revoca<br />

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione<br />

iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia.<br />

L’Assemblea della <strong>Coop</strong>erativa, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce<br />

l’incarico, che ha la durata prevista dalla legge, e determina il corrispettivo spettante al<br />

revisore o alla società di revisione per l’intero periodo.<br />

La revoca può essere disposta per giusta causa da parte dell’Assemblea che provvede contestualmente<br />

a conferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione<br />

legale secondo le modalità di cui al precedente comma. Non costituisce giusta causa di<br />

revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di<br />

revisione.<br />

Articolo 44 Funzioni di revisione legale dei conti<br />

Il soggetto cui è attribuito la funzione di revisione legale dei conti, svolta in conformità ai<br />

principi di revisione conformi a quelli elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla<br />

Consob, fino a quando non entrino in vigore quelli adottati dalla Commissione Europea:<br />

a) verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta<br />

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;<br />

b) verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze<br />

delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle<br />

norme che li disciplinano;<br />

c) esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato con apposita relazione.<br />

Il soggetto che esercita la revisione legale dei conti può chiedere al Consiglio di Amministrazione<br />

documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni. Il Collegio<br />

Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente<br />

le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.<br />

34


titoLo X • soci finanziatori ed altri strumenti finanziari<br />

Articolo 45<br />

Ferme restando le disposizioni dei precedenti titoli II e IV, la <strong>Coop</strong>erativa può:<br />

a) ai sensi dell’art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ammettere soci sovventori, ai quali<br />

può essere attribuito sino ad un quinto dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti<br />

o rappresentati nelle Assemblee; ciascun socio sovventore può esprimere non più di<br />

cinque voti. Ai soci sovventori è riservata la nomina di amministratori e sindaci, anche<br />

supplenti, in misura non eccedente un quinto.<br />

b) Emettere azioni di partecipazione cooperativa, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 31<br />

gennaio 1992 n. 59.<br />

c) Ai sensi dell’art. 2410 e seguenti C.C., emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione,<br />

obbligazioni nei limiti del capitale versato e delle riserve risultanti dall’ultimo<br />

bilancio approvato. La delibera altresì dispone l’importo complessivo dell’emissione, il<br />

numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione,<br />

rendimento, corresponsione degli interessi e di rimborso al termine stabilito per la<br />

scadenza.<br />

d) Ammettere, con delibera dell’Assemblea straordinaria, soci finanziatori di cui all’art.<br />

2526 C.C., ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai soci cooperatori,<br />

escluse quelle sui requisiti di ammissione, sulle cause di incompatibilità e<br />

sulle condizioni di trasferimento.<br />

La delibera assembleare stabilisce l’importo dell’emissione delle azioni destinate ai soci<br />

finanziatori e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse,<br />

anche autorizzando il Consiglio di Amministrazione ad escluderlo o limitarlo, in conformità<br />

a quanto previsto dagli artt. 2441 e 2524 C.C.<br />

I conferimenti dei soci finanziatori, imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della<br />

<strong>Coop</strong>erativa, sono rappresentati da azioni nominative, di valore non inferiore a venticinque<br />

euro né superiore a cinquecento, trasferibili soltanto con il consenso del Consiglio di Amministrazione,<br />

che può indicare un acquirente diverso da quello proposto e non gradito: il Con-<br />

35


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

siglio si pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione di trasferimento, decorsi i quali<br />

senza che riceva alcuna comunicazione, l’interessato può comunque trasferire il titolo.<br />

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili entro il limite<br />

massimo di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione del capitale sociale<br />

dei soci cooperatori deliberata dall’Assemblea ordinaria; gli utili sono corrisposti anche se<br />

l’Assemblea non remuneri il capitale sociale dei cooperatori. A ciascun socio finanziatore<br />

può essere attribuito un massimo di cinque voti, indipendentemente dal numero delle azioni<br />

sottoscritte; all’insieme dei soci finanziatori può attribuirsi un numero di voti comunque<br />

non superiore ad un quinto dei voti dei soci cooperatori presenti, anche per delega, nelle<br />

Assemblee; è loro riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo, di uno<br />

supplente e di un eventuale liquidatore.<br />

titoLo Xi • commissione etica<br />

Articolo 46<br />

L’Assemblea nomina una Commissione Etica la quale può essere composta da tre a sette<br />

membri soci e non soci.<br />

La Commissione Etica ha il compito di diffondere e far valere i principi e i doveri contenuti<br />

nel Codice Etico della <strong>Coop</strong>erativa.<br />

La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.<br />

Nella sua prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente.<br />

titoLo Xii • controversie<br />

Articolo 47 conciliazione ed arbitrato<br />

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità<br />

delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi<br />

36


comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un<br />

tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione<br />

della Camera di Commercio di Bologna.<br />

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo,<br />

entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino<br />

per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto<br />

in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bologna<br />

da n. 3 arbitri nominati dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale.<br />

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera<br />

assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci<br />

assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.<br />

titoLo Xiii • Disposizioni generali<br />

Articolo 48 scioglimento<br />

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante<br />

iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.<br />

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della <strong>Coop</strong>erativa o deliberato lo<br />

scioglimento della stessa, l’Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni<br />

dell’atto costitutivo e dello <strong>statuto</strong>, disporrà in merito a:<br />

