UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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D’altro canto, venendo soppressa l’espressione “nazionali o provinciali”<br />
contenuta nella lettera b), ogni sindacato che sia firmatario di un<br />
contratto collettivo, anche solo aziendale, può costituire RSA ai sensi<br />
dell’art. 19.<br />
Viene così data rilevanza alla rappresentatività effettiva, al fatto cioè di<br />
essere firmatari di un contratto collettivo.<br />
In dottrina, la novità non è stata accolta da tutti con favore. Si è infatti<br />
sostenuto che la nuova formulazione della norma, scaturente dal<br />
referendum abrogativo, subordini oggi la costituzione di RSA al potere di<br />
accreditamento da parte dei datori di lavoro, in violazione dell’art. 39, 1°<br />
co., Cost. Il datore potrebbe infatti escludere un sindacato dalle trattative,<br />
dunque, dalla possibilità di stipulare un contratto collettivo ed impedire<br />
così la costituzione di RSA ex art. 19 St. lav.<br />
La questione è stata portata davanti alla Corte costituzionale, che ha<br />
respinto siffatta eccezione di illegittimità con la sentenza 12 luglio 1996, n.<br />
244. La sentenza ha costituito l’occasione per importanti indicazioni<br />
interpretative. La Corte ha puntualizzato, infatti, che, non è sufficiente il<br />
dato formale dell’apposizione di una “firma” al contratto collettivo per<br />
essere considerati sindacato “firmatario” ex art. 19 St. lav., ma è<br />
necessaria un’effettiva partecipazione alla stipulazione del contratto (questo<br />
è il vero significato, secondo dottrina e giurisprudenza, dell’espressione<br />
“firmatari”). Neppure è sufficiente la stipulazione di un contratto collettivo<br />
qualsiasi: è necessario che il contratto sia un contratto normativo, “che<br />
regola in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un<br />
istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello<br />
aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa<br />
unità produttiva”. La Corte sottolinea che l’art. 19 “valorizza l’effettività<br />
dell’azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione della<br />
39<br />
Questioni di<br />
illegittimità<br />
costituzionale<br />
Il significato<br />
di firmatari…<br />
… di contratto<br />
collettivo