20.05.2013 Views

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - Giurisprudenza - Università ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

E, comunque, il mancato riconoscimento come persona giuridica non<br />

implica che l’associazione sindacale non possa essere considerata come<br />

soggetto di diritto distinto ed autonomo rispetto ai singoli soci.<br />

Le attuali associazioni sindacali sono da qualificare come associazioni non<br />

riconosciute, come persone giuridiche, assoggettate alla disciplina degli<br />

artt. 36, 37, 38 del codice civile.<br />

Il problema della soggettività giuridica delle associazioni non riconosciute<br />

come persone giuridiche è un problema di carattere generale e non<br />

concerne specificamente il diritto del lavoro. Prima del codice del 1942,<br />

l’ordinamento riconosceva come soggetti di diritto, vale a dire come<br />

centro di imputazione di effetti giuridici, solo le persone fisiche e le<br />

persone giuridiche. L’opinione venne mantenuta per un certo periodo di<br />

tempo anche dopo l’emanazione del codice, senza considerare attentamente<br />

la disciplina dell’associazione non riconosciuta, contenuta negli artt. 36-38<br />

c.c.<br />

Sennonché, una più moderna corrente di pensiero ha messo in evidenza la<br />

falsità dell’equazione: soggetto di diritto = persona giuridica.<br />

Si considerino in particolare la norma sulla capacità di stare in giudizio<br />

(art. 36) dell’associazione non riconosciuta e quella sul fondo comune (art.<br />

38). La prima prevede che “dette associazioni possono stare in giudizio<br />

nella persona di coloro ai quali (...) è conferita la presidenza o la<br />

direzione”. La seconda che “per le obbligazioni assunte dalle persone che<br />

rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul<br />

fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e<br />

solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto<br />

dell’associazione”.<br />

Dunque, non solo le associazioni non riconosciute hanno capacità di stare<br />

in giudizio, ma delle obbligazioni assunte risponde l’associazione stessa<br />

30<br />

La<br />

soggettività<br />

delle<br />

associazioni<br />

non<br />

riconosciute e<br />

del sindacato<br />

in particolare<br />

La capacità a<br />

stare in<br />

giudizio e la<br />

autonomia<br />

patrimoniale<br />

(“imperfetta”)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!