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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

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D’altro canto, venendo soppressa l’espressione “nazionali o provinciali”<br />

contenuta nella lettera b), ogni sindacato che sia firmatario di un<br />

contratto collettivo, anche solo aziendale, può costituire RSA ai sensi<br />

dell’art. 19.<br />

Viene così data rilevanza alla rappresentatività effettiva, al fatto cioè di<br />

essere firmatari di un contratto collettivo.<br />

In dottrina, la novità non è stata accolta da tutti con favore. Si è infatti<br />

sostenuto che la nuova formulazione della norma, scaturente dal<br />

referendum abrogativo, subordini oggi la costituzione di RSA al potere di<br />

accreditamento da parte dei datori di lavoro, in violazione dell’art. 39, 1°<br />

co., Cost. Il datore potrebbe infatti escludere un sindacato dalle trattative,<br />

dunque, dalla possibilità di stipulare un contratto collettivo ed impedire<br />

così la costituzione di RSA ex art. 19 St. lav.<br />

La questione è stata portata davanti alla Corte costituzionale, che ha<br />

respinto siffatta eccezione di illegittimità con la sentenza 12 luglio 1996, n.<br />

244. La sentenza ha costituito l’occasione per importanti indicazioni<br />

interpretative. La Corte ha puntualizzato, infatti, che, non è sufficiente il<br />

dato formale dell’apposizione di una “firma” al contratto collettivo per<br />

essere considerati sindacato “firmatario” ex art. 19 St. lav., ma è<br />

necessaria un’effettiva partecipazione alla stipulazione del contratto (questo<br />

è il vero significato, secondo dottrina e giurisprudenza, dell’espressione<br />

“firmatari”). Neppure è sufficiente la stipulazione di un contratto collettivo<br />

qualsiasi: è necessario che il contratto sia un contratto normativo, “che<br />

regola in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un<br />

istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello<br />

aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa<br />

unità produttiva”. La Corte sottolinea che l’art. 19 “valorizza l’effettività<br />

dell’azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione della<br />

39<br />

Questioni di<br />

illegittimità<br />

costituzionale<br />

Il significato<br />

di firmatari…<br />

… di contratto<br />

collettivo

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