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L'OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Shop

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Capitolo XXV<br />

L’OPPOSIZIONE <strong>ALLE</strong> <strong>SANZIONI</strong> <strong>AMMINISTRATIVE</strong><br />

Indice formule: 83. Ricorso per opposizione all’ordinanza-ingiunzione.<br />

83. Ricorso per opposizione all’ordinanza-ingiunzione<br />

AL ............... (indicare il giudice competente) DI ...............<br />

Ricorso in opposizione a ordinanza-ingiunzione<br />

proposto da ............... rappresentato e difeso dall’avv. ..............., presso il cui studio,<br />

sito in ..............., alla via ..............., n. ............... è elettivamente domiciliato<br />

contro<br />

..............., in persona del legale rappresentante in carica;<br />

per l’annullamento<br />

dell’ordinanza-ingiunzione emessa da ..............., in data ..............., notificata in data<br />

..............., con cui viene ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro<br />

..............., in relazione alle seguenti violazioni:<br />

...............<br />

FATTO E DIRITTO<br />

L’ordinanza in epigrafe indicata ingiunge all’odierno ricorrente il pagamento della<br />

sanzione amministrativa di euro ............... in relazione alle seguenti violazioni:<br />

...............<br />

Con il presente atto il ricorrente si oppone a tale ordinanza per le seguenti ragioni:<br />

...............<br />

L’ordinanza opposta arreca al ricorrente un danno grave e irreparabile, poiché<br />

...............


636<br />

Per tali ragioni, si chiede, attesa l’evidente illegittimità del provvedimento, che il giudice<br />

adito voglia sospenderne l’esecuzione e, quindi, nel merito, pronunciare l’annullamento<br />

dell’ordinanza-ingiunzione in epigrafe indicata. Con vittoria di spese, diritti e onorari<br />

di lite.<br />

............... lì ...............<br />

(firma) ...............<br />

Si allegano:<br />

1) ordinanza notificata;<br />

2) ...............<br />

Richieste istruttorie<br />

Parte ricorrente, sottolineando che grava sulla controparte la dimostrazione dell’avvenuta<br />

violazione e che non intende in alcun modo invertire l’onere della prova, chiede<br />

ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli<br />

...............<br />

Indicando come testi<br />

...............<br />

Il sottoscritto difensore dichiara ai sensi degli artt. 133 e 170 c.p.c. di voler ricevere le<br />

comunicazioni al seguente numero di fax. ............... e/o presso il seguente indirizzo di<br />

posta elettronica ...............<br />

............... lì ...............<br />

Avv. ...............<br />

RIFERIMENTI NORMATIVI<br />

l. 24.11.1981, n. 689<br />

COMMENTO<br />

Sommario: 1. La disciplina generale - 2. La normativa speciale.<br />

1. La disciplina generale<br />

Capitolo XXV<br />

La disciplina generale in tema di opposizione a sanzioni amministrative<br />

è contenuta nella l. 24.11.1981, n. 689.<br />

La competenza, ai sensi dell’art. 22 bis, l. n. 689/1981, a conoscere il ricorso<br />

contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza<br />

che dispone la sola confisca è attribuita in via generale al giudice di pace.


L’opposizione alle sanzioni amministrative 637<br />

Si avverta, peraltro, che, come puntualizzato da Cass. civ., sez. I,<br />

21.2.2001, n. 2494, secondo la regola generale stabilita dall’art. 5 c.p.c., in<br />

assenza di disposizioni transitorie nel d.lg. 30.12.1999 n. 507, l’art. 98 di<br />

questo decreto, attributivo — senza carattere retroattivo — della competenza<br />

al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa,<br />

non influisce sulla competenza del tribunale quale giudice di rinvio, in caso<br />

di cassazione di una sentenza del pretore.<br />

La competenza del tribunale sussiste quando la sanzione è stata applicata<br />

per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela<br />

del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni<br />

sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia;<br />

d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e<br />

delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società<br />

e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. Sussiste del pari la<br />

competenza del tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione<br />

pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo<br />

la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione<br />

di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire<br />

trenta milioni; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa<br />

da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per<br />

le violazioni previste dal r.d. 21.12.1933, n.1736, dalla l. 15.12.1990, n. 386,<br />

dal d.lg. 30.4.1992, n. 285.<br />

Quanto al procedimento, l’art. 22 prevede che l’opposizione va proposta<br />

entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, dinanzi al giudice del<br />

luogo in cui è stata commessa la violazione. Il termine è di sessanta giorni<br />

se l’interessato risiede all’estero.<br />

Con riferimento al luogo della commessa violazione, va ricordato che in<br />

base ad esso si radicano, secondo la l. 24.11.1981 n. 689, sia la competenza<br />

dell’autorità amministrativa cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio<br />

(art. 17), nel luogo della commissione della violazione, sia quella<br />

del giudice della opposizione allo stesso (art. 22). Secondo Cass. civ.,<br />

17.7.2001, n. 9708, esso si identifica nel luogo nel quale l’infrazione è stata<br />

accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi accertatori),<br />

criterio — quest’ultimo — che non si sostituisce a quello del luogo della<br />

commessa violazione, ma lo presuppone; ove, peraltro, vi sia contemporaneità<br />

di violazioni commesse in luoghi diversi, resta esclusa la possibilità<br />

di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di commissione dell’illecito<br />

amministrativo, dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo<br />

dell’accertamento.<br />

L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza<br />

notificata.


