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L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

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L’opposizione alle sanzioni amministrative 637<br />

Si avverta, peraltro, che, come puntualizzato da Cass. civ., sez. I,<br />

21.2.2001, n. 2494, secondo la regola generale stabilita dall’art. 5 c.p.c., in<br />

assenza di disposizioni transitorie nel d.lg. 30.12.1999 n. 507, l’art. 98 di<br />

questo decreto, attributivo — senza carattere retroattivo — della competenza<br />

al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa,<br />

non influisce sulla competenza del tribunale quale giudice di rinvio, in caso<br />

di cassazione di una sentenza del pretore.<br />

La competenza del tribunale sussiste quando la sanzione è stata applicata<br />

per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela<br />

del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni<br />

sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia;<br />

d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e<br />

delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società<br />

e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. Sussiste del pari la<br />

competenza del tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione<br />

pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo<br />

la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione<br />

di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire<br />

trenta milioni; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa<br />

da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per<br />

le violazioni previste dal r.d. 21.12.1933, n.1736, dalla l. 15.12.1990, n. 386,<br />

dal d.lg. 30.4.1992, n. 285.<br />

Quanto al procedimento, l’art. 22 prevede che l’opposizione va proposta<br />

entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, dinanzi al giudice del<br />

luogo in cui è stata commessa la violazione. Il termine è di sessanta giorni<br />

se l’interessato risiede all’estero.<br />

Con riferimento al luogo della commessa violazione, va ricordato che in<br />

base ad esso si radicano, secondo la l. 24.11.1981 n. 689, sia la competenza<br />

dell’autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio<br />

(art. 17), nel luogo della commissione della violazione, sia quella<br />

del giudice della opposizione allo stesso (art. 22). Secondo Cass. civ.,<br />

17.7.2001, n. 9708, esso si identifica nel luogo nel quale l’infrazione è stata<br />

accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori),<br />

criterio — quest’ultimo — che non si sostituisce a quello del luogo della<br />

commessa violazione, ma lo presuppone; ove, peraltro, vi sia contemporaneità<br />

di violazioni commesse in luoghi diversi, resta esclusa la possibilità<br />

di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di commissione dell’illecito<br />

amministrativo, dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo<br />

dell’accertamento.<br />

L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza<br />

notificata.

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