20.05.2013 Views

L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI<br />

Barbuto M., Il giusto processo nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative,<br />

inImpresa, 2004, 1693; Cardin S., Principi generali dell’illecito amministrativo<br />

(l. 24.11.1981 n. 689), Padova, 2005; Cerbo P., Le sanzioni amministrative, Milano,<br />

1999; Rausei P., Opposizione all’ordinanza-ingiunzione: modalità di notifica, inDir. e<br />

pratica lav., 2004, 1215.<br />

GIURISPRUDENZA<br />

§ 1. La disciplina generale<br />

L’opposizione alle sanzioni amministrative 643<br />

Cass. civ., sez. I, 21.2.2001, n. 2494, inDir. e giustizia, 2001, f. 10-11; in Giust. civ., 2001, I<br />

Secondo la regola generale stabilita dall’art. 5 c.p.c., in assenza di disposizioni transitorie nel<br />

d.lg. 30.12.1999, n. 507, l’art. 98 di questo decreto, attributivo — senza carattere retroattivo —<br />

della competenza al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce<br />

sulla competenza del tribunale quale giudice di rinvio, in caso di cassazione di una sentenza<br />

del pretore.<br />

Cass. civ., sez. I, 17.7.2001, n. 9708, inMass. Giur. it., 2001<br />

In tema di sanzioni amministrative, per luogo in cui è stata commessa l’infrazione — in base al<br />

quale si radicano, secondo la l. 24.11.1981, n. 689, sia la competenza dell’autorità amministrativa<br />

cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della<br />

violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) — deve intendersi anche<br />

quello in cui l’infrazione è stata accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi<br />

accertatori), criterio — quest’ultimo — che non si sostituisce a quello del luogo della commessa<br />

violazione, ma lo presuppone. Ove, peraltro, vi sia contemporaneità di violazioni commesse in<br />

luoghi diversi, resta esclusa la possibilità di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di<br />

commissione dell’illecito amministrativo, dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo<br />

dell’accertamento.<br />

Cass. civ., sez. I, 2.11.2001, n. 13588, inMass. Giur. it., 2001<br />

La legittimazione a proporre opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione<br />

amministrativa (o ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza) deriva non già dall’interesse<br />

di fatto che il soggetto ricorrente possa avere alla rimozione del provvedimento, bensì dall’interesse<br />

giuridico di cui lo stesso possa considerarsi investito, quale destinatario del provvedimento,<br />

con la conseguenza che il vincolo di solidarietà che esiste tra la persona giuridica, o ente sfornito<br />

di personalità giuridica, ed il proprio rappresentante non comporta che i primi possano considerarsi<br />

interessati, a norma dell’art. 22, l. n. 689/1981, a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione<br />

emessa a carico del solo rappresentante legale (o ricorso per cassazione avverso<br />

la relativa sentenza), stante l’autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei<br />

confronti di ciascuno dei quali sussiste l’obbligo della preventiva contestazione in funzione della<br />

successiva emissione dell’ordinanza-ingiunzione, e l’insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario<br />

tra coobbligati solidali.<br />

Cass. civ., sez. I, 16.11.2001, n. 14370, inMass. Giur. it., 2001<br />

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la<br />

dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza in limine litis presuppone la prova<br />

certa della tardività dello stesso, acquisibile mediante il documento che incorpora la relazione di<br />

notifica del provvedimento impugnato; in mancanza di detta prova, ogni ulteriore accertamento

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!