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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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conforma solamente dall’esterno, operando al pari di una norma imperativa<br />

di legge, il contenuto del contratto individuale di lavoro e non si incorpora<br />

in esso, come per un certo tempo erroneamente si era creduto. Di<br />

conseguenza è ben possibile che un contratto collettivo modifichi<br />

peggiorativamente, per il futuro, il trattamento previsto da un contratto<br />

collettivo precedente.<br />

Di diritto quesito si può parlare propriamente e correttamente in un altro<br />

senso: cioè nel senso che il contratto collettivo non può disporre dei diritti<br />

che sono già maturati e entrati nel patrimonio del lavoratore sulla base della<br />

preesistente regolamentazione contrattuale.<br />

Si ipotizzi che il contratto collettivo preveda una retribuzione pari a 100 e<br />

che un successivo contratto collettivo preveda una retribuzione pari a 80. Si<br />

ponga anche l’ipotesi che questo successivo contratto collettivo preveda la<br />

propria efficacia retroattiva (il che è perfettamente ammissibile perché l’art.<br />

11, 2° co., delle disposizioni preliminari del codice civile, in base al quale<br />

“i contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una<br />

data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della<br />

stipulazione”, concerne solo i contratti collettivi corporativi).<br />

Il contratto collettivo peggiorativo con efficacia retroattiva incontra,<br />

appunto, il limite dei diritti quesiti (nel caso di specie, il diritto già maturato<br />

ad una retribuzione pari a 100). Infatti, il contratto collettivo successivo<br />

può sempre modificare in peius quello precedente, ma solo per il futuro. Il<br />

contratto collettivo non può invece incidere sul passato o, per meglio dire,<br />

sui diritti dei lavoratori che siano già sorti e siano già entrati nel patrimonio<br />

giuridico di questi ultimi.<br />

La regola – tradizionale – della indisponibilità da parte del contratto<br />

collettivo dei diritti quesiti dei lavoratori non discende dall’art. 2113 c.c.<br />

che si limita a disciplinare gli atti di disposizioni individuali; essa discende<br />

83<br />

La<br />

successione<br />

di contratti<br />

collettivi e il<br />

problema dei<br />

diritti quesiti

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