UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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perderebbe la sua tipica funzione economico-sociale di tutela del lavoratore<br />
- contraente debole.<br />
La dottrina ha, peraltro, sempre criticato questo orientamento, affermando<br />
che la giurisprudenza dà per scontato quel che invece sarebbe da<br />
dimostrare: cioè la coessenzialità del requisito della inderogabilità in peius<br />
ad ogni tipo di contratto collettivo.<br />
Si intende, neppure la dottrina dubita dell’inderogabilità del contratto<br />
collettivo da parte del contratto individuale; e la storia dell’inderogabilità è<br />
la storia dei tentativi dottrinali di fondarla.<br />
Per argomentare l’efficacia reale del contratto collettivo, la dottrina<br />
attualmente si basa sul disposto dell’art. 2113 c.c., novellato dalla legge 11<br />
agosto 1973, n. 533, che ha riformato il processo del lavoro e che<br />
stabilisce: “Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del<br />
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei<br />
contratti o accordi collettivi, concernenti i rapporti di cui all’art. 409 del<br />
codice di procedura civile, non sono valide”.<br />
Nel 1973, il legislatore mette dunque sullo stesso piano le disposizioni<br />
inderogabili della legge e quelle del contratto collettivo: dall’art. 2113 c.c.<br />
può desumersi che le disposizioni del contratto collettivo non dichiarate<br />
derogabili dalle parti concorrono a definire la disciplina del rapporto<br />
individuale di lavoro alla stessa stregua delle disposizioni inderogabili di<br />
legge.<br />
La dottrina ha dunque trovato finalmente nell’art. 2113 c.c. il fondamento<br />
dell’inderogabilità in peius (e della derogabilità in melius) del contratto<br />
collettivo, cui la giurisprudenza, come visto, arriva per altra via, cioè<br />
applicando l’art. 2077 c.c.<br />
In altre parole, nella soluzione del problema del rapporto tra contratto<br />
collettivo e contratto individuale, giurisprudenza e dottrina pervengono alla<br />
79<br />
La desumibilità<br />
della regola<br />
della<br />
inderogabilità<br />
in peius<br />
dall’art. 2113<br />
c.c.