20.05.2013 Views

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

In proposito occorre ricordare che, perché si possa parlare di RSA ai sensi<br />

dell’art. 19 St. lav., è necessario che siano presenti i due requisiti previsti<br />

dalla norma: l’iniziativa dei lavoratori e il collegamento con i sindacati<br />

qualificati indicati dalla medesima. Ebbene, la “iniziativa dei lavoratori” è<br />

garantita dal fatto che le RSU sono, almeno in parte, organo elettivo. Il<br />

“collegamento” con i sindacati indicati dall’art. 19 (quelli cioè firmatari di<br />

contratti collettivi applicati nell’unità produttiva) parimenti si riscontra,<br />

poiché le liste sono presentate, innanzitutto, sebbene non solo, dai sindacati<br />

firmatari di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva.<br />

Pertanto, le RSU, dal punto di vista della legge, possono considerarsi RSA.<br />

Più precisamente, dal punto di vista tecnico, la RSU può essere considerata<br />

come un’ipotesi di costituzione di un’unica RSA nell’ambito di più<br />

associazioni legittimate a costituirne (realizzando l’ipotesi delineata<br />

nell’art. 29 dello Statuto dei lavoratori).<br />

In Italia le associazioni sindacali firmatarie di ciascun contratto collettivo<br />

nazionale – ed anche aziendale – possono essere molteplici, attesa la<br />

situazione di pluralismo sindacale e teoricamente potrebbero costituirsi<br />

RSA autonome, separate, distinte. Il legislatore, però, nell’art. 29 dello<br />

Statuto dei lavoratori contempla l’ipotesi sia della costituzione di un’unica<br />

RSA nell’ambito di due o più associazioni sindacali legittimate a<br />

costituirne, sia della fusione delle RSA già costituite.<br />

Di qui la possibilità di considerare la RSU come costituzione di un’unica<br />

RSA nell’ambito delle diverse associazioni sindacali legittimate a<br />

costituirne.<br />

Teoricamente RSU e RSA potrebbero convivere all’interno della stessa<br />

unità produttiva. Immaginiamo l’ipotesi di un sindacato firmatario di un<br />

contratto collettivo solo aziendale: nel momento in cui i sindacati firmatari<br />

del contratto nazionale indicono le elezioni per le RSU, il sindacato<br />

49<br />

L’art. 29<br />

dello Statuto<br />

dei lavoratori

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!