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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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condizioni locali del mercato del lavoro e del costo della vita (Cass. 26<br />

luglio 2001, n. 10260; Cass. 15 novembre 2001, n. 14211).<br />

Ciò posto in ordine al significato delle letture giurisprudenziali dell’art. 36<br />

Cost., occorre ora verificare con quali concrete modalità tale norma viene<br />

applicata. Ipotizziamo che un lavoratore ricorra in giudizio lamentando che<br />

la sua retribuzione non sarebbe proporzionata e sufficiente, con<br />

conseguente nullità della clausola retributiva del contratto individuale (in<br />

quanto contraria all’art. 36 Cost.). Il giudice verificherà se la retribuzione è<br />

conforme a quella prevista dal contratto collettivo e, nel caso in cui essa sia<br />

inferiore ed il giudice ritenga tale scostamento non ragionevole, dichiarerà<br />

la nullità della clausola retributiva del contratto individuale, che sarà<br />

sostituita dalla norma legale (art. 36 Cost.), così come specificata dalla<br />

clausola retributiva contenuta nel contratto collettivo.<br />

L’applicazione dell’art. 36 Cost. non determina, dunque, una diretta<br />

operatività del contratto collettivo sul contratto individuale; semplicemente,<br />

la norma costituzionale funge da norma imperativa che (riempita di<br />

contenuto attraverso il riferimento orientativo alle tariffe fissate dai<br />

contratti collettivi) provoca la nullità della clausola retributiva del contratto<br />

individuale e la sua sostituzione di diritto.<br />

La giurisprudenza fa spesso riferimento anche all’art. 2099 c.c. per<br />

sostenere questa operazione. La parte dell’art. 2099 c.c. che ci interessa è il<br />

secondo comma: “in mancanza di norme corporative o di accordo tra le<br />

parti, la retribuzione è determinata dal giudice tenuto conto del parere delle<br />

associazioni sindacali”.<br />

I giudici ricorrono in tal modo ad un’operazione giustamente definita in<br />

dottrina “barocca”: richiamano l’art. 2099, 2° co. c.c., ed equiparano la<br />

nullità della clausola retributiva del contratto individuale di lavoro,<br />

contrastante con l’art. 36 Cost., alla mancanza di clausola ex art. 2099 c.c.<br />

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