UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ... UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
contrattuale può essere recepita poi in una decisione del Consiglio (art. 155 TFUE). Dunque, il Libro bianco mutua il termine dialogo sociale dal diritto comunitario. La soluzione del Libro bianco si ispira alla metodologia comunitaria: solo nel caso di rifiuto delle parti sociali di impegnarsi in un negoziato, l’iniziativa legislativa promanante dal Governo o dalla Regione potrà prendere il suo corso. Nel caso, invece, in cui un negoziato sia concluso positivamente, si prevede l’impegno del Governo alla recezione legislativa dell’accordo tra le parti sociali. L’uso dell’espressione dialogo sociale, in luogo di concertazione, sembra sottendere una visione politica differente, perché la politica concertativa mirava di fatto alla ricerca di un consenso tra le parti sociali, come presupposto necessario per poter legiferare. Qui invece si prevede espressamente l’ipotesi di una mancanza di accordo: le materie inerenti alla politica sociale devono essere prima sottoposte all’attenzione della parti sociali, ma, nel caso in cui non venga raggiunto un accordo tra esse, ciò non può costituire un ostacolo all’intervento legislativo dello Stato o delle Regioni. Inoltre, si prevede addirittura l’ipotesi di mancanza di accordo dovuta a dissenso tra le associazioni sindacali situate, per così dire, sullo stesso versante (ad es. tra le diverse associazioni sindacali dei lavoratori). Così prevede il Libro bianco: “naturalmente l’adozione di tale metodologia (…) non può compromettere la rapidità del procedimento decisionale. In caso di disaccordo tra gli stessi attori sociali sarà necessario ricorrere alla regola della maggioranza, senza pretendere unanimismi che pregiudicherebbero il buon funzionamento dello stesso dialogo sociale”. E’ da notare che dopo il Libro bianco è stato stipulato, nel luglio 2002, il cd. “Patto per l’Italia”, anch’esso un accordo concertativo, che contiene 90
alcune previsioni da adottarsi in materia di politica dei redditi e politica sociale. Questo accordo è stato concluso tra il Governo, da una parte, e le parti sociali, dall’altra, ad eccezione della CGIL. Si può dunque constatare il mutamento di linea politica, che non cerca l’unanimità dei consensi. L’accordo quadro del 22 gennaio 2009, rispetto al protocollo del 23 luglio 1993, ha una natura “pura” di accordo interconfederale (ed analogamente l’accordo del 28 giugno 2011): il Governo non è presente come terzo che mette a disposizione risorse normative e finanziarie come, appunto, nel protocollo del 23 luglio 1993. Incidentalmente si ricordi, peraltro, che l’accordo del 2009 non è stato sottoscritto dalla CGIL. Così inquadrati gli accordi concertativi nel quadro della politica sindacale, dal punto di vista giuridico occorre valutarli alla luce delle norme costituzionali. Il punto di partenza, per affrontare la questione, è la sentenza della Corte costituzionale del 7 febbraio 1985, n. 34. In tale occasione, la Consulta ha avuto modo di precisare che gli accordi di concertazione - nei quali il Governo compare, non come mero mediatore, bensì come soggetto che assume in proprio una serie di impegni politici - non rientrano nel quadro delineato dall’art. 39 della Costituzione, perché non si tratta di contrattazione collettiva in senso proprio. Ciò ovviamente non significa che gli accordi di concertazione, pur non ricadendo sotto la protezione dell’art. 39 Cost., contrastino con il quadro costituzionale. Invero, taluno si è chiesto se da questi accordi di concertazione non nasca una limitazione del potere legislativo. Ma l’impegno che il Governo assume è un impegno di carattere politico, a presentare disegni di legge e ad adoperarsi affinché il Parlamento approvi provvedimenti legislativi che siano coerenti con gli accordi presi, rimanendo in ogni caso indiscussa la sovranità del Parlamento. 91 La collocazione degli accordi di concertazione nel quadro costituzionale
- Page 39 and 40: D’altro canto, venendo soppressa
- Page 41 and 42: effettiva; e il sindacato meramente
- Page 43 and 44: essendo numerosi i rinvii operati d
- Page 45 and 46: Esaminiamo in primis il requisito d
- Page 47 and 48: Per lungo tempo, i consigli di fabb
- Page 49 and 50: In proposito occorre ricordare che,
- Page 51 and 52: convivono però le caratteristiche