638<br />

Capitolo XXV<br />

Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato<br />

un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio<br />

nel comune dove ha sede il giudice adito.<br />

Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza<br />

o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite<br />

mediante deposito in cancelleria.<br />

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni<br />

nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo<br />

le modalità stabilite dal c.p.c.<br />

La legittimazione a proporre opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione<br />

irrogativa di sanzione amministrativa (o ricorso per cassazione avverso<br />

la relativa sentenza) deriva non già dall’interesse di fatto che il soggetto ricorrente<br />

possa avere alla rimozione del provvedimento, bensì dall’interesse<br />

giuridico di cui lo stesso possa considerarsi investito, quale destinatario del<br />

provvedimento, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà che esiste<br />

tra la persona giuridica, o ente sfornito di personalità giuridica, ed il proprio<br />

rappresentante non comporta che i primi possano considerarsi interessati,<br />

a norma dell’art. 22, l. n. 689/1981, a proporre opposizione avverso<br />

l’ordinanza-ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale (o<br />

ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza), stante l’autonomia delle<br />

posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei<br />

quali sussiste l’obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva<br />

emissione dell’ordinanza-ingiunzione, e l’insussistenza di qualsiasi<br />

litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali (Cass. civ., 2.11.2001,<br />

n. 13588).<br />

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, ma il giudice,<br />

concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.<br />

Sempre sul piano processuale, l’art. 23 aggiunge che il giudice, se il ricorso<br />

è proposto oltre il termine previsto dall’art. 22, 1º co., ne dichiara l’inammissibilità<br />

con ordinanza ricorribile per cassazione. Tale esito, però,<br />

presuppone la prova certa della tardività dello stesso, acquisibile mediante<br />

il documento che incorpora la relazione di notifica del provvedimento impugnato.<br />

(Cass. civ., 16.11.2001, n. 14370). Ove invece il termine sia rispettato,<br />

viene fissata l’udienza di comparizione con decreto, steso in calce al<br />

ricorso, ordinando all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato<br />

di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia<br />

del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione<br />

o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a<br />

cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo<br />

procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza (si ricordi che parte


L’opposizione alle sanzioni amministrative 639<br />

legittimata nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23, l. n.<br />

689/1981, è l’autorità che ha emanato il provvedimento sanzionatorio e<br />

non anche l’organo gerarchicamente sovraordinato: Cass. civ., 18.2.2000,<br />

n. 1862). Alla notifica è equiparata la sottoscrizione dell’opponente per<br />

presa visione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza<br />

di comparizione (Cass. civ., 28.6.2001, n. 8870).<br />

Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione devono intercorrere<br />

i termini di comparizione previsti dall’art. 163 bis c.p.c.<br />

Cass. civ., 12.8.2000, n. 10796 (si veda anche Cass. civ., 11.9.2001, n.<br />

11595) ha precisato che l’opposizione configura l’atto introduttivo di un<br />

giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato,<br />

per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione<br />

stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di dedurre motivi o circostanze,<br />

a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione;<br />

ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il<br />

potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o<br />

del procedimento che l’ha preceduto (quale l’incompetenza per materia),<br />

nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e<br />

che l’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti<br />

consentiti dagli artt. 183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa<br />

domande nuove, a meno che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio<br />

da parte della amministrazione.<br />

L’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in<br />

giudizio personalmente; l’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi<br />

anche di funzionari appositamente delegati.<br />

Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano<br />

senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile<br />

per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a<br />

carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione. La previsione<br />

ha natura speciale. Pertanto, qualora l’opponente, ritualmente comparso<br />

alla prima udienza, diserti quella successiva, il giudice non deve convalidare<br />

il provvedimento impugnato ma definire il giudizio nei modi previsti<br />

dalle norme generali che regolano il giudizio civile di primo grado<br />

(Cass. civ., 13.12.2000, n. 15747).<br />

Si tenga, inoltre, presente che la mancata comparizione della parte ricorrente<br />

non determina, secondo la sentenza della C. cost., 5.12.1990 n.<br />

534, l’automatica convalida della sanzione, quando l’opponente abbia già<br />

allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d’invalidità dell’atto<br />

impugnato. Identica conseguenza, secondo C. cost. 11.12.1995, n. 507<br />

deriva quando l’Amministrazione abbia omesso di depositare i documenti<br />

di cui all’art. 23, 2º co.