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di<br />

liquidatori;<br />

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della<br />

società;<br />

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori.<br />

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione<br />

della società.<br />

37


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

LO STATUTO SOCIALE<br />

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione<br />

della causa di scioglimento, con delibera dell’Assemblea, assunta con le maggioranze<br />

previste per la modifica dell’atto costitutivo e dello <strong>statuto</strong>. I soci che non abbiano<br />

concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di<br />

recedere.<br />

Articolo 49 Legge applicabile<br />

Alla <strong>Coop</strong>erativa si applicano, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile ed in<br />

quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.<br />

titoLo XiV<br />

Articolo 50 Disposizioni transitorie<br />

Con riferimento al limite massimo di tre mandati consecutivi introdotto dalla nuova formulazione<br />

dell’art. 2542 comma 3 C.C., e recepito nell’art. 35, si dà atto che lo <strong>statuto</strong> della<br />

<strong>Coop</strong>erativa aveva già previsto lo stesso limite con le modifiche apportate il 15 dicembre<br />

2001. Si stabilisce, pertanto, che a tale fine la decorrenza del primo mandato di cui tenere<br />

conto per il calcolo dei limiti di rinnovo è quella della nomina avvenuta con l’Assemblea<br />

dell’8 giugno 2002.<br />

38


39<br />

<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

IL rEGOLAmENTO INTErNO DI COOP ADrIATICA<br />

APPrOvATO<br />

DALL’ASSEmbLEA STrAOrDINArIA DEI SOCI<br />

18 DICEmbrE 2010


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

IL rEGOLAmENTO INTErNO<br />

titoLo i • Modalità e strumenti della partecipazione sociale<br />

Articolo 1 gli strumenti della partecipazione sociale<br />

La cooperativa, per favorire e promuovere la partecipazione dei soci alla vita associativa, istituisce<br />

apposite istanze organizzative che, mettendosi in rapporto con gli organi istituzionali<br />

della cooperativa medesima, possano contribuire all’indirizzo della sua attività in sintonia con<br />

le esigenze e la volontà del corpo sociale, nonché del territorio in cui la cooperativa stessa<br />

svolge la propria attività economica.<br />

Tali strumenti hanno anche la funzione essenziale di formare nuovi quadri sociali della cooperativa,<br />

attraverso l’esercizio concreto della partecipazione e la valorizzazione delle competenze,<br />

agevolando i percorsi di inserimento di nuovi amministratori ed il ricambio generazionale<br />

nella sua direzione.<br />

Gli strumenti della partecipazione sociale istituiti dalla cooperativa sono le Zone, i Distretti ed<br />

il Forum della rappresentanza sociale.<br />

Articolo 2 Le Zone<br />

Le zone costituiscono un’articolazione sociale di <strong>Coop</strong> <strong>Adriatica</strong> nel territorio; vengono costituite<br />

e delimitate con delibera del Consiglio di Amministrazione. Compiti e funzioni delle Zone<br />

si ispirano ai principi e alla missione previsti dall’art.2 dello Statuto della <strong>Coop</strong>erativa. Ciascuna<br />

zona si articola in circoscrizioni sociali, aventi come riferimento uno o più punti vendita. In<br />

ciascuna zona opera un Consiglio di Zona composto dai rappresentanti eletti dai soci.<br />

Articolo 3 scopi delle zone<br />

Le Zone e i relativi Consigli hanno i seguenti scopi:<br />

a) consolidare tra i soci il vincolo associativo sulla base dei valori e dei principi di mutualità e<br />

solidarietà propri della <strong>Coop</strong>erazione; promuovere l’adesione di nuovi soci;<br />

b) per il tramite dei Presidenti di Distretto favorire i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione<br />

e il corpo sociale, sia in ambito istituzionale che attraverso la promozione di iniziative e<br />

attività che incentivino la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte della <strong>Coop</strong>erativa, a<br />

40


partire dalle assemblee di Bilancio;<br />

c) promuovere attività di formazione per i rappresentanti dei soci e dei soci che prestano attività<br />

volontaria in iniziative di utilità sociale promosse e/o sostenute dalla <strong>Coop</strong>erativa; diffondere<br />

la cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale d’impresa; promuovere<br />

la conoscenza e la corretta applicazione del Codice Etico;<br />

d) promuovere e sostenere l’aggregazione di soci e non soci, anche al fine di organizzare attività<br />

di volontariato e di utilità sociale, nell’ambito delle strategie e degli obiettivi propri della<br />

cooperativa e sulla base delle indicazioni contenute nel Bilancio di Sostenibilità;<br />

e) formulare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri consultivi in merito a scelte<br />

aziendali;<br />

f) definire e realizzare programmi di attività che, in coerenza con le indicazioni e le priorità del<br />

Sistema <strong>Coop</strong> e della <strong>Coop</strong>erativa, favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento dei soci<br />

e dei cittadini - consumatori nel territorio;<br />

g) favorire l’ascolto dei soci e dei cittadini - consumatori, anche al fine di trasferirne esigenze<br />

e domande al Consiglio di Amministrazione e più in generale alle diverse funzioni aziendali;<br />

h) definire e realizzare specifiche iniziative di informazione ed educazione ad un consumo responsabile<br />

e consapevole, alla tutela della salute e alla salvaguardia dell’ambiente;<br />

i) promuovere e sviluppare nel territorio iniziative in collaborazione con istituzioni locali, organizzazioni<br />

sociali e culturali impegnate nella tutela dei diritti del cittadino/consumatore;<br />

l) favorire il risparmio sociale con particolare riferimento alla promozione della raccolta del<br />

prestito limitata ai soli soci.<br />

Articolo 4 numero e dimensioni delle Zone<br />

Le dimensioni delle Zone e il loro numero sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della<br />

