L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop
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Capitolo XXV<br />
Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato<br />
un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio<br />
nel comune dove ha sede il giudice adito.<br />
Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza<br />
o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite<br />
mediante deposito in cancelleria.<br />
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni<br />
nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo<br />
le modalità stabilite dal c.p.c.<br />
La legittimazione a proporre opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione<br />
irrogativa di sanzione amministrativa (o ricorso per cassazione avverso<br />
la relativa sentenza) deriva non già dall’interesse di fatto che il soggetto ricorrente<br />
possa avere alla rimozione del provvedimento, bensì dall’interesse<br />
giuridico di cui lo stesso possa considerarsi investito, quale destinatario del<br />
provvedimento, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà che esiste<br />
tra la persona giuridica, o ente sfornito di personalità giuridica, ed il proprio<br />
rappresentante non comporta che i primi possano considerarsi interessati,<br />
a norma dell’art. 22, l. n. 689/1981, a proporre opposizione avverso<br />
l’ordinanza-ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale (o<br />
ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza), stante l’autonomia delle<br />
posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei<br />
quali sussiste l’obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva<br />
emissione dell’ordinanza-ingiunzione, e l’insussistenza di qualsiasi<br />
litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali (Cass. civ., 2.11.2001,<br />
n. 13588).<br />
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, ma il giudice,<br />
concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.<br />
Sempre sul piano processuale, l’art. 23 aggiunge che il giudice, se il ricorso<br />
è proposto oltre il termine previsto dall’art. 22, 1º co., ne dichiara l’inammissibilità<br />
con ordinanza ricorribile per cassazione. Tale esito, però,<br />
presuppone la prova certa della tardività dello stesso, acquisibile mediante<br />
il documento che incorpora la relazione di notifica del provvedimento impugnato.<br />
(Cass. civ., 16.11.2001, n. 14370). Ove invece il termine sia rispettato,<br />
viene fissata l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al<br />
ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato<br />
di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia<br />
del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione<br />
o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a<br />
cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo<br />
procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza (si ricordi che parte