UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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favore per il lavoratore. Se è successivo il contratto nazionale, prevarrà il<br />
contratto nazionale; se è successivo il contratto aziendale, si applicherà<br />
siffatto contratto.<br />
Per la verità, anche questo criterio si presta, di per sé, a critiche. Infatti,<br />
solo se il contratto aziendale succede ad un contratto nazionale è possibile<br />
supporre una volontà dei contraenti a livello aziendale di modificare la<br />
disciplina del contratto nazionale. Altra cosa è, invece, quando un contratto<br />
nazionale difforme succede ad un contratto aziendale, giacché appare<br />
dubbio affermare l’esistenza di una volontà modificativa delle disposizioni<br />
del contratto aziendale da parte dei contraenti nazionali.<br />
Il fondamento della prevalenza della fonte normativa successiva nel tempo<br />
riposa proprio sulla volontà del soggetto, che ha prodotto l’atto normativo<br />
successivo, di modificare o sostituire la disciplina precedente. Ma assai<br />
difficilmente i contraenti a livello nazionale conosceranno quella<br />
particolare regolamentazione di livello aziendale; e perciò non si potrà<br />
ravvisare una loro volontà modificativa. Per tali ragioni, in dottrina si è<br />
osservato che il principio della posteriorità nel tempo risulta inapplicabile<br />
quando non vi sia identità tra i soggetti stipulanti.<br />
In dottrina, con ormai significative adesioni da parte della giurisprudenza<br />
(Cass. 12 luglio 1986 n. 4517), è stata proposta l’utilizzazione del criterio<br />
della specialità (o di “specializzazione” o di “prevalenza della fonte più<br />
vicina al rapporto da regolare”).<br />
In tal modo si è affermata la prevalenza della disciplina speciale rispetto<br />
alla disciplina generale e, di conseguenza, la prevalenza in ogni caso del<br />
contratto aziendale, sia esso migliorativo o peggiorativo, quale fonte di<br />
disciplina più vicina ai rapporti di lavoro e agli interessi che si intendono<br />
regolare.<br />
96<br />
Il criterio di<br />
specialità