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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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etribuzione finale pari a 130) o vi sarà un assorbimento di tutto o parte del<br />

superminimo nella retribuzione base? La giurisprudenza tende a ritenere<br />

che la regola sia quella dell’assorbimento: il lavoratore, a meno che non<br />

dimostri (incombendo su di lui l’onere della prova) che quel superminimo è<br />

stato pattuito intuitu personae, per particolari meriti individuali (Cass. 22<br />

gennaio 1979, n. 491, Cass. 11 ottobre 1989, n. 4064), conserverà così una<br />

retribuzione complessiva sempre pari a 120.<br />

Questo orientamento della giurisprudenza è appunto determinato dal fatto<br />

che si considera la retribuzione come un istituto unitario, mettendo a<br />

confronto l’intero livello retributivo previsto dal contratto collettivo con<br />

l’intero livello retributivo previsto dal contratto individuale. Se si ritenesse,<br />

al contrario, che la retribuzione-base e il superminimo fossero istituti<br />

distinti si dovrebbe arrivare alla soluzione opposta, vale a dire quella del<br />

cumulo e non dell’assorbimento.<br />

3.6. La successione dei contratti collettivi nel tempo e il problema dei<br />

diritti quesiti.<br />

Il principio della inderogabilità in peius opera solo nei rapporti tra<br />

contratto collettivo e contratto individuale di lavoro; esso non opera nel<br />

caso di successione di contratti collettivi nel tempo (un contratto<br />

collettivo successivo può modificare in peius per il lavoratore il trattamento<br />

previsto dal precedente contratto collettivo, senza che possa ostarvi il<br />

principio dei cd. diritti acquisiti). Non esiste infatti un diritto alla<br />

intangibilità del regolamento contrattuale.<br />

Questa conclusione risulta chiara se si considera che il contratto collettivo<br />

non si “incorpora” nel contratto individuale. Il contratto collettivo<br />

82<br />

Il contratto<br />

collettivo<br />

conforma<br />

dall’esterno il<br />

contratto<br />

individuale e<br />

non si<br />

“incorpora”<br />

in esso

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