640<br />

Capitolo XXV<br />

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova<br />

che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza<br />

la formulazione di capitoli<br />

Appena terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le<br />

conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa,<br />

pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.<br />

Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario,<br />

concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito<br />

di note difensive e rinvia la causa all’udienza immediatamente successiva<br />

alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza<br />

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d’ufficio.<br />

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.<br />

Ciò implica, ai sensi dell’art. 10, 1º co., d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (t.u.<br />

delle spese di giustizia) che il procedimento non è soggetto al contributo<br />

unificato.<br />

Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposizione, ponendo a carico<br />

dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto<br />

o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità<br />

della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace<br />

non si applica l’art. 113 c.p.c., con la conseguenza che è preclusa la pronuncia<br />

secondo equità.<br />

La sentenza è soggetta agli ordinari rimedi quanto alle impugnazioni,<br />

dal momento che l’art. 26, 1º co., lett. b), d. lg. 26.2.2006, n. 40 ha soppresso<br />

l’ultimo comma dell’art. 23 cit. a mente del quale la sentenza era solo<br />

ricorribile per cassazione.<br />

L’innovazione normativa ha creato non pochi problemi quanto alle regole<br />

applicabili all’appello.<br />

Infatti, l’art. 359 c.p.c. — norma generale in tema di appello — afferma<br />

che nel procedimento di appello «si osservano, in quanto applicabili, le<br />

norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale»,<br />

salva l’incompatibilità con le norme specifiche dettate dal legislatore per il<br />

giudizio di appello. Tuttavia, la norma appena citata non chiarisce quali<br />

norme debbano essere applicate, ossia se si tratti delle norme del rito ordinario<br />

ovvero quelle del rito speciale, previsto per la materia.<br />

Il problema dell’introduzione della causa è tuttavia stemperato dalla<br />

possibilità per le parti di impugnare tempestivamente solo che si abbia<br />

l’accortezza di provvedere ad entrambi gli adempimenti previsti per il ricorso<br />

e l’atto di citazione (deposito e notifica, sia pure con ordine invertito),<br />

entro il termine previsto per l’impugnazione.<br />

Decisiva invece è la questione relativa alla necessità o non di decidere<br />

il gravame con lettura del dispositivo.


2. La normativa speciale<br />

L’opposizione alle sanzioni amministrative 641<br />

Accanto alla disciplina generale, occorre considerare le previsioni speciali<br />

in tema di sanzioni amministrative.<br />

L’art. 145, d.lg. 1.9.1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia<br />

bancaria e creditizia», dispone che contro il decreto del Ministro del Tesoro<br />

che irroga la sanzione in danno degli autori dell’illecito è ammessa opposizione<br />

alla Corte di appello di Roma. L’opposizione deve essere notificata<br />

all’autorità che ha proposto il provvedimento nel termine di trenta<br />

giorni dalla data di comunicazione del decreto impugnato e deve essere<br />

depositata presso la cancelleria della corte di appello entro trenta giorni<br />

dalla notifica. L’autorità che ha proposto il provvedimento trasmette alla<br />

corte di appello gli atti ai quali l’opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.<br />

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte<br />

di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto<br />

motivato. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini<br />

per la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l’audizione<br />

anche personale delle parti. La corte di appello decide sull’opposizione<br />

in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.<br />

L’art. 195, d.lg. 24.2.1998, n. 58, «Testo unico delle disposizioni in materia<br />

di intermediazione finanziaria», detta una disciplina analoga, attribuendo<br />

però la competenza alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la<br />

società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in<br />

cui tale criterio non sia applicabile, nel luogo in cui la violazione è stata<br />

commessa.<br />

Con riferimento alle sanzioni irrogate dall’Autorità garante per la concorrenza<br />

e il mercato, la giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione<br />

(Cass. civ., S.U., 5.1.1994, n. 52) ha chiarito che la competenza spetta<br />

ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 33, l. 10.10.1990, n. 287, al<br />

Tar del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva, senza che a ciò osti il richiamo<br />

in dette norme formulato alle disposizioni della l. n. 689/1981, in<br />

tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, essendo esso limitato ad individuare<br />

la disciplina di taluni aspetti sostanziali dell’illecito — quali le disposizioni<br />

in tema di solidarietà, di non trasmissibilità agli eredi, di prescrizione<br />

— o di elementi della procedura di irrogazione della sanzione e di<br />

riscossione — come la contestazione delle violazioni, l’attività di difesa, il<br />

pagamento rateale, l’esecuzione forzata — e non estendendosi fino alla attribuzione<br />

della detta cognizione al pretore quale organo della giurisdizione<br />

ordinaria.


