UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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collettivi di derogare a norme imperative di legge, flessibilizzandone il<br />
contenuto (si è aperta in quel periodo la stagione della flessibilità<br />
contrattata o controllata dal sindacato); con l’art. 8, della l. n. 148 del 2011<br />
si è attribuito ai contrati collettivi, però solo aziendali e territoriali, il potere<br />
di derogare non solo alle disposizioni contenute nei contratti nazionali ma<br />
anche alle disposizioni imperative di legge in una ampia serie di materie;<br />
disposizioni che così divengono semimperative.<br />
A questi contratti è stata attribuita anche efficacia erga omes. L’ampiezza<br />
delle materie nell’ambito delle quali la disciplina è derogabile dai contratti<br />
collettivi indica una chiara tendenza alla ritrazione delle norme<br />
inderogabili, sul presupposto dell’esistenza di un doppio livello di<br />
imperatività: quello irrinunciabile, segnato dalle norme costituzionali<br />
comunitarie ed internazionali, e quello derivante dalla legge ordinaria su<br />
cui il legislatore può sempre incidere. E in questo caso egli l’ha fatto<br />
indirettamente, accordando tale potere ai contratti collettivi.<br />
Nel caso di norma di legge che fissi tetti massimi alla contrattazione<br />
collettiva sancendo la propria assoluta inderogabilità, si pone un problema<br />
di legittimità costituzionale, giacché il principio di libertà sindacale, di cui<br />
al 1° co. dell’art. 39 Cost., implica, come si è visto, anche la libertà di<br />
azione sindacale, che a sua volta implica la libertà di contrattazione.<br />
In effetti, con riferimento alle norme introdotte in materia di indennità di<br />
contingenza, tra la fine degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, del secolo<br />
scorso, la Corte costituzionale è stata investita a più riprese della questione.<br />
In un primo momento, la Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 141/1980)<br />
ha “eluso” il problema, limitandosi ad osservare che, fino a quando l’art. 39<br />
Cost. non fosse attuato, non si porrebbe nemmeno il problema del contrasto<br />
tra attività normativa del Parlamento e attività normativa del sindacato (ma<br />
l’argomentazione non convince, perché l’ipotizzato contrasto non<br />
87<br />
Eccezioni<br />
alla regola<br />
della<br />
derogabilità<br />
in melius: i<br />
cd. massimi<br />
legislativi