UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...
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E, comunque, il mancato riconoscimento come persona giuridica non implica che l’associazione sindacale non possa essere considerata come soggetto di diritto distinto ed autonomo rispetto ai singoli soci. Le attuali associazioni sindacali sono da qualificare come associazioni non riconosciute, come persone giuridiche, assoggettate alla disciplina degli artt. 36, 37, 38 del codice civile. Il problema della soggettività giuridica delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche è un problema di carattere generale e non concerne specificamente il diritto del lavoro. Prima del codice del 1942, l’ordinamento riconosceva come soggetti di diritto, vale a dire come centro di imputazione di effetti giuridici, solo le persone fisiche e le persone giuridiche. L’opinione venne mantenuta per un certo periodo di tempo anche dopo l’emanazione del codice, senza considerare attentamente la disciplina dell’associazione non riconosciuta, contenuta negli artt. 36-38 c.c. Sennonché, una più moderna corrente di pensiero ha messo in evidenza la falsità dell’equazione: soggetto di diritto = persona giuridica. Si considerino in particolare la norma sulla capacità di stare in giudizio (art. 36) dell’associazione non riconosciuta e quella sul fondo comune (art. 38). La prima prevede che “dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali (...) è conferita la presidenza o la direzione”. La seconda che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Dunque, non solo le associazioni non riconosciute hanno capacità di stare in giudizio, ma delle obbligazioni assunte risponde l’associazione stessa 30 La soggettività delle associazioni non riconosciute e del sindacato in particolare La capacità a stare in giudizio e la autonomia patrimoniale (“imperfetta”)
con il fondo comune, oltreché personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Dal che si desume che anche le associazioni non riconosciute come persone giuridiche hanno soggettività distinta ed autonoma rispetto ai soggetti che ne fanno parte. In realtà la personalità giuridica è solo il mezzo tecnico mediante il quale la legge conferisce certe prerogative ai gruppi organizzati secondo il metodo collegiale ed il principio di maggioranza per la formazione della volontà del gruppo: prerogative riassumibili nell’autonomia patrimoniale perfetta. E ciò, mentre nel caso delle associazioni non riconosciute come persona giuridica, l’autonomia patrimoniale è imperfetta, poiché per le obbligazioni assunte vi è responsabilità, non solo dell’associazione attraverso il patrimonio sociale, ma anche dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. *** La disciplina dell’associazione non riconosciuta è, invero, più attenta a tutelare la posizione dei terzi che entrano in contatto con l’associazione stessa (cfr., appunto, l’art. 38 c.c.) che a tutelare la posizione dei membri all’interno dell’associazione. A tale riguardo, è stata dettata solo una norma molto scarna, vale a dire l’art. 36, 1° co., c.c., secondo cui “l’ordinamento e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”, cioè, essenzialmente, dall’atto costitutivo e dallo statuto. Ciò si può spiegare storicamente tenendo conto che, quando il legislatore del codice dettava le norme relative alle associazioni non riconosciute, non pensava a fenomeni complessi come i partiti politici ed i sindacati (si tenga conto che il codice civile è stato adottato nel periodo corporativo quando ancora i sindacati erano dotati di personalità giuridica). 31 La tutela dei soci all’interno delle associazioni
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ne fanno parte. In realtà la personalità giuridica è solo il mezzo tecnico<br />
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stessa (cfr., appunto, l’art. 38 c.c.) che a tutelare la posizione dei membri<br />
all’interno dell’associazione. A tale riguardo, è stata dettata solo una norma<br />
molto scarna, vale a dire l’art. 36, 1° co., c.c., secondo cui “l’ordinamento e<br />
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dall’atto costitutivo e dallo statuto.<br />
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