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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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Nel momento in cui il lavoratore e il datore di lavoro si iscrivono alle<br />

rispettive associazioni sindacali conferirebbero alle medesime il potere di<br />

determinare le condizioni di lavoro in loro nome e per loro conto. In altre<br />

parole, le associazioni sindacali, quando stipulano un contratto collettivo,<br />

agirebbero in qualità di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori<br />

che vi sono iscritti.<br />

Se questo è vero, deve allora concludersi che il contratto collettivo dispiega<br />

efficacia unicamente nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali<br />

stipulanti, mentre coloro che non vi sono iscritti restano terzi rispetto al<br />

contratto collettivo. Ed invero, come noto, il contratto non può produrre, di<br />

norma, effetti ultra partes.<br />

Secondo i principi del diritto comune, quindi, il contratto collettivo avrebbe<br />

un’efficacia soggettiva limitata agli iscritti alle associazioni sindacali<br />

stipulanti.<br />

Questo, tuttavia, vale solo in via di prima approssimazione, poiché<br />

dottrina e giurisprudenza, ed in certi casi lo stesso legislatore, hanno<br />

cercato di dilatare l’ambito soggettivo di efficacia del contratto collettivo.<br />

Naturalmente il problema non si pone quando il singolo datore di lavoro e<br />

il singolo lavoratore, pur non iscritti alle associazioni sindacali che hanno<br />

stipulato il contratto collettivo, rinviino, nel contratto individuale di lavoro,<br />

alla disciplina contrattuale collettiva.<br />

E’, questa, una situazione frequente, perché difficilmente i contratti<br />

individuali di lavoro sono costruiti in modo tale da regolare tutti i possibili<br />

profili inerenti al rapporto di lavoro e, conseguentemente, rinviano, di<br />

norma, alla disciplina del contratto collettivo di riferimento.<br />

Questo rinvio, a sua volta, può essere esplicito, allorché il contratto<br />

individuale contenga un’espressa clausola di rinvio; ovvero implicito,<br />

quando, pur mancando una clausola espressa nel contratto individuale, le<br />

67<br />

L’efficacia<br />

soggettiva<br />

limitata agli<br />

iscritti<br />

secondo il<br />

diritto<br />

comune<br />

Le clausole di<br />

rinvio del<br />

contratto<br />

individuale<br />

alla disciplina<br />

del contratto<br />

collettivo<br />

Rinvio<br />

esplicito e<br />

rinvio per<br />

comportamenti<br />

concludenti

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