UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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cfr. art. 38, 2° co., Cost.) in cui i lavoratori possono incorrere: si pensi, ad<br />
esempio, al sistema pensionistico. Tale branca del diritto ha assunto una<br />
notevole autonomia scientifica e didattica. Proprio per questo non viene<br />
normalmente ricompresa nei corsi di diritto del lavoro, salvi alcuni cenni<br />
essenziali per la piena comprensione della materia.<br />
1.3. Le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro.<br />
L’assetto delle fonti di disciplina dei rapporti di lavoro è del tutto peculiare.<br />
Oltre alla legge ed al contratto individuale (che naturalmente non è fonte di<br />
diritto in senso tecnico) ritroviamo l’istituto del contratto collettivo, che è<br />
ad un tempo contratto ed atto normativo. Di esso si tratterà<br />
approfonditamente nel 3° capitolo.<br />
Per quanto riguarda la legge, deve ricordarsi che a fianco della legge statale<br />
si trova la legge regionale. Con la l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3,<br />
modificativa del Titolo V, Parte II, della Costituzione, in particolare<br />
dell’art. 117 (1°, 2°, 3°, 4° co.), il legislatore costituzionale ha invertito<br />
l’attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, attribuendo<br />
competenza legislativa generale alle Regioni ed enumerando –<br />
individuandole dunque specificamente – le materie riservate alla<br />
competenza legislativa statuale.<br />
Per quanto riguarda il diritto del lavoro, questa riforma è importante perché<br />
viene riservata alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia della<br />
“tutela e sicurezza del lavoro”. Tale espressione, secondo un’opinione,<br />
sarebbe talmente ampia da far ritenere che l’intero diritto del lavoro possa<br />
essere oggetto della competenza concorrente Stato-Regioni. Muovendo<br />
tuttavia dalla considerazione che, ai sensi dell’art. 117, lett. l), Cost.,<br />
9<br />
L’assetto<br />
delle fonti del<br />
diritto del<br />
lavoro: legge<br />
e contratto<br />
collettivo<br />
Legge statale<br />
e legge<br />
regionale