L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop
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Capitolo XXV<br />
al riguardo è rimesso allo sviluppo del giudizio di opposizione. (Nell’affermare tale principio, la<br />
S.C. ha escluso che potesse essere dichiarato inammissibile con ordinanza il ricorso cui era allegato<br />
il solo provvedimento amministrativo impugnato, notificato a mezzo posta, e non anche la<br />
busta contenente il plico e recante i timbri dell’ufficio postale richiesto della spedizione e di quello<br />
tenuto alla consegna, con le relative date).<br />
Cass. civ., sez. III, 18.2.2000, n. 1862, inNuova giur. civ., 2001, I, 88<br />
Parte legittimata nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23, 1. n. 689/1981, è l’autorità<br />
che ha emanato il provvedimento sanzionatorio e non anche l’organo gerarchicamente sovraordinato,<br />
che non può partecipare al giudizio di cassazione, il quale si svolge tra le stesse parti<br />
legittimate al giudizio di primo grado.<br />
Cass. civ., sez. I, 28.6.2001, n. 8870, inMass. Giur. it., 2001<br />
Nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa ai<br />
sensi degli artt. 22 e 23, l. n. 689/1981, la sottoscrizione dell’opponente per presa visione del ricorso<br />
e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dimostra che lo stesso<br />
ha avuto conoscenza della data dell’udienza, il che tiene legittimamente luogo della mancata<br />
notificazione; pertanto, legittimamente il giudice convalida l’ingiunzione in assenza dell’opponente<br />
avvisato della data della udienza di comparizione in tali forme anziché con quelle di cui<br />
all’art. 23.<br />
Cass. civ., sez. III, 12.8.2000, n. 10796, inMass. Giur. it., 2000<br />
L’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione<br />
amministrativa, di cui agli artt. 22 ss., l. 24.11.1981, n. 689, configura l’atto introduttivo, di un<br />
giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente,<br />
dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di<br />
dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione.<br />
Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare<br />
d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto<br />
(quale l’incompetenza per materia), nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento<br />
stesso, e che lo opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti<br />
dagli artt. 183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno<br />
che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte della amministrazione (principio<br />
applicato in un caso in cui il pretore aveva rilevato d’ufficio la mancata audizione della parte;<br />
la Corte ha, peraltro, ritenuto che si trattava di richiesta di audizione da parte del privato condizionata<br />
al caso che «il Garante lo ritenesse opportuno», cosicché neppure era sorto l’obbligo<br />
d’audizione).<br />
Cass. civ., sez. I, 11.9.2001, n. 11595, inMass. Giur. it., 2001<br />
L’opposizione di cui agli artt. 22 e 23, l. 24.11.1981, n. 689 si configura come l’atto introduttivo<br />
di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato dalla causa<br />
petendi fatta valere con l’opposizione; da ciò consegue che il giudice, salvo l’ipotesi di inesistenza,<br />
non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento<br />
che l’ha preceduto (quale, ad esempio, l’incompetenza ad emettere l’ordinanza-ingiunzione),<br />
nemmeno sotto il profilo della disapplicazione dl provvedimento stesso, e che l’opponente<br />
non può introdurre nel giudizio domande nuove.<br />
Cass. civ., sez. III, 13.12.2000, n. 15747, inGiust. civ., 2001, I, 2998<br />
In materia di notificazioni, la nullità è da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia<br />
stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussiste tra il destinatario<br />
della notifica e la persona cui la copia è stata consegnata una relazione, effetto della quale sia la