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L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

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648<br />

Capitolo XXV<br />

zione accessoria della rimozione di un impianto pubblicitario e del ripristino dello stato dei luoghi<br />

non possono essere fatti valere vizi inerenti al verbale di accertamento della infrazione —<br />

che è atto impugnabile autonomamente, a prescindere, cioè, dalla successiva adozione, da parte<br />

dell’autorità competente, della ordinanza-ingiunzione —, avuto riguardo al fatto che l’avvenuto<br />

pagamento in misura ridotta della sanzione principale pecuniaria comporta l’accettazione della<br />

sanzione, e quindi il riconoscimento, da parte del destinatario della stessa, della propria responsabilità:<br />

sicché gli unici vizi che possono essere dedotti in sede di opposizione avverso il provvedimento<br />

applicativo della sanzione accessoria sono quelli propri del procedimento che si conclude<br />

con l’applicazione di detta sanzione e del provvedimento sanzionatorio.<br />

Cass. civ., sez. lav., 13.1.2006, n. 539, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di competenza a notificare le sanzioni per gli illeciti amministrativi, l’art. 14, l. n. 689/<br />

1981, nell’attribuire ad un «funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione» la<br />

competenza a notificare gli estremi della violazione, connette la proposizione subordinata ed il<br />

pronome relativo al sostantivo «amministrazione» e non a «funzionario», sicché non sussiste alcun<br />

legame funzionale personale tra l’attività di accertamento di fatti e quella di notificazione di<br />

un atto.<br />

Cass. civ., sez. lav., 13.1.2006, n. 539, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione,<br />

il termine dei novanta giorni, entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante<br />

notifica, può iniziare a decorrere anche in tempo successivo al primo verbale di accertamento,<br />

qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedano ulteriori indagini.<br />

Cass. civ., sez. I, 14.4.2006, n. 8881, inMass. Giur. it., 2006<br />

In materia di sanzioni amministrative, nel caso in cui delle conseguenze dell’illecito debbano rispondere<br />

più persone, la parte cui sia stata notificata l’ordinanza-ingiunzione non può giovarsi,<br />

ai fini della opposizione, del termine ancora pendente nei confronti dell’altro coobbligato, atteso<br />

che, vertendosi in tema di obbligazione solidale, è in facoltà dell’amministrazione procedere nei<br />

confronti di tutti ovvero di uno solo degli obbligati.<br />

Cass. civ., sez. II, 28.4.2006, n. 9919, inMass. Giur. it., 2006<br />

Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa,<br />

il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo<br />

ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza<br />

alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento<br />

dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata<br />

non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o<br />

valutazioni del verbalizzante; in riferimento a tali ultimi contenuti il documento non è tuttavia<br />

privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo<br />

uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli<br />

nel complesso delle risultanze processuali (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza<br />

di merito nella quale il giudice aveva fondato il suo convincimento sul rilievo dei verbalizzanti<br />

secondo cui, avendo il conducente di un veicolo cui era stato contestato l’eccesso di velocità<br />

affermato che doveva recarsi urgentemente in ospedale per il malore che aveva colpito la passeggera,<br />

questa in realtà non manifestava alcun sintomo di malessere, né aveva in alcun modo esplicitato<br />

uno stato di indisposizione col suo comportamento).

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