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20.05.2013 Views

ensì in base al settore merceologico. Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato associano rispettivamente le imprese industriali, del commercio, agricole ed artigiane. Talora il pluralismo sindacale è determinato dalle dimensioni dell’impresa: ad es. Confapi costituisce una confederazione sindacale che associa esclusivamente le piccole e medie imprese. Il sindacalismo dei datori di lavoro si definisce comunemente sindacalismo di risposta, per indicare che esso è un fenomeno “indotto” dall’aggregazione sindacale dei lavoratori e non, per così dire, originario, “necessitato” come il sindacalismo dei lavoratori. I singoli datori di lavoro non hanno alcuna necessità originaria di coalizzarsi per contrattare le condizioni di lavoro: sono essi stessi una “coalizione”. Tuttavia, nel momento in cui i lavoratori si organizzano, non solo a livello aziendale, ma anche a livello territoriale (costituendo i sindacati provinciali, regionali, nazionali), nasce per il datore di lavoro l’esigenza di dotarsi di analoghe strutture organizzative che possano rappresentare le interlocutrici, specie nella contrattazione collettiva, dei primi. Di qui, appunto, la denominazione di sindacato “di risposta”. Per le pubbliche amministrazioni la funzione di contrattazione viene svolta ex lege dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). La scelta del legislatore (art. 2, 1° co., lett. b, legge delega 23 ottobre 1992, n. 421) di affidare ad un organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, la rappresentanza legale per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali (e di assistenza nella contrattazione collettiva integrativa) di tutte le pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 46, 13° co., d. lgs. 165/2001, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi di agenzie tecniche istituite con legge regionale o 28 Il sindacalismo dei datori di lavoro come sindacalismo di risposta L’Aran per la rappresentanzanegoziale delle pubbliche amministrazioni

provinciale, ovvero della sola assistenza dell'ARAN) risponde ad un duplice obiettivo: far sì che il contratto produca i suoi effetti nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni interessate, senza necessità di un atto di ricezione da parte degli organi di governo di ciascuna di esse; favorire la creazione di un quadro unitario delle politiche contrattuali seguite nei diversi comparti (v. infra, cap. III, par. 12). 2.3. Il sindacato come associazione non riconosciuta. La prima conseguenza della mancata attuazione dell’art. 39 Cost., seconda parte, è che gli attuali sindacati, costituitisi sulla base del principio di libertà sindacale, non hanno potuto ottenere la personalità giuridica, né lo potranno fino a che la seconda parte dell’art. 39 Cost. non verrà attuata o abrogata. Allo stato attuale, le associazioni sindacali non possono attivare i mezzi di riconoscimento ordinario previsti dall’art. 12 del codice civile. E ciò poiché il legislatore costituzionale ha tipizzato le modalità di attribuzione della personalità giuridica alle associazioni sindacali, assoggettandole ad una disciplina peculiare, contenuta, appunto, nella seconda parte dell’art. 39 Cost. Negli anni ’50 del secolo scorso la Confcommercio – così come l’Unione alimentare – tentò di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica attraverso il meccanismo previsto dall’art. 12 c.c.: giustamente, in quel caso, il riconoscimento fu condizionato all’eliminazione della finalità sindacale dallo statuto dell’associazione. La mancata attuazione dell’art. 39 Cost., si riconnette, peraltro, ad una precisa opzione del sindacato, volta ad assicurarsi l’immunità da indebite interferenze dell’ordinamento statuale. 29 Il sindacato come associazione non riconosciuta ex art. 36 ss. c.c.

provinciale, ovvero della sola assistenza dell'ARAN) risponde ad un<br />

duplice obiettivo: far sì che il contratto produca i suoi effetti nei confronti<br />

di tutte le pubbliche amministrazioni interessate, senza necessità di un atto<br />

di ricezione da parte degli organi di governo di ciascuna di esse; favorire la<br />

creazione di un quadro unitario delle politiche contrattuali seguite nei<br />

diversi comparti (v. infra, cap. III, par. 12).<br />

2.3. Il sindacato come associazione non riconosciuta.<br />

La prima conseguenza della mancata attuazione dell’art. 39 Cost., seconda<br />

parte, è che gli attuali sindacati, costituitisi sulla base del principio di<br />

libertà sindacale, non hanno potuto ottenere la personalità giuridica, né lo<br />

potranno fino a che la seconda parte dell’art. 39 Cost. non verrà attuata o<br />

abrogata. Allo stato attuale, le associazioni sindacali non possono attivare i<br />

mezzi di riconoscimento ordinario previsti dall’art. 12 del codice civile.<br />

E ciò poiché il legislatore costituzionale ha tipizzato le modalità di<br />

attribuzione della personalità giuridica alle associazioni sindacali,<br />

assoggettandole ad una disciplina peculiare, contenuta, appunto, nella<br />

seconda parte dell’art. 39 Cost.<br />

Negli anni ’50 del secolo scorso la Confcommercio – così come l’Unione<br />

alimentare – tentò di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica<br />

attraverso il meccanismo previsto dall’art. 12 c.c.: giustamente, in quel<br />

caso, il riconoscimento fu condizionato all’eliminazione della finalità<br />

sindacale dallo statuto dell’associazione.<br />

La mancata attuazione dell’art. 39 Cost., si riconnette, peraltro, ad una<br />

precisa opzione del sindacato, volta ad assicurarsi l’immunità da indebite<br />

interferenze dell’ordinamento statuale.<br />

29<br />

Il sindacato<br />

come<br />

associazione<br />

non<br />

riconosciuta<br />

ex art. 36 ss.<br />

c.c.

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