L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop
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2. La normativa speciale<br />
L’opposizione alle sanzioni amministrative 641<br />
Accanto alla disciplina generale, occorre considerare le previsioni speciali<br />
in tema di sanzioni amministrative.<br />
L’art. 145, d.lg. 1.9.1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia<br />
bancaria e creditizia», dispone che contro il decreto del Ministro del Tesoro<br />
che irroga la sanzione in danno degli autori dell’illecito è ammessa opposizione<br />
alla Corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata<br />
all’autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta<br />
giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere<br />
depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni<br />
dalla notifica. L’autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla<br />
corte di appello gli atti ai quali l’opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.<br />
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte<br />
di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto<br />
motivato. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini<br />
per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l’audizione<br />
anche personale delle parti. La corte di appello decide sull’opposizione<br />
in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.<br />
L’art. 195, d.lg. 24.2.1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia<br />
di intermediazione finanziaria», detta una disciplina analoga, attribuendo<br />
però la competenza alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la<br />
società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in<br />
cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata<br />
commessa.<br />
Con riferimento alle sanzioni irrogate dall’Autorità garante per la concorrenza<br />
e il mercato, la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione<br />
(Cass. civ., S.U., 5.1.1994, n. 52) ha chiarito che la competenza spetta<br />
ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 33, l. 10.10.1990, n. 287, al<br />
Tar del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva, senza che a ciò osti il richiamo<br />
in dette norme formulato alle disposizioni della l. n. 689/1981, in<br />
tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, essendo esso limitato ad individuare<br />
la disciplina di taluni aspetti sostanziali dell’illecito — quali le disposizioni<br />
in tema di solidarietà, di non trasmissibilità agli eredi, di prescrizione<br />
— o di elementi della procedura di irrogazione della sanzione e di<br />
riscossione — come la contestazione delle violazioni, l’attività di difesa, il<br />
pagamento rateale, l’esecuzione forzata — e non estendendosi fino alla attribuzione<br />
della detta cognizione al pretore quale organo della giurisdizione<br />
ordinaria.