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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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Con questi accordi viene prevista la costituzione di rappresentanze<br />

sindacali unitarie (RSU), organi elettivi e, nelle intenzioni, rappresentativi<br />

dei lavoratori di una determinata impresa.<br />

La RSU è composta per 2/3 da membri eletti dai lavoratori sulla base di<br />

liste presentate sia dai sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali di<br />

lavoro applicati nell’unità produttiva, sia da parte di associazioni sindacali<br />

non firmatarie, a condizione che accettino la disciplina delle RSU<br />

contenuta dall’accordo interconfederale del dicembre del 1993 e abbiano<br />

raccolto un numero minimo di firme di lavoratori dipendenti dell’unità<br />

produttiva, pari al 5% degli aventi diritto al voto. Il restante terzo è<br />

riservato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del<br />

contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva e alla<br />

sua copertura si procede mediante elezione o designazione, in proporzione<br />

ai voti ricevuti (art. 2, accordo interconfederale 20 dicembre 1993).<br />

In ciò consiste la clausola del cd. terzo riservato (ai sindacati firmatari dei<br />

contratti collettivi nazionali) la cui funzione è di attribuire ai sindacati<br />

stipulanti il contratto nazionale applicato nell’unità produttiva un minimo<br />

di controllo sulle strutture di rappresentanza dei lavoratori nell’impresa,<br />

soprattutto nell’ottica di governo della contrattazione collettiva. Le RSU<br />

sono individuate, infatti, dal protocollo del luglio 1993 quali soggetti<br />

legittimati alla stipulazione dei contratti collettivi aziendali, sia pure<br />

congiuntamente con gli organismi territoriali delle associazioni sindacali<br />

nazionali (diversamente è avvenuto con l’accordo interconfederale del 28<br />

giugno 2011; v. infra, cap. III, par. 3).<br />

Ci si deve a questo punto chiedere se le RSU (previste dall’accordo del<br />

1993) siano da considerare RSA ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei<br />

lavoratori.<br />

48<br />

Composizione<br />

delle r.s.u.<br />

La clausola<br />

del cd. terzo<br />

riservato

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