UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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essendo numerosi i rinvii operati dal legislatore del 2003 alla contrattazione<br />
collettiva. In verità, la nozione di “sindacato comparativamente più<br />
rappresentativo” viene usata nel d. lgs. n. 276/2003 in modo ambivalente:<br />
ora come criterio di selezione tra una possibile pluralità di contratti<br />
collettivi (al fine di individuare l’unico applicabile), ora come criterio di<br />
legittimazione soggettiva delle diverse associazioni sindacali. Quest’ultima<br />
ipotesi si verifica, ad esempio, nell’art. 86, 13° co.: si tratta di una sorta di<br />
norma-annuncio, attraverso la quale si prevede che il Ministro del lavoro<br />
convochi, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto, le<br />
associazioni sindacali “comparativamente più rappresentative”, al fine di<br />
verificare la possibilità di demandare ad accordi interconfederali<br />
l’attuazione di alcune parti del decreto legislativo. Nel caso della norma<br />
citata, il criterio selettivo non è calibrato sulla comparazione tra contratti<br />
collettivi, al fine di stabilire quale tra essi sia espressione di sindacati più<br />
rappresentativi, bensì opera come criterio di legittimazione soggettiva delle<br />
associazioni sindacali a cui viene attribuita una patente di interlocutore<br />
qualificato dei pubblici poteri.<br />
Aumenta l’ambiguità (o plurivalenza) del concetto – anche quando esso<br />
appaia criterio di selezione della disciplina contrattuale applicabile – con la<br />
sostituzione, avvenuta a partire dal d.lgs n. 276/2003, della formula<br />
“contratti stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più<br />
rappresentative”, con la formula “contratti collettivi stipulati da<br />
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.<br />
Il legislatore – attraverso la sostituzione della preposizione articolata<br />
“dalle” con la preposizione semplice “da” – vuole sottolineare che, al fine<br />
di integrare il precetto legale, là dove vi sia rinvio alla contrattazione<br />
collettiva, non è necessario il consenso unanime di tutte le associazioni<br />
sindacali “comparativamente più rappresentative”: è chiaro, in questo caso,<br />
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