L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop
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646<br />
Capitolo XXV<br />
zione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione) la sentenza,<br />
resa in esito al procedimento di opposizione ai sensi della l. 24.11.1981, n. 689, recante il solo dispositivo<br />
di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta ed il regolamento delle spese di lite,<br />
ma priva della indicazione della res litigiosa e delle ragioni dell’annullamento del provvedimento<br />
amministrativo.<br />
Cass. civ., sez. I, 27.2.2006, n. 4302, inMass. Giur. it., 2006; in Arch. giur. circolaz., 2006,<br />
9, 821<br />
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice di merito<br />
si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo<br />
esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione contestata, essendo<br />
oggetto dell’opposizione non il provvedimento ma il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza<br />
che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento stesso relativi all’omessa valutazione,<br />
da parte dell’autorità intimante, delle deduzioni difensive dell’incolpato, potendo queste essere<br />
fatte valere successivamente, qualora la motivazione del giudice sul punto sia ritenuta inadeguata.<br />
Cass. civ., sez. II, 11.1.2006, n. 217, inMass. Giur. it., 2006<br />
In tema di sanzioni amministrative, il principio — desumibile dall’art. 23, l. 24.11.1981, n. 689 —<br />
secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione il giudice deve<br />
controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti<br />
di fatto e di diritto dell’infrazione, deve essere coordinato con l’altro principio generale, desumibile<br />
dall’art. 112 c.p.c., in base al quale il giudice dell’opposizione non può rilevare d’ufficio<br />
vizi diversi da quelli fatti valere dall’opponente, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo<br />
del giudizio, i quali costituiscono la causa petendi della relativa domanda.<br />
Cass. civ., sez. I, 11.1.2006, n. 389, inMass. Giur. it., 2006<br />
La disposizione dell’art. 8, l. n. 241/1990, che impone, tra l’altro, la indicazione espressa, nel<br />
provvedimento amministrativo, del responsabile del relativo procedimento, risponde ad esigenze<br />
diverse da quelle tutelate dall’art. 14, l. n. 689/1981; ne consegue che la eventuale omissione, nell’atto<br />
di contestazione di una infrazione amministrativa (nella specie, a norma del d.lg. n. 385/<br />
1993, recante il testo unico in materia bancaria e creditizia), delle predette indicazioni non ne determina<br />
la nullità.<br />
Cass. civ., sez. II, 28.4.2006, n. 9919, inMass. Giur. it., 2006<br />
In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove l’interessato chieda di essere<br />
ascoltato e venga regolarmente convocato, ma non si presenti adducendo un impegno di lavoro,<br />
non si verifica l’ipotesi della mancata audizione dell’interessato, che costituisce una violazione di<br />
norme procedimentali e rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita<br />
la potestà sanzionatoria che l’ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione del procedimento<br />
stesso, in quanto l’impegno lavorativo, essendo una condizione del tutto normale dell’individuo,<br />
non può assurgere a causa giustificativa della mancata comparizione.<br />
Cass. civ., sez. II, 13.4.2006, n. 8649, inMass. Giur. it., 2006<br />
L’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione<br />
analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che<br />
sia dotata di una motivazione succinta, purché essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione<br />
(che possono anche essere desunte per relationem dall’atto di contestazione) ed evidenzi l’avvenuto<br />
esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.