UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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Nel momento in cui il lavoratore e il datore di lavoro si iscrivono alle<br />
rispettive associazioni sindacali conferirebbero alle medesime il potere di<br />
determinare le condizioni di lavoro in loro nome e per loro conto. In altre<br />
parole, le associazioni sindacali, quando stipulano un contratto collettivo,<br />
agirebbero in qualità di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori<br />
che vi sono iscritti.<br />
Se questo è vero, deve allora concludersi che il contratto collettivo dispiega<br />
efficacia unicamente nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali<br />
stipulanti, mentre coloro che non vi sono iscritti restano terzi rispetto al<br />
contratto collettivo. Ed invero, come noto, il contratto non può produrre, di<br />
norma, effetti ultra partes.<br />
Secondo i principi del diritto comune, quindi, il contratto collettivo avrebbe<br />
un’efficacia soggettiva limitata agli iscritti alle associazioni sindacali<br />
stipulanti.<br />
Questo, tuttavia, vale solo in via di prima approssimazione, poiché<br />
dottrina e giurisprudenza, ed in certi casi lo stesso legislatore, hanno<br />
cercato di dilatare l’ambito soggettivo di efficacia del contratto collettivo.<br />
Naturalmente il problema non si pone quando il singolo datore di lavoro e<br />
il singolo lavoratore, pur non iscritti alle associazioni sindacali che hanno<br />
stipulato il contratto collettivo, rinviino, nel contratto individuale di lavoro,<br />
alla disciplina contrattuale collettiva.<br />
E’, questa, una situazione frequente, perché difficilmente i contratti<br />
individuali di lavoro sono costruiti in modo tale da regolare tutti i possibili<br />
profili inerenti al rapporto di lavoro e, conseguentemente, rinviano, di<br />
norma, alla disciplina del contratto collettivo di riferimento.<br />
Questo rinvio, a sua volta, può essere esplicito, allorché il contratto<br />
individuale contenga un’espressa clausola di rinvio; ovvero implicito,<br />
quando, pur mancando una clausola espressa nel contratto individuale, le<br />
67<br />
L’efficacia<br />
soggettiva<br />
limitata agli<br />
iscritti<br />
secondo il<br />
diritto<br />
comune<br />
Le clausole di<br />
rinvio del<br />
contratto<br />
individuale<br />
alla disciplina<br />
del contratto<br />
collettivo<br />
Rinvio<br />
esplicito e<br />
rinvio per<br />
comportamenti<br />
concludenti