UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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sostanzialmente dall’interpretazione del contenuto mandato sindacale,<br />
poiché si ritiene che il mandato conferito dai lavoratori al sindacato<br />
comprenda solo il potere di regolare rapporti di lavoro, non di disporre dei<br />
diritti già entrati a far parte del patrimonio dei singoli. Una disposizione di<br />
tali diritti necessiterebbe di un atto individuale (nei limiti dell’art. 2113<br />
c.c.).<br />
Nulla vieta invece al contratto collettivo, come detto, di introdurre per il<br />
futuro un trattamento peggiore di quello previsto dal precedente contratto<br />
collettivo, poiché in tal caso il lavoratore non è ancora titolare di un diritto<br />
(che in effetti non è ancora maturato), ma di una mera aspettativa alla<br />
percezione, in futuro, di un certo trattamento economico.<br />
Il problema dei diritti quesiti nasce, non soltanto con riguardo ai contratti<br />
collettivi peggiorativi con efficacia retroattiva, ma anche con riguardo ai<br />
cd. contratti collettivi transattivi. Poniamo il caso che sorga una<br />
controversia sull’interpretazione di una clausola del contratto collettivo<br />
relativa, ad esempio, ad un elemento della retribuzione. Le parti contrattuali<br />
che avevano stipulato il contratto collettivo su cui è sorta la controversia<br />
possono comporla stipulando un nuovo contratto, appunto, transattivo, in<br />
cui si prevede che i lavoratori, per il passato, abbiano diritto a percepire una<br />
determinata somma, mentre per il futuro varrà una nuova disciplina della<br />
materia.<br />
È evidente che i contratti collettivi transattivi finiscono per scontrarsi con il<br />
principio dei diritti quesiti, per la parte in cui vanno ad incidere su diritti<br />
già maturati ed entrati a far parte del patrimonio dei lavoratori. Ed analogo<br />
problema sorge per i contratti collettivi interpretativi.<br />
84<br />
I contratti<br />
collettivi<br />
transattivi e<br />
interpretativi