<strong>Coop</strong>erativa, sulla base di:<br />

a) distribuzione dei soci sul territorio;<br />

b) quantità, dimensione e dislocazione delle strutture di vendita;<br />

c) caratteristiche sociali e culturali del territorio di residenza dei soci.<br />

41


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

IL rEGOLAmENTO INTErNO<br />

Articolo 5 il consiglio di Zona<br />

Il Consiglio di Zona (artt. 29 e 34 dello Statuto Sociale) è l’organo di rappresentanza dei soci<br />

nel territorio. La composizione numerica di ciascuno dei Consigli di Zona è stabilita dal Consiglio<br />

di Amministrazione in occasione della convocazione delle elezioni per il loro rinnovo ed<br />

è costituita da un minimo di 11 e un massimo di 25 soci. Tale composizione è determinata in<br />

funzione del numero dei soci, del numero dei punti vendita e dell’ampiezza territoriale che<br />

caratterizzano ciascuna Zona. Nel numero dei componenti è compreso il Presidente di Zona,<br />

che viene eletto con le modalità previste dal successivo art. 7.<br />

Il Consiglio di Zona è eletto mediante il voto diretto e segreto dei soci, espresso per iscritto<br />

sulle schede predisposte da depositarsi in apposite urne collocate nei punti vendita.<br />

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di favorire la rappresentanza territoriale della base<br />

sociale, provvede a suddividere il territorio di ciascuna zona in circoscrizioni sociali, aventi<br />

come riferimento uno o più punti vendita della <strong>Coop</strong>erativa, assegnando ad ogni circoscrizione<br />

il numero di Consiglieri di Zona da eleggere.<br />

I soci appartenenti alla zona possono votare presso uno qualsiasi dei punti vendita presenti<br />

nella zona stessa dove sia allestito il seggio.<br />

Il Consiglio di Zona rimane in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.<br />

I componenti del Consiglio di Zona che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre adunanze<br />

consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dall’incarico.<br />

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, i rimanenti provvedono<br />

alla cooptazione su base circoscrizionale dei soci candidati non eletti, in relazione al numero<br />

di voti ottenuti. I componenti cooptati restano in carica fino alla fine del mandato. Se nel Consiglio<br />

di Zona viene meno la maggioranza dei componenti, i Consiglieri rimasti provvedono, di<br />

intesa con la Commissione Elettorale, ad attivare le procedure per il rinnovo dell’intero Consiglio<br />

di Zona, ad eccezione del Presidente. Il nuovo Consiglio rimane in carica fino alla scadenza<br />

del mandato originario.<br />

Articolo 6 autocandidatura ed elezione dei consiglieri di Zona<br />

I soci che intendono candidarsi come Consiglieri di Zona, consapevoli del Codice Etico e del-<br />

42


la Missione <strong>Coop</strong>erativa, devono presentare la propria candidatura alla <strong>Coop</strong>erativa che la<br />

inoltrerà al Consiglio di Zona uscente, specificando la circoscrizione sociale prescelta, entro i<br />

termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.<br />

Il Consiglio di Zona uscente potrà - a suo insindacabile giudizio - limitare il numero della candidature,<br />

unicamente nel caso in cui queste superino di quattro volte il numero dei Consiglieri<br />

da eleggere.<br />

La Commissione Elettorale definisce il regolamento elettorale e le modalità di pubblicizzazione<br />

delle candidature, che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.<br />

Il Consiglio di Zona uscente, con l’assistenza obbligatoria della Commissione Elettorale, provvede<br />

a garantire la regolarità dello svolgimento delle procedure di voto in ogni punto vendita e<br />

dei relativi verbali. Saranno nominati Consiglieri i soci che per ciascuna circoscrizione sociale<br />

avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi nelle forme e con le modalità indicate<br />

nell’articolo precedente.<br />

Nel caso di parità di voti ottenuti saranno eletti Consiglieri i soci con maggiore anzianità di<br />

adesione sociale.<br />

Ciascun socio potrà esprimere un massimo di - due - preferenze indipendentemente dal numero<br />

dei Consiglieri da eleggere.<br />

Articolo 7 Presidente del consiglio di Zona<br />

Il Presidente del Consiglio di Zona sovrintende alle attività della Zona, coordinando ed indirizzando<br />

le attività del Consiglio di Zona, in stretto raccordo con il responsabile della Zona soci di<br />

cui al successivo art. 11, mantenendo un rapporto costante con i soci della Zona e svolgendo<br />

un ruolo di rappresentanza delle istanze di questi ultimi.<br />

Ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Sociale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione della<br />

<strong>Coop</strong>erativa il Presidente di quest’ultimo può attribuire al Presidente del Consiglio di Zona<br />

poteri collegati al ruolo e all’attività della Zona mediante procura speciale.<br />