642<br />

Capitolo XXV<br />

L’ampia diffusione dello strumento della sanzione amministrativa con<br />

finalità deflattive dei processi penali, rende pressoché impossibile una disamina<br />

compiuta di tutte le previsioni speciali.<br />

Per la rilevanza statistica delle sanzioni in materia lavoristica, si segnala<br />

il d.lg. 23.4.2004, n. 124, contenente norme in tema di razionalizzazione<br />

delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma<br />

dell’art. 8, l. 14.2.2003, n. 30.<br />

L’art. 16 d.lg. appena citato dispone che, nei confronti della ordinanzaingiunzione<br />

emessa, ai sensi dell’art. 18, l. 24.11.1981, n. 689, dalla direzione<br />

provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso in opposizione di cui<br />

all’art. 22 della medesima legge, è ammesso ricorso in via alternativa davanti<br />

al direttore della direzione regionale del lavoro, entro trenta giorni<br />

dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la sussistenza o la qualificazione<br />

del rapporto di lavoro, per il quale si procede ai sensi del successivo<br />

art. 17. Il ricorso va inoltrato alla direzione regionale del lavoro ed è deciso,<br />

nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione<br />

prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione.<br />

Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso<br />

si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanzaingiunzione,<br />

salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente,<br />

disponga la sospensione. Il termine di cui all’art. 22, l. n.<br />

689/1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina<br />

l’importo dell’ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza<br />

del termine fissato per la decisione.<br />

L’art. 17 dispone che presso la direzione regionale del lavoro è costituito<br />

il Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Tutti i ricorsi avverso gli<br />

atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali<br />

del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e<br />

assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei<br />

rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono<br />

decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato sopra menzionato<br />

nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione<br />

prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Amministrazione.<br />

Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende<br />

respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione,<br />

salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente,<br />

disponga la sospensione. Il ricorso sospende i termini di cui agli artt. 14,<br />

18 e 22, l. 24.11.1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali<br />

avverso verbali degli enti previdenziali.


RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI<br />

Barbuto M., Il giusto processo nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative,<br />

inImpresa, 2004, 1693; Cardin S., Principi generali dell’illecito amministrativo<br />

(l. 24.11.1981 n. 689), Padova, 2005; Cerbo P., Le sanzioni amministrative, Milano,<br />

1999; Rausei P., Opposizione all’ordinanza-ingiunzione: modalità di notifica, inDir. e<br />

pratica lav., 2004, 1215.<br />

GIURISPRUDENZA<br />

§ 1. La disciplina generale<br />

L’opposizione alle sanzioni amministrative 643<br />

Cass. civ., sez. I, 21.2.2001, n. 2494, inDir. e giustizia, 2001, f. 10-11; in Giust. civ., 2001, I<br />

Secondo la regola generale stabilita dall’art. 5 c.p.c., in assenza di disposizioni transitorie nel<br />

d.lg. 30.12.1999, n. 507, l’art. 98 di questo decreto, attributivo — senza carattere retroattivo —<br />

della competenza al giudice di pace in tema di opposizione a sanzione amministrativa, non influisce<br />

sulla competenza del tribunale quale giudice di rinvio, in caso di cassazione di una sentenza<br />

del pretore.<br />

Cass. civ., sez. I, 17.7.2001, n. 9708, inMass. Giur. it., 2001<br />

In tema di sanzioni amministrative, per luogo in cui è stata commessa l’infrazione — in base al<br />

quale si radicano, secondo la l. 24.11.1981, n. 689, sia la competenza dell’autorità amministrativa<br />

cui spetta di emettere il provvedimento sanzionatorio (art. 17), nel luogo della commissione della<br />

violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) — deve intendersi anche<br />

quello in cui l’infrazione è stata accertata (purché sussista la competenza territoriale degli organi<br />

accertatori), criterio — quest’ultimo — che non si sostituisce a quello del luogo della commessa<br />

violazione, ma lo presuppone. Ove, peraltro, vi sia contemporaneità di violazioni commesse in<br />

luoghi diversi, resta esclusa la possibilità di fare riferimento esclusivo al criterio del luogo di<br />

commissione dell’illecito amministrativo, dovendo esso essere integrato con il criterio del luogo<br />

dell’accertamento.<br />

Cass. civ., sez. I, 2.11.2001, n. 13588, inMass. Giur. it., 2001<br />

La legittimazione a proporre opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione<br />

amministrativa (o ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza) deriva non già dall’interesse<br />

di fatto che il soggetto ricorrente possa avere alla rimozione del provvedimento, bensì dall’interesse<br />

