L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop
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L’opposizione alle sanzioni amministrative 639<br />
legittimata nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23, l. n.<br />
689/1981, è l’autorità che ha emanato il provvedimento sanzionatorio e<br />
non anche l’organo gerarchicamente sovraordinato: Cass. civ., 18.2.2000,<br />
n. 1862). Alla notifica è equiparata la sottoscrizione dell’opponente per<br />
presa visione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza<br />
di comparizione (Cass. civ., 28.6.2001, n. 8870).<br />
Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere<br />
i termini di comparizione previsti dall’art. 163 bis c.p.c.<br />
Cass. civ., 12.8.2000, n. 10796 (si veda anche Cass. civ., 11.9.2001, n.<br />
11595) ha precisato che l’opposizione configura l’atto introduttivo di un<br />
giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato,<br />
per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione<br />
stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze,<br />
a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione;<br />
ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il<br />
potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o<br />
del procedimento che l’ha preceduto (quale l’incompetenza per materia),<br />
nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e<br />
che l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti<br />
consentiti dagli artt. 183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa<br />
domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio<br />
da parte della amministrazione.<br />
L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in<br />
giudizio personalmente; l’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi<br />
anche di funzionari appositamente delegati.<br />
Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano<br />
senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile<br />
per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a<br />
carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione. La previsione<br />
ha natura speciale. Pertanto, qualora l’opponente, ritualmente comparso<br />
alla prima udienza, diserti quella successiva, il giudice non deve convalidare<br />
il provvedimento impugnato ma definire il giudizio nei modi previsti<br />
dalle norme generali che regolano il giudizio civile di primo grado<br />
(Cass. civ., 13.12.2000, n. 15747).<br />
Si tenga, inoltre, presente che la mancata comparizione della parte ricorrente<br />
non determina, secondo la sentenza della C. cost., 5.12.1990 n.<br />
534, l’automatica convalida della sanzione, quando l’opponente abbia già<br />
allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d’invalidità dell’atto<br />
impugnato. Identica conseguenza, secondo C. cost. 11.12.1995, n. 507<br />
deriva quando l’Amministrazione abbia omesso di depositare i documenti<br />
di cui all’art. 23, 2º co.