In tal caso, il Presidente del Consiglio di Zona dovrà rendere conto del suo operato agli Amministratori<br />

e al Presidente del Consiglio di Amministrazione in via diretta.<br />

43


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

IL rEGOLAmENTO INTErNO<br />

Articolo 8 elezione del Presidente del consiglio di Zona<br />

Il Presidente del Consiglio di Zona viene eletto con voto segreto e diretto dei soci, espresso<br />

per iscritto sulle schede appositamente predisposte per le elezioni, da depositarsi nelle urne<br />

collocate nei punti vendita. Il Presidente del Consiglio di Zona rimane in carica per tre anni ed<br />

è rieleggibile per un massimo di tre volte consecutive.<br />

I candidati per l’elezione a Presidente di Zona devono essere Soci della <strong>Coop</strong>erativa da almeno<br />

tre esercizi sociali.<br />

All’elezione si perviene esclusivamente sulla base delle candidature presentate alla Commissione<br />

Elettorale (artt. 22 e 28 dello Statuto).<br />

La Commissione Elettorale non può sottoporre al voto dei soci più di tre candidature per ciascuna<br />

Zona.<br />

Le decisioni della Commissione Elettorale sono insindacabili. Eventuali ricorsi possono essere<br />

presentati in sede di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto stabilito dall’art 47 dello<br />

Statuto.<br />

Il Consiglio di Zona, entro le prime due sedute, elegge al proprio interno un Vice Presidente;<br />

tutti i consiglieri sono eleggibili alla vicepresidenza; risulta eletto il consigliere che ottiene la<br />

maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio di Zona. La proposta del Vice Presidente viene<br />

avanzata dal Presidente, sentito il parere non vincolante della Commissione Elettorale.<br />

Se nel corso del mandato il Presidente viene a trovarsi in situazioni che gli impediscono di fatto<br />

lo svolgimento delle sue funzioni, queste vengono assunte dal Vice Presidente.<br />

Trascorsi sei mesi, perdurando l’impedimento del Presidente, questi decade dall’incarico.<br />

Il Presidente può altresì essere revocato, ricorrendo gravi e comprovati motivi, con deliberazione<br />

motivata del Consiglio di Zona, che delibera in questo caso con la maggioranza dei 2/3<br />

dei suoi componenti. Contro la deliberazione il Presidente revocato può ricorrere al Consiglio<br />

di Amministrazione, che delibera in proposito in maniera insindacabile.<br />

Nel caso di cessazione del Presidente di Zona, per decadenza, dimissioni o revoca, il Consiglio<br />

di Zona, sentito il parere non vincolante della Commissione Elettorale, elegge, nell’ambito dei<br />

propri componenti in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per la carica di<br />

Presidente di Zona, un nuovo Presidente. Se nessuno dei Consiglieri di Zona in carica possiede<br />

44


i requisiti richiesti, si procederà allo svolgimento di una nuova elezione diretta del Presidente<br />

da parte dei soci, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.<br />

Il Presidente di Zona così eletto durerà in carica per il tempo residuo del mandato del Presidente<br />

sostituito.<br />

I candidati a Presidente di Zona sono inseriti anche nella lista per la elezione del Consiglio di<br />

Zona.<br />

Articolo 9 Funzionamento del consiglio<br />

Il Consiglio di Zona è convocato dal Presidente (o dal vice quando questi è chiamato a svolgere<br />

le funzioni di Presidente), indicativamente ogni due mesi, o quando questi lo ritenga necessario.<br />

Il Consiglio di Zona è altresì convocato quando ne faccia domanda almeno un quinto dei suoi<br />

componenti, previa indicazione dell’ordine del giorno. Il Consiglio di Zona può essere riunito<br />

anche su istanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L’avviso di convocazione,<br />

contenente gli argomenti da trattare, è recapitato a ciascun consigliere, almeno due giorni<br />

prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera o telegramma o mezzo telematico. Le<br />

riunioni del Consiglio di Zona sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti<br />

in carica. Le deliberazioni sono valide quando assunte dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri<br />

presenti alla riunione.<br />

Le votazioni sono regolate con i medesimi criteri previsti dall’art. 37 dello Statuto Sociale. Le<br />

deliberazioni sono trascritte nell’apposito libro verbale da tenersi a cura di un segretario sotto<br />

la responsabilità del Presidente.<br />

Articolo 10 Funzioni del consiglio di Zona<br />

Al Consiglio di Zona sono attribuiti i seguenti compiti:<br />

a) sviluppare tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi della Zona, come indicati<br />

dall’art. 3 del Regolamento;<br />

b) definire i criteri per l’utilizzo del preventivo di spesa assegnato annualmente per realizzare<br />

nel territorio gli obiettivi definiti dalla <strong>Coop</strong>erativa e indicati nel Bilancio di Sostenibilità;<br />

