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Le collezioni veneziane d'arte e d'antichita dal secolo XIV. ai nostri ...

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GL<strong>XIV</strong><br />

quanto secue relativamenje al trattamento daziario delle opere di Artisti viventi in Ve-<br />

nezia nella loro introduzione nelle Provincie poste entro la linea daziaria.<br />

a) <strong>Le</strong> pitture sul legno, sul rame, sulla tela, ecc.<br />

b) <strong>Le</strong> piastre (lastre) di rame, di acciajo, di legno e d'altro su cui sieno intagliate<br />

od incise con bulino o ad acqua forte ecc. immagini (effigie).<br />

lanteria.<br />

e) 1 lavori di scultura in quanto non appartengano a generi di merceria, o di ga-<br />

d) I disegni a mano.<br />

Tutti questi oggetti, ove sieno opere di Artisti viventi in Venezia, hanno ad essere<br />

introdotti esenti da dazio sortendo <strong>dal</strong> Circondario del Porto-Franco di Venezia ed<br />

entrando nelle Provincie della Monarchia esistenti entro la linea daziaria.<br />

Per ottenere poi questa esenzione tali opere devono essere munite :<br />

1. d'un Certificato dell'Accademia di Belle Arti in Venezia, che esse furono ese-<br />

guite in Venezia da un artista ancora vivente in Venezia noto all'Accademia.<br />

2. del sigillo Accademico impressovi.<br />

L'introduzione di tali opere può seguire soltanto col mezzo degli Uffici Doganali<br />

del dominio del Governo Veneto, e di quello del Littorale, e l'Uffizio Doganale<br />

presso cui segue l'introduzione, estenderà una bolletta esente di consumo; od una<br />

l^olletta di assegno, su cui sarà espressamente indicato, che l'oggetto è munito della<br />

prescritta legittimazione per conseguire l'esenzione daziaria.<br />

11 Governo, inerentemente agli ordini dell'I. R. Aulica Camera Generale porta a<br />

comune conoscenza questa Supcriore graziosa risoluzione che favorisce le opere delle<br />

Arti e le produzioni del genio; mentre gli Uffìcj di Finanza, e l'Accademia delle<br />

Belle Arti vengono incaricate di prestarsi rispettivamente a quanto è loro demandato.<br />

Venezia, 23 ottobre 1830.<br />

11 Governatore II Consigliere di Governo<br />

e. G. B. Conte di Spaur f Jac. Jacotti.<br />

1833. 20 APRILE<br />

All'Inclito I. R. Governo di Venezir-<br />

N. 8ii2-i4(j> Venezia, 20 Aprile i8j3.<br />

L'Eccelsa I. R. Camera Aulica Generale riscontrando con suo Dispaccio 14 Marzo<br />

p: p. N. 10225 'fi 'Ju^ Consulte rassegnatele <strong>dal</strong> già Senato Gov. di Finanza sotto le<br />

date 18 luglio e 28 Agosto 1819 <strong>ai</strong> N. 73:8-2179 e 11725-41)67, ebbe a dichiarare che,<br />

siccome con le Sovrane Risoluzioni ii Genn<strong>ai</strong>o 1825 e 18 Marzo 1827 fu levata la<br />

proibizione dell'uscita dei Capi <strong>d'arte</strong> e di letteratura, diramata in seguito alla Riso-<br />

luzione Sovrana 19 Agosto 1818 colla riserva però all'Amministrazione dello Stato<br />

del diritto d'acquisto per tali capi <strong>d'arte</strong>, così non trovò, di concerto coll'Aulica Can-<br />

celleria Riunita, conveniente di emettere alle Dogane una disposizione diretta ad im-<br />

pedire l'esportazione di tali oggetti.<br />

Tale Superiore dichiarazione si è <strong>dal</strong>lo scrivente Magistrato Camerale intesa eri-

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