20.05.2013 Views

L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

638<br />

Capitolo XXV<br />

Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato<br />

un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio<br />

nel comune dove ha sede il giudice adito.<br />

Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza<br />

o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite<br />

mediante deposito in cancelleria.<br />

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni<br />

nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo<br />

le modalità stabilite dal c.p.c.<br />

La legittimazione a proporre opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione<br />

irrogativa di sanzione amministrativa (o ricorso per cassazione avverso<br />

la relativa sentenza) deriva non già dall’interesse di fatto che il soggetto ricorrente<br />

possa avere alla rimozione del provvedimento, bensì dall’interesse<br />

giuridico di cui lo stesso possa considerarsi investito, quale destinatario del<br />

provvedimento, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà che esiste<br />

tra la persona giuridica, o ente sfornito di personalità giuridica, ed il proprio<br />

rappresentante non comporta che i primi possano considerarsi interessati,<br />

a norma dell’art. 22, l. n. 689/1981, a proporre opposizione avverso<br />

l’ordinanza-ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale (o<br />

ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza), stante l’autonomia delle<br />

posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei<br />

quali sussiste l’obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva<br />

emissione dell’ordinanza-ingiunzione, e l’insussistenza di qualsiasi<br />

litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali (Cass. civ., 2.11.2001,<br />

n. 13588).<br />

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, ma il giudice,<br />

concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.<br />

Sempre sul piano processuale, l’art. 23 aggiunge che il giudice, se il ricorso<br />

è proposto oltre il termine previsto dall’art. 22, 1º co., ne dichiara l’inammissibilità<br />

con ordinanza ricorribile per cassazione. Tale esito, però,<br />

presuppone la prova certa della tardività dello stesso, acquisibile mediante<br />

il documento che incorpora la relazione di notifica del provvedimento impugnato.<br />

(Cass. civ., 16.11.2001, n. 14370). Ove invece il termine sia rispettato,<br />

viene fissata l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al<br />

ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato<br />

di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia<br />

del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione<br />

o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a<br />

cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo<br />

procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza (si ricordi che parte

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!