45


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

IL rEGOLAmENTO INTErNO<br />

c) esprimere i pareri obbligatori richiesti dal Consiglio di Amministrazione a norma del successivo<br />

art. 12;<br />

d) concorrere alla formazione del Bilancio di Sostenibilità;<br />

e) avanzare suggerimenti e proposte al Consiglio di Amministrazione attraverso il Forum della<br />

rappresentanza sociale.<br />

Articolo 11 attribuzioni proprie del consiglio di Zona<br />

Il Consiglio di Zona, si avvale del supporto di personale della <strong>Coop</strong>erativa, e in particolare del<br />

responsabile della Zona soci, per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal programma<br />

di attività, nonché per la gestione del preventivo di spesa assegnato annualmente dal Consiglio<br />

di Amministrazione. Il Responsabile della Zona soci ha la responsabilità della gestione e<br />

del controllo del preventivo di spesa, del cui impiego il Consiglio di Zona dovrà annualmente<br />

dare conto al Consiglio di Amministrazione.<br />

Articolo 12 consultazione obbligatoria del consiglio di Zona<br />

da parte del consiglio di amministrazione<br />

Il Consiglio di Amministrazione, attraverso i Presidenti di Distretto, deve consultare preventivamente<br />

il Consiglio di Zona territorialmente competente:<br />

a) nella determinazione della percentuale di ristorno da assegnare ai soci;<br />

b) nella definizione dei programmi di apertura di punti vendita che riguardano il territorio del<br />

Consiglio di Zona;<br />

c) nelle decisioni che riguardano la chiusura di punti vendita e l’introduzione o la soppressione<br />

del servizio di prestito sociale nell’ambito del territorio di competenza del Consiglio di<br />

Zona;<br />

d) nella definizione delle linee del Bilancio Preventivo di Sostenibilità della <strong>Coop</strong>erativa e delle<br />

politiche sociali della <strong>Coop</strong>erativa;<br />

e) nella modifica degli ambiti territoriali della Zona e nella determinazione delle circoscrizioni<br />

sociali.<br />

Il Consiglio di Zona deve riunirsi per discutere delle materie che gli vengono sottoposte dal<br />

46


Consiglio di Amministrazione, attraverso i Presidenti di Distretto.<br />

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente di Distretto, deve discutere del<br />

parere espresso dal Consiglio di Zona, pur non essendone vincolato. Il Consiglio di Amministrazione<br />

sarà libero da tali obblighi nel caso in cui il Consiglio di Zona, ancorché regolarmente<br />

convocato, non si sia riunito o non abbia reso il proprio parere.<br />

Articolo 13 i Distretti<br />

I Distretti sono un’articolazione sociale di <strong>Coop</strong> <strong>Adriatica</strong> nel territorio, comprendendo all’interno<br />

della propria area di competenza più Zone. Il Consiglio di Amministrazione li istituisce<br />

con propria delibera, determinandone il numero e la dimensione territoriale.<br />

Articolo 14 Funzione dei Distretti<br />

I Distretti svolgono una funzione di coordinamento ed indirizzo dell’attività delle Zone ricomprese<br />

nel territorio di riferimento di ciascuno di essi.<br />

In particolare, i Distretti svolgono un’attività di supporto alle Zone, favorendo la circolazione tra<br />

esse delle varie esperienze, un’armonica pianificazione delle attività delle Zone, garantendo il<br />

rapporto con le realtà istituzionali ed associative del territorio.<br />

Essi assicurano altresì una sintesi ed un raccordo continuativo delle attività delle Zone con il<br />

Consiglio di Amministrazione della <strong>Coop</strong>erativa.<br />

Articolo 15 il Presidente del Distretto<br />

Il Presidente del Distretto assicura con continuità lo svolgimento delle funzioni proprie del<br />

Distretto.<br />

Allo scopo, il Presidente del Distretto riunisce periodicamente i Presidenti delle Zone, in accordo<br />

con i responsabili delle zone soci, partecipa di diritto alle riunioni dei Consigli di Zona;<br />

può convocare, previo concerto con i Presidenti di Zona, i Consigli di Zona del Distretto, per<br />

riunirli anche congiuntamente; svolge ogni altra attività reputata utile ad assicurare un effettivo<br />

svolgimento delle sue funzioni di coordinamento ed indirizzo.<br />

In considerazione della sua particolare funzione di rappresentanza dei soci, dello stretto le-<br />

47


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

IL rEGOLAmENTO INTErNO<br />

game con il territorio e della diretta conoscenza dei problemi locali, il Presidente del Distretto<br />

è di diritto inserito nella lista dei componenti per la nomina del Consiglio di Amministrazione<br />

della <strong>Coop</strong>erativa, formata dalla Commissione Elettorale.<br />

Ai sensi dell’art. 36 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della <strong>Coop</strong>erativa può<br />

delegare al Presidente del Distretto poteri collegati al ruolo e all’attività del Distretto.<br />

In tal caso, il Presidente del Distretto dovrà rendere conto del suo operato agli Amministratori<br />

e al Presidente del Consiglio di Amministrazione in via diretta.<br />

Articolo 16 elezione del Presidente del Distretto<br />

Il Presidente del Distretto viene eletto con le stesse modalità previste dal precedente articolo<br />

8 per l’elezione del Presidente del Consiglio di Zona; la durata della sua carica è di un triennio<br />

ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.<br />

La cessazione, per qualunque motivo, dalla carica di Consigliere di Amministrazione è causa<br />

di decadenza dall’incarico di Presidente del Distretto.<br />

Possono essere nominati Presidente del Distretto preferenzialmente soggetti che abbiano<br />

svolto in precedenza almeno un pieno mandato triennale di Presidente del Consiglio di Zona<br />

o di Consigliere di Zona.<br />

Le candidature a Presidente di Distretto e a Presidente di Zona sono tra loro incompatibili; nel<br />

caso di doppia candidatura, spetta alla Commissione Elettorale dichiarare quale si considera<br />

decaduta.<br />

Nel caso di cessazione del Presidente di Distretto nel corso del mandato, per iniziativa e su<br />

proposta della Commissione Elettorale, si svolgerà una seduta congiunta dei Consigli di Zona<br />

che fanno parte del territorio di competenza del medesimo Distretto per eleggere, tra i Presidenti<br />

di Zona in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per la carica di<br />