- Page 53 and 54: affermato la funzione secondaria de
- Page 55 and 56: Capitolo III IL CONTRATTO COLLETTIV
- Page 57 and 58: La qualificazione del contratto col
- Page 59 and 60: All’interno del contratto collett
- Page 61 and 62: Negli anni ‘50 dello scorso secol
- Page 63 and 64: sistema di contrattazione cd. non v
- Page 65 and 66: contratto nazionale di categoria: c
- Page 67 and 68: Nel momento in cui il lavoratore e
- Page 69 and 70: 3.4.1. (segue) Le operazioni estens
- Page 71 and 72: contenuta nel contratto individuale
- Page 73 and 74: Ma, a ben vedere, questa operazione
- Page 75 and 76: La Corte costituzionale, investita
- Page 77 and 78: quanto stabilito dal contratto coll
- Page 79 and 80: perderebbe la sua tipica funzione e
- Page 81 and 82: Col che non si sono risolti tutti i
- Page 83 and 84: conforma solamente dall’esterno,
- Page 85 and 86: 3.7. Il rapporto tra legge e contra
- Page 87 and 88: collettivi di derogare a norme impe
- Page 89: nome di “protocolli”, generalme
- Page 93 and 94: nazionale di categoria dei metalmec
- Page 95 and 96: In un primo tempo, la giurisprudenz
- Page 97 and 98: L’importante conclusione attinta
- Page 99 and 100: In tale ipotesi, non si pone certo
- Page 101 and 102: aziendale e quella del contratto na
- Page 103 and 104: 3.11. Le clausole di tregua sindaca
- Page 105 and 106: in alcuna responsabilità per inade
- Page 107 and 108: La legge disciplina anche i soggett
- Page 109 and 110: La Corte costituzionale, con senten
- Page 111 and 112: immediatamente esecutivo ordina al
- Page 113 and 114: *** L’art. 28 ha ingenerato, oltr
- Page 115 and 116: senza che ciò integri gli estremi
- Page 117 and 118: competenti a trattare e stipulare i
- Page 119 and 120: 4.1. Il diritto di sciopero. Capito
- Page 121 and 122: Con l’entrata in vigore della Cos
- Page 123 and 124: penale, è lo sciopero, con la cons
- Page 125 and 126: diventare inservibili, comprometten
- Page 127 and 128: sebbene in tal caso non si possa pa
- Page 129 and 130: ovvero la sua assoluta non proficui
- Page 131 and 132: esercizio di un diritto). Deve cons
- Page 133 and 134: giacché i sindacati utilizzano lo
- Page 135 and 136: e) per quanto riguarda la libertà
- Page 137 and 138: pubblico, non tutte le prestazioni
- Page 139 and 140: Repubblica, tra esperti in materia
contrattuale può essere recepita poi in una decisione del Consiglio (art. 155<br />
TFUE).<br />
Dunque, il Libro bianco mutua il termine dialogo sociale dal diritto<br />
comunitario. La soluzione del Libro bianco si ispira alla metodologia<br />
comunitaria: solo nel caso di rifiuto delle parti sociali di impegnarsi in un<br />
negoziato, l’iniziativa legislativa promanante dal Governo o dalla Regione<br />
potrà prendere il suo corso. Nel caso, invece, in cui un negoziato sia<br />
concluso positivamente, si prevede l’impegno del Governo alla recezione<br />
legislativa dell’accordo tra le parti sociali.<br />
L’uso dell’espressione dialogo sociale, in luogo di concertazione, sembra<br />
sottendere una visione politica differente, perché la politica concertativa<br />
mirava di fatto alla ricerca di un consenso tra le parti sociali, come<br />
presupposto necessario per poter legiferare. Qui invece si prevede<br />
espressamente l’ipotesi di una mancanza di accordo: le materie inerenti alla<br />
politica sociale devono essere prima sottoposte all’attenzione della parti<br />
sociali, ma, nel caso in cui non venga raggiunto un accordo tra esse, ciò<br />
non può costituire un ostacolo all’intervento legislativo dello Stato o delle<br />
Regioni.<br />
Inoltre, si prevede addirittura l’ipotesi di mancanza di accordo dovuta a<br />
dissenso tra le associazioni sindacali situate, per così dire, sullo stesso<br />
versante (ad es. tra le diverse associazioni sindacali dei lavoratori). Così<br />
prevede il Libro bianco: “naturalmente l’adozione di tale metodologia (…)<br />
non può compromettere la rapidità del procedimento decisionale. In caso di<br />
disaccordo tra gli stessi attori sociali sarà necessario ricorrere alla regola<br />
della maggioranza, senza pretendere unanimismi che pregiudicherebbero il<br />
buon funzionamento dello stesso dialogo sociale”.<br />
E’ da notare che dopo il Libro bianco è stato stipulato, nel luglio 2002, il<br />
cd. “Patto per l’Italia”, anch’esso un accordo concertativo, che contiene<br />
90