UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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conforma solamente dall’esterno, operando al pari di una norma imperativa<br />
di legge, il contenuto del contratto individuale di lavoro e non si incorpora<br />
in esso, come per un certo tempo erroneamente si era creduto. Di<br />
conseguenza è ben possibile che un contratto collettivo modifichi<br />
peggiorativamente, per il futuro, il trattamento previsto da un contratto<br />
collettivo precedente.<br />
Di diritto quesito si può parlare propriamente e correttamente in un altro<br />
senso: cioè nel senso che il contratto collettivo non può disporre dei diritti<br />
che sono già maturati e entrati nel patrimonio del lavoratore sulla base della<br />
preesistente regolamentazione contrattuale.<br />
Si ipotizzi che il contratto collettivo preveda una retribuzione pari a 100 e<br />
che un successivo contratto collettivo preveda una retribuzione pari a 80. Si<br />
ponga anche l’ipotesi che questo successivo contratto collettivo preveda la<br />
propria efficacia retroattiva (il che è perfettamente ammissibile perché l’art.<br />
11, 2° co., delle disposizioni preliminari del codice civile, in base al quale<br />
“i contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una<br />
data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della<br />
stipulazione”, concerne solo i contratti collettivi corporativi).<br />
Il contratto collettivo peggiorativo con efficacia retroattiva incontra,<br />
appunto, il limite dei diritti quesiti (nel caso di specie, il diritto già maturato<br />
ad una retribuzione pari a 100). Infatti, il contratto collettivo successivo<br />
può sempre modificare in peius quello precedente, ma solo per il futuro. Il<br />
contratto collettivo non può invece incidere sul passato o, per meglio dire,<br />
sui diritti dei lavoratori che siano già sorti e siano già entrati nel patrimonio<br />
giuridico di questi ultimi.<br />
La regola – tradizionale – della indisponibilità da parte del contratto<br />
collettivo dei diritti quesiti dei lavoratori non discende dall’art. 2113 c.c.<br />
che si limita a disciplinare gli atti di disposizioni individuali; essa discende<br />
83<br />
La<br />
successione<br />
di contratti<br />
collettivi e il<br />
problema dei<br />
diritti quesiti