Presidente di Distretto, un nuovo Presidente del Distretto. Se nessuno dei Presidenti di Zona in<br />

carica possiede i requisiti richiesti, si procederà allo svolgimento di una nuova elezione diretta<br />

del Presidente da parte dei soci, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.<br />

Il nuovo Presidente del Distretto, così nominato, verrà cooptato in Consiglio di Amministrazione<br />

su indicazione della Commissione Elettorale e durerà in carica per il tempo residuo del<br />

48


mandato del Presidente sostituito.<br />

Articolo 17 Forum della rappresentanza sociale<br />

Il Forum della rappresentanza sociale è la riunione dei Presidenti delle Zone e dei Presidenti<br />

dei Distretti.<br />

Il Forum della rappresentanza sociale discute, raccoglie istanze provenienti dalla base associativa<br />

e dai consumatori, formula pareri, elabora proposte od istanze, con particolare riferimento<br />

alle tematiche relative allo scambio mutualistico.<br />

Il Forum della rappresentanza sociale è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione<br />

della <strong>Coop</strong>erativa ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due<br />

volte l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di sostenibilità<br />

e del budget.<br />

La convocazione del Forum della rappresentanza sociale deve essere disposta dal Presidente<br />

del Consiglio di Amministrazione ove ne faccia congiuntamente richiesta un terzo dei suoi<br />

componenti, indicando gli specifici argomenti da trattare.<br />

Su richiesta dei componenti del Forum e d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione,<br />

il Forum della rappresentanza sociale può svolgere incontri con i Direttori della<br />

<strong>Coop</strong>erativa, con Dirigenti delle Associazioni di rappresentanza della cooperazione o, altresì,<br />

invitando soggetti esperti portatori di conoscenze qualificate, su temi specifici, di interesse<br />

strategico, al fine di accrescere il profilo mutualistico e partecipativo della conduzione della<br />

società.<br />

Con deliberazione dei due terzi dei suoi componenti, può indicare materie od argomenti che<br />

devono essere trattati dal Consiglio di Amministrazione.<br />

titoLo ii • elezione alle cariche sociali<br />

Articolo 18 elezione degli amministratori<br />

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Commissione<br />

49


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

IL rEGOLAmENTO INTErNO<br />

Etica, si segue il criterio della votazione sulla base di una o più liste; non sono quindi ammessi<br />

voti su singoli candidati.<br />

Articolo 19 La commissione elettorale<br />

La Commissione Elettorale è un organismo di diretta emanazione dell’Assemblea dei soci, che<br />

la elegge ai sensi dell’art. 22, punto 3, dello Statuto Sociale. Il suo compito è di formare la lista<br />

dei nuovi Amministratori da sottoporre al voto dell’Assemblea e di formulare le candidature<br />

a Presidente del Consiglio di Zona e Presidente di Distretto da sottoporre al voto dei soci. È<br />

inoltre chiamata a definire la lista per la elezione della Commissione Etica e del Collegio sindacale.<br />

La Commissione Elettorale provvede a sostituire mediante cooptazione i suoi componenti che<br />

cessino per qualunque motivo; il commissario così nominato dura in carica sino alla prima<br />

Assemblea successiva.<br />

Articolo 20 composizione della commissione elettorale<br />

La Commissione Elettorale è così composta:<br />

• quattro rappresentanti le grandi aree territoriali della <strong>Coop</strong>erativa (Bologna, Romagna,<br />

Veneto, Marche/Abruzzo);<br />

• due rappresentanti delle organizzazioni di Legacoop delle aree storiche e di maggiore consistenza<br />

per numero di Soci della <strong>Coop</strong>erativa (Bologna e Ravenna);<br />

• un rappresentante dell’Associazione delle <strong>Coop</strong>erative di Consumatori del Distretto Adriatico<br />

(Accda), con funzione di Presidente della Commissione.<br />

I rappresentanti le quattro grandi aree territoriali sono indicati da una assemblea congiunta<br />

dei Consigli di Zona facenti capo a ciascuna grande area.<br />

Le indicazioni possono riguardare tutti i Soci (persone fisiche e mandatari degli enti soci, con<br />

la sola esclusione dei soci che hanno in essere un rapporto di lavoro dipendente con la <strong>Coop</strong>erativa<br />

o con Società Controllate) che sono in regola con quanto previsto dall’art. 2382 C.C. a<br />

proposito di ineleggibilità e decadenza della carica di Amministratore, che sono Soci ininterrottamente<br />

da almeno 3 anni.<br />

50


La carica di componente la Commissione Elettorale è incompatibile con altre cariche elettive<br />

della <strong>Coop</strong>erativa (Consigliere di Amministrazione, componente la Commissione Etica e Collegio<br />

Sindacale).<br />

Articolo 21 Funzionamento della commissione elettorale<br />

Il mandato della Commissione Elettorale è triennale e i suoi componenti possono essere rieletti.<br />

Nella sua prima seduta si procede alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente.<br />

La Commissione Elettorale viene convocata seguendo le stesse modalità stabilite per i Consigli<br />

di Zona.<br />

Le riunioni della Commissione sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.<br />

