UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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Col che non si sono risolti tutti i problemi perché incerti sono anche i<br />
confini di ciò che si deve intendere per istituto. Prendiamo ad esempio la<br />
retribuzione. La struttura della retribuzione, così come viene determinata<br />
dai contratti collettivi, è complessa, essendo essa composta da diversi<br />
elementi. Alla retribuzione base si affiancano una serie di emolumenti e di<br />
indennità di natura retributiva, variamente denominate (ad es. tredicesima<br />
mensilità, supplemento per lavoro festivo, indennità di turno, supplemento<br />
per il lavoro straordinario, ecc.). Si pone, pertanto, il problema di stabilire<br />
se la retribuzione nel suo complesso debba considerarsi come un istituto<br />
unico oppure se le singole componenti siano esse stesse da considerarsi<br />
come istituti distinti (con la conseguenza che, se si ritenesse, ad esempio, il<br />
compenso per lavoro straordinario come un istituto autonomo, non si<br />
potrebbe compensare l’eventuale minor supplemento per lo straordinario<br />
previsto dal contratto individuale con altri elementi retributivi migliorativi).<br />
La tesi assolutamente prevalente è che la retribuzione nel suo complesso sia<br />
un istituto unico: ciò che rileva è che la retribuzione complessivamente<br />
dovuta in base al contratto individuale non sia inferiore alla retribuzione<br />
complessivamente prevista sulla base del contratto collettivo.<br />
Il rilievo di tale orientamento è evidente rispetto al problema del cd.<br />
assorbimento dei superminimi. Supponiamo che il contratto collettivo<br />
preveda, a fronte dello svolgimento di una determinata mansione, una<br />
retribuzione pari a 100, mentre il contratto individuale preveda una<br />
retribuzione pari a 120. La differenza, pari a 20, costituisce il cd.<br />
superminimo, cioè la quota della retribuzione ottenuta in sede di<br />
negoziazione individuale, che si aggiunge a quella minima inderogabile<br />
dovuta sulla base del contratto collettivo.<br />
Se, a seguito del rinnovo del contratto collettivo, la retribuzione ivi prevista<br />
viene portata a 110, il lavoratore conserverà il superminimo di 20 (con<br />
81<br />
La regola del<br />
riassorbimento<br />
dei<br />
superminimi<br />
retributivi