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L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

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2. La normativa speciale<br />

L’opposizione alle sanzioni amministrative 641<br />

Accanto alla disciplina generale, occorre considerare le previsioni speciali<br />

in tema di sanzioni amministrative.<br />

L’art. 145, d.lg. 1.9.1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia<br />

bancaria e creditizia», dispone che contro il decreto del Ministro del Tesoro<br />

che irroga la sanzione in danno degli autori dell’illecito è ammessa opposizione<br />

alla Corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata<br />

all’autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta<br />

giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere<br />

depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni<br />

dalla notifica. L’autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla<br />

corte di appello gli atti ai quali l’opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.<br />

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte<br />

di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto<br />

motivato. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini<br />

per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l’audizione<br />

anche personale delle parti. La corte di appello decide sull’opposizione<br />

in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.<br />

L’art. 195, d.lg. 24.2.1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia<br />

di intermediazione finanziaria», detta una disciplina analoga, attribuendo<br />

però la competenza alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la<br />

società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in<br />

cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata<br />

commessa.<br />

Con riferimento alle sanzioni irrogate dall’Autorità garante per la concorrenza<br />

e il mercato, la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione<br />

(Cass. civ., S.U., 5.1.1994, n. 52) ha chiarito che la competenza spetta<br />

ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 33, l. 10.10.1990, n. 287, al<br />

Tar del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva, senza che a ciò osti il richiamo<br />

in dette norme formulato alle disposizioni della l. n. 689/1981, in<br />

tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, essendo esso limitato ad individuare<br />

la disciplina di taluni aspetti sostanziali dell’illecito — quali le disposizioni<br />

in tema di solidarietà, di non trasmissibilità agli eredi, di prescrizione<br />

— o di elementi della procedura di irrogazione della sanzione e di<br />

riscossione — come la contestazione delle violazioni, l’attività di difesa, il<br />

pagamento rateale, l’esecuzione forzata — e non estendendosi fino alla attribuzione<br />

della detta cognizione al pretore quale organo della giurisdizione<br />

ordinaria.

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