20.05.2013 Views

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

una lunga trattativa, il 22 gennaio 2009 le Associazioni imprenditoriali e<br />

CISL, UIL, UGL hanno sottoscritto un “Accordo quadro per la riforma<br />

degli assetti contrattuali”, della durata sperimentale di quattro anni. Già la<br />

denominazione di Accordo quadro mette sull’avviso che si tratta di una<br />

cornice, di un accordo destinato ad essere completato con altri accordi. Ed<br />

infatti il 15 aprile 2009 è stato stipulato, tra le stesse parti, un accordo per<br />

l’attuazione dell’accordo quadro del 22 gennaio 2009; analoga intesa è<br />

stata stipulata il 30 aprile per il pubblico impiego.<br />

L’accordo quadro, conferma i due livelli di contrattazione, nazionale e<br />

aziendale, cercando di valorizzare la contrattazione di secondo livello; esso<br />

porta inoltre a tre anni la durata dei contratti collettivi, sia per la parte<br />

normativa, sia per la parte economica.<br />

Per inciso va sottolineato che l’accordo quadro, così come i successivi<br />

accordi attuativi, non è stato sottoscritto dalla CGIL: si tratta di un cd.<br />

accordo separato. Dal che nascono delicati problemi applicativi (v. infra,<br />

cap. III, par. 9). Il 28 giugno 2011, peraltro, è stato stipulato un accordo<br />

interconfederale unitario, in cui nuovamente viene affrontata la questione<br />

delle competenze dei livelli di contrattazione collettiva: si prevede<br />

nuovamente un sistema articolato su due livelli, nazionale ed aziendale, in<br />

cui “la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate,<br />

in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o<br />

dalla legge”.<br />

Ma la prospettiva che interessa maggiormente gli stipulanti, e che aveva<br />

fatto registrare il dissenso della CGIL in occasione della stipulazione<br />

dell’Accordo interconfederale del 2009, è quella dei limiti in cui il<br />

contratto aziendale può derogare in peius al contratto nazionale. È questo il<br />

tema oggi all’ordine del giorno non solo nel nostro ordinamento, ma in tutti<br />

gli ordinamenti europei che tradizionalmente hanno visto la centralità del<br />

64<br />

L’accordo<br />

“unitario” del<br />

28 giugno 2011<br />

La contrattazione<br />

aziendale<br />

derogatoria

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!