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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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Col che non si sono risolti tutti i problemi perché incerti sono anche i<br />

confini di ciò che si deve intendere per istituto. Prendiamo ad esempio la<br />

retribuzione. La struttura della retribuzione, così come viene determinata<br />

dai contratti collettivi, è complessa, essendo essa composta da diversi<br />

elementi. Alla retribuzione base si affiancano una serie di emolumenti e di<br />

indennità di natura retributiva, variamente denominate (ad es. tredicesima<br />

mensilità, supplemento per lavoro festivo, indennità di turno, supplemento<br />

per il lavoro straordinario, ecc.). Si pone, pertanto, il problema di stabilire<br />

se la retribuzione nel suo complesso debba considerarsi come un istituto<br />

unico oppure se le singole componenti siano esse stesse da considerarsi<br />

come istituti distinti (con la conseguenza che, se si ritenesse, ad esempio, il<br />

compenso per lavoro straordinario come un istituto autonomo, non si<br />

potrebbe compensare l’eventuale minor supplemento per lo straordinario<br />

previsto dal contratto individuale con altri elementi retributivi migliorativi).<br />

La tesi assolutamente prevalente è che la retribuzione nel suo complesso sia<br />

un istituto unico: ciò che rileva è che la retribuzione complessivamente<br />

dovuta in base al contratto individuale non sia inferiore alla retribuzione<br />

complessivamente prevista sulla base del contratto collettivo.<br />

Il rilievo di tale orientamento è evidente rispetto al problema del cd.<br />

assorbimento dei superminimi. Supponiamo che il contratto collettivo<br />

preveda, a fronte dello svolgimento di una determinata mansione, una<br />

retribuzione pari a 100, mentre il contratto individuale preveda una<br />

retribuzione pari a 120. La differenza, pari a 20, costituisce il cd.<br />

superminimo, cioè la quota della retribuzione ottenuta in sede di<br />

negoziazione individuale, che si aggiunge a quella minima inderogabile<br />

dovuta sulla base del contratto collettivo.<br />

Se, a seguito del rinnovo del contratto collettivo, la retribuzione ivi prevista<br />

viene portata a 110, il lavoratore conserverà il superminimo di 20 (con<br />

81<br />

La regola del<br />

riassorbimento<br />

dei<br />

superminimi<br />

retributivi

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