giuridico di cui lo stesso possa considerarsi investito, quale destinatario del provvedimento,<br />

con la conseguenza che il vincolo di solidarietà che esiste tra la persona giuridica, o ente sfornito<br />

di personalità giuridica, ed il proprio rappresentante non comporta che i primi possano considerarsi<br />

interessati, a norma dell’art. 22, l. n. 689/1981, a proporre opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione<br />

emessa a carico del solo rappresentante legale (o ricorso per cassazione avverso<br />

la relativa sentenza), stante l’autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei<br />

confronti di ciascuno dei quali sussiste l’obbligo della preventiva contestazione in funzione della<br />

successiva emissione dell’ordinanza-ingiunzione, e l’insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario<br />

tra coobbligati solidali.<br />

Cass. civ., sez. I, 16.11.2001, n. 14370, inMass. Giur. it., 2001<br />

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la<br />

dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza in limine litis presuppone la prova<br />

certa della tardività dello stesso, acquisibile mediante il documento che incorpora la relazione di<br />

notifica del provvedimento impugnato; in mancanza di detta prova, ogni ulteriore accertamento


644<br />

Capitolo XXV<br />

al riguardo è rimesso allo sviluppo del giudizio di opposizione. (Nell’affermare tale principio, la<br />

S.C. ha escluso che potesse essere dichiarato inammissibile con ordinanza il ricorso cui era allegato<br />

il solo provvedimento amministrativo impugnato, notificato a mezzo posta, e non anche la<br />

busta contenente il plico e recante i timbri dell’ufficio postale richiesto della spedizione e di quello<br />

tenuto alla consegna, con le relative date).<br />

Cass. civ., sez. III, 18.2.2000, n. 1862, inNuova giur. civ., 2001, I, 88<br />

Parte legittimata nel giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23, 1. n. 689/1981, è l’autorità<br />

che ha emanato il provvedimento sanzionatorio e non anche l’organo gerarchicamente sovraordinato,<br />

che non può partecipare al giudizio di cassazione, il quale si svolge tra le stesse parti<br />

legittimate al giudizio di primo grado.<br />

Cass. civ., sez. I, 28.6.2001, n. 8870, inMass. Giur. it., 2001<br />

Nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa ai<br />

sensi degli artt. 22 e 23, l. n. 689/1981, la sottoscrizione dell’opponente per presa visione del ricorso<br />

e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione dimostra che lo stesso<br />

ha avuto conoscenza della data dell’udienza, il che tiene legittimamente luogo della mancata<br />

notificazione; pertanto, legittimamente il giudice convalida l’ingiunzione in assenza dell’opponente<br />

avvisato della data della udienza di comparizione in tali forme anziché con quelle di cui<br />

all’art. 23.<br />

Cass. civ., sez. III, 12.8.2000, n. 10796, inMass. Giur. it., 2000<br />

L’opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione<br />

amministrativa, di cui agli artt. 22 ss., l. 24.11.1981, n. 689, configura l’atto introduttivo, di un<br />

giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente,<br />

dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, e, per la amministrazione, dal divieto di<br />

dedurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con la ingiunzione.<br />

Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare<br />

d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l’ha preceduto<br />

(quale l’incompetenza per materia), nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento<br />

stesso, e che lo opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti<br />

dagli artt. 183 e 184 c.p.c., non può introdurre in corso di causa domande nuove, a meno<br />

che su di esse non vi sia accettazione del contraddittorio da parte della amministrazione (principio<br />

applicato in un caso in cui il pretore aveva rilevato d’ufficio la mancata audizione della parte;<br />

la Corte ha, peraltro, ritenuto che si trattava di richiesta di audizione da parte del privato condizionata<br />

al caso che «il Garante lo ritenesse opportuno», cosicché neppure era sorto l’obbligo<br />

d’audizione).<br />

Cass. civ., sez. I, 11.9.2001, n. 11595, inMass. Giur. it., 2001<br />

L’opposizione di cui agli artt. 22 e 23, l. 24.11.1981, n. 689 si configura come l’atto introduttivo<br />

di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato dalla causa<br />

petendi fatta valere con l’opposizione; da ciò consegue che il giudice, salvo l’ipotesi di inesistenza,<br />

non ha il potere di rilevare d’ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento<br />

che l’ha preceduto (quale, ad esempio, l’incompetenza ad emettere l’ordinanza-ingiunzione),<br />

nemmeno sotto il profilo della disapplicazione dl provvedimento stesso, e che l’opponente<br />

non può introdurre nel giudizio domande nuove.<br />

Cass. civ., sez. III, 13.12.2000, n. 15747, inGiust. civ., 2001, I, 2998<br />

In materia di notificazioni, la nullità è da considerare sanabile qualora, sebbene la notifica sia<br />

stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussiste tra il destinatario<br />