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei presenti.<br />

Articolo 22 Vincoli e mandati della commissione elettorale<br />

Nella scelta delle candidature a Presidente del Consiglio di Zona e di Presidente di Distretto,<br />

nonché degli Amministratori, la Commissione Elettorale dovrà tenere conto, oltre che della<br />

rappresentatività territoriale e di altri requisiti o particolari competenze che facciano ritenere<br />

il soggetto idoneo all’incarico, anche dei seguenti specifici criteri.<br />

Per i candidati a Presidente di Zona e Presidente di Distretto (oltre a quanto sopra previsto in<br />

relazione a tali incarichi) si acquisisce la seguente documentazione:<br />

a) il curriculum di <strong>Coop</strong>eratore;<br />

b) le esperienze di amministratore in Società cooperative e/o dell’economia sociale;<br />

c) le esperienze di pubblico amministratore (enti e istituzioni locali, Consorzi pubblici, enti di<br />

secondo grado, ecc);<br />

d) le esperienze di direzione in organismi associativi, di rappresentanza economica e sindacale,<br />

ecc;<br />

e) le esperienze in associazioni con scopi sociali, del volontariato e delle organizzazioni non<br />

profit, nonché in imprese sociali;<br />

f) l’attività svolta negli organismi di rappresentanza sociale della <strong>Coop</strong>erativa.<br />

Per la scelta degli Amministratori si acquisisce la seguente documentazione:<br />

51


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

IL rEGOLAmENTO INTErNO<br />

a) le esperienze professionali e di direzione in imprese e società, preferibilmente <strong>Coop</strong>erative<br />

e/o dell’economia sociale;<br />

b) le esperienze come Amministratore e/o membro del Collegio Sindacale preferibilmente di<br />

Società <strong>Coop</strong>erative e/o dell’economia sociale;<br />

c) le esperienze maturate nella direzione di organizzazioni sociali e del non profit;<br />

d) le esperienze di pubblico amministratore (enti e istituzioni locali, Consorzi pubblici, enti di<br />

secondo grado, ecc);<br />

e) le esperienze di direzione in organismi associativi, di rappresentanza economica e sindacale,<br />

ecc.<br />

È necessario inoltre che i candidati godano dei diritti ex art. 2382 C.C.<br />

Ciascun socio, purché in regola con le norme statutarie, può presentare la propria candidatura<br />

alle cariche sociali, indirizzandola alla Commissione Elettorale.<br />

Tutte le candidature dovranno contenere in allegato un dettagliato curriculum.<br />

La Commissione Elettorale provvede a definire e a rendere noti i termini per la presentazione<br />

delle candidature, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.<br />

Nella compilazione della lista degli Amministratori, la Commissione Elettorale è vincolata al<br />

solo obbligo di inserire tutti i nominativi dei Presidenti dei Distretti, già eletti secondo le modalità<br />

specificamente previste. Per questo motivo, le elezioni dei Presidenti dei Distretti, insieme<br />

a quelle e dei Consigli di Zona e dei relativi Presidenti precedono le assemblee separate che<br />

hanno all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali.<br />

Nella formazione della lista degli Amministratori, fermo il suddetto vincolo relativo ai Presidenti<br />

dei Distretti, la Commissione dovrà comunque tener conto dell’esigenza di realizzare<br />

un’equilibrata rappresentanza di genere, delle diverse realtà territoriali, senza trascurare<br />

l’esigenza di favorire il ricambio generazionale.<br />

Articolo 23 Le liste degli amministratori<br />

La Commissione Elettorale deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione<br />

la lista per il rinnovo del Consiglio stesso, almeno quindici giorni prima della data fissata per<br />

lo svolgimento della prima delle Assemblee separate dei soci. Qualora la Commissione Elet-<br />

52


torale non adempia a tale obbligo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare una<br />

propria lista da sottoporre al voto delle Assemblee dei Soci.<br />

Entro il termine - previsto a pena di decadenza - di dieci giorni successivi alla pubblicazione<br />

dell’avviso di convocazione della data fissata per lo svolgimento della prima delle assemblee<br />

separate dei soci, possono essere proposte liste alternative per la elezione del Consiglio di<br />

Amministrazione, facendole pervenire, corredate delle firme dei sottoscrittori e della accettazione<br />

e dei curricula dei candidati, presso la sede sociale; la lista dovrà anche indicare il socio<br />

referente cui indirizzare le comunicazioni che si rendessero eventualmente necessarie.<br />

La presentazione di una lista deve essere effettuata - mediante la sua sottoscrizione - da almeno<br />

mille soci, aventi un’anzianità di associazione alla cooperativa di almeno tre anni, in<br />

regola con il versamento della quota sociale e privi di debiti verso la cooperativa; i proponenti<br />

della lista dovranno essere associati alla cooperativa in tutte le Zone in cui è suddiviso il suo<br />

territorio, così che da ogni Zona provengano un numero di sottoscrittori minimo ottenuto suddividendo<br />

mille per il numero delle Zone.<br />

Le liste dovranno essere composte da un numero di candidati pari ai consiglieri da eleggere; i<br />

candidati dovranno, oltre a quelli di legge, di <strong>statuto</strong> e di Regolamento di Governance, essere<br />

dotati dei requisiti previsti dal precedente art.22. La composizione delle liste dovrà altresì essere<br />

effettuata in modo che i candidati garantiscano un’adeguata rappresentanza territoriale:<br />

in particolare, dovranno contenere almeno un candidato proveniente da ogni Distretto in cui è<br />

suddiviso il territorio della cooperativa, munito dei requisiti per la eleggibilità a Presidente di<br />

