20.05.2013 Views

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Negli anni successivi all’emanazione dello Statuto dei lavoratori v’è stata<br />

una progressiva svalutazione di questo requisito, fino a ritenersi sufficiente<br />

una generica intesa tra lavoratori, o gruppi di essi, e le associazioni<br />

sindacali al fine di giungere alla costituzione delle RSA. Questo requisito<br />

(l’iniziativa dei lavoratori), si è osservato, non implica necessariamente una<br />

modalità elettiva di formazione delle RSA: atteso il suo carattere elastico, è<br />

sufficiente che la formazione della RSA sia in qualche modo riferibile alla<br />

volontà dei lavoratori appartenenti alla unità produttiva.<br />

Come detto, il movimento dei delegati e dei consigli di fabbrica nacque<br />

sull’onda della contestazione, non solo dei rapporti di produzione e dei<br />

poteri del datore di lavoro all’interno dell’impresa, ma anche dell’operato<br />

dei sindacati tradizionali: dunque originariamente, non solo al di fuori, ma<br />

anche “contro” il sindacato.<br />

L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori consentì, in un certo senso, il recupero<br />

e il riassorbimento di tali forme organizzative da parte delle associazioni<br />

sindacali tradizionali, dal momento che esse, solo se avessero avuto un<br />

collegamento con associazioni sindacali, e con associazioni sindacali<br />

qualificate, potevano essere considerate RSA ex art. 19 St. lav. e godere dei<br />

diritti e delle prerogative di cui al tit. III dello Statuto dei lavoratori.<br />

Nel 1972, CGIL, CISL e UIL stipularono il cd. “patto federativo”, un<br />

accordo per giungere ad una sostanziale unità di azione, che avrebbe<br />

dovuto essere addirittura prodromico all’unità organica (cui, come noto,<br />

non si è mai arrivati). Con esso gli stipulanti riconobbero i consigli di<br />

fabbrica come proprie strutture organizzative di base all’interno dei luoghi<br />

di lavoro. Stante la genericità del requisito del collegamento con i sindacati<br />

posto dall’art. 19 St. lav., il riconoscimento fu sufficiente a far considerare<br />

tali organismi elettivi (consigli di fabbrica) quali RSA ai sensi della norma<br />

statutaria.<br />

46

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!