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L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

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640<br />

Capitolo XXV<br />

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova<br />

che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza<br />

la formulazione di capitoli<br />

Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le<br />

conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa,<br />

pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.<br />

Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario,<br />

concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito<br />

di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva<br />

alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza<br />

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d’ufficio.<br />

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.<br />

Ciò implica, ai sensi dell’art. 10, 1º co., d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (t.u.<br />

delle spese di giustizia) che il procedimento non è soggetto al contributo<br />

unificato.<br />

Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposizione, ponendo a carico<br />

dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto<br />

o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità<br />

della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace<br />

non si applica l’art. 113 c.p.c., con la conseguenza che è preclusa la pronuncia<br />

secondo equità.<br />

La sentenza è soggetta agli ordinari rimedi quanto alle impugnazioni,<br />

dal momento che l’art. 26, 1º co., lett. b), d. lg. 26.2.2006, n. 40 ha soppresso<br />

l’ultimo comma dell’art. 23 cit. a mente del quale la sentenza era solo<br />

ricorribile per cassazione.<br />

L’innovazione normativa ha creato non pochi problemi quanto alle regole<br />

applicabili all’appello.<br />

Infatti, l’art. 359 c.p.c. — norma generale in tema di appello — afferma<br />

che nel procedimento di appello «si osservano, in quanto applicabili, le<br />

norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale»,<br />

salva l’incompatibilità con le norme specifiche dettate dal legislatore per il<br />

giudizio di appello. Tuttavia, la norma appena citata non chiarisce quali<br />

norme debbano essere applicate, ossia se si tratti delle norme del rito ordinario<br />

ovvero quelle del rito speciale, previsto per la materia.<br />

Il problema dell’introduzione della causa è tuttavia stemperato dalla<br />

possibilità per le parti di impugnare tempestivamente solo che si abbia<br />

l’accortezza di provvedere ad entrambi gli adempimenti previsti per il ricorso<br />

e l’atto di citazione (deposito e notifica, sia pure con ordine invertito),<br />

entro il termine previsto per l’impugnazione.<br />

Decisiva invece è la questione relativa alla necessità o non di decidere<br />

il gravame con lettura del dispositivo.

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