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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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ai propri dipendenti condizioni economiche inferiori rispetto a quelle<br />

previste dal contratto collettivo. Va da sé che, se questo avvenisse ne<br />

verrebbe svilita la funzione economico-sociale del contratto collettivo (che<br />

nasce proprio per sovvenire alla situazione di debolezza contrattuale del<br />

lavoratore in cui si trova il lavoratore di fronte al datore di lavoro in un<br />

mercato del lavoro a lui sfavorevole).<br />

Così si spiega l’operazione giurisprudenziale “correttiva” delle<br />

conseguenze che si produrrebbero applicando il diritto comune dei<br />

contratti. Un’operazione che si basa sull’applicazione dell’art. 36 della<br />

Costituzione e dell’art. 2099 del codice civile.<br />

L’art. 36 Cost., primo co., dispone: “il lavoratore ha diritto ad una<br />

retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni<br />

caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia una esistenza libera e<br />

dignitosa”.<br />

Il primo problema che ha posto la norma costituzionale è se essa fosse da<br />

ritenere “programmatica” (richiedendosi in tal caso un intervento del<br />

legislatore ordinario per renderla operante nei rapporti interprivati) ovvero<br />

“precettiva” (cioè immediatamente applicabile nei suddetti rapporti).<br />

La soluzione in termini di qualificazione precettiva o programmatica non è<br />

scontata. In molti Paesi – pressoché in tutti i Paesi dell’Unione europea,<br />

oltre che negli Usa – vi sono disposizioni legislative che fissano i saggi<br />

minimi di salari, cosicché ben si potrebbe scorgere nell’art. 36 Cost. un<br />

rinvio alla legislazione per la determinazione di una “retribuzione<br />

proporzionata e sufficiente”.<br />

Tuttavia, già dalle prime sentenze degli anni ‘50, la Corte di cassazione<br />

(cfr., tra le tante, Cass. 5 febbraio 1958, n. 338) ha inteso questa norma<br />

come precettiva, cioè immediatamente applicabile ai rapporti interprivati.<br />

Ne consegue che il giudice potrebbe sindacare la clausola retributiva<br />

70<br />

L’estensione<br />

indiretta e<br />

parziale<br />

dell’applica-<br />

zione<br />

del contratto<br />

collettivo ex<br />

art. 36 Cost.

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