L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop
L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop
L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’opposizione alle sanzioni amministrative 647<br />
Cass. civ., sez. II, 13.3.2006, n. 5400, inMass. Giur. it., 2006<br />
In tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine<br />
per la contestazione (non immediata) stabilito dall’art. 14, l. n. 689/1981 produce l’estinzione della<br />
obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l’eventuale successiva notifica<br />
della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento<br />
sanzionatorio.<br />
Cass. civ., sez. I, 2.5.2006, n. 10145, inMass. Giur. it., 2006<br />
In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del precetto posto dall’art. 14, l. n. 689/<br />
1981 — per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto<br />
a base della sanzione irrogata — tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie<br />
— individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma<br />
— che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che solo in<br />
tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo.<br />
Cass. civ., sez. II, 16.5.2006, n. 11405, inMass. Giur. it., 2006<br />
In tema di opposizione a sanzione amministrativa la mancata o l’erronea indicazione nell’atto da<br />
impugnare del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso<br />
non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un’omissione che<br />
automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè<br />
in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell’errore<br />
eventualmente commesso dall’interessato, il quale, tuttavia, ha l’onere di dimostrare, e il giudice il<br />
dovere di rilevare, la decisività dell’errore (nel caso di specie, la suprema corte ha ritenuto inammissibile<br />
un’opposizione all’avviso di mora, nel quale era stato erroneamente indicato in sessanta<br />
giorni il termine per proporre opposizione ed altresì era stata erroneamente individuata nella<br />
commissione tributaria provinciale anziché nel giudice ordinario l’autorità competente a riceverla,<br />
in quanto l’errore dell’autorità amministrativa avrebbe giustificato la proposizione di un’opposizione<br />
nei sessanta giorni, o dinanzi ad un giudice incompetente, ma non una opposizione<br />
proposta — come nella specie — dopo il decorso di novantadue giorni dalla notifica dell’atto, in<br />
quanto un tale ritardo non poteva considerarsi indotto dall’errore dell’autorità amministrativa,<br />
ma era frutto della mera negligenza dell’opponente).<br />
Cass. civ., sez. II, 19.1.2006, n. 982, inMass. Giur. it., 2006<br />
In tema di sanzioni amministrative, poiché l’autorità competente non è soggetta ad alcun termine<br />
perentorio per l’adozione del provvedimento, la mancanza della data di emissione nell’ordinanza-ingiunzione<br />
notificata all’intimato non ne cagiona la nullità, atteso che essa risulta inequivocabilmente<br />
venuta ad esistenza attraverso la notifica al destinatario, dalla cui data si computano i<br />
relativi effetti nel procedimento disciplinato dalla l. n. 689/1981.<br />
Cass. civ., sez. I, 22.2.2006, n. 3852, inMass. Giur. it., 2006<br />
Il termine di trenta giorni stabilito in via generale dall’art. 2, 3º co., l. 7.8.1990, n. 241 per la conclusione<br />
del procedimento amministrativo, è incompatibile, per la sua brevità, con i procedimenti,<br />
come quelli sanzionatori e disciplinari, nei quali assume rilievo preminente l’esigenza di assicurare<br />
all’incolpato, mediante l’instaurazione del contraddittorio e la previsione di una durata adeguata,<br />
la possibilità di predisporre le proprie difese; pertanto, detto termine non è applicabile al<br />
procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla disciplina generale<br />
prevista dalla l. 24.11.1981, n. 689.<br />
Cass. civ., sez. I, 12.1.2006, n. 461, inMass. Giur. it., 2006<br />
In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada, nel<br />
procedimento di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia applicativa della san-