20.05.2013 Views

L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

L’opposizione alle sanzioni amministrative 639<br />

legittimata nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23, l. n.<br />

689/1981, è l’autorità che ha emanato il provvedimento sanzionatorio e<br />

non anche l’organo gerarchicamente sovraordinato: Cass. civ., 18.2.2000,<br />

n. 1862). Alla notifica è equiparata la sottoscrizione dell’opponente per<br />

presa visione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza<br />

di comparizione (Cass. civ., 28.6.2001, n. 8870).<br />

Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere<br />

i termini di comparizione previsti dall’art. 163 bis c.p.c.<br />

Cass. civ., 12.8.2000, n. 10796 (si veda anche Cass. civ., 11.9.2001, n.<br />

11595) ha precisato che l’opposizione configura l’atto introduttivo di un<br />

giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato,<br />

per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione<br />

stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze,<br />

a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione;<br />

ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il<br />

potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o<br />

del procedimento che l’ha preceduto (quale l’incompetenza per materia),<br />

nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e<br />

che l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti<br />

consentiti dagli artt. 183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa<br />

domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio<br />

da parte della amministrazione.<br />

L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in<br />

giudizio personalmente; l’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi<br />

anche di funzionari appositamente delegati.<br />

Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano<br />

senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile<br />

per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a<br />

carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione. La previsione<br />

ha natura speciale. Pertanto, qualora l’opponente, ritualmente comparso<br />

alla prima udienza, diserti quella successiva, il giudice non deve convalidare<br />

il provvedimento impugnato ma definire il giudizio nei modi previsti<br />

dalle norme generali che regolano il giudizio civile di primo grado<br />

(Cass. civ., 13.12.2000, n. 15747).<br />

Si tenga, inoltre, presente che la mancata comparizione della parte ricorrente<br />

non determina, secondo la sentenza della C. cost., 5.12.1990 n.<br />

534, l’automatica convalida della sanzione, quando l’opponente abbia già<br />

allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d’invalidità dell’atto<br />

impugnato. Identica conseguenza, secondo C. cost. 11.12.1995, n. 507<br />

deriva quando l’Amministrazione abbia omesso di depositare i documenti<br />

di cui all’art. 23, 2º co.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!