UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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L’intervento più importante in questo senso è rappresentato dalla legge delega 14 luglio 1959, n. 741. Attraverso questa legge il Parlamento ha delegato il Governo a fissare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo e, nell’emanazione delle norme, il Governo avrebbe dovuto uniformarsi “a tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle associazioni sindacali anteriormente all’entrata in vigore della legge”. “Trattamento economico e normativo” è espressione descrittiva, tratta dal linguaggio sindacale, nel quale si distingue tra retribuzione (trattamento economico) e altre condizioni di lavoro (trattamento normativo); essa è priva di una valenza tecnico-giuridica propria. Dal punto di vista giuridico, l’unica distinzione rilevante è quella, già vista, tra clausole normative e clausole obbligatorie. Dando attuazione alla delega, il Governo ha in effetti emanato i decreti delegati che fissano i minimi di trattamento economico, recependo quanto previsto dai contratti collettivi. Il Parlamento ha poi reiterato la delega per un anno e mezzo (legge 1 ottobre 1960, n. 1027). La legge delega e la legge di proroga di efficacia della delega hanno rappresentato una tecnica di estensione sostanziale ed indiretta dell’ambito di efficacia soggettiva dei contratti collettivi (infatti, venendone travasato il contenuto all’interno di un decreto legislativo, essi assumevano necessariamente efficacia erga omnes). Si è pertanto posto un problema di legittimità costituzionale, per contrasto della legge delega n. 741/1959 e della successiva legge n. 1027/1960, con il disposto dell’art. 39, 2°, 3°, 4° co., sul presupposto che la legge delega (e la legge di proroga della delega) avrebbero determinato una sostanziale elusione della seconda parte dell’art. 39 Cost., attribuendo di fatto efficacia erga omnes ai contratti collettivi secondo modi e forme diversi da quelli prefigurati dalla Costituzione. 74 I minimi di trattamento “economico e normativo” ex l. n. 74 del 1959
La Corte costituzionale, investita della questione, ha respinto – con la sentenza 19 dicembre 1962, n. 106 – l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nei riguardi della legge n. 741/59, accogliendola invece per l’art. 2 della legge di proroga del 1960. La Corte ha elaborato la tesi della cd. costituzionalità provvisoria. Secondo la Consulta, il meccanismo ex lege n. 741/59 può considerarsi come un meccanismo provvisorio per raggiungere lo stesso effetto che conseguirebbe dall’attuazione dell’art. 39 della Cost., nell’attesa che ciò avvenga. Ma se il sistema da provvisorio tende a diventare permanente – come sarebbe dimostrato dalla legge di proroga dell’efficacia temporale della delega – allora se ne dovrebbe affermare l’incostituzionalità. Peraltro, il ragionamento sotteso a questa pronuncia della Corte costituzionale non è esente da un’imprecisione logica, perché fa coincidere la “provvisorietà” con l’unicità della delega: non può, in altri termini, escludersi la provvisorietà solo perché il legislatore con legge successiva ha “prorogato” la delega. In realtà la Corte ha voluto impedire in radice la reiterazione di un meccanismo che, se lasciato operare nel tempo, avrebbe effettivamente eluso quanto previsto dall’art. 39 Cost. Di tutt’altro tipo è la vicenda legislativa relativa all’estensione indiretta dell’efficacia dei contratti collettivi aziendali, conseguita mediante l’applicazione dell’art. 36 dello Statuto dei lavoratori. Tale norma prevede che, nei provvedimenti di concessione di benefici finanziari a carico dello Stato e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, debba essere inserita una clausola esplicita che obblighi il beneficiario o l’appaltatore ad applicare trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi. Conseguentemente, il beneficiario e l’appaltatore hanno l’onere di applicare “condizioni non inferiori a quelle 75 Incostituzio- nalità della proroga della delega: la teoria della costituziona- lità provvisoria Onere di applicazione dei minimi contrattuali per appaltatori di opere pubbliche e beneficiari di agevolazioni finanziare a carico dello Stato ex art. 36 St. lav.
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La Corte costituzionale, investita della questione, ha respinto – con la<br />
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invece per l’art. 2 della legge di proroga del 1960. La Corte ha elaborato la<br />
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Peraltro, il ragionamento sotteso a questa pronuncia della Corte<br />
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Di tutt’altro tipo è la vicenda legislativa relativa all’estensione indiretta<br />
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