UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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Negli anni ‘50 dello scorso secolo ad assumere centrale, se non esclusivo,<br />
rilievo è stato il livello confederale di contrattazione: le condizioni di<br />
lavoro venivano disciplinate da accordi interconfederali, cioè da contratti<br />
collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali, con cui si stabilivano i<br />
livelli retributivi dei lavoratori, indipendentemente dal settore produttivo di<br />
appartenenza.<br />
Le differenze di redditività esistenti tra i diversi settori produttivi portarono<br />
tuttavia, ben presto, e diremmo inevitabilmente, al predominio della<br />
contrattazione collettiva cd. di categoria (ad es. metalmeccanici, chimici,<br />
tessili, ecc.), per regolare, vuoi i livelli retributivi, vuoi le altre condizioni<br />
di lavoro.<br />
Sopravvissero gli accordi interconfederali, ma per regolare aspetti generali<br />
dei rapporti di lavoro che riguardano tutti i settori produttivi. Si vedano ad<br />
es. gli accordi interconfederali del 20 dicembre 1950 e del 5 maggio 1965<br />
sui licenziamenti collettivi; gli accordi interconfederali del 18 ottobre 1950<br />
e 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali e gli accordi interconfederali<br />
dell’ 8 maggio 1953 e 18 aprile 1966 sulle Commissioni Interne.<br />
La contrattazione collettiva, sia pure spostata a livello del sindacato di<br />
categoria, restava tuttavia centralizzata. All’inizio degli anni ‘60 del secolo<br />
scorso cominciarono le pressioni delle associazioni sindacali per giungere<br />
ad una contrattazione collettiva di impresa, non in sostituzione, ma in<br />
aggiunta alla contrattazione collettiva di categoria. E ciò per il fatto che la<br />
contrattazione collettiva di categoria non poteva che rispecchiare il livello<br />
di redditività delle imprese dell’intero settore e dunque anche di quelle<br />
marginali; non si teneva cioè conto del livello di redditività (che poteva<br />
essere molto superiore) delle singole imprese.<br />
Alla rivendicazione sindacale di un livello (aggiuntivo) di contrattazione,<br />
cioè quello aziendale, si opposero le associazioni sindacali dei datori di<br />
61<br />
L’iniziale<br />
centralizzazio-<br />
ne della<br />
contrattazione<br />
collettiva