UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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che la locuzione non assume un significato dissimile da sindacati maggiormente rappresentativi. 2.6. Costituzione e struttura delle RSA. Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) sono titolari dei diritti di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori. Certamente, possono costituirsi anche rappresentanze sindacali che non presentano i requisiti fissati dall’art. 19 (e ciò in forza vuoi dell’art. 39, 1° co., Cost., vuoi dell’art. 14 St. lav.): esse però non godono dei diritti riconosciuti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori. In base all’art. 19, RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito di determinate associazioni sindacali (oggi, come si è visto, nell’ambito di associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva). La legge, dunque, non definisce la struttura della RSA. Si limita a porre due requisiti minimali per la costituzione di RSA, indicati dall’art.19 St. lav.: i) da una parte, l’iniziativa dei lavoratori; ii) dall’altra, la riconducibilità ai “sindacati firmatari di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva”. Si deve porre in evidenza che si tratta di requisiti minimali: l’iniziativa dei lavoratori può manifestarsi in qualsiasi modo ed anche il collegamento tra le RSA e le associazioni sindacali è definito in termini molto flessibili, attraverso l’ampia espressione “nell’ambito”. La formula della rappresentanza sindacale aziendale di cui all’art. 19 St. lav. è così idonea ad ospitare le più svariate forme organizzative, purché ricorrano detti requisiti. 44 Requisiti minimali per la costituzione di r.s.a.
Esaminiamo in primis il requisito della iniziativa dei lavoratori. Nel testo originario del disegno di legge che sarebbe poi divenuto lo Statuto dei lavoratori questa precisazione non compariva. In effetti il (futuro) legislatore visualizzava essenzialmente la figura della sezione sindacale aziendale: la forma di rappresentanza, a livello aziendale, dei lavoratori iscritti al sindacato, sperimentata negli anni ‘60 del secolo scorso dalla CISL. Tuttavia, durante l’iter parlamentare di approvazione della legge, cadde quel periodo storico culminato nel cd. “autunno caldo”: periodo di grande contestazione, rivolta anche verso i sindacati tradizionali, considerati troppo burocratizzati e lontani dalla “base” dei lavoratori rappresentati. Nacque in quel periodo, in contestazione non solo dei poteri del datore di lavoro ma anche dell’operato dei sindacati tradizionali, il movimento dei delegati, forma di rappresentanza spontaneistica dei lavoratori appartenenti ad un “gruppo omogeneo” (reparto, linea, ufficio, ecc.). Essi erano eletti da tutti gli appartenenti al gruppo omogeneo, iscritti e non iscritti al sindacato e, a loro volta, potevano essere iscritti o non iscritti allo stesso. L’insieme dei delegati costituiva il cd. consiglio di fabbrica, che spesso si poneva come interlocutore diretto del datore di lavoro, scavalcando le stesse associazioni sindacali. Proprio in quel periodo era, come si è detto, in via di approvazione lo Statuto dei lavoratori: il legislatore ebbe la preoccupazione che, nel momento della sua approvazione, lo Statuto fosse già superato nei fatti. Di qui la modifica inserita nell’originario testo di quello che sarebbe divenuto l’art. 19 St. lav., con l’aggiunta dell’espressione “ad iniziativa dei lavoratori…”; e ciò per indicare che le RSA avrebbero dovuto avere un’investitura da parte dei lavoratori, da parte, cioè, della “base”. 45 Iniziativa dei lavoratori I delegati e i consigli di fabbrica
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