UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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ai propri dipendenti condizioni economiche inferiori rispetto a quelle<br />
previste dal contratto collettivo. Va da sé che, se questo avvenisse ne<br />
verrebbe svilita la funzione economico-sociale del contratto collettivo (che<br />
nasce proprio per sovvenire alla situazione di debolezza contrattuale del<br />
lavoratore in cui si trova il lavoratore di fronte al datore di lavoro in un<br />
mercato del lavoro a lui sfavorevole).<br />
Così si spiega l’operazione giurisprudenziale “correttiva” delle<br />
conseguenze che si produrrebbero applicando il diritto comune dei<br />
contratti. Un’operazione che si basa sull’applicazione dell’art. 36 della<br />
Costituzione e dell’art. 2099 del codice civile.<br />
L’art. 36 Cost., primo co., dispone: “il lavoratore ha diritto ad una<br />
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni<br />
caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia una esistenza libera e<br />
dignitosa”.<br />
Il primo problema che ha posto la norma costituzionale è se essa fosse da<br />
ritenere “programmatica” (richiedendosi in tal caso un intervento del<br />
legislatore ordinario per renderla operante nei rapporti interprivati) ovvero<br />
“precettiva” (cioè immediatamente applicabile nei suddetti rapporti).<br />
La soluzione in termini di qualificazione precettiva o programmatica non è<br />
scontata. In molti Paesi – pressoché in tutti i Paesi dell’Unione europea,<br />
oltre che negli Usa – vi sono disposizioni legislative che fissano i saggi<br />
minimi di salari, cosicché ben si potrebbe scorgere nell’art. 36 Cost. un<br />
rinvio alla legislazione per la determinazione di una “retribuzione<br />
proporzionata e sufficiente”.<br />
Tuttavia, già dalle prime sentenze degli anni ‘50, la Corte di cassazione<br />
(cfr., tra le tante, Cass. 5 febbraio 1958, n. 338) ha inteso questa norma<br />
come precettiva, cioè immediatamente applicabile ai rapporti interprivati.<br />
Ne consegue che il giudice potrebbe sindacare la clausola retributiva<br />
70<br />
L’estensione<br />
indiretta e<br />
parziale<br />
dell’applica-<br />
zione<br />
del contratto<br />
collettivo ex<br />
art. 36 Cost.