20.05.2013 Views

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori, poiché il requisito della maggior<br />

rappresentatività era riferito, non al sindacato nel cui ambito si poteva<br />

costituire la RSA, ma alla confederazione sindacale cui esso aderiva, si<br />

aggiungeva un ulteriore criterio: quello cioè della equilibrata consistenza<br />

associativa nell’ambito di tutte le categorie che, per statuto, la<br />

confederazione è chiamata a rappresentare. In sostanza, la confederazione,<br />

in tanto può dirsi maggiormente rappresentativa, in quanto il numero dei<br />

suoi iscritti sia diffuso in modo equilibrato nell’ambito di tutte le<br />

associazioni che ne fanno parte.<br />

Da questo punto di vista, qualcuno ha parlato di rappresentatività presunta<br />

o per irradiamento delle associazioni sindacali di categoria. Se, cioè, la<br />

confederazione è maggiormente rappresentativa, si presume che lo siano<br />

anche le singole associazioni che ad essa aderiscono. Le confederazioni<br />

“irradiano” quindi la loro (maggior) rappresentatività sulle singole<br />

associazioni.<br />

***<br />

Quanto ai problemi di legittimità costituzionale derivanti dall’uso del<br />

criterio selettivo della maggior rappresentatività, l’art. 19 St. lav. ha<br />

rappresentato l’occasione per alcune storiche puntualizzazioni ad opera<br />

della Corte costituzionale.<br />

I dubbi di legittimità costituzionale sono stati avanzati, anzitutto, in<br />

relazione al principio di libertà sindacale (art. 39 Cost.) e al principio di<br />

eguaglianza (art. 3 Cost.). La Corte costituzionale ha respinto le eccezioni<br />

di illegittimità costituzionale con una fondamentale sentenza del 1974<br />

(cfr. Corte cost. 6 marzo 1974, n. 54).<br />

In primo luogo, non vi sarebbe lesione del principio di libertà sindacale, in<br />

relazione all’art. 39, 1° co. e all’art. 3 Cost. giacché anche associazioni<br />

sindacali diverse da quelle previste dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori<br />

36<br />

Gli indici<br />

della maggior<br />

rappresentatività<br />

in caso<br />

di confederazionesindacale<br />

Le questioni di<br />

legittimità<br />

costituzionale<br />

in relazione<br />

agli artt. 3 e 39,<br />

1° co., Cost.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!