della notifica e la persona cui la copia è stata consegnata una relazione, effetto della quale sia la


normale conoscenza dell’atto da parte del destinatario; pertanto, poiché la funzione istituzionale<br />

di difensore dell’amministrazione dell’Avvocatura dello Stato fa ritenere normale, anche se non<br />

certo, che la medesima informi l’amministrazione degli atti a questa indirizzati ma da essa ricevuti,<br />

in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione,<br />

la notificazione del medesimo presso l’Avvocatura dello Stato anziché nella sede<br />

dell’amministrazione, costituita nel giudizio di merito per mezzo di un suo funzionario, dà luogo<br />

a nullità sanabile e alla dichiarazione di nullità deve seguire l’ordine di rinnovazione della notifica.<br />

C. cost., 5.12.1990, n. 534, inCED, 1990<br />

In seguito alla nuova norma introdotta, in senso più garantistico, dall’art. 464 del codice di procedura<br />

penale (il quale, a differenza dell’art. 510 del codice previgente, stabilisce, riguardo all’opposizione<br />

a decreto penale, che in ogni caso, indipendentemente dalla condotta processuale dell’opponente,<br />

il giudice revochi il decreto), date le indiscutibili affinità e il parallelismo, sul piano<br />

processuale — sia sotto il regime dell’abrogato codice di procedura penale che sotto il regime di<br />

quello vigente — fra il giudizio di opposizione a decreto penale e il giudizio di opposizione all’ingiunzione,<br />

relativo agli illeciti amministrativi depenalizzati, come disciplinato dalla l.<br />

24.11.1981, n. 689, non risulta più giustificata, in quest’ultimo, la limitazione del diritto di difesa<br />

cui dà luogo l’art. 23 della legge suddetta, col prevedere che la mancata presentazione dell’opponente<br />

o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, comporti<br />

la convalida del provvedimento opposto anche quando l’illegittimità del provvedimento risulti<br />

dalla documentazione allegata dall’opponente. L’art. 23, l. n. 689/1981 va pertanto dichiarato<br />

illegittimo, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.<br />

C. cost. 11.12.1995, n. 507, inForo it., 1996, I, 394; in Giur. it., 1996, I, 110<br />

È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost. — l’art. 23, 5º co., l.<br />

24.11.1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, nella parte in cui, in tema di opposizione<br />

ad ordinanza-ingiunzione che irroga sanzioni amministrative prevede che il pretore convalidi il<br />

provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell’opponente o del suo procuratore<br />

alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l’amministrazione<br />

irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al 2º co. dello stesso art. 23, atti a comprovare<br />

la legittimità della pretesa sanzionatoria.<br />

§ 2. La normativa speciale<br />

L’opposizione alle sanzioni amministrative 645<br />

Cass. civ., S.U., 5.1.1994, n. 52, inForo amm., 1994; in Foro it., 1994, I; in Vita notar.,<br />

1994; in Giur. it., 1994, I, 1; nonché in Giust. civ., 1994, I<br />

La cognizione dei ricorsi consentiti dalla l. 10.10.1990, n. 287 avverso i provvedimenti di irrogazione<br />

di sanzioni amministrative pecuniarie adottati dall’autorità garante della concorrenza e del<br />

mercato non spetta al pretore, bensì ai sensi del combinato disposto degli art. 31 e 33 della medesima<br />

legge al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva, senza<br />

che a ciò osti il richiamo in dette norme formulato alle disposizioni della l. n. 689/1981, in tema<br />

di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, essendo esso limitato ad individuare la disciplina<br />

di taluni aspetti sostanziali dell’illecito — quali le disposizioni in tema di solidarietà, di non trasmissibilità<br />

agli eredi, di prescrizione — o di elementi della procedura di irrogazione della sanzione<br />

e di riscossione — come la contestazione delle violazioni, l’attività di difesa, il pagamento<br />

rateale, l’esecuzione forzata — e non estendendosi fino alla attribuzione della detta cognizione al<br />

pretore quale organo della giurisdizione ordinaria.<br />

Cass. civ., sez. II, 11.1.2006, n. 216, inMass. Giur. it., 2006<br />

È nulla, in quanto priva dei requisiti minimi di cui all’art. 132, 2º co., n. 4, c.p.c. (concisa esposi-


646<br />

Capitolo XXV<br />

zione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione) la sentenza,<br />

resa in esito al procedimento di opposizione ai sensi della l. 24.11.1981, n. 689, recante il solo dispositivo<br />

di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta ed il regolamento delle spese di lite,<br />

ma priva della indicazione della res litigiosa e delle ragioni dell’annullamento del provvedimento<br />

amministrativo.<br />

Cass. civ., sez. I, 27.2.2006, n. 4302, inMass. Giur. it., 2006; in Arch. giur. circolaz., 2006,<br />

9, 821<br />

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice di merito<br />

si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo<br />

esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione contestata, essendo<br />

oggetto dell’opposizione non il provvedimento ma il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza<br />

che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento stesso relativi all’omessa valutazione,<br />

da parte dell’autorità intimante, delle deduzioni difensive dell’incolpato, potendo queste essere<br />

fatte valere successivamente, qualora la motivazione del giudice sul punto sia ritenuta inadeguata.<br />

Cass. civ., sez. II, 11.1.2006, n. 217, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di sanzioni amministrative, il principio — desumibile dall’art. 23, l. 24.11.1981, n. 689 —<br />

secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione il giudice deve<br />

controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti<br />

di fatto e di diritto dell’infrazione, deve essere coordinato con l’altro principio generale, desumibile<br />

dall’art. 112 c.p.c., in base al quale il giudice dell’opposizione non può rilevare d’ufficio<br />

vizi diversi da quelli fatti valere dall’opponente, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo<br />

del giudizio, i quali costituiscono la causa petendi della relativa domanda.<br />

Cass. civ., sez. I, 11.1.2006, n. 389, inMass. Giur. it., 2006<br />

La disposizione dell’art. 8, l. n. 241/1990, che impone, tra l’altro, la indicazione espressa, nel<br />

provvedimento amministrativo, del responsabile del relativo procedimento, risponde ad esigenze<br />

diverse da quelle tutelate dall’art. 14, l. n. 689/1981; ne consegue che la eventuale omissione, nell’atto<br />

di contestazione di una infrazione amministrativa (nella specie, a norma del d.lg. n. 385/<br />

1993, recante il testo unico in materia bancaria e creditizia), delle predette indicazioni non ne determina<br />

la nullità.<br />

Cass. civ., sez. II, 28.4.2006, n. 9919, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove l’interessato chieda di essere<br />

ascoltato e venga regolarmente convocato, ma non si presenti adducendo un impegno di lavoro,<br />

non si verifica l’ipotesi della mancata audizione dell’interessato, che costituisce una violazione di<br />

norme procedimentali e rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita<br />

la potestà sanzionatoria che l’ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione del procedimento<br />

stesso, in quanto l’impegno lavorativo, essendo una condizione del tutto normale dell’individuo,<br />

non può assurgere a causa giustificativa della mancata comparizione.<br />

Cass. civ., sez. II, 13.4.2006, n. 8649, inMass. Giur. it., 2006<br />

L’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione<br />

analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, ma è sufficiente che<br />

sia dotata di una motivazione succinta, purché essa dia conto delle ragioni di fatto della decisione<br />

(che possono anche essere desunte per relationem dall’atto di contestazione) ed evidenzi l’avvenuto<br />

esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente.


L’opposizione alle sanzioni amministrative 647<br />

Cass. civ., sez. II, 13.3.2006, n. 5400, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine<br />

per la contestazione (non immediata) stabilito dall’art. 14, l. n. 689/1981 produce l’estinzione della<br />

obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l’eventuale successiva notifica<br />

della ordinanza-ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento<br />

sanzionatorio.<br />

Cass. civ., sez. I, 2.5.2006, n. 10145, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del precetto posto dall’art. 14, l. n. 689/<br />

1981 — per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto<br />

a base della sanzione irrogata — tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie<br />

— individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma<br />

— che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che solo in<br />

tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo.<br />

Cass. civ., sez. II, 16.5.2006, n. 11405, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di opposizione a sanzione amministrativa la mancata o l’erronea indicazione nell’atto da<br />

impugnare del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso<br />

non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un’omissione che<br />

automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè<br />

in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell’errore<br />

eventualmente commesso dall’interessato, il quale, tuttavia, ha l’onere di dimostrare, e il giudice il<br />

dovere di rilevare, la decisività dell’errore (nel caso di specie, la suprema corte ha ritenuto inammissibile<br />

un’opposizione all’avviso di mora, nel quale era stato erroneamente indicato in sessanta<br />

giorni il termine per proporre opposizione ed altresì era stata erroneamente individuata nella<br />

commissione tributaria provinciale anziché nel giudice ordinario l’autorità competente a riceverla,<br />

in quanto l’errore dell’autorità amministrativa avrebbe giustificato la proposizione di un’opposizione<br />

nei sessanta giorni, o dinanzi ad un giudice incompetente, ma non una opposizione<br />

proposta — come nella specie — dopo il decorso di novantadue giorni dalla notifica dell’atto, in<br />

quanto un tale ritardo non poteva considerarsi indotto dall’errore dell’autorità amministrativa,<br />

ma era frutto della mera negligenza dell’opponente).<br />

Cass. civ., sez. II, 19.1.2006, n. 982, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di sanzioni amministrative, poiché l’autorità competente non è soggetta ad alcun termine<br />

perentorio per l’adozione del provvedimento, la mancanza della data di emissione nell’ordinanza-ingiunzione<br />

notificata all’intimato non ne cagiona la nullità, atteso che essa risulta inequivocabilmente<br />

venuta ad esistenza attraverso la notifica al destinatario, dalla cui data si computano i<br />

relativi effetti nel procedimento disciplinato dalla l. n. 689/1981.<br />

Cass. civ., sez. I, 22.2.2006, n. 3852, inMass. Giur. it., 2006<br />

Il termine di trenta giorni stabilito in via generale dall’art. 2, 3º co., l. 7.8.1990, n. 241 per la conclusione<br />

del procedimento amministrativo, è incompatibile, per la sua brevità, con i procedimenti,<br />

come quelli sanzionatori e disciplinari, nei quali assume rilievo preminente l’esigenza di assicurare<br />

all’incolpato, mediante l’instaurazione del contraddittorio e la previsione di una durata adeguata,<br />

la possibilità di predisporre le proprie difese; pertanto, detto termine non è applicabile al<br />

procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative regolato dalla disciplina generale<br />

prevista dalla l. 24.11.1981, n. 689.<br />

Cass. civ., sez. I, 12.1.2006, n. 461, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione di norme del codice della strada, nel<br />

procedimento di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia applicativa della san-


648<br />

Capitolo XXV<br />

zione accessoria della rimozione di un impianto pubblicitario e del ripristino dello stato dei luoghi<br />

non possono essere fatti valere vizi inerenti al verbale di accertamento della infrazione —<br />

che è atto impugnabile autonomamente, a prescindere, cioè, dalla successiva adozione, da parte<br />

dell’autorità competente, della ordinanza-ingiunzione —, avuto riguardo al fatto che l’avvenuto<br />

pagamento in misura ridotta della sanzione principale pecuniaria comporta l’accettazione della<br />

sanzione, e quindi il riconoscimento, da parte del destinatario della stessa, della propria responsabilità:<br />

sicché gli unici vizi che possono essere dedotti in sede di opposizione avverso il provvedimento<br />

applicativo della sanzione accessoria sono quelli propri del procedimento che si conclude<br />

con l’applicazione di detta sanzione e del provvedimento sanzionatorio.<br />

Cass. civ., sez. lav., 13.1.2006, n. 539, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di competenza a notificare le sanzioni per gli illeciti amministrativi, l’art. 14, l. n. 689/<br />

1981, nell’attribuire ad un «funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione» la<br />

competenza a notificare gli estremi della violazione, connette la proposizione subordinata ed il<br />

pronome relativo al sostantivo «amministrazione» e non a «funzionario», sicché non sussiste alcun<br />

legame funzionale personale tra l’attività di accertamento di fatti e quella di notificazione di<br />

un atto.<br />

Cass. civ., sez. lav., 13.1.2006, n. 539, inMass. Giur. it., 2006<br />

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione,<br />

il termine dei novanta giorni, entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante<br />

notifica, può iniziare a decorrere anche in tempo successivo al primo verbale di accertamento,<br />

qualora i fatti da accertare, non semplici ed evidenti, richiedano ulteriori indagini.<br />

Cass. civ., sez. I, 14.4.2006, n. 8881, inMass. Giur. it., 2006<br />

In materia di sanzioni amministrative, nel caso in cui delle conseguenze dell’illecito debbano rispondere<br />

più persone, la parte cui sia stata notificata l’ordinanza-ingiunzione non può giovarsi,<br />

ai fini della opposizione, del termine ancora pendente nei confronti dell’altro coobbligato, atteso<br />

che, vertendosi in tema di obbligazione solidale, è in facoltà dell’amministrazione procedere nei<br />

confronti di tutti ovvero di uno solo degli obbligati.<br />

Cass. civ., sez. II, 28.4.2006, n. 9919, inMass. Giur. it., 2006<br />

Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa,<br />

il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo<br />

ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza<br />

alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento<br />

dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata<br />

non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o<br />

valutazioni del verbalizzante; in riferimento a tali ultimi contenuti il documento non è tuttavia<br />

privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo<br />

uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli<br />

nel complesso delle risultanze processuali (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza<br />

di merito nella quale il giudice aveva fondato il suo convincimento sul rilievo dei verbalizzanti<br />

secondo cui, avendo il conducente di un veicolo cui era stato contestato l’eccesso di velocità<br />

affermato che doveva recarsi urgentemente in ospedale per il malore che aveva colpito la passeggera,<br />

questa in realtà non manifestava alcun sintomo di malessere, né aveva in alcun modo esplicitato<br />

uno stato di indisposizione col suo comportamento).

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