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20.05.2013 Views

normativa contrattuale collettiva” (sent. n. 492 del 1995) quale indicatore di rappresentatività già apprezzato dalla sent. n. 54 del 1974 come “non attribuibile arbitrariamente o artificialmente, ma sempre direttamente conseguibile e realizzabile da ogni associazione sindacale in base a propri atti concreti e oggettivamente accertabili dal giudice”. E continua osservando: “respinto dalla volontà popolare il principio della rappresentatività presunta sotteso all’abrogata lett. a), l’avere tenuto fermo, come unico indice giuridicamente rilevante di rappresentatività effettiva, il criterio della lett. b), esteso però all’intera gamma della contrattazione collettiva, si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell’ordinamento sindacale. Così interpretata, in conformità della sua ratio, la norma impugnata non contrasta con nessuno dei parametri costituzionali richiamati. Non viola l’art. 39 Cost. perché le norme di sostegno dell’azione sindacale nelle unità produttive, in quanto sopravanzavano la garanzia costituzionale della libertà sindacale, ben possono essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità; non viola l’art. 3 Cost. perché, una volta riconosciuto il potere discrezionale del legislatore di selezionare i beneficiari di quelle norme, le associazioni sindacali rappresentate nelle aziende vengono differenziate in base a (ragionevoli) criteri prestabiliti dalla legge, di guisa che la possibilità di dimostrare la propria rappresentatività per altre vie diventa irrilevante ai fini del principio di eguaglianza”. Come si è detto, al concetto di rappresentatività presunta (contenuto nella lett. a) dell’art. 19, ora abrogata, ove si faceva riferimento al sindacato maggiormente rappresentativo) si sostituisce un criterio di rappresentatività 40 Il sindacato meramente aziendale

effettiva; e il sindacato meramente aziendale è oggi considerato diversamente dal passato, perché, se è in grado di stipulare un contratto collettivo applicato nell’azienda, è legittimato a “costituire” rappresentanze sindacali aziendali. 2.5. Il sindacato comparativamente più rappresentativo. A partire dalla seconda metà degli anni ’90, il legislatore ha preso a sostituire alla formula sindacato maggiormente rappresentativo quella di sindacato comparativo più rappresentativo. La formula ambigua di sindacato comparativamente più rappresentativo, utilizzata come si è detto, nei più recenti provvedimenti legislativi, da taluno è considerata equivalente a quella di “sindacato maggiormente rappresentativo”, sostituita poiché ritenuta delegittimata dal referendum del 1995. Autorevole dottrina contesta, tuttavia, questo orientamento, in quanto il referendum del 1995 non ha delegittimato il criterio della maggiore rappresentatività, ma solo una certa utilizzazione dello stesso: quella di cui alla lett. a) dell’art. 19 St. lav. (la maggior rappresentatività per irradiamento o presunta). La formula “sindacato comparativamente più rappresentativo”, è stata utilizzata, per la prima volta, in relazione alla nozione di retribuzione imponibile a fini previdenziali, nella legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389, i contributi previdenziali, che devono essere versati dal datore di lavoro all’INPS, vanno calcolati sulla retribuzione dovuta, anche quando la stessa non sia stata effettivamente versata. Occorre perciò determinare l’importo della retribuzione dovuta. Ed a tal fine il legislatore indica, appunto, come base per il computo dei 41 La formula “sindacato comparativamente più rappresentativo”: funzioni e significato

effettiva; e il sindacato meramente aziendale è oggi considerato<br />

diversamente dal passato, perché, se è in grado di stipulare un contratto<br />

collettivo applicato nell’azienda, è legittimato a “costituire” rappresentanze<br />

sindacali aziendali.<br />

2.5. Il sindacato comparativamente più rappresentativo.<br />

A partire dalla seconda metà degli anni ’90, il legislatore ha preso a<br />

sostituire alla formula sindacato maggiormente rappresentativo quella di<br />

sindacato comparativo più rappresentativo. La formula ambigua di<br />

sindacato comparativamente più rappresentativo, utilizzata come si è<br />

detto, nei più recenti provvedimenti legislativi, da taluno è considerata<br />

equivalente a quella di “sindacato maggiormente rappresentativo”,<br />

sostituita poiché ritenuta delegittimata dal referendum del 1995.<br />

Autorevole dottrina contesta, tuttavia, questo orientamento, in quanto il<br />

referendum del 1995 non ha delegittimato il criterio della maggiore<br />

rappresentatività, ma solo una certa utilizzazione dello stesso: quella di cui<br />

alla lett. a) dell’art. 19 St. lav. (la maggior rappresentatività per<br />

irradiamento o presunta).<br />

La formula “sindacato comparativamente più rappresentativo”, è stata<br />

utilizzata, per la prima volta, in relazione alla nozione di retribuzione<br />

imponibile a fini previdenziali, nella legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai<br />

sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389, i contributi previdenziali, che<br />

devono essere versati dal datore di lavoro all’INPS, vanno calcolati sulla<br />

retribuzione dovuta, anche quando la stessa non sia stata effettivamente<br />

versata. Occorre perciò determinare l’importo della retribuzione dovuta. Ed<br />

a tal fine il legislatore indica, appunto, come base per il computo dei<br />

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La formula<br />

“sindacato<br />

comparativamente<br />

più<br />

rappresentativo”:<br />

funzioni<br />

e significato

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