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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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alcune previsioni da adottarsi in materia di politica dei redditi e politica<br />

sociale. Questo accordo è stato concluso tra il Governo, da una parte, e le<br />

parti sociali, dall’altra, ad eccezione della CGIL. Si può dunque constatare<br />

il mutamento di linea politica, che non cerca l’unanimità dei consensi.<br />

L’accordo quadro del 22 gennaio 2009, rispetto al protocollo del 23 luglio<br />

1993, ha una natura “pura” di accordo interconfederale (ed analogamente<br />

l’accordo del 28 giugno 2011): il Governo non è presente come terzo che<br />

mette a disposizione risorse normative e finanziarie come, appunto, nel<br />

protocollo del 23 luglio 1993. Incidentalmente si ricordi, peraltro, che<br />

l’accordo del 2009 non è stato sottoscritto dalla CGIL.<br />

Così inquadrati gli accordi concertativi nel quadro della politica sindacale,<br />

dal punto di vista giuridico occorre valutarli alla luce delle norme<br />

costituzionali.<br />

Il punto di partenza, per affrontare la questione, è la sentenza della Corte<br />

costituzionale del 7 febbraio 1985, n. 34. In tale occasione, la Consulta ha<br />

avuto modo di precisare che gli accordi di concertazione - nei quali il<br />

Governo compare, non come mero mediatore, bensì come soggetto che<br />

assume in proprio una serie di impegni politici - non rientrano nel quadro<br />

delineato dall’art. 39 della Costituzione, perché non si tratta di<br />

contrattazione collettiva in senso proprio.<br />

Ciò ovviamente non significa che gli accordi di concertazione, pur non<br />

ricadendo sotto la protezione dell’art. 39 Cost., contrastino con il quadro<br />

costituzionale. Invero, taluno si è chiesto se da questi accordi di<br />

concertazione non nasca una limitazione del potere legislativo. Ma<br />

l’impegno che il Governo assume è un impegno di carattere politico, a<br />

presentare disegni di legge e ad adoperarsi affinché il Parlamento approvi<br />

provvedimenti legislativi che siano coerenti con gli accordi presi,<br />

rimanendo in ogni caso indiscussa la sovranità del Parlamento.<br />

91<br />

La<br />

collocazione<br />

degli accordi di<br />

concertazione<br />

nel quadro<br />

costituzionale

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