Distretto secondo quanto previsto dal presente Regolamento.<br />

La Commissione Elettorale esamina, prima della data fissata per la prima delle assemblee<br />

separate, le liste presentate dai soci, verificandone la regolarità ed ammettendo al voto<br />

dell’assemblea solo quelle che siano state presentate rispettando tutti i requisiti sostanziali e<br />

formali previsti dalla legge, dallo <strong>statuto</strong> e dal presente Regolamento.<br />

In presenza di più liste per la elezione del Consiglio di Amministrazione, esse saranno sottoposte<br />

al voto delle assemblee nel seguente ordine:<br />

• la prima sarà la lista della Commissione Elettorale o del Consiglio di Amministrazione<br />

uscente;<br />

53


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

IL rEGOLAmENTO INTErNO<br />

• le altre, secondo una disposizione decrescente definita in relazione al numero dei soci che<br />

hanno sottoscritto la presentazione di ciascuna lista.<br />

titoLo iii • attività integrative<br />

Articolo 24 iniziative di aggregazione e volontariato<br />

Come definito dal precedente art. 2 comma c, tra gli obiettivi della <strong>Coop</strong>erativa e dei Consigli di<br />

Zona, c’è la promozione e il sostegno di iniziative di aggregazione tra soci e non soci anche al<br />

fine di organizzare attività di volontariato e di utilità sociale, in collaborazione con soggetti, enti<br />

e istituzioni presenti sul territorio. Tali iniziative e i gruppi che si formano in questi ambiti fanno<br />

riferimento alle zone e alle strutture della <strong>Coop</strong>erativa, anche in funzione del mantenimento<br />

della necessaria coerenza tra la loro azione e i principi della <strong>Coop</strong>erativa, nonché agli obiettivi<br />

definiti dal Bilancio di Sostenibilità.<br />

La <strong>Coop</strong>erativa favorisce il loro formarsi, promuovendoli e sostenendoli in quanto valorizzano<br />

il patrimonio di relazioni sul territorio e nelle comunità locali, sviluppano esperienze di volontariato<br />

e di solidarietà verso persone che hanno bisogno e vivono situazioni di disagio.<br />

Questi gruppi non sono organi della <strong>Coop</strong>erativa.<br />

Articolo 25<br />

In relazione al precedente articolo, la <strong>Coop</strong>erativa opera per promuovere e valorizzare il contributo<br />

di quei soci che, insieme a quanti sono eletti come rappresentanti sociali nei Consigli di<br />

Zona, si impegnano e prestano attività volontaria in favore di iniziative promosse e/o sostenute<br />

dalla <strong>Coop</strong>erativa.<br />

Trattandosi di contributi importanti per la diffusione dei valori cooperativi e per la realizzazione<br />

degli obiettivi sociali della <strong>Coop</strong>erativa, essa ne valorizza l’impegno nell’ambito della propria<br />

iniziativa, creando occasioni di incontro e di coinvolgimento nel territorio e a livello dei Consigli<br />

di Zona.<br />

54


Articolo 26 consulta sociale<br />

La <strong>Coop</strong>erativa riunisce annualmente la Consulta sociale, con il compito di discutere le linee<br />

del Bilancio preventivo di sostenibilità e le proposte relative alle politiche sociali di <strong>Coop</strong> <strong>Adriatica</strong><br />

per l’anno successivo.<br />

Alla Consulta partecipano una rappresentanza dei Consigli di Zona e dei soci che prestano<br />

attività volontaria in iniziative di utilità sociale promosse e/o sostenute dalla <strong>Coop</strong>erativa, il<br />

Consiglio di Amministrazione, la Commissione Etica, il Collegio Sindacale, i dirigenti della <strong>Coop</strong>erativa.<br />

La Consulta Sociale è convocata dal Presidente della <strong>Coop</strong>erativa, che la presiede.<br />

titoLo iV • Disposizioni varie<br />

Articolo 27 Deliberazioni degli organi sociali<br />

Tutte le deliberazioni degli organi sociali vengono effettuate con il voto palese dei partecipanti.<br />

Articolo 28 indennità ai componenti del consiglio di Zona<br />

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire una indennità per coloro che rivestano la carica di<br />

Presidente di Distretto, Presidente di Zona o consigliere nei Consigli di Zona; può altresì determinare<br />

gratifiche di altra natura, desumendole dal budget annuo di ogni Zona di competenza<br />

ovvero predeterminandoli a parte.<br />

Articolo 29 norme transitorie<br />

In considerazione della riorganizzazione della struttura sociale, il limite di tre mandati previsto<br />

dall’art. 8 per la rieleggibilità dei Presidenti di Zona, ridecorre dall’approvazione del presente<br />

regolamento, anche per coloro che abbiano svolto funzioni di Presidente nel vigore del precedente<br />

Regolamento.<br />

55


<strong>statuto</strong> e<br />

regolamento<br />

IL rEGOLAmENTO INTErNO<br />

Quesiti,<br />

suggerimenti,<br />

informazioni,<br />

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Il Filo Diretto di<br />

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