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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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In tale ipotesi, non si pone certo un problema di efficacia del contratto<br />

collettivo nei confronti del datore di lavoro (è infatti questo stesso soggetto<br />

che stipula il contratto collettivo con la RSA o con il sindacato<br />

provinciale). Si pone, semmai, un problema di determinazione dell’ambito<br />

soggettivo di efficacia del contratto collettivo aziendale sul versante dei<br />

lavoratori.<br />

Fino a quando i contratti aziendali hanno avuto un contenuto<br />

tendenzialmente migliorativo rispetto a quanto previsto dai contratti<br />

nazionali, il problema praticamente non si è posto. Non vi era ovviamente<br />

alcuna manifestazione di dissenso, neppure da parte dei lavoratori non<br />

iscritti, nei confronti dell’applicazione di siffatti accordi aziendali. Ma, al<br />

manifestarsi di dinamiche economiche recessive e di tendenze alla<br />

contrazione dell’occupazione, hanno iniziato a diffondersi accordi aziendali<br />

peggiorativi. In alcuni casi, tali accordi hanno previsto una diminuzione<br />

della retribuzione al fine di evitare la riduzione dell’organico aziendale; in<br />

altri casi, essi hanno dovuto affrontare fasi di crisi dell’azienda, anche<br />

determinando i criteri di scelta dei lavoratori in esubero. Il vento della<br />

globalizzazione ha poi portato recentemente alla stipulazione di accordi<br />

aziendali fortemente innovativi rispetto al contenuto del contratto nazionale<br />

con norme anche peggiorative rispetto a quest’ultimo (v. da ultimi gli<br />

accordi Fiat Pomigliano d’Arco del 15 giugno 2010 e Fiat Mirafiori del 23<br />

dicembre 2010, in appendice).<br />

Ben si comprende, dunque, che in tali situazioni siano emerse<br />

manifestazioni di dissenso, da parte dei lavoratori, rispetto all’applicazione<br />

nei loro confronti di contratti aziendali ritenuti peggiorativi.<br />

Quale è la rilevanza giuridica di tali manifestazioni di dissenso?<br />

99<br />

La rilevanza<br />

giuridica del<br />

dissenso dei<br />

lavoratori

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