UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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In un primo tempo, la giurisprudenza ha utilizzato il criterio gerarchico,<br />
istituendo una sorta di gerarchia nei rapporti tra i contratti collettivi.<br />
L’utilizzazione del criterio gerarchico ha, tuttavia, condotto la<br />
giurisprudenza della Corte di cassazione ad adottare nello stesso anno, il<br />
1978, due decisioni completamente opposte. In una prima decisione, la<br />
Corte ritenne il contratto nazionale prevalente su quello aziendale (Cass. 18<br />
gennaio 1978, n. 233); nella seconda decisione, ritenne che il contratto<br />
aziendale dovesse prevalere su quello nazionale (Cass. 18 aprile 1978, n.<br />
2018).<br />
La prima sentenza affermò l’esistenza di un mandato discendente, dal<br />
livello superiore della associazione sindacale al livello inferiore, con<br />
conseguente prevalenza del contratto nazionale. Nella seconda sentenza la<br />
Corte ricostruì invece i rapporti all’interno dell’associazione sindacale in<br />
chiave di mandato ascendente, affermando che la contrattazione nazionale<br />
si svolgerebbe in forza di un mandato conferito dalle strutture di livello<br />
inferiore; mandato, questo, che dovrebbe intendersi revocato per effetto<br />
della stipulazione, a livello decentrato, di un contratto collettivo di<br />
contenuto difforme rispetto a quello nazionale.<br />
L’essere la giurisprudenza giunta a conclusioni opposte utilizzando il<br />
criterio gerarchico è chiaro indice della sua inconsistenza. Così si spiega<br />
che i giudici abbiano dovuto ricercare altri e più persuasivi criteri, finendo<br />
per attingere, come si vedrà, agli stessi criteri che generalmente si<br />
utilizzano per risolvere le antinomie tra le norme di legge.<br />
In primo luogo il criterio temporale; in secondo luogo, il criterio di<br />
specialità.<br />
Secondo un’impostazione, nella selezione della disciplina contrattuale<br />
collettiva applicabile ad un rapporto di lavoro deve prevalere la fonte<br />
posteriore, a nulla rilevando il giudizio circa il suo maggiore o minore<br />
95<br />
Il criterio<br />
gerarchico<br />
Il criterio<br />
della<br />
posteriorità<br />
nel tempo