UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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etribuzione finale pari a 130) o vi sarà un assorbimento di tutto o parte del<br />
superminimo nella retribuzione base? La giurisprudenza tende a ritenere<br />
che la regola sia quella dell’assorbimento: il lavoratore, a meno che non<br />
dimostri (incombendo su di lui l’onere della prova) che quel superminimo è<br />
stato pattuito intuitu personae, per particolari meriti individuali (Cass. 22<br />
gennaio 1979, n. 491, Cass. 11 ottobre 1989, n. 4064), conserverà così una<br />
retribuzione complessiva sempre pari a 120.<br />
Questo orientamento della giurisprudenza è appunto determinato dal fatto<br />
che si considera la retribuzione come un istituto unitario, mettendo a<br />
confronto l’intero livello retributivo previsto dal contratto collettivo con<br />
l’intero livello retributivo previsto dal contratto individuale. Se si ritenesse,<br />
al contrario, che la retribuzione-base e il superminimo fossero istituti<br />
distinti si dovrebbe arrivare alla soluzione opposta, vale a dire quella del<br />
cumulo e non dell’assorbimento.<br />
3.6. La successione dei contratti collettivi nel tempo e il problema dei<br />
diritti quesiti.<br />
Il principio della inderogabilità in peius opera solo nei rapporti tra<br />
contratto collettivo e contratto individuale di lavoro; esso non opera nel<br />
caso di successione di contratti collettivi nel tempo (un contratto<br />
collettivo successivo può modificare in peius per il lavoratore il trattamento<br />
previsto dal precedente contratto collettivo, senza che possa ostarvi il<br />
principio dei cd. diritti acquisiti). Non esiste infatti un diritto alla<br />
intangibilità del regolamento contrattuale.<br />
Questa conclusione risulta chiara se si considera che il contratto collettivo<br />
non si “incorpora” nel contratto individuale. Il contratto collettivo<br />
82<br />
Il contratto<br />
collettivo<br />
conforma<br />
dall’esterno il<br />
contratto<br />
individuale e<br />
non si<br />
“incorpora”<br />
in esso