L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop
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Capitolo XXV<br />
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova<br />
che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza<br />
la formulazione di capitoli<br />
Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le<br />
conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa,<br />
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.<br />
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario,<br />
concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito<br />
di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva<br />
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza<br />
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d’ufficio.<br />
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.<br />
Ciò implica, ai sensi dell’art. 10, 1º co., d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (t.u.<br />
delle spese di giustizia) che il procedimento non è soggetto al contributo<br />
unificato.<br />
Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposizione, ponendo a carico<br />
dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto<br />
o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità<br />
della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace<br />
non si applica l’art. 113 c.p.c., con la conseguenza che è preclusa la pronuncia<br />
secondo equità.<br />
La sentenza è soggetta agli ordinari rimedi quanto alle impugnazioni,<br />
dal momento che l’art. 26, 1º co., lett. b), d. lg. 26.2.2006, n. 40 ha soppresso<br />
l’ultimo comma dell’art. 23 cit. a mente del quale la sentenza era solo<br />
ricorribile per cassazione.<br />
L’innovazione normativa ha creato non pochi problemi quanto alle regole<br />
applicabili all’appello.<br />
Infatti, l’art. 359 c.p.c. — norma generale in tema di appello — afferma<br />
che nel procedimento di appello «si osservano, in quanto applicabili, le<br />
norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale»,<br />
salva l’incompatibilità con le norme specifiche dettate dal legislatore per il<br />
giudizio di appello. Tuttavia, la norma appena citata non chiarisce quali<br />
norme debbano essere applicate, ossia se si tratti delle norme del rito ordinario<br />
ovvero quelle del rito speciale, previsto per la materia.<br />
Il problema dell’introduzione della causa è tuttavia stemperato dalla<br />
possibilità per le parti di impugnare tempestivamente solo che si abbia<br />
l’accortezza di provvedere ad entrambi gli adempimenti previsti per il ricorso<br />
e l’atto di citazione (deposito e notifica, sia pure con ordine invertito),<br />
entro il termine previsto per l’impugnazione.<br />
Decisiva invece è la questione relativa alla necessità o non di decidere<br />
il gravame con lettura del dispositivo.