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sentenza silenzio diniego e motivazione - renatorolli.it

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la<br />

seguente<br />

D E C I S I O N E<br />

Sul ricorso r.g.n.1751/2008 proposto in appello Baldascino Impero Romano,<br />

rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Lamberti, con il quale domicilia in Roma<br />

al Viale Parioli n.67,<br />

contro<br />

Comune di Aversa, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Egidio<br />

Lamberti, con il quale domicilia in Roma alla via Belsiana n.100 presso lo studio<br />

dell’avv. Massimiliano Marsili,<br />

e nei confronti di<br />

società “Gaman” di Brunetti Aristide e c. sas, in persona del l.r.p.t. rappresentata<br />

e difesa dall’avv. Luigi M. D’Angiolella, con il quale elettivamente domicilia in<br />

Roma alla via M. Mercati n.51 presso lo studio dell’avv. Ennio Luponio,<br />

per l’annullamento<br />

N. 3373/2008<br />

Reg. Dec.<br />

N. 1751 Reg. Ric.<br />

Anno 2008<br />

della <strong>sentenza</strong> n.15812 depos<strong>it</strong>ata in data 6.12.2007 con la quale il TAR<br />

Campania, Napoli, sezione ottava, ha dichiarato la inammissibil<strong>it</strong>à del ricorso<br />

proposto per l’annullamento del <strong>silenzio</strong> rifiuto sulla istanza di accertamento di


conform<strong>it</strong>à presentata ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 al comune di Aversa<br />

in data 11.5.2007.<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />

Visti gli atti di cost<strong>it</strong>uzione in giudizio del comune di Aversa e di Gaman sas;<br />

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />

Relatore alla camera di consiglio del 17 giugno 2008 il Consigliere Sergio De<br />

Felice;<br />

Ud<strong>it</strong>i gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;<br />

R<strong>it</strong>enuto in fatto e considerato in dir<strong>it</strong>to quanto segue;<br />

FATTO<br />

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la<br />

Campania l’attuale appellante agiva per l’accertamento della illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del<br />

<strong>silenzio</strong> formatosi a segu<strong>it</strong>o di richiesta di accertamento di conform<strong>it</strong>à<br />

dell’11.5.2007 acquis<strong>it</strong>a al protocollo n.22264.<br />

Il giudice di primo grado dichiarava la inammissibil<strong>it</strong>à del ricorso nelle forme del<br />

ricorso avverso il <strong>silenzio</strong> rifiuto, r<strong>it</strong>enendo essersi concretata una ipotesi<br />

legislativa di atto reiettivo piuttosto che di mero inadempimento dell’obbligo di<br />

provvedere.<br />

Avverso tale pronuncia viene proposto appello nel quale vengono formulate le<br />

seguenti osservazioni.<br />

L’appellante sostiene a supporto dei propri motivi che nella specie si tratterebbe<br />

sì di una ipotesi di <strong>silenzio</strong> al quale la legge attribuisce il significato di rigetto<br />

implic<strong>it</strong>o (ma in linea di principio sostiene anche che tale conclusione non si<br />

evince chiaramente dal dettato normativo), ma che comunque non viene meno


l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi in modo esplic<strong>it</strong>o sulla domanda e<br />

di concludere il procedimento con atto espresso e motivato.<br />

Si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o il comune di Aversa che conclude per la infondatezza e<br />

inammissibil<strong>it</strong>à dell’appello.<br />

La infondatezza deriverebbe dal valore tipico di atto reiettivo del <strong>silenzio</strong> sulla<br />

richiesta di accertamento di conform<strong>it</strong>à; la inammissibil<strong>it</strong>à sarebbe dovuta anche<br />

alla s<strong>it</strong>uazione di mero possessore di fatto di parte ricorrente, per effetto della<br />

intervenuta successione da parte dell’originario conduttore signor Decimo<br />

Camillo e quindi per la mancanza di t<strong>it</strong>olo contrattuale ovvero di espresso<br />

consenso del proprietario.<br />

La legge infatti riconosce la leg<strong>it</strong>timazione a richiedere il permesso di costruire in<br />

sanatoria (o di chiedere l’accertamento in conform<strong>it</strong>à) all’attuale proprietario<br />

dell’immobile o al responsabile dell’abuso.<br />

Si è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a la Gaman sas che chiede rigettarsi l’appello perché infondato, in<br />

quanto la appellante è occupante di mero fatto dell’immobile in questione; inoltre<br />

nella specie il <strong>silenzio</strong> è da intendersi come atto reiettivo tac<strong>it</strong>o.<br />

Alla camera di consiglio del 17 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in<br />

decisione.<br />

DIRITTO<br />

1.L’appello non è fondato, a prescindere dall’esame della leg<strong>it</strong>timazione del<br />

richiedente (se solo mero possessore di fatto) alla istanza di accertamento di<br />

conform<strong>it</strong>à.<br />

L’accertamento di conform<strong>it</strong>à edilizia ex art. 13 l.47 del 1985 si configura alla<br />

stregua di una attiv<strong>it</strong>à obiettivamente vincolata, senza margini di discrezional<strong>it</strong>à.


Correlativamente la inerzia serbata sulla relativa domanda deve interpretarsi<br />

come atto tac<strong>it</strong>o di rigetto della medesima, tenuto conto del tenore letterale dello<br />

stesso art. 13 l.47 del 1985, oggi sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 36 del Testo Unico sull’edilizia<br />

n.380/2001 (“la richiesta si intende rifiutata”), che risulta non dissimile da quello<br />

di altre norme in cui il <strong>silenzio</strong> si configura come rigetto o <strong>diniego</strong> (Consiglio di<br />

Stato, IV, 3.2.2006, n.401; IV, 15.9.2006, n.5373; IV, 3 aprile 2006, n. 1710).<br />

La legge in tale caso ha attribu<strong>it</strong>o alla inerzia dell’amministrazione il valore legale<br />

tipico proprio di atto reiettivo, dovendosi individuare una specie di atto tac<strong>it</strong>o, in<br />

quanto la omessa pronunzia espressa della amministrazione sulla istanza di<br />

sanatoria di cui al suddetto articolo entro il termine di sessanta giorni ha valore<br />

legale di rigetto implic<strong>it</strong>o, sicchè non si configura un <strong>silenzio</strong> inadempimento ma<br />

una ipotesi di <strong>silenzio</strong> significativo al quale vengono collegati gli effetti propri di un<br />

provvedimento esplic<strong>it</strong>o di <strong>diniego</strong>.<br />

In relazione a tale qualificazione di tipo legale sulla inerzia dell’amministrazione,<br />

la giurisprudenza sopra menzionata ha anche osservato che nella specie si viene<br />

a determinare una s<strong>it</strong>uazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in<br />

caso di provvedimento espresso, ma da un lato è fatta salva la vincolativ<strong>it</strong>à<br />

dell’attiv<strong>it</strong>à riservata all’amministrazione, dall’altro lato la contestabil<strong>it</strong>à dell’atto è<br />

possibile non tanto per difetto di <strong>motivazione</strong>, ma per l’intrinseco contenuto<br />

reiettivo del provvedimento tac<strong>it</strong>o; conseguentemente è inconfigurabile il mero<br />

inadempimento dell’obbligo di provvedere (che, solo, consente il ricorso al rimedio<br />

di cui all’art. 21 bis L.TAR).<br />

2.Non si può fare a meno di osservare che la dizione utilizzata dalla nuova<br />

legislazione (“la richiesta si intende rifiutata”) in luogo del chiaro riferimento al<br />

“rigetto” tac<strong>it</strong>o della precedente disciplina, ha comportato il sorgere di dubbi


interpretativi, che debbono e possono essere però risolti in base alla ricerca della<br />

volontà del legislatore statale, che deve r<strong>it</strong>enersi abbia ravvisato nella specie i<br />

presupposti per attribuire un significato (reiettivo, appunto) alla inerzia<br />

dell’amministrazione a segu<strong>it</strong>o della richiesta di accertamento di conform<strong>it</strong>à, così<br />

come in caso di richiesta di condono.<br />

3.L’interprete deve anche porsi il problema della esistenza di leggi regionali, come<br />

nella Regione Campania – nella specie non invocate da parte ricorrente – che nella<br />

disciplina del governo del terr<strong>it</strong>orio, sembrano presupporre una diversa<br />

qualificazione giuridica dell’ inerzia della amministrazione.<br />

La legge regionale della Campania n. 16 del 2004 all’art. 43 prevede che a<br />

segu<strong>it</strong>o del <strong>silenzio</strong> del comune sulla richiesta di accertamento di conform<strong>it</strong>à,<br />

debba essere attivata una procedura sost<strong>it</strong>utiva con l’intervento del Presidente<br />

della Giunta regionale e della Provincia.<br />

La legge regionale non modifica esplic<strong>it</strong>amente la regola generale fissata dal<br />

legislatore nazionale sul procedimento, anche se pare che la disciplina regionale<br />

non sia compatibile con la qualificazione di <strong>silenzio</strong>-rigetto (nel senso di atto<br />

reiettivo tac<strong>it</strong>o), come voluta dalla legge statale.<br />

Infatti, se a segu<strong>it</strong>o della inerzia qualificata deve r<strong>it</strong>enersi consumato il potere<br />

amministrativo, il medesimo non può r<strong>it</strong>enersi al contempo non ancora eserc<strong>it</strong>ato<br />

poiché la sost<strong>it</strong>uzione presuppone di regola non la già avvenuta emanazione di un<br />

atto, sia pure tac<strong>it</strong>o, ma la mera inattivazione del potere.<br />

Tuttavia non può escludersi che, ferma restando la qualificazione del <strong>silenzio</strong><br />

come <strong>diniego</strong> contenuta nella legge statale ai fini della tutela del privato, la legge<br />

regionale preveda misure organizzative volte ad assicurare comunque un es<strong>it</strong>o<br />

esplic<strong>it</strong>o a tutte le istanze in materia. Le questioni, anche di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à


cost<strong>it</strong>uzionale, relative alla disciplina regionale non sono, però, rilevanti nella<br />

controversia in esame, in cui non vengono in considerazione atti adottati in<br />

applicazione della normativa regionale.<br />

4. Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.<br />

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di<br />

giudizio.<br />

P.Q.M.<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, defin<strong>it</strong>ivamente<br />

pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:<br />

rigetta l’appello, confermando la impugnata <strong>sentenza</strong>. Spese compensate.<br />

Ordina che la presente decisione sia esegu<strong>it</strong>a dalla autor<strong>it</strong>à amministrativa.<br />

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2008, con<br />

l’intervento dei magistrati:<br />

Giovanni Vacirca, Presidente<br />

Luigi Maruotti, Consigliere<br />

Antonino Anastasi, Consigliere<br />

Bruno Mollica, Consigliere<br />

Sergio De Felice, Consigliere, estensore<br />

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />

Sergio De Felice Giovanni Vacirca<br />

IL SEGRETARIO<br />

Rosario Carnabuci

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