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20.05.2013 Views

aziendale potrebbe presentare una sua lista e partecipare alla competizione elettorale per la costituzione della RSU (confluendo quindi in essa). Esso però potrebbe anche non aderire all’accordo del 1993 e mantenere intatto il suo diritto di costituire una RSA, ai sensi dell’art. 19 St. lav. E’ da rilevare tuttavia che, da un punto di vista fattuale, anche se non giuridico, la RSU è tendenzialmente il modello di rappresentanza esclusivo dei lavoratori a livello aziendale. 2.8. La rappresentanza sindacale aziendale negli altri Paesi europei. Negli altri Paesi europei, eccettuato il Regno Unito, la materia della rappresentanza sindacale è disciplinata in maniera più organica. Tali Paesi conoscono il cd. doppio canale di rappresentanza sindacale, in base al quale, all’interno dell’unità produttiva, vi sono sia forme elettive di rappresentanza della generalità dei lavoratori dell’impresa – iscritti e non iscritti ai sindacati –, sia forme di rappresentanza (associativa) dei soli lavoratori iscritti al sindacato. A questa duplicità di struttura della rappresentanza dei lavoratori, all’interno dell’azienda, corrisponde solitamente una duplicità di funzioni. Le funzioni cd. partecipative (ad es. i diritti di informazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro) spettano alle strutture rappresentative elette dalla generalità dei lavoratori. Le funzioni di contrattazione spettano invece alle forme di rappresentanza associativa dei lavoratori. In Italia si riscontra invece un cd. canale unico di rappresentanza. Nella RSU, tuttavia, si cerca di effettuare una combinazione sia della rappresentanza generale dei lavoratori che della rappresentanza dei lavoratori iscritti al sindacato. Un canale unico, dunque, nel quale 50

convivono però le caratteristiche delle due strutture, quella elettiva di rappresentanza generale e quella associativa. Parte della dottrina non ha mancato di affermare che anche nel nostro Paese sarebbe auspicabile, de iure condendo, la creazione di una duplice struttura: una rappresentanza generale dei lavoratori dell’impresa o dell’unità produttiva, con funzioni consultive e partecipative, e una rappresentanza degli iscritti al sindacato, con funzioni di contrattazione, secondo il modello del doppio canale. 2.9. I diritti sindacali: a) diritto di assemblea; b) referendum; c) diritto di affissione; d) locali; e) guarentigie; f) permessi; g) campo di applicazione. a) Diritto di assemblea. Lo Statuto dei lavoratori riconosce alle RSA, accanto agli altri diritti di cui al titolo III, il diritto di convocare assemblee dei lavoratori. Invero, l’art. 20 St. lav. riconosce espressamente il diritto di tutti i lavoratori a riunirsi in assemblea nei luoghi di lavoro, fuori dall’orario di lavoro o all’interno dell’orario stesso nei limiti di 10 ore annue retribuite (limite che può essere elevato dai contratti collettivi). Il diritto di riunirsi in assemblea costituisce diritto potestativo di sospendere l’esecuzione della prestazione lavorativa. Il diritto di “convocare” l’assemblea spetta però alle RSA, singolarmente o congiuntamente. L’art. 20 St. lav. dispone che l’assemblea dei lavoratori riguardi “materie di interesse sindacale e del lavoro”. La locuzione “materie di interesse sindacale e del lavoro” escluderebbe, secondo una prima interpretazione, qualsiasi controllo di merito, sull’oggetto dell’assemblea, vuoi da parte del 51 Diritto di riunirsi in assemblea e di convocare un’assemblea L’oggetto dell’assemblea: materie di interesse sindacale e del lavoro

aziendale potrebbe presentare una sua lista e partecipare alla competizione<br />

elettorale per la costituzione della RSU (confluendo quindi in essa). Esso<br />

però potrebbe anche non aderire all’accordo del 1993 e mantenere intatto il<br />

suo diritto di costituire una RSA, ai sensi dell’art. 19 St. lav.<br />

E’ da rilevare tuttavia che, da un punto di vista fattuale, anche se non<br />

giuridico, la RSU è tendenzialmente il modello di rappresentanza esclusivo<br />

dei lavoratori a livello aziendale.<br />

2.8. La rappresentanza sindacale aziendale negli altri Paesi europei.<br />

Negli altri Paesi europei, eccettuato il Regno Unito, la materia della<br />

rappresentanza sindacale è disciplinata in maniera più organica. Tali Paesi<br />

conoscono il cd. doppio canale di rappresentanza sindacale, in base al<br />

quale, all’interno dell’unità produttiva, vi sono sia forme elettive di<br />

rappresentanza della generalità dei lavoratori dell’impresa – iscritti e non<br />

iscritti ai sindacati –, sia forme di rappresentanza (associativa) dei soli<br />

lavoratori iscritti al sindacato. A questa duplicità di struttura della<br />

rappresentanza dei lavoratori, all’interno dell’azienda, corrisponde<br />

solitamente una duplicità di funzioni.<br />

Le funzioni cd. partecipative (ad es. i diritti di informazione in materia di<br />

igiene e sicurezza sul lavoro) spettano alle strutture rappresentative elette<br />

dalla generalità dei lavoratori. Le funzioni di contrattazione spettano invece<br />

alle forme di rappresentanza associativa dei lavoratori.<br />

In Italia si riscontra invece un cd. canale unico di rappresentanza. Nella<br />

RSU, tuttavia, si cerca di effettuare una combinazione sia della<br />

rappresentanza generale dei lavoratori che della rappresentanza dei<br />

lavoratori iscritti al sindacato. Un canale unico, dunque, nel quale<br />

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