UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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20.05.2013 Views

parti applichino di fatto, nei reciproci rapporti, la disciplina prevista dal contratto collettivo (rinvio tacito o per comportamento concludente). La giurisprudenza afferma che, perché si possa parlare di rinvio per comportamento concludente, non è necessario che le parti applichino nei propri rapporti il contratto collettivo nella sua integralità, essendo sufficiente che del contratto applichino parti importanti e significative. Se le parti applicano di fatto parti importanti e significative del contratto collettivo (ad es., la parte relativa alla retribuzione), si può presumere, secondo la giurisprudenza, che esse vogliano applicare integralmente la disciplina collettiva (Cass. 4 marzo 1996, n. 1672; Cass. 7 agosto 1998, n. 7795). Il rinvio del contratto individuale al contratto collettivo può essere formale, quando il rinvio è alla fonte di produzione normativa, ossia non ad un determinato contratto collettivo, ma a tutti i contratti collettivi che si susseguono nel tempo (cosicché le parti rinviano già anche al contenuto dei periodici e successivi rinnovi del contratto collettivo); ovvero recettizio, quando il rinvio è al contratto collettivo vigente in quel momento, ed a quello soltanto. Nel caso del rinvio per comportamento concludente (cd. rinvio implicito), si ritiene che, in linea di massima, esso sia di tipo recettizio, perché le parti implicitamente esprimono la volontà di vincolarsi a quel testo contrattuale. Una conclusione diversa sarebbe possibile solo se, considerando un arco di tempo molto lungo, ci si avvedesse che le parti non iscritte alle associazioni sindacali, pur mancando nel loro contratto individuale di lavoro un rinvio esplicito, hanno sempre applicato di fatto i contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo: probabilmente in una tale situazione si può ricostruire una volontà implicita di rinvio formale, cioè di vincolarsi stabilmente alla fonte di produzione normativa. 68 Rinvio formale o rinvio recettizio

3.4.1. (segue) Le operazioni estensive della giurisprudenza. Alcune deviazioni rispetto alla regola generale (per cui il contratto collettivo vincola solo gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti) sono state introdotte dalla giurisprudenza. In particolare, la giurisprudenza ha tradizionalmente ritenuto non necessaria, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, l’iscrizione bilaterale. Sarebbe cioè sufficiente l’iscrizione del datore di lavoro all’associazione sindacale dei datori di lavoro che ha stipulato il contratto; mentre non sarebbe rilevante la mancata iscrizione del lavoratore alla rispettiva associazione sindacale. Secondo la giurisprudenza, nel momento in cui il lavoratore rivendica l’applicazione del contratto collettivo non farebbe altro che manifestare la propria volontà di aderire (ciò che è sempre giuridicamente possibile) alle previsioni del contratto collettivo, cui il datore di lavoro è già vincolato in forza della sua iscrizione al sindacato. Invero, nell’ipotesi appena menzionata, vale a dire di iscrizione del datore di lavoro e non iscrizione del lavoratore – in una situazione fisiologica di unicità del contratto collettivo nell’ambito della categoria –, di fatto non vengono a porsi particolari problemi. Ben difficilmente un datore di lavoro differenzierà la posizione dei propri dipendenti a seconda che essi siano iscritti o no alla associazione sindacale: se così operasse, infatti, dovrebbe sobbarcarsi l’onere di una doppia contabilità e, probabilmente, incentiverebbe la sindacalizzazione dei lavoratori. Il vero problema pratico sorge quando il datore di lavoro non sia iscritto all’associazione sindacale che ha stipulato il contratto collettivo. Infatti, in tale ultima ipotesi, egli potrebbe eccepire la sua assoluta estraneità al contratto collettivo, sottoscritto da soggetti cui non ha conferito alcun mandato rappresentativo. Di conseguenza, potrebbe pretendere di applicare 69 La sufficienza dell’iscrizione del datore ai fini dell’applicabi- lità del contratto collettivo nazionale

parti applichino di fatto, nei reciproci rapporti, la disciplina prevista dal<br />

contratto collettivo (rinvio tacito o per comportamento concludente).<br />

La giurisprudenza afferma che, perché si possa parlare di rinvio per<br />

comportamento concludente, non è necessario che le parti applichino nei<br />

propri rapporti il contratto collettivo nella sua integralità, essendo<br />

sufficiente che del contratto applichino parti importanti e significative. Se<br />

le parti applicano di fatto parti importanti e significative del contratto<br />

collettivo (ad es., la parte relativa alla retribuzione), si può presumere,<br />

secondo la giurisprudenza, che esse vogliano applicare integralmente la<br />

disciplina collettiva (Cass. 4 marzo 1996, n. 1672; Cass. 7 agosto 1998, n.<br />

7795).<br />

Il rinvio del contratto individuale al contratto collettivo può essere formale,<br />

quando il rinvio è alla fonte di produzione normativa, ossia non ad un<br />

determinato contratto collettivo, ma a tutti i contratti collettivi che si<br />

susseguono nel tempo (cosicché le parti rinviano già anche al contenuto<br />

dei periodici e successivi rinnovi del contratto collettivo); ovvero<br />

recettizio, quando il rinvio è al contratto collettivo vigente in quel<br />

momento, ed a quello soltanto.<br />

Nel caso del rinvio per comportamento concludente (cd. rinvio implicito),<br />

si ritiene che, in linea di massima, esso sia di tipo recettizio, perché le parti<br />

implicitamente esprimono la volontà di vincolarsi a quel testo contrattuale.<br />

Una conclusione diversa sarebbe possibile solo se, considerando un arco di<br />

tempo molto lungo, ci si avvedesse che le parti non iscritte alle associazioni<br />

sindacali, pur mancando nel loro contratto individuale di lavoro un rinvio<br />

esplicito, hanno sempre applicato di fatto i contratti collettivi che si sono<br />

succeduti nel tempo: probabilmente in una tale situazione si può ricostruire<br />

una volontà implicita di rinvio formale, cioè di vincolarsi stabilmente alla<br />

fonte di produzione normativa.<br />

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Rinvio<br />

formale o<br />

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recettizio

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