L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI<br />
Barbuto M., Il giusto processo nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative,<br />
inImpresa, 2004, 1693; Cardin S., Principi generali dell’illecito amministrativo<br />
(l. 24.11.1981 n. 689), Padova, 2005; Cerbo P., Le sanzioni amministrative, Milano,<br />
1999; Rausei P., Opposizione all’ordinanza-ingiunzione: modalità di notifica, inDir. e<br />
pratica lav., 2004, 1215.<br />
GIURISPRUDENZA<br />
§ 1. La disciplina generale<br />
L’opposizione alle sanzioni amministrative 643<br />
Cass. civ., sez. I, 21.2.2001, n. 2494, inDir. e giustizia, 2001, f. 10-11; in Giust. civ., 2001, I<br />
Secondo la regola generale stabilita dall’art. 5 c.p.c., in assenza di disposizioni transitorie nel<br />
d.lg. 30.12.1999, n. 507, l’art. 98 di questo decreto, attributivo — senza carattere retroattivo —<br />
della competenza al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce<br />
sulla competenza del tribunale quale giudice di rinvio, in caso di cassazione di una sentenza<br />
del pretore.<br />
Cass. civ., sez. I, 17.7.2001, n. 9708, inMass. Giur. it., 2001<br />
In tema di sanzioni amministrative, per luogo in cui è stata commessa l’infrazione — in base al<br />
quale si radicano, secondo la l. 24.11.1981, n. 689, sia la competenza dell’autorità amministrativa<br />
cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della<br />
violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) — deve intendersi anche<br />
quello in cui l’infrazione è stata accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi<br />
accertatori), criterio — quest’ultimo — che non si sostituisce a quello del luogo della commessa<br />
violazione, ma lo presuppone. Ove, peraltro, vi sia contemporaneità di violazioni commesse in<br />
luoghi diversi, resta esclusa la possibilità di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di<br />
commissione dell’illecito amministrativo, dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo<br />
dell’accertamento.<br />
Cass. civ., sez. I, 2.11.2001, n. 13588, inMass. Giur. it., 2001<br />
La legittimazione a proporre opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione<br />
amministrativa (o ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza) deriva non già dall’interesse<br />
di fatto che il soggetto ricorrente possa avere alla rimozione del provvedimento, bensì dall’interesse<br />
giuridico di cui lo stesso possa considerarsi investito, quale destinatario del provvedimento,<br />
con la conseguenza che il vincolo di solidarietà che esiste tra la persona giuridica, o ente sfornito<br />
di personalità giuridica, ed il proprio rappresentante non comporta che i primi possano considerarsi<br />
interessati, a norma dell’art. 22, l. n. 689/1981, a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione<br />
emessa a carico del solo rappresentante legale (o ricorso per cassazione avverso<br />
la relativa sentenza), stante l’autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei<br />
confronti di ciascuno dei quali sussiste l’obbligo della preventiva contestazione in funzione della<br />
successiva emissione dell’ordinanza-ingiunzione, e l’insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario<br />
tra coobbligati solidali.<br />
Cass. civ., sez. I, 16.11.2001, n. 14370, inMass. Giur. it., 2001<br />
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la<br />
dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza in limine litis presuppone la prova<br />
certa della tardività dello stesso, acquisibile mediante il documento che incorpora la relazione di<br />
notifica del provvedimento impugnato; in mancanza di detta prova, ogni ulteriore accertamento