UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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Negli anni successivi all’emanazione dello Statuto dei lavoratori v’è stata<br />
una progressiva svalutazione di questo requisito, fino a ritenersi sufficiente<br />
una generica intesa tra lavoratori, o gruppi di essi, e le associazioni<br />
sindacali al fine di giungere alla costituzione delle RSA. Questo requisito<br />
(l’iniziativa dei lavoratori), si è osservato, non implica necessariamente una<br />
modalità elettiva di formazione delle RSA: atteso il suo carattere elastico, è<br />
sufficiente che la formazione della RSA sia in qualche modo riferibile alla<br />
volontà dei lavoratori appartenenti alla unità produttiva.<br />
Come detto, il movimento dei delegati e dei consigli di fabbrica nacque<br />
sull’onda della contestazione, non solo dei rapporti di produzione e dei<br />
poteri del datore di lavoro all’interno dell’impresa, ma anche dell’operato<br />
dei sindacati tradizionali: dunque originariamente, non solo al di fuori, ma<br />
anche “contro” il sindacato.<br />
L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori consentì, in un certo senso, il recupero<br />
e il riassorbimento di tali forme organizzative da parte delle associazioni<br />
sindacali tradizionali, dal momento che esse, solo se avessero avuto un<br />
collegamento con associazioni sindacali, e con associazioni sindacali<br />
qualificate, potevano essere considerate RSA ex art. 19 St. lav. e godere dei<br />
diritti e delle prerogative di cui al tit. III dello Statuto dei lavoratori.<br />
Nel 1972, CGIL, CISL e UIL stipularono il cd. “patto federativo”, un<br />
accordo per giungere ad una sostanziale unità di azione, che avrebbe<br />
dovuto essere addirittura prodromico all’unità organica (cui, come noto,<br />
non si è mai arrivati). Con esso gli stipulanti riconobbero i consigli di<br />
fabbrica come proprie strutture organizzative di base all’interno dei luoghi<br />
di lavoro. Stante la genericità del requisito del collegamento con i sindacati<br />
posto dall’art. 19 St. lav., il riconoscimento fu sufficiente a far considerare<br />
tali organismi elettivi (consigli di fabbrica) quali RSA ai sensi della norma<br />
statutaria.<br />
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