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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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perderebbe la sua tipica funzione economico-sociale di tutela del lavoratore<br />

- contraente debole.<br />

La dottrina ha, peraltro, sempre criticato questo orientamento, affermando<br />

che la giurisprudenza dà per scontato quel che invece sarebbe da<br />

dimostrare: cioè la coessenzialità del requisito della inderogabilità in peius<br />

ad ogni tipo di contratto collettivo.<br />

Si intende, neppure la dottrina dubita dell’inderogabilità del contratto<br />

collettivo da parte del contratto individuale; e la storia dell’inderogabilità è<br />

la storia dei tentativi dottrinali di fondarla.<br />

Per argomentare l’efficacia reale del contratto collettivo, la dottrina<br />

attualmente si basa sul disposto dell’art. 2113 c.c., novellato dalla legge 11<br />

agosto 1973, n. 533, che ha riformato il processo del lavoro e che<br />

stabilisce: “Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del<br />

prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei<br />

contratti o accordi collettivi, concernenti i rapporti di cui all’art. 409 del<br />

codice di procedura civile, non sono valide”.<br />

Nel 1973, il legislatore mette dunque sullo stesso piano le disposizioni<br />

inderogabili della legge e quelle del contratto collettivo: dall’art. 2113 c.c.<br />

può desumersi che le disposizioni del contratto collettivo non dichiarate<br />

derogabili dalle parti concorrono a definire la disciplina del rapporto<br />

individuale di lavoro alla stessa stregua delle disposizioni inderogabili di<br />

legge.<br />

La dottrina ha dunque trovato finalmente nell’art. 2113 c.c. il fondamento<br />

dell’inderogabilità in peius (e della derogabilità in melius) del contratto<br />

collettivo, cui la giurisprudenza, come visto, arriva per altra via, cioè<br />

applicando l’art. 2077 c.c.<br />

In altre parole, nella soluzione del problema del rapporto tra contratto<br />

collettivo e contratto individuale, giurisprudenza e dottrina pervengono alla<br />

79<br />

La desumibilità<br />

della regola<br />

della<br />

inderogabilità<br />

in peius<br />

dall’art. 2113<br